Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 31/03/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 363/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Rieti, Vicolo Parte_1 C.F._1
Sdrucciolo n. 5, presso lo studio dell'Avv. Emanuela Camerini che lo rappresenta e difende come da procura in atti e da
(CF: , elettivamente domiciliato in Roma, Largo Parte_2 C.F._2
Brindisi n. 2, presso lo studio dell'Avv. Letizia Vannicelli che la rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale
Fatto e diritto e hanno contratto con rito concordatario nel Comune di Borgorose Parte_1 Parte_2
(RI) in data 01.07.2017, trascritto presso i registri dello Stato Civile, atto n. 8, parte II, anno 2017, optando per il regime della comunione dei beni.
Dalla unione coniugale è nata il [...]. Persona_1
La casa coniugale, sita in Rieti alla via Marconicchio n. 20, è di proprietà di entrambi i coniugi ed è stata acquistata ricorrendo ad un mutuo, ad entrambi intestato, con rimessa mensile di € 523,00, oltre
€. 35,00 di spese di assicurazione.
1
I ricorrenti hanno altresì rappresentato che, a causa di incompatibilità caratteriali ed incomprensioni che hanno determinato l'insorgere di difficoltà comunicative e di gestione nella quotidianità familiare, la convivenza è divenuta intollerabile ed è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Per le suesposte ragioni, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i ricorrenti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1.Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Ciascuno dei due coniugi ha già fissato la propria residenza in modo autonomo e separato dall'altro. La OR infatti, è rimasta presso l'abitazione familiare, in comproprietà Parte_2
tra i coniugi, sita in Rieti, alla via Marconicchio, n. 20, ove vive in uno alla figlia ed è nella Per_1
esclusiva disponibilità della abitazione medesima nonchè dei beni mobili e delle suppellettili ivi contenute;
il sig. si è già trasferito, su accordo delle parti, presso l' abitazione dei propri Pt_1
genitori, in Rieti, alla via San Rufo, n. 55, ed ivi rimarrà sino a quando rinverrà altra abitazione idonea, di cui comunicherà tempestivamente l'indirizzo alla coniuge nell'interesse della figlia minore;
3. Ciascun coniuge rimane proprietario e nella effettiva esclusiva disponibilità materiale della propria vettura ed il sig. anche della moto a lui intestata;
Pt_1
4. Ciascuno degli odierni istanti svolge attività lavorativa che consente una totaleindipendenza ed autonomia economica e, per l'effetto, ciascuno rinuncia a qualsivoglia contributo economico da parte dell'altro;
5. La figlia è affidata ad entrambi i genitori secondo l'istituto dell'”Affido Condiviso” ed è collocata presso la madre, con residenza in Rieti, alla via Marconicchio, n. 20.
6. Il sig. vedrà e terrà con sé la figlia per n. 3 giorni alla settimana, con pernotto, Pt_1 Per_1
compresi anche i sabati e le domeniche, secondo uno schema mensile che le parti si impegnano a concordare alla fine del mese precedente in modo da poter serenamente stabilire giornate ed orari sia nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori sia con riguardo alle esigenze della piccola , scolastiche ed extrascolastiche;
in linea di principio, il padre prenderà la figlia Per_1 all'uscita da scuola (ovvero presso la casa della madre) e la terrà con sé per poi riportarla il giorno successivo a casa della madre oppure accompagnarla a scuola. Il Sig. potrà vedere e tenere Pt_1
2 con sé la figlia oltre i suddetti giorni, compatibilmente con le esigenze di lavoro di Per_1 quest'ultimo e con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore, previo accordo con la madre, dall'uscita da scuola (o presso l'abitazione materna) per poi riportarla dopo cena dalla madre. Durante il periodo in cui sarà col padre, quest'ultimo si occuperà di tutto quanto Per_1
necessario in favore della figlia.
7. Per tali ragioni, alla luce di una totale disponibilità paterna a tenere la piccola con sé secondo quanto stabilito nel punto precedente, le parti concordano che tutte le spese necessarie alla figlia saranno divise equamente nella misura del 50% ciascuno tranne il vestiario necessario a la Per_1
cui spesa sarà sostenuta autonomamente da ciascuno dei genitori per il tempo in cui essi avranno con sé la figlia, dando piena attuazione al principio della bigenitorialità. Sul punto, le parti si accordano nello stabilire che le spese per anticipate da un genitore saranno Per_1 restituite/rimborsate dall'altro nella misura del 50% entro 10 giorni dalla comunicazione ed esibizione della relativa ricevuta;
8. In ordine, invece, alle spese di carattere straordinario, nell'interesse della figlia , esse Per_1
saranno ripartite equamente nella misura del 50% ciascuno tra i genitori, sempre che siano concordate tra le parti e che non siano urgenti ed indifferibili;
tra queste, si menzionano quelle scolastiche, mediche e quant'altro sia necessario per la piccola;
per tutto ciò che non è espressamente previsto, si richiama quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Rieti.
9. In ordine alle vacanze estive: il padre potrà tenere con sé la figlia per sette giorni consecutivi, od eventualmente in accordo con la madre, per un periodo più lungo, nei mesi di giugno (dopo la conclusione della scuola), luglio od agosto, sempre con riguardo alle esigenze della piccola ed alle attività dalla stessa svolte, dandone alla madre comunicazione entro il giorno 31 maggio di ogni anno. Le parti potranno, concordemente, stabilire periodi diversi nella ipotesi di difficoltà lavorative e per eventuali sopravvenute esigenze di . Per_1
10. Per le vacanze natalizie, pasquali, per le feste comandate e per i ponti previsti: alternativamente tra di loro, i genitori terranno con sé la figlia a partire dall'anno 2025 in cui saranno con la madre:
24 dicembre con la madre ed il 25 col padre, oppure in via alternativa, anche a seconda delle turnazioni lavorative del sig. il 31 dicembre ed i I gennaio con la madre, o viceversa, mentre Pt_1
le festività della epifania con il padre ed ogni anno alternativamente, sempre avendo particolare e prioritario riguardo alle esigenze di Per_1
11. In ordine alla casa familiare: essa è, e rimarrà, in comproprietà tra i coniugi sino al compimento del 18° anno di o, in ogni caso, sino a quando vi vivrà e/o acquisirà una sua Per_1 Per_1
autonomia economica che la renda indipendente sotto ogni profilo.
3 Nell'ottica di attuare pienamente il principio di bigenitorialità e parità di responsabilità economiche tra i coniugi in relazione all'abitazione, le parti concordano una suddivisione delle spese relative alla casa nel seguente modo: il pagamento del mutuo cointestato, dal momento del deposito del ricorso per separazione consensuale, sarà a carico del Sig. sino al compimento del 18° anno Pt_1
di e, comunque sino a quando la giovane non sarà economicamente autonoma, mentre sarà Per_1
totalmente a carico della Sig.ra sin da ora, il pagamento di tutte le spese, sia ordinarie che Pt_2
straordinarie, relative alla abitazione familiare, sempre sino al raggiungimento del 18° anno di età della figlia o, comunque, sino a che le parti non si accordino per una definizione diversa. Per_1
12. Le parti esprimono reciproco consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio.
Il giudice ha disposto la comparizione delle parti per avere chiarimenti in merito al punto 7) del predetto accordo in quanto poco chiaro e alla udienza del 27.3.2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui alla separazione riformulando il punto 7) nei seguenti termini:“Le parti provvederanno al mantenimento diretto della figlia e le spese Per_1
straordinarie, come individuate dal Protocollo di Rieti, sono poste a carico delle parti al 50% (tra cui anche la mensa scolastica, gite scolastiche, ecc.).
Assegno unico verrà percepito interamente dalla OR . Pt_2
All'esito della udienza il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Quanto alle condizioni inerenti ai rapporti economici, va premesso che ciascun genitore è tenuto a provvedere al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito, potendo il
Giudice, ove necessario, disporre la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico dell'un genitore in favore dell'altro con finalità perequativa, tenuto conto delle seguenti circostanze: le attuali esigenze dei figli;
il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore;
le risorse economiche di entrambi i genitori;
la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, pur sussistendo un divario reddituale fra le parti, quale risulta dalle allegazioni e dalle produzioni documentali in atti, considerati gli oneri abitativi gravanti sul resistente, a dispetto della ricorrente che beneficia del godimento della casa coniugale assegnatale (di proprietà di entrambi) senza spese di mutuo a suo carico, i tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore, le esigenze della medesima correlata alla età e la fruizione dell'intero assegno unico da
4 parte della madre nonchè la ripartizione al 50% delle spese straordinarie (compresa la mensa scolastica), ritiene il Collegio congrua la previsione di un mantenimento diretto della minore da parte dei genitori come concordato.
Ne deriva che il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Data la natura congiunta della domanda le spese di lite devono ritenersi compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto con rito concordatario nel Comune di Borgorose (RI) in data 01.07.2017, trascritto presso i registri dello Stato Civile, (atto n. 8, parte II, anno 2017);
- recepisce le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici come precisate alla udienza del 27.3.2025 (punto 7) e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Borgorose (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Rieti, il 28.3.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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