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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/04/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1559/2024
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 15/04/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. ALIMENTO Parte_1 C.F._1
ADRIANO e dell'avv.
ricorrente contro
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA CP_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Assegno - pensione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “In via principale: -accertare che il sig. ha maturato, Parte_2 prima del decesso del 28 aprile 2024, la pensione da parte dell' di cui in narrativa;
- CP_1
accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 9, II coma, Legge Divorzile,
e, per l'effetto, condannare l' ad erogare alla ricorrente la pensione di reversibilità dell'ex CP_1
coniuge alla Sig.ra nella misura che riterrà di giustizia, a decorrere dal mese Parte_1
successivo al decesso. In via istruttoria: - riservata ogni richiesta. In ogni caso: - con vittoria di spese diritti ed onorari di cui il sottoscritto difensore si dichiara antistatario in caso di revoca del gratuito patrocinio”.
Per la parte resistente: “Voglia il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis: -dichiarare l'inammissibilità e l'improponibilità del ricorso e delle domande formulate dalla ricorrente per difetto di competenza per materia e funzionale del
Giudice del lavoro essendo competente il Tribunale adito ex art. 13 legge 74/87. - in ogni caso dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di domanda amministrativa e comunque respingerlo. Con vittoria di spese e competenze.”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE CP_
1. ha convenuto in giudizio l' rassegnando le conclusioni dianzi Parte_1
evidenziate, per il cui accoglimento ha allegato:
- di aver contratto matrimonio con in data 16 maggio 1970; Persona_1
- di essersi separata dal marito in data 21 aprile 2015, in forza di decreto di omologazione dell'accordo di separazione consensuale, il quale prevedeva la corresponsione di un assegno di mantenimento pari ad euro 400 in favore della ricorrente;
- che in data 1°aprile 2016 è intervenuto un accordo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione;
- che in data 28 aprile 2024 è deceduto l'ex coniuge, titolare dal 2009 di un assegno pensionistico. CP_
1.1. Si è costituita in giudizio l chiedendo l'inammissibilità della domanda.
2. Venendo al merito della controversia si osserva che ai sensi dell'art. 9 della legge n.
898 del 1970 “In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.
3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui allo articolo 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze”.
L'art. 5 prevede che “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore
Pag. 2 di 4 dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
La Legge 28 dicembre 2005, n. 263 ha disposto con l'art. 5 che "Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che per titolarità dell'assegno ai sensi dell'articolo 5 deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi del predetto articolo 5 della citata legge n. 898 del 1970".
L'art. 6 comma 1 del DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132 stabilisce che
“La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n.
898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”.
Il successivo comma 3 chiarisce anche che “L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica”.
Pertanto, in linea astratta si potrebbe sostenere che l'accordo di negoziazione assistita che produca la cessazione degli effetti civili del matrimonio tenga luogo della sentenza richiamata dall'art. 9 della legge n. 898 del 1970.
Tuttavia, la parte si è limitata a produrre una certificazione anagrafica di ricezione dell'accordo per la cessazione degli effetti civili (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente) omettendo la produzione in giudizio dell'accordo stesso.
La parte ha prodotto inoltre documentazione bancaria dalla quale si evince che l'ex coniuge le corrispondeva una somma di mantenimento.
Tuttavia, si ritiene che così come è normalmente richiesto all'ex coniuge superstite di dimostrare l'esistenza di un accertamento giudiziale sulla spettanza dell'assegno divorzile
(cfr. tra le tante Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 2669 del 30/01/2023) la parte avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza di un accordo di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte che abbia in sé una disciplina dell'assegno stesso.
Pag. 3 di 4 Non si può trascurare che le norme dianzi specificate richiedono un vaglio dell'avvocato che assiste la parte durante la negoziazione assistita che viene sostanzialmente equiparato a quello svolto dal tribunale, la cui decisione è richiesta espressamente dall'art. 9 della legge n. 898 del 1970 per il riconoscimento dell'assegno di reversibilità in favore dell'ex coniuge.
Il fatto che abbia corrisposto un assegno mensile non è di per sé Persona_1
sufficiente per ritenere provato l'esistenza di detto accordo e non può costituire l'equivalente di quegli atti (accordo di negoziazione o sentenza del Tribunale) che la legge impone per
CP_ configurare un diritto della parte nei confronti dell'
In definitiva, la domanda deve essere rigettata.
3. Alla soccombenza di parte ricorrente non segue la sua condanna alle spese in quanto la parte ha dichiarato di versare nelle condizioni reddituali di cui all'art. 152 delle disp. att. al cod. proc. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite
16/04/2025 Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
Pag. 4 di 4
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1559/2024
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 15/04/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. ALIMENTO Parte_1 C.F._1
ADRIANO e dell'avv.
ricorrente contro
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA CP_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Assegno - pensione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “In via principale: -accertare che il sig. ha maturato, Parte_2 prima del decesso del 28 aprile 2024, la pensione da parte dell' di cui in narrativa;
- CP_1
accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 9, II coma, Legge Divorzile,
e, per l'effetto, condannare l' ad erogare alla ricorrente la pensione di reversibilità dell'ex CP_1
coniuge alla Sig.ra nella misura che riterrà di giustizia, a decorrere dal mese Parte_1
successivo al decesso. In via istruttoria: - riservata ogni richiesta. In ogni caso: - con vittoria di spese diritti ed onorari di cui il sottoscritto difensore si dichiara antistatario in caso di revoca del gratuito patrocinio”.
Per la parte resistente: “Voglia il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis: -dichiarare l'inammissibilità e l'improponibilità del ricorso e delle domande formulate dalla ricorrente per difetto di competenza per materia e funzionale del
Giudice del lavoro essendo competente il Tribunale adito ex art. 13 legge 74/87. - in ogni caso dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di domanda amministrativa e comunque respingerlo. Con vittoria di spese e competenze.”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE CP_
1. ha convenuto in giudizio l' rassegnando le conclusioni dianzi Parte_1
evidenziate, per il cui accoglimento ha allegato:
- di aver contratto matrimonio con in data 16 maggio 1970; Persona_1
- di essersi separata dal marito in data 21 aprile 2015, in forza di decreto di omologazione dell'accordo di separazione consensuale, il quale prevedeva la corresponsione di un assegno di mantenimento pari ad euro 400 in favore della ricorrente;
- che in data 1°aprile 2016 è intervenuto un accordo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione;
- che in data 28 aprile 2024 è deceduto l'ex coniuge, titolare dal 2009 di un assegno pensionistico. CP_
1.1. Si è costituita in giudizio l chiedendo l'inammissibilità della domanda.
2. Venendo al merito della controversia si osserva che ai sensi dell'art. 9 della legge n.
898 del 1970 “In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.
3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui allo articolo 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze”.
L'art. 5 prevede che “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore
Pag. 2 di 4 dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
La Legge 28 dicembre 2005, n. 263 ha disposto con l'art. 5 che "Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che per titolarità dell'assegno ai sensi dell'articolo 5 deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi del predetto articolo 5 della citata legge n. 898 del 1970".
L'art. 6 comma 1 del DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132 stabilisce che
“La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n.
898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”.
Il successivo comma 3 chiarisce anche che “L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica”.
Pertanto, in linea astratta si potrebbe sostenere che l'accordo di negoziazione assistita che produca la cessazione degli effetti civili del matrimonio tenga luogo della sentenza richiamata dall'art. 9 della legge n. 898 del 1970.
Tuttavia, la parte si è limitata a produrre una certificazione anagrafica di ricezione dell'accordo per la cessazione degli effetti civili (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente) omettendo la produzione in giudizio dell'accordo stesso.
La parte ha prodotto inoltre documentazione bancaria dalla quale si evince che l'ex coniuge le corrispondeva una somma di mantenimento.
Tuttavia, si ritiene che così come è normalmente richiesto all'ex coniuge superstite di dimostrare l'esistenza di un accertamento giudiziale sulla spettanza dell'assegno divorzile
(cfr. tra le tante Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 2669 del 30/01/2023) la parte avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza di un accordo di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte che abbia in sé una disciplina dell'assegno stesso.
Pag. 3 di 4 Non si può trascurare che le norme dianzi specificate richiedono un vaglio dell'avvocato che assiste la parte durante la negoziazione assistita che viene sostanzialmente equiparato a quello svolto dal tribunale, la cui decisione è richiesta espressamente dall'art. 9 della legge n. 898 del 1970 per il riconoscimento dell'assegno di reversibilità in favore dell'ex coniuge.
Il fatto che abbia corrisposto un assegno mensile non è di per sé Persona_1
sufficiente per ritenere provato l'esistenza di detto accordo e non può costituire l'equivalente di quegli atti (accordo di negoziazione o sentenza del Tribunale) che la legge impone per
CP_ configurare un diritto della parte nei confronti dell'
In definitiva, la domanda deve essere rigettata.
3. Alla soccombenza di parte ricorrente non segue la sua condanna alle spese in quanto la parte ha dichiarato di versare nelle condizioni reddituali di cui all'art. 152 delle disp. att. al cod. proc. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite
16/04/2025 Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
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