Ordinanza cautelare 20 gennaio 2016
Ordinanza collegiale 3 gennaio 2018
Sentenza 14 novembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 14/11/2018, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/11/2018
N. 01063/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02411/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di SC (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2411 del 2015, proposto da
MI NO, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Piromalli e Fiorenzo Bertuzzi, con domicilio fisico presso il secondo in SC, via Diaz 9, e domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI MARONE, non costituitosi in giudizio;
AN TA, in qualità di segretario generale, rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Milani, con domicilio fisico presso il medesimo legale in Breno, piazza Vittoria 1, e domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza del segretario generale n. 35 del 4 settembre 2015, con la quale è stato ingiunto al ricorrente e ad altri soggetti di rimettere in pristino le opere eseguite senza titolo nell’edificio di via S. Pietro (mappale n. 468);
- dei tre verbali di sopralluogo richiamati nel suddetto provvedimento (datati rispettivamente 2 aprile 2015, 9 aprile 2015, 29 luglio 2015);
- degli atti connessi, tra cui l’ordinanza del segretario generale n. 30 del 30 luglio 2015, con la quale è stata ingiunta la sospensione dei lavori relativi alla SCIA del 28 ottobre 2014 e alla SCIA del 2 luglio 2015;
- con domanda di risarcimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del segretario generale dott. IO ON;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2018 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è proprietario di un edificio residenziale situato nel Comune di Marone, in via S. Pietro (mappale n. 468).
2. L’edificio è classificato in zona A ( Nuclei antichi ), categoria A4 ( Fabbricati di interesse ambientale ), comparto P, ed è identificato come edificio 20 (v. relazione tecnica dell’ing. Antonino Mario Alesci – doc. 7 del ricorrente). La disciplina urbanistica è contenuta nell’art. 13 delle NTA, che ammette gli interventi di ristrutturazione (con divieto di rimuovere gli elementi strutturali significativi) e la trasposizione dei volumi finalizzata al miglioramento delle condizioni igieniche e funzionali dell’edificio.
3. Il Comune, con ordinanza del segretario generale (responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva) n. 35 del 4 settembre 2015, ha ingiunto al ricorrente, in qualità di proprietario, nonché al progettista e alle imprese di costruzioni coinvolte, di rimettere in pristino numerose opere abusive individuate nell’edificio sopra indicato. Si tratta di opere eseguite nel corso dei lavori di completamento di un piano di recupero del 7 settembre 2006 (v. da ultimo la SCIA del 28 ottobre 2014, e la SCIA del 2 luglio 2015).
4. Nell’immediatezza della scoperta delle opere non autorizzate, il segretario generale, con ordinanza n. 30 del 30 luglio 2015, aveva ingiunto la sospensione dei lavori.
5. Tanto la sospensione dei lavori quanto l’ordine di demolizione si basano sugli accertamenti svolti dalla Polizia Locale e dall’Ufficio Tecnico (v. verbali di sopralluogo datati rispettivamente 2 aprile 2015, 9 aprile 2015, 29 luglio 2015).
6. Gli abusi contestati coprono un’ampia serie di opere, che si possono raggruppare nelle seguenti categorie:
(a) traslazione planivolumetrica di parte dell’edificio (punto 22);
(b) modifica delle altezze esterne e interne (punti 9-10-16-17-18-19-20-21);
(c) realizzazione di nuovi locali nel piano interrato, con modifica della destinazione d’uso (punti 11-12-13);
(d) modifiche della superficie del portico e della larghezza dei locali al piano terra (punti 4-14-15);
(e) spostamento o eliminazione di tramezze al piano terra, al primo piano, e nel sottotetto (punti 6-7-8);
(f) difformità nell’intonaco sul prospetto nord e sul prospetto ovest (punti 1-2);
(g) difformità dei parapetti dei balconi (con aggiunta di un pilastro di sostegno) e del disegno del cancello in ferro (punti 3-5).
7. Contro l’ordinanza di rimessione in pristino, e contro gli atti connessi, il ricorrente ha presentato impugnazione, formulando diverse censure così sintetizzabili:
(i) violazione delle garanzie procedimentali;
(ii) travisamento, in quanto quasi tutte le opere asseritamente abusive sarebbero in realtà già autorizzate da specifici titoli edilizi, oppure irrilevanti (punti 1-2-3-4-10-13), o comunque da qualificare come variazioni non essenziali ai sensi dell’art. 54 della LR 11 marzo 2005 n. 12 (v. anche gli art. 32 e 34 comma 2- ter del DPR 6 giugno 2001 n. 380);
(iii) ancora travisamento con riguardo alla sagoma dell’edificio (punto 22), in quanto le difformità sarebbero solo cartacee, ossia da imputare all’errore dei progettisti, che hanno ripreso lo stato di fatto dalle pratiche edilizie precedenti anziché effettuare una verifica sul posto;
(iv) in subordine, inapplicabilità della misura ripristinatoria, in quanto le opere abusive dovrebbero essere qualificate come semplici pertinenze, e comunque ricadrebbero nella fattispecie sanzionatoria dell’art. 37 del DPR 380/2001.
8. Oltre all’annullamento degli atti impugnati, il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno, nei confronti sia del Comune sia del segretario generale.
9. Il Comune non si è costituito in giudizio. Si è invece costituito il segretario generale, chiedendo la reiezione del ricorso.
10. Questo TAR, con ordinanza cautelare n. 59 del 20 gennaio 2016, ha disposto un riesame delle singole contestazioni di abuso, formulando un primo quadro interpretativo per orientare gli uffici comunali.
11. Con memoria depositata in data 1 settembre 2017 il ricorrente ha però evidenziato che il Comune non aveva effettuato il riesame prescritto in sede cautelare.
12. Visto il fallimento della procedura di riesame, questo TAR, con ordinanza n. 8 del 3 gennaio 2018, ha disposto CTU, nominando come consulente tecnico l’arch. Gianluca Gallucci di SC. Nei quesiti è stato chiesto di chiarire i seguenti profili tecnici:
(i) se le opere indicate come abusive dal Comune siano state effettivamente autorizzate da specifici titoli edilizi, e se la realizzazione sia conforme a quanto autorizzato. Per ogni opera contestata dovrà essere predisposta una scheda con l’indicazione dell’eventuale titolo edilizio e la descrizione dell’intervento, calcolando e mettendo a confronto quanto autorizzato e il risultato dei lavori;
(ii) se le opere eseguite senza titolo, oppure eseguite in difformità, superino la soglia quantitativa delle variazioni essenziali ex art. 54 della LR 12/2005, nonché ex art. 32 e 34 comma 2- ter del DPR 380/2001;
(iii) se la maggiore altezza interna dei locali, lo spostamento delle tramezze o il cambio di destinazione abbiano reso abitabili spazi in origine privi dei requisiti igienico-sanitari, provocando un sostanziale aumento dei volumi e delle superfici residenziali;
(iv) se le maggiori altezze interne ed esterne siano riconducibili a esigenze di recupero del sottotetto o di efficientamento energetico dell’edificio;
(v) se sia possibile individuare la sagoma originaria dell’edificio, e se rispetto alla stessa possano essere individuate modifiche collegabili ai lavori eseguiti dal ricorrente. In caso affermativo, occorre chiarire se la traslazione planivolumetrica consista in una rettifica compensativa delle linee perimetrali, con sostanziale mantenimento della superficie iniziale, o se al contrario vi sia stata occupazione di aree pubbliche o di terzi a esclusivo vantaggio dell’edificio del ricorrente.
13. Al consulente tecnico è stato riconosciuto un acconto pari a € 2.000, oltre agli oneri di legge. La relativa spesa è stata posta provvisoriamente a carico del ricorrente.
14. La relazione del consulente tecnico è stata depositata il 15 aprile 2018. Le informazioni fornite possono essere riassunte come segue:
(i) l’immobile è composto da due unità immobiliari separate e autonome, entrambe di proprietà del ricorrente. La prima unità immobiliare comprende tre piani fuori terra e un’autorimessa al piano terra. La seconda comprende tre piani fuori terra, un’autorimessa al piano terra, e un piano interrato;
(ii) per quanto riguarda l’intonaco, sul prospetto nord e sul prospetto ovest (punti 1-2) vi sono effettivamente delle difformità rispetto a quanto autorizzato. In particolare, sul prospetto nord il progetto prevedeva la pietra a vista nella parte inferiore della facciata lungo una linea orizzontale continua, mentre lo stato di fatto evidenzia un salto di linea. Sul prospetto ovest, invece, e così pure sul prospetto est, il progetto non prevedeva la presenza di pietra a vista nella parte inferiore della facciata, mentre nello stato di fatto la pietra a vista è presente;
(iii) vi sono difformità anche per quanto riguarda i parapetti dei balconi e i pilastri di sostegno (punto 3). In particolare, al primo piano sono stati realizzati quattro pilastri rivestiti in pietra (invece che due rivestiti di intonaco), e parapetti in legno quasi completamente chiusi (invece che parapetti semiaperti a bacchette verticali). La medesima difformità dei parapetti è replicata al secondo piano;
(iv) per quanto riguarda il portico al piano terra (punto 4), lo stato di fatto evidenzia una superficie pari a 15,9 mq, difforme rispetto alla superficie di 18,7 mq prevista dal progetto;
(v) vi sono difformità nel disegno del cancello in ferro (punto 5), e precisamente un diverso profilo del cancello carraio e del cancello pedonale, e l’aggiunta di elementi decorativi sulle colonne portanti;
(vi) per quanto riguarda lo spostamento della tramezza al piano terra (punto 6), gli interventi eseguiti (spostamento della tramezza che separa la zona giorno dal locale sottoscala, chiusura di una porta interna, apertura di una nuova porta interna) sono sostanzialmente coerenti con quanto autorizzato;
(vii) anche la modifica al primo piano (punto 7), ossia lo spostamento della tramezza che delimita il corridoio per far spazio alla zona doccia del bagno, con spostamento della porta di accesso, è sostanzialmente coerente con quanto autorizzato;
(viii) nel piano sottotetto (punto 8), le opere eseguite (eliminazione della tramezza che separa il bagno dalla cabina armadio, chiusura delle due porte interne, apertura di una nuova porta interna) risultano sostanzialmente coerenti con quanto autorizzato, ma vi è una lieve difformità perché nel progetto non è indicata la tramezza che separa la cabina armadio dalla camera da letto;
(ix) nel piano interrato vi è stata una riduzione dell'altezza interna dell'autorimessa per circa 24 cm (punto 9), ma la modifica è conforme alla concessione edilizia n. 2966 del 4 novembre 1999. Verosimilmente, l’equivoco sull’altezza è stato determinato dal fatto che nella pratica edilizia n. 5020 del 28 aprile 2015 l’altezza interna è erroneamente indicata in 2,40 metri;
(x) ancora nel piano interrato (punto 10), vi è una minore altezza non autorizzata (1,99 metri) in corrispondenza del corridoio di disimpegno, e, parimenti non autorizzata, una tramezza con una porta che separa il corridoio dalla scala;
(xi) sempre nel piano interrato, è presente una stanza all'interno dell’autorimessa (punti 11-12), con destinazione d'uso a ripostiglio (3,22x5,41 metri, e altezza pari a 2,16 metri). La formazione di un ripostiglio è segnalata nella DIA n. 3079 del 21 agosto 2000;
(xii) nel piano interrato, infine, vi è una stanza adiacente all'autorimessa (punto 13), con destinazione d'uso a cantina (2,72x1,42 metri, e altezza pari a 2,72 metri). Si tratta di uno spazio che nella concessione edilizia n. 2966 del 4 novembre 1999 avrebbe dovuto essere utilizzato per la realizzazione della scala di collegamento tra il piano interrato e il giardino;
(xiii) al piano terra (punto 14) vi è stata una riduzione non autorizzata della larghezza interna del locale soggiorno stimabile in circa 4 cm. Nel complesso, però, sembra esservi solo un lieve problema di coerenza con le cartografie delle precedenti pratiche edilizie a proposito delle misure interne, mentre per quanto riguarda i muri perimetrali vi è coincidenza integrale;
(xiv) al piano terra (punto 15) la larghezza interna dell’autorimessa è stata ampliata di 6 cm (in parte di 14 cm), la lunghezza è stata ridotta di 6 cm circa, e vi è stata inoltre una riduzione dell'altezza interna di circa 24 cm. Si tratta di variazioni non espressamente autorizzate, ma anche qui sembra esservi solo un lieve problema di coerenza con le cartografie delle precedenti pratiche edilizie;
(xv) contrariamente a quanto accertato dagli uffici comunali, al primo piano (punto 16) non vi è alcuna variazione delle altezze interne, né relativamente alla prima unità immobiliare, né relativamente alla seconda;
(xvi) nel piano sottotetto della prima unità immobiliare (punto 17) vi è una maggiore altezza in gronda di 5 cm (dovuta allo spessore dei solai intermedi e alla traslazione delle altezze dei piani inferiori), e una maggiore altezza al colmo di 9 cm (dovuta allo spessore dei travetti di sostegno e del pacchetto di copertura). Si tratta di variazioni non espressamente autorizzate;
(xvii) nel piano sottotetto della seconda unità immobiliare (punto 18) vi è una maggiore altezza in gronda pari a 9 cm (dovuta allo spessore dei solai intermedi e alla traslazione delle altezze dei piani inferiori), e una maggiore altezza al colmo di 9 cm (dovuta allo spessore dei travetti di sostegno e del pacchetto di copertura). Si tratta anche qui di variazioni non espressamente autorizzate;
(xviii) contrariamente a quanto accertato dagli uffici comunali, sul prospetto ovest (punto 19) non vi è abbassamento dell’altezza in gronda, ma un incremento non autorizzato di 9 cm all’esterno del fabbricato, e di 4 cm all’interno;
(xix) contrariamente a quanto accertato dagli uffici comunali, sul prospetto sud (punto 20) non vi è abbassamento dell’altezza in gronda, ma un incremento non autorizzato di 15 cm all’esterno del fabbricato;
(xx) contrariamente a quanto accertato dagli uffici comunali, sul prospetto est (punto 21) non vi è abbassamento dell’altezza in gronda, ma un incremento non autorizzato di 13 cm all’esterno del fabbricato, e di 7 cm all’interno;
(xxi) tutte le difformità riscontrate costituiscono variazioni non essenziali, perché riguardano aspetti decorativi coerenti con il vincolo ambientale (punti 1-2-3-5), perché riducono, anziché aumentare, la superficie (punto 4), perché incidono sulla sola distribuzione interna delle singole unità abitative ai sensi dell’art. 32 comma 2 del DPR 380/2001 (punti 8-13-14-15), e infine perché sono contenute entro il 2% delle misure progettuali ai sensi dell’art. 34 comma 2- ter del DPR 380/2001 (punti 10-17-18-19-20-21);
(xxii) le modifiche interne ai locali non hanno reso abitabili spazi in origine privi dei requisiti igienico-sanitari, né hanno provocato un sostanziale aumento dei volumi e delle superfici residenziali;
(xxiii) il maggior spessore dei solai intermedi e del pacchetto di copertura è dovuto a esigenze di efficientamento energetico dell’edificio;
(xxiv) per quanto riguarda il problema della traslazione planivolumetrica (punto 22), il consulente tecnico ritiene che il fabbricato non abbia subito modifiche planivolumetriche tali da comportare l’occupazione di aree pubbliche o di terzi. Sono coerenti in questo senso le tavole dello stato di fatto inserite nelle pratiche edilizie più risalenti (1979, 1982, 1998), nonché le mappe e le aerofotogrammetrie inserite nelle pratiche edilizie di una proprietà vicina (2004, 2005, 2006).
15. Così chiarita la situazione in fatto, sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni.
Sulle garanzie procedimentali
16. Il preavviso di diniego (o di adozione di un provvedimento repressivo) e la fissazione di un termine adeguato per le repliche dei privati sono adempimenti necessari anche per l’adozione di ordini di rimessione in pristino, in quanto, al di fuori dei casi di estrema urgenza, deve sempre essere garantito il pieno esercizio del diritto di difesa. In materia edilizia questo vale particolarmente quando la misura ripristinatoria possa essere sostituita dalla regolarizzazione delle opere abusive. Esigenze di economia procedimentale rendono preferibile che l’esame in contraddittorio della sussistenza della conformità urbanistica necessaria per la regolarizzazione avvenga prima che sia ingiunta la rimozione di quanto edificato. Nello specifico, il Comune ha aperto al contraddittorio i sopralluoghi nell’edificio in questione (v. verbale datato 29 luglio 2015), ma non ha avviato un confronto sulla qualificazione delle singole opere, vanificando quindi i diritti procedimentali del ricorrente.
17. Tuttavia, non è possibile disporre l’annullamento del provvedimento finale solo sulla base dei vizi del procedimento. In realtà, l’amministrazione ha sempre la possibilità di avvalersi della sanatoria processuale ex art. 21- octies comma 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e può quindi replicare alle censure della parte ricorrente dimostrando che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Sulle difformità accertate
18. Preliminarmente, appare condivisibile il metodo seguito nella CTU per valutare l’eventuale traslazione planivolumetrica dell’edificio. Gli elementi raccolti nella documentazione più risalente permettono di escludere che una vera e propria traslazione sia avvenuta. L’impressione di una traslazione è invece imputabile a errori cartografici recenti. Minime rettifiche delle linee perimetrali sono comunque tollerabili, se rese necessarie dall’applicazione di nuove tecniche edificatorie su parti del fabbricato realizzate in tempi remoti.
19. Tolti i casi in cui vi è coerenza con i titoli edilizi (punti 6-7-9-16-22), tutte le difformità riscontrate devono essere considerate variazioni non essenziali. La qualificazione data dal consulente tecnico appare condivisibile per le ragioni esposte sopra. Correttamente, sono state considerate variazioni non essenziali anche le maggiori altezze determinate dagli spessori necessari per gli isolamenti termici e acustici, trattandosi di volumi tecnici finalizzati a soddisfare un interesse pubblico (v. art. 54 comma 3 della LR 12/2005).
20. Occorre precisare che l’esistenza di un vincolo ambientale sull’edificio e la classificazione dell’edificio tra i nuclei antichi non impongono automaticamente di qualificare come variazioni essenziali ai sensi dell’art. 32 comma 3 del DPR 380/2001 tutte le difformità riscontrate. Anche negli edifici vincolati si devono considerare variazioni essenziali solo le opere difformi che sono in grado di incidere direttamente sull’oggetto della tutela, ossia sull’interesse pubblico protetto dal vincolo. Non sono tali, evidentemente, le difformità realizzate all’interno dell’edificio o nel piano interrato, quando il vincolo interessi l’esterno del fabbricato, e neppure i modesti incrementi di altezza in gronda o al colmo dovuti alla rettifica degli allineamenti in fase costruttiva o all’inserimento di spessori per esigenze di efficientamento energetico. A maggior ragione, non possono condizionare la disciplina dell’intero edificio i semplici dettagli estetici (pietra a vista, parapetti dei balconi, forma e decorazione dei cancelli), quando il vincolo non ricada specificamente su uno di questi elementi.
21. Per le variazioni non essenziali è normalmente implicita la conformità urbanistica (se non sono violati diritti di terzi). Poiché le variazioni non essenziali non sono assoggettate alla rimessione in pristino, è percorribile la via della regolarizzazione mediante pagamento di una sanzione pecuniaria, ossia di un prezzo che si aggiunge ai normali oneri e contributi edificatori. La sanzione pecuniaria può consistere nell’oblazione ex art. 36 comma 2 del DPR 380/2001 (qualora la variazione non essenziale sia contestuale a un intervento di nuova edificazione o di ristrutturazione pesante), oppure in una somma calcolata ex art. 37 comma 4 del DPR 380/2001 (qualora la variazione non essenziale riguardi autonomi interventi edilizi autorizzabili mediante SCIA).
22. Nel caso in esame, si ritiene che sussistano i presupposti per applicare la sanzione pecuniaria ex art. 37 comma 4 del DPR 380/2001, in quanto le difformità hanno modesta consistenza e sono state realizzate in tempi diversi e con separati interventi edilizi. È vero che alcune opere (in particolare le maggiori altezze) sono invece collegate alla ristrutturazione dell’edificio, il che porterebbe normalmente ad applicare l’oblazione ex art. 36 comma 2 del DPR 380/2001. Tuttavia, quando viene effettuata una verifica complessiva della regolarità di un edificio deve essere adottato un metro di valutazione omogeneo, per evitare di sanzionare più gravemente difformità aventi minore rilevanza materiale. Pertanto, anche le maggiori altezze, per residualità, devono essere considerate come un’autonoma categoria di interventi edilizi, in modo da renderle immediatamente confrontabili con le altre difformità accertate.
23. Le varie difformità devono poi essere raggruppate in categorie omogenee (prospetti del fabbricato, parapetti dei balconi, cancello, distribuzione interna delle singole unità abitative, maggiori altezze), per applicare la sanzione pecuniaria una volta sola per ogni categoria. Gli uffici comunali dovranno scegliere tra il minimo e il massimo edittale in base al contributo apportato da ciascuna delle suddette categorie all'aumento di valore dell'immobile. Qualora non sia possibile stimare, neppure in via approssimativa, un aumento di valore prodotto dall’insieme delle difformità accertate, la sanzione pecuniaria dovrà essere applicata nella misura edittale minima per ciascuna categoria.
Conclusioni
24. Il ricorso deve quindi essere accolto parzialmente, nel senso che viene annullato l’ordine di rimessione in pristino ma viene anche accertato l’obbligo per il ricorrente di regolarizzare le difformità descritte nella CTU, con il pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 37 comma 4 del DPR 380/2001. L’importo sarà stabilito dagli uffici comunali, raggruppando le difformità in categorie omogenee, come precisato ai punti precedenti. Poiché le variazioni non essenziali sono valutate per singola unità immobiliare, le sanzioni pecuniarie dovranno essere riferite a ciascuna unità immobiliare, con la sola eccezione delle opere al servizio dell’intero edificio.
25. Non vi sono i presupposti per accogliere la domanda risarcitoria. Come si è visto sopra, il Comune ha accertato plurime difformità, che sono state confermate in parte dalla CTU. La qualificazione data dal Comune alle singole fattispecie non è condivisa nella presente sentenza, ma questo non è sufficiente a individuare un profilo di colpa professionale nei funzionari che hanno seguito una diversa impostazione.
26. In relazione all’esito del giudizio, appare corretto disporre la compensazione integrale delle spese di lite e la suddivisione in parti uguali del costo della CTU.
27. Più precisamente, viene riconosciuto al consulente tecnico un compenso onnicomprensivo pari a € 7.500, oltre agli oneri di legge, nel quale viene assorbito l’acconto di € 2.000 stabilito con l’ordinanza n. 8/2018. La misura del compenso è definita considerando, da un lato, che il valore dell’immobile non può essere preso come riferimento nella sua interezza quale valore della causa, essendo le contestazioni edilizie riferite a profili specifici, e tenendo però conto, dall’altro, della difficoltà tecnica dei quesiti formulati e della complessità del lavoro svolto. Poiché l’acconto era stato posto provvisoriamente a carico del ricorrente, si dispone ora che il relativo onere gravi in via definitiva sul medesimo soggetto. Per la parte restante (€ 5.500 + oneri di legge), il consulente tecnico emetterà un’unica fattura nei confronti del Comune, allegando una nota con l’importo esatto dovuto dal ricorrente (€ 1.750 + oneri di legge). Il Comune effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento via PEC della fattura. Il ricorrente dovrà rimborsare la propria quota entro 30 giorni da quando riceverà copia della contabile di pagamento del Comune (la comunicazione potrà avvenire anche attraverso le PEC dei difensori costituiti).
28. Il contributo unificato è a carico dell’amministrazione ai sensi dell’art. 13 comma 6- bis .1 del DPR 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di SC (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando:
(a) accoglie parzialmente il ricorso, come precisato in motivazione;
(b) respinge la domanda risarcitoria;
(c) dispone per il costo della CTU come precisato in motivazione, e compensa le restanti spese di lite;
(d) pone il contributo unificato a carico del Comune.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere, Estensore
Stefano Tenca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mauro Pedron | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO