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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 02/09/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2943/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Alessandro SCIALABBA Presidente dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est. dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2943/2024RG., avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.47 c.p.c., promosso da
( ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Bosconero, Via Delle Risaie n. 22, ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato in
Chivasso, Via Italia n. 1, presso lo studio e la persona degli Avv.ti Tiziana Donato e Marco
Servente che lo rappresentano e difendono in forza di delega in forza di procura in atti,
- r i c o r r e n t e - contro
C.F. , residente in [...] C.F._2
Buonarroti n. 12, rappresentata e difesa dall'Avv. Noemi ROCCASALVA e presso il suo studio sito in Settimo Torinese (TO), Via Italia n. 64 elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
- r e s i s t e n t e -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“1. la figlia minore della coppia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, PE
con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso il padre ed esercizio disgiunto della
pagina 1 di 5 responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia di cosiddetta straordinaria amministrazione;
2. la casa ex familiare viene assegnata al sig. (che ne è il proprietario). La Parte_1
signora se ne è già allontanata, riconsegnando le chiavi al sig. ; Controparte_1 Pt_1
3. la signora potrà vedere e tenere con sé tendenzialmente ogni Controparte_1 PE
lunedì dalle ore 18:30 e fino alle 21.30 quando avrà cura di riaccompagnarla presso
l'abitazione del padre e a fine settimana alternati (dal venerdì alle ore 18:30 fino alla domenica alle ore 21.30) e durante le vacanze estive per quindici giorni (anche non consecutivi). Tenuto conto che entrambe le parti hanno le ferie ad agosto, la prima quindicina del mese sarà trascorsa con il padre, la seconda con la madre e viceversa in base alla regola dell'alternanza di anno in anno. Le vacanze invernali saranno trascorse anche queste secondo la regola dell'alternanza dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 06 gennaio con l'altro. trascorrerà il Natale 2025 con la madre ed il Capodanno con il PE
padre. trascorrerà con la madre il giorno della Festa della Mamma e con il padre il PE
giorno della Festa del Papà. Pasqua, Pasquetta, le altre festività infrasettimanali ed i ponti saranno trascorsi alternativamente con l'uno e l'altro genitore. trascorrerà la Pasqua PE
2025 con la madre e la pasquetta con il padre. I genitori si comunicheranno reciprocamente e con congruo anticipo le località di villeggiatura eventualmente scelte per le vacanze con la figlia;
4. Le parti si impegnano al massimo rispetto del calendario di visite concordate, precisando che in caso di comprovati impedimenti da parte dell'uno o dell'altra si potranno concordare variazioni a quanto previsto ovviamente in considerazione degli impegni (scolastici ed extrascolastici) e dei desideri della figlia. In ogni caso le parti, in ipotesi di impedimento, individueranno eguale lasso temporale nell'arco della stessa settimana e/o in quella successiva, al fine di garantire il diritto al recupero dei giorni/pernotti persi e/o non goduti con la prole;
5. Le parti concordemente si impegnano a rispettare le condizioni previste dal piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo per quanto riguarda le frequentazioni della figlia con ciascuno dei genitori, nonché dei nonni paterni e materni;
6. Le parti concordano, altresì, che in caso di impedimento del sig. o della Parte_1
nonna paterna ad accompagnare o prelevare da scuola Viola, potrà essere delegata la signora
ON CA;
pagina 2 di 5
7. Le parti convengono che il mantenimento ordinario di sia ad intero carico del sig. PE
, mentre le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i due genitori. Per Parte_1
l'individuazione e la regolamentazione di queste ultime si rinvia espressamente al Protocollo
d'Intesa in uso presso il Tribunale di Ivrea;
8. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto;
9. Contestualmente, le parti intendono regolamentare anche i rapporti economici ancora tra di essi pendenti, in particolare la signora dovrebbe rimborsare al sig. Controparte_1
gli importi che le verranno restituiti sulla dichiarazione dei redditi relativi alle Parte_1
detrazioni IRPEF (anni 2026, 2027 e 2028) per lavori di ristrutturazione eseguiti in un garage pertinenziale all'abitazione ex familiare e pari ad Euro 1.815,00 annui, ma il sig. Pt_1
rinuncia a pretenderne la ripetizione;
10. Le spese legali saranno compensate fra le parti.”
CONCLUSIONI DEL PM: “V° Il PM conclude per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 12.11.2024, evocava in giudizio Parte_1 CP_1
premettendo che dall'unione sentimentale tra le parti (oramai cessata) era nata la figlia
[...]
(a Chivasso in data 03.11.2016), e chiedendo disporsi l'affidamento condiviso della PE
minore ai genitori con collocazione presso il padre, calendario di incontri madre/figlia, contributo a carico della madre di € 300,00 mensili.
La convenuta si è costituita in giudizio dando atto che tra le parti era intervenuto accordo e concludendo in maniera conforme ad esso;
le parti hanno quindi rassegnato conclusioni congiunte.
Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., non si riteneva necessario procedere all'ascolto della minore, prendendo il Tribunale atto dell'accordo dei genitori sull'affidamento della prole.
È' stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
Le condizioni concordate dalle parti – riguardanti l'affidamento ed il mantenimento della prole, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito adeguato accesso ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”), possono essere integralmente recepite dal Collegio.
pagina 3 di 5 In considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vanno compensate tra le medesime (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, visto il parere del
P.M., in accoglimento delle congiunte conclusioni delle parti, così provvede:
1. la figlia minore della coppia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con PE
residenza anagrafica e collocazione prevalente presso il padre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia di cosiddetta straordinaria amministrazione;
2. la casa ex familiare viene assegnata al sig. (che ne è il proprietario). La Parte_1
signora se ne è già allontanata, riconsegnando le chiavi al sig. ; Controparte_1 Pt_1
3. la signora potrà vedere e tenere con sé tendenzialmente ogni Controparte_1 PE lunedì dalle ore 18:30 e fino alle 21.30 quando avrà cura di riaccompagnarla presso l'abitazione del padre e a fine settimana alternati (dal venerdì alle ore 18:30 fino alla domenica alle ore
21.30) e durante le vacanze estive per quindici giorni (anche non consecutivi). Tenuto conto che entrambe le parti hanno le ferie ad agosto, la prima quindicina del mese sarà trascorsa con il padre, la seconda con la madre e viceversa in base alla regola dell'alternanza di anno in anno.
Le vacanze invernali saranno trascorse anche queste secondo la regola dell'alternanza dal 23 al
30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 06 gennaio con l'altro. trascorrerà il PE
Natale 2025 con la madre ed il Capodanno con il padre. trascorrerà con la madre il giorno PE
della Festa della Mamma e con il padre il giorno della Festa del Papà. Pasqua, Pasquetta, le altre festività infrasettimanali ed i ponti saranno trascorsi alternativamente con l'uno e l'altro genitore. trascorrerà la Pasqua 2025 con la madre e la pasquetta con il padre. I genitori si PE
comunicheranno reciprocamente e con congruo anticipo le località di villeggiatura eventualmente scelte per le vacanze con la figlia;
4. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che si impegnano al massimo rispetto del calendario di visite concordate, precisando che in caso di comprovati impedimenti da parte dell'uno o dell'altra si potranno concordare variazioni a quanto previsto ovviamente in considerazione degli impegni (scolastici ed extrascolastici) e dei desideri della figlia. In ogni caso le parti, in ipotesi di impedimento, individueranno eguale lasso temporale nell'arco della stessa settimana e/o in quella successiva, al fine di garantire il diritto al recupero dei giorni/pernotti persi e/o non goduti con la prole;
pagina 4 di 5 5. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che si impegnano a rispettare le condizioni previste dal piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo per quanto riguarda le frequentazioni della figlia con ciascuno dei genitori, nonché dei nonni paterni e materni;
6. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato, altresì, che in caso di impedimento del sig.
o della nonna paterna ad accompagnare o prelevare da scuola Viola, potrà essere Parte_1
delegata la signora ON CA;
7. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il mantenimento ordinario di sia PE
ad intero carico del sig. , mentre le spese straordinarie saranno suddivise al 50% Parte_1 tra i due genitori. Per l'individuazione e la regolamentazione di queste ultime si rinvia espressamente al Protocollo d'Intesa in uso presso il Tribunale di Ivrea;
8. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto;
9. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che contestualmente, le parti intendono regolamentare anche i rapporti economici ancora tra di essi pendenti, in particolare la signora dovrebbe rimborsare al sig. gli importi che le verranno Controparte_1 Parte_1
restituiti sulla dichiarazione dei redditi relativi alle detrazioni IRPEF (anni 2026, 2027 e 2028) per lavori di ristrutturazione eseguiti in un garage pertinenziale all'abitazione ex familiare e pari ad Euro 1.815,00 annui, ma il sig. rinuncia a pretenderne la ripetizione;
Pt_1
10. compensa le spese del procedimento tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Ivrea, in data 31 luglio 2025
IL GIUDICE REL./EST IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott. Alessandro Scialabba)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Alessandro SCIALABBA Presidente dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est. dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2943/2024RG., avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.47 c.p.c., promosso da
( ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Bosconero, Via Delle Risaie n. 22, ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato in
Chivasso, Via Italia n. 1, presso lo studio e la persona degli Avv.ti Tiziana Donato e Marco
Servente che lo rappresentano e difendono in forza di delega in forza di procura in atti,
- r i c o r r e n t e - contro
C.F. , residente in [...] C.F._2
Buonarroti n. 12, rappresentata e difesa dall'Avv. Noemi ROCCASALVA e presso il suo studio sito in Settimo Torinese (TO), Via Italia n. 64 elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
- r e s i s t e n t e -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“1. la figlia minore della coppia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, PE
con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso il padre ed esercizio disgiunto della
pagina 1 di 5 responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia di cosiddetta straordinaria amministrazione;
2. la casa ex familiare viene assegnata al sig. (che ne è il proprietario). La Parte_1
signora se ne è già allontanata, riconsegnando le chiavi al sig. ; Controparte_1 Pt_1
3. la signora potrà vedere e tenere con sé tendenzialmente ogni Controparte_1 PE
lunedì dalle ore 18:30 e fino alle 21.30 quando avrà cura di riaccompagnarla presso
l'abitazione del padre e a fine settimana alternati (dal venerdì alle ore 18:30 fino alla domenica alle ore 21.30) e durante le vacanze estive per quindici giorni (anche non consecutivi). Tenuto conto che entrambe le parti hanno le ferie ad agosto, la prima quindicina del mese sarà trascorsa con il padre, la seconda con la madre e viceversa in base alla regola dell'alternanza di anno in anno. Le vacanze invernali saranno trascorse anche queste secondo la regola dell'alternanza dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 06 gennaio con l'altro. trascorrerà il Natale 2025 con la madre ed il Capodanno con il PE
padre. trascorrerà con la madre il giorno della Festa della Mamma e con il padre il PE
giorno della Festa del Papà. Pasqua, Pasquetta, le altre festività infrasettimanali ed i ponti saranno trascorsi alternativamente con l'uno e l'altro genitore. trascorrerà la Pasqua PE
2025 con la madre e la pasquetta con il padre. I genitori si comunicheranno reciprocamente e con congruo anticipo le località di villeggiatura eventualmente scelte per le vacanze con la figlia;
4. Le parti si impegnano al massimo rispetto del calendario di visite concordate, precisando che in caso di comprovati impedimenti da parte dell'uno o dell'altra si potranno concordare variazioni a quanto previsto ovviamente in considerazione degli impegni (scolastici ed extrascolastici) e dei desideri della figlia. In ogni caso le parti, in ipotesi di impedimento, individueranno eguale lasso temporale nell'arco della stessa settimana e/o in quella successiva, al fine di garantire il diritto al recupero dei giorni/pernotti persi e/o non goduti con la prole;
5. Le parti concordemente si impegnano a rispettare le condizioni previste dal piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo per quanto riguarda le frequentazioni della figlia con ciascuno dei genitori, nonché dei nonni paterni e materni;
6. Le parti concordano, altresì, che in caso di impedimento del sig. o della Parte_1
nonna paterna ad accompagnare o prelevare da scuola Viola, potrà essere delegata la signora
ON CA;
pagina 2 di 5
7. Le parti convengono che il mantenimento ordinario di sia ad intero carico del sig. PE
, mentre le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i due genitori. Per Parte_1
l'individuazione e la regolamentazione di queste ultime si rinvia espressamente al Protocollo
d'Intesa in uso presso il Tribunale di Ivrea;
8. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto;
9. Contestualmente, le parti intendono regolamentare anche i rapporti economici ancora tra di essi pendenti, in particolare la signora dovrebbe rimborsare al sig. Controparte_1
gli importi che le verranno restituiti sulla dichiarazione dei redditi relativi alle Parte_1
detrazioni IRPEF (anni 2026, 2027 e 2028) per lavori di ristrutturazione eseguiti in un garage pertinenziale all'abitazione ex familiare e pari ad Euro 1.815,00 annui, ma il sig. Pt_1
rinuncia a pretenderne la ripetizione;
10. Le spese legali saranno compensate fra le parti.”
CONCLUSIONI DEL PM: “V° Il PM conclude per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 12.11.2024, evocava in giudizio Parte_1 CP_1
premettendo che dall'unione sentimentale tra le parti (oramai cessata) era nata la figlia
[...]
(a Chivasso in data 03.11.2016), e chiedendo disporsi l'affidamento condiviso della PE
minore ai genitori con collocazione presso il padre, calendario di incontri madre/figlia, contributo a carico della madre di € 300,00 mensili.
La convenuta si è costituita in giudizio dando atto che tra le parti era intervenuto accordo e concludendo in maniera conforme ad esso;
le parti hanno quindi rassegnato conclusioni congiunte.
Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., non si riteneva necessario procedere all'ascolto della minore, prendendo il Tribunale atto dell'accordo dei genitori sull'affidamento della prole.
È' stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
Le condizioni concordate dalle parti – riguardanti l'affidamento ed il mantenimento della prole, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito adeguato accesso ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”), possono essere integralmente recepite dal Collegio.
pagina 3 di 5 In considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vanno compensate tra le medesime (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, visto il parere del
P.M., in accoglimento delle congiunte conclusioni delle parti, così provvede:
1. la figlia minore della coppia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con PE
residenza anagrafica e collocazione prevalente presso il padre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia di cosiddetta straordinaria amministrazione;
2. la casa ex familiare viene assegnata al sig. (che ne è il proprietario). La Parte_1
signora se ne è già allontanata, riconsegnando le chiavi al sig. ; Controparte_1 Pt_1
3. la signora potrà vedere e tenere con sé tendenzialmente ogni Controparte_1 PE lunedì dalle ore 18:30 e fino alle 21.30 quando avrà cura di riaccompagnarla presso l'abitazione del padre e a fine settimana alternati (dal venerdì alle ore 18:30 fino alla domenica alle ore
21.30) e durante le vacanze estive per quindici giorni (anche non consecutivi). Tenuto conto che entrambe le parti hanno le ferie ad agosto, la prima quindicina del mese sarà trascorsa con il padre, la seconda con la madre e viceversa in base alla regola dell'alternanza di anno in anno.
Le vacanze invernali saranno trascorse anche queste secondo la regola dell'alternanza dal 23 al
30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 06 gennaio con l'altro. trascorrerà il PE
Natale 2025 con la madre ed il Capodanno con il padre. trascorrerà con la madre il giorno PE
della Festa della Mamma e con il padre il giorno della Festa del Papà. Pasqua, Pasquetta, le altre festività infrasettimanali ed i ponti saranno trascorsi alternativamente con l'uno e l'altro genitore. trascorrerà la Pasqua 2025 con la madre e la pasquetta con il padre. I genitori si PE
comunicheranno reciprocamente e con congruo anticipo le località di villeggiatura eventualmente scelte per le vacanze con la figlia;
4. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che si impegnano al massimo rispetto del calendario di visite concordate, precisando che in caso di comprovati impedimenti da parte dell'uno o dell'altra si potranno concordare variazioni a quanto previsto ovviamente in considerazione degli impegni (scolastici ed extrascolastici) e dei desideri della figlia. In ogni caso le parti, in ipotesi di impedimento, individueranno eguale lasso temporale nell'arco della stessa settimana e/o in quella successiva, al fine di garantire il diritto al recupero dei giorni/pernotti persi e/o non goduti con la prole;
pagina 4 di 5 5. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che si impegnano a rispettare le condizioni previste dal piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo per quanto riguarda le frequentazioni della figlia con ciascuno dei genitori, nonché dei nonni paterni e materni;
6. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato, altresì, che in caso di impedimento del sig.
o della nonna paterna ad accompagnare o prelevare da scuola Viola, potrà essere Parte_1
delegata la signora ON CA;
7. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il mantenimento ordinario di sia PE
ad intero carico del sig. , mentre le spese straordinarie saranno suddivise al 50% Parte_1 tra i due genitori. Per l'individuazione e la regolamentazione di queste ultime si rinvia espressamente al Protocollo d'Intesa in uso presso il Tribunale di Ivrea;
8. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto;
9. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che contestualmente, le parti intendono regolamentare anche i rapporti economici ancora tra di essi pendenti, in particolare la signora dovrebbe rimborsare al sig. gli importi che le verranno Controparte_1 Parte_1
restituiti sulla dichiarazione dei redditi relativi alle detrazioni IRPEF (anni 2026, 2027 e 2028) per lavori di ristrutturazione eseguiti in un garage pertinenziale all'abitazione ex familiare e pari ad Euro 1.815,00 annui, ma il sig. rinuncia a pretenderne la ripetizione;
Pt_1
10. compensa le spese del procedimento tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Ivrea, in data 31 luglio 2025
IL GIUDICE REL./EST IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott. Alessandro Scialabba)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
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