Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/04/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2126 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Paola Tiso, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Zusa, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 12/08/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Carbonia, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1
degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di stabilire il proprio domicilio dove riterranno più opportuno.
2) Il figlio minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 dai quali continuerà a ricevere cura, educazione ed istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservando con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
3) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed adotteranno consensualmente le decisioni di maggior interesse per il figlio, tra cui le scelte relative all'educazione, all'istruzione, alla salute, all'eventuale indirizzo religioso, alla residenza del minore, alla partecipazione alle attività formative extrascolastiche, ai viaggi di svago e di istruzione, allo svolgimento di attività sportive e ricreative.
4) Anche sotto il profilo anagrafico, entrambi i figli continueranno a vivere con il padre, con facoltà per la madre di vederli e tenerli con sé quando vorrà, previo accordo con il sig. almeno 48 ore prima. CP_1
5) La casa ex coniugale in Portoscuso, via Salvo D'Acquisto n. 1, di proprietà esclusiva del sig. resterà assegnata a quest'ultimo, che continuerà a CP_1
Pag. 2 di 3 viverci con i figli e che sarà tenuto ad effettuare le volture a suo nome dei contratti di somministrazione per le relative utenze attualmente a nome della sig.ra entro 30 giorni dalla pronuncia della separazione. Pt_1
6) Il sig. si occuperà in via esclusiva e diretta del mantenimento ordinario e CP_1 straordinario di entrambi i figli.
E pertanto, anche le spese “extra assegno ordinario”, individuate e determinate sulla base delle “linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” elaborate dal CNF in data 29 novembre 2017, resteranno a carico del sig. nella misura del CP_1
100%.
7) In ragione di quanto sopra, l'assegno unico verrà percepito in via esclusiva, al
100% dal sig. CP_1
8) Il sig. verserà a titolo di assegno di mantenimento per la moglie: CP_1
- la somma una tantum di € 6.200,00, già corrisposta prima d'ora;
- l'ulteriore somma mensile di € 250,00, entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della sig.ra somma di rivalutare annualmente sulla base Pt_1 degli indici ISTAT.
9) Quanto percepito dalla sig.ra a titolo di retribuzione in qualità di mozzo Pt_1 presso il motopeschereccio “ ” verrà immediatamente versato in Parte_2 favore del sig. anche nel momento in cui la sig.ra troverà altra CP_1 Pt_1 occupazione e, quindi, si trasferirà in altra abitazione, sarà dovuto al sig. CP_1 quanto dalla percepito in qualità di mozzo presso il motopeschereccio Pt_1
“ ”. Parte_2
10) I finanziamenti contratti in costanza di matrimonio (rispettivamente con
CO, TI e Agos) resteranno ad esclusivo carico del sig. CP_1 senza che nulla possa da questi essere richiesto alla sig.ra per nessun Pt_1 titolo, ragione o causa.
11) Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto per l'espatrio o di altro documento equipollente.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 17/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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