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8 settembre 1985
8 settembre 1985
Art. 1. Potesta' delle regioni
In conformita' all' articolo 117, primo comma, della Costituzione , le regioni emanano norme legislative in materia di artigianato nell'ambito dei principi di cui alla presente legge, fatte salve le specifiche competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
Ai sensi ed agli effetti del precedente comma, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, spetta alle regioni l'adozione di provvedimenti diretti alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla ricerca applicata, alla formazione professionale, all'associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani, alle agevolazioni per l'esportazione.
Le regioni esercitano le funzioni amministrative di loro competenza delegandole, normalmente, agli enti locali.
In conformita' all' articolo 117, primo comma, della Costituzione , le regioni emanano norme legislative in materia di artigianato nell'ambito dei principi di cui alla presente legge, fatte salve le specifiche competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
Ai sensi ed agli effetti del precedente comma, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, spetta alle regioni l'adozione di provvedimenti diretti alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla ricerca applicata, alla formazione professionale, all'associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani, alle agevolazioni per l'esportazione.
Le regioni esercitano le funzioni amministrative di loro competenza delegandole, normalmente, agli enti locali.
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Giurisprudenza • 32
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2021, n. 3531Provvedimento: […] l'obbligo di versare i contributi non sorge sulla base del dato formale dell'iscrizione nel registro delle imprese artigiane, ma dall'effettivo svolgimento dell'attività artigiana. Ciò è quanto stabilisce l'art. 1 della legge 443 /1985 e successive modificazioni;Leggi di più...
- avviso di addebito·
- spese processuali·
- non dovuti contributi·
- contributi previdenziali·
- riforma sentenza·
- accoglimento appello·
- appello