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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/04/2025, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 13941/2024 R.G.
Oggi 03/04/2025 innanzi al dott. Gianluca Brol sono comparsi l'Avv. SALVALAIO
MAURIZIO per parte attrice;
nessuno per parte convenuta, contumace.
L'Avv. SALVALAIO insiste per le istanze e conclusioni svolte in atti.
Il Giudice, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni ed alla discussione.
L'Avv. SALVALAIO precisa le conclusioni e discute la causa come in atti, con particolare richiamo alle conclusioni di cui alla memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c, rinunciando ad essere presente alla lettura della sentenza.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 13941/2024
Il Tribunale ordinario di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Gianluca Brol ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 13941/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti SALVALAIO MAURIZIO e Parte_1 P.IVA_1
TONIOLO SILVIA
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 CP_2 P.IVA_2
CONVENUTO-CONTUMACE
OGGETTO: Cessione dei crediti sulle seguenti conclusioni per parte attrice
“Accertato l'inadempimento della società in merito all'obbligo di Controparte_3
consegnare alla società la documentazione sottostante la cessione del credito di Parte_1
imposta riferito all'annualità 2024 e di cui al contratto 09/11/2023, nonché per i motivi di cui in narrativa all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo 08/07/2024 e delle successive memorie che ci occupano, dichiararsi l'inadempimento della società opposta e pertanto che nulla è dovuto a qualsivoglia titolo da nei confronti di per le pretese Parte_1 Controparte_3
di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Conseguentemente revocarsi il decreto ingiuntivo N. 1075/2024 del 28/05/2024 del Tribunale pagina 2 di 6 di Venezia, R.G. 6683/2024, dichiarandolo comunque nullo e di nessun effetto.
In ogni caso: spese e compenso professionale interamente rifusi”
FATTO e DIRITTO
L'opposizione va accolta, per i motivi di séguito indicati.
Con atto di citazione notificato il 08/07/2024 ha opposto il decreto ingiuntivo N. Parte_1
1075/2024 dd. 28/05/2024 R.G. N. 6683/2024 Tribunale di Venezia, notificato il 29/05/2024, affermando che:
- con contratto di cessione di credito stipulato in data 09/11/2023 (cfr. doc. 02 attrice), la società aveva ceduto alla società ai sensi e per gli Controparte_3 Parte_1
effetti di cui agli artt. 121 e 122 del D.L. 34/2020, un credito di imposta (codice tributo
7712: sconto superbonus 110% dal 01/04/2023) pari ad € 1.495.833,25 per l'anno 2023
e ad € 1.495.833,25 per l'anno 2024, al prezzo pari all'82% del valore nominale del credito siccome ceduto;
- le parti avevano concordato che il corrispettivo della cessione venisse corrisposto secondo il fabbisogno quotidiano del cessionario, da liquidarsi entro 24 ore successive alla conferma, da parte dell'Agenzia delle Entrate, tramite l'invio di quietanza, dell'avvenuta compensazione del credito o di quote di esso, e comunque, quanto all'anno 2023, non oltre 10 giorni dalla data di invio del credito ceduto e, quanto all'anno 2024, entro il 10/01/2024;
- la cedente società aveva, altresì, assunto l'obbligo di consegnare Controparte_3
alla cessionaria società la documentazione di cui all'art. 1 co. b) del D.L. N. Parte_1
11/2023, relativa alle opere da cui il credito di imposta ceduto traeva origine;
- la società aveva corrisposto il prezzo pattuito per la cessione del credito di Parte_1
imposta riferito all'anno 2023;
- invece, quanto al credito relativo all'anno di imposta 2024, la medesima Parte_1
aveva rilevato alcune irregolarità ed inadempienze in capo alla cedente, siccome emergenti dalla documentazione consegnata;
- nello specifico, con comunicazioni del 18/02/2024 e 05/03/2024 a firma del difensore di parte attrice (cfr. docc. 03-04 attrice), la società aveva censurato la discrasia Parte_1 pagina 3 di 6 tra gli importi dei lavori documentati ed effettuati da 2016 e quello riportato CP_3
nel cassetto fiscale, con la conseguenza che il complesso degli importi dei lavori documentati, pari ad € 7.219.694,00, risultava inidoneo a giustificare il credito ceduto per l'annualità 2024, di circa € 14.000.00;
- inoltre, l'importo complessivo delle spese sostenute da ciascun Condominio beneficiario, come risultante dai modelli di Comunicazione di cessione dei crediti inviati all'Agenzia delle Entrate, risultava essere superiore a quello riportato nelle relative fatture ed asseverazioni;
CP_4
- mancavano, poi, le ricevute di presentazione e di accettazione dei modelli di comunicazione;
- mancavano, altresì, le asseverazioni dei SAL successivi al primo e relative CP_4
ricevute di protocollazione;
- risultavano, infine, mancanti o non leggibili i documenti meglio elencati nell'atto di citazione in opposizione, obbligatoriamente dovuti dalla cedente società CP_3
[...]
Le affermazioni di parte attrice – opponente trovano riscontro nei contratti e nella documentazione depositata.
L'opponente, quindi, mentre non ha contestato il titolo azionato in monitorio, cioè il contratto di cessione del credito, ha allegato l'inadempimento della cedente, odierna opposta, rispetto agli obblighi ivi assunti, in particolare per quanto attiene alla consegna dei documenti giustificativi del credito. Ha dedotto, in particolare, l'inadempimento dell'art. 6 del contratto, che di séguito si riporta
Tale inadempimento, sostanziatosi nella carente documentazione presentata da CF CP_3
pagina 4 di 6 determinerebbe la possibile responsabilità solidale della cessionaria, odierna CP_2
opponente, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, in caso di utilizzo in compensazione del credito fiscale. Di conseguenza, risulta plausibile l'asserzione difensiva di parte attrice, secondo cui “L'inadempimento della società in merito all'integrazione Controparte_3
della documentazione richiesta ha indotto legittimamente la società a non portare in Parte_1
compensazione il credito fiscale acquistato e di cui all'annualità 2024 e, conseguentemente, a non corrispondere il corrispettivo pattuito per la cessione non regolarizzata. Corrispettivo non dovuto a fronte del mancato adempimento dell'obbligo di consegnare la documentazione di legge, condizione essenziale affinché la cessione del credito fiscale possa produrre effetti”.
Risulta, pertanto, giustificata l'eccezione ex art. 1460 c.c. sollevata da Parte_1
Dal momento che, rimanendo contumace, parte opposta non ha offerto la prova dell'adempimento, che non risulta nemmeno dagli atti del monitorio, non può che accogliersi la conclusione di parte opponente, secondo cui, pacifico l'inadempimento della società
[...]
in merito agli obblighi assunti con il contratto di cessione di crediti oggetto CP_3 dell'odierno giudizio con riferimento all'annualità 2024, alcun diritto al corrispettivo può vantare la parte opposta.
Il decreto ingiuntivo va, quindi, revocato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del D.M. n. 55/2014, scaglione da €
1.000.001 ad € 2.000.000, valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e di trattazione, tenuto conto della necessità di adeguare il compenso all'effettiva complessità della controversia ed all'attività svolta, e tenuto conto della decisione in esito alla prima udienza, dopo discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., in € 13.768 per compensi;
€ 870 per esborsi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattese, così decide:
− REVOCA in accoglimento dell'opposizione presentata da il decreto Parte_1
ingiuntivo N. 1075/2024 dd. 28/05/2024 R.G. 6683/2024 Tribunale di Venezia
pagina 5 di 6 − ACCERTA l'insussistenza del credito richiesto in pagamento da parte opposta con riguardo al contratto di cessione di credito stipulato tra Controparte_3
le parti il 09/11/2023, e relativamente alla cessione dei crediti fiscali 2024
− CONDANNA parte opposta al pagamento delle spese di Controparte_3
costituzione e patrocinio sostenute da parte opponente liquidate in € Parte_1
13.768 per compensi;
€ 870 per esborsi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge
Venezia, così deciso il 03/04/2025
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
pagina 6 di 6
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 13941/2024 R.G.
Oggi 03/04/2025 innanzi al dott. Gianluca Brol sono comparsi l'Avv. SALVALAIO
MAURIZIO per parte attrice;
nessuno per parte convenuta, contumace.
L'Avv. SALVALAIO insiste per le istanze e conclusioni svolte in atti.
Il Giudice, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni ed alla discussione.
L'Avv. SALVALAIO precisa le conclusioni e discute la causa come in atti, con particolare richiamo alle conclusioni di cui alla memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c, rinunciando ad essere presente alla lettura della sentenza.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 13941/2024
Il Tribunale ordinario di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Gianluca Brol ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 13941/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti SALVALAIO MAURIZIO e Parte_1 P.IVA_1
TONIOLO SILVIA
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 CP_2 P.IVA_2
CONVENUTO-CONTUMACE
OGGETTO: Cessione dei crediti sulle seguenti conclusioni per parte attrice
“Accertato l'inadempimento della società in merito all'obbligo di Controparte_3
consegnare alla società la documentazione sottostante la cessione del credito di Parte_1
imposta riferito all'annualità 2024 e di cui al contratto 09/11/2023, nonché per i motivi di cui in narrativa all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo 08/07/2024 e delle successive memorie che ci occupano, dichiararsi l'inadempimento della società opposta e pertanto che nulla è dovuto a qualsivoglia titolo da nei confronti di per le pretese Parte_1 Controparte_3
di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Conseguentemente revocarsi il decreto ingiuntivo N. 1075/2024 del 28/05/2024 del Tribunale pagina 2 di 6 di Venezia, R.G. 6683/2024, dichiarandolo comunque nullo e di nessun effetto.
In ogni caso: spese e compenso professionale interamente rifusi”
FATTO e DIRITTO
L'opposizione va accolta, per i motivi di séguito indicati.
Con atto di citazione notificato il 08/07/2024 ha opposto il decreto ingiuntivo N. Parte_1
1075/2024 dd. 28/05/2024 R.G. N. 6683/2024 Tribunale di Venezia, notificato il 29/05/2024, affermando che:
- con contratto di cessione di credito stipulato in data 09/11/2023 (cfr. doc. 02 attrice), la società aveva ceduto alla società ai sensi e per gli Controparte_3 Parte_1
effetti di cui agli artt. 121 e 122 del D.L. 34/2020, un credito di imposta (codice tributo
7712: sconto superbonus 110% dal 01/04/2023) pari ad € 1.495.833,25 per l'anno 2023
e ad € 1.495.833,25 per l'anno 2024, al prezzo pari all'82% del valore nominale del credito siccome ceduto;
- le parti avevano concordato che il corrispettivo della cessione venisse corrisposto secondo il fabbisogno quotidiano del cessionario, da liquidarsi entro 24 ore successive alla conferma, da parte dell'Agenzia delle Entrate, tramite l'invio di quietanza, dell'avvenuta compensazione del credito o di quote di esso, e comunque, quanto all'anno 2023, non oltre 10 giorni dalla data di invio del credito ceduto e, quanto all'anno 2024, entro il 10/01/2024;
- la cedente società aveva, altresì, assunto l'obbligo di consegnare Controparte_3
alla cessionaria società la documentazione di cui all'art. 1 co. b) del D.L. N. Parte_1
11/2023, relativa alle opere da cui il credito di imposta ceduto traeva origine;
- la società aveva corrisposto il prezzo pattuito per la cessione del credito di Parte_1
imposta riferito all'anno 2023;
- invece, quanto al credito relativo all'anno di imposta 2024, la medesima Parte_1
aveva rilevato alcune irregolarità ed inadempienze in capo alla cedente, siccome emergenti dalla documentazione consegnata;
- nello specifico, con comunicazioni del 18/02/2024 e 05/03/2024 a firma del difensore di parte attrice (cfr. docc. 03-04 attrice), la società aveva censurato la discrasia Parte_1 pagina 3 di 6 tra gli importi dei lavori documentati ed effettuati da 2016 e quello riportato CP_3
nel cassetto fiscale, con la conseguenza che il complesso degli importi dei lavori documentati, pari ad € 7.219.694,00, risultava inidoneo a giustificare il credito ceduto per l'annualità 2024, di circa € 14.000.00;
- inoltre, l'importo complessivo delle spese sostenute da ciascun Condominio beneficiario, come risultante dai modelli di Comunicazione di cessione dei crediti inviati all'Agenzia delle Entrate, risultava essere superiore a quello riportato nelle relative fatture ed asseverazioni;
CP_4
- mancavano, poi, le ricevute di presentazione e di accettazione dei modelli di comunicazione;
- mancavano, altresì, le asseverazioni dei SAL successivi al primo e relative CP_4
ricevute di protocollazione;
- risultavano, infine, mancanti o non leggibili i documenti meglio elencati nell'atto di citazione in opposizione, obbligatoriamente dovuti dalla cedente società CP_3
[...]
Le affermazioni di parte attrice – opponente trovano riscontro nei contratti e nella documentazione depositata.
L'opponente, quindi, mentre non ha contestato il titolo azionato in monitorio, cioè il contratto di cessione del credito, ha allegato l'inadempimento della cedente, odierna opposta, rispetto agli obblighi ivi assunti, in particolare per quanto attiene alla consegna dei documenti giustificativi del credito. Ha dedotto, in particolare, l'inadempimento dell'art. 6 del contratto, che di séguito si riporta
Tale inadempimento, sostanziatosi nella carente documentazione presentata da CF CP_3
pagina 4 di 6 determinerebbe la possibile responsabilità solidale della cessionaria, odierna CP_2
opponente, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, in caso di utilizzo in compensazione del credito fiscale. Di conseguenza, risulta plausibile l'asserzione difensiva di parte attrice, secondo cui “L'inadempimento della società in merito all'integrazione Controparte_3
della documentazione richiesta ha indotto legittimamente la società a non portare in Parte_1
compensazione il credito fiscale acquistato e di cui all'annualità 2024 e, conseguentemente, a non corrispondere il corrispettivo pattuito per la cessione non regolarizzata. Corrispettivo non dovuto a fronte del mancato adempimento dell'obbligo di consegnare la documentazione di legge, condizione essenziale affinché la cessione del credito fiscale possa produrre effetti”.
Risulta, pertanto, giustificata l'eccezione ex art. 1460 c.c. sollevata da Parte_1
Dal momento che, rimanendo contumace, parte opposta non ha offerto la prova dell'adempimento, che non risulta nemmeno dagli atti del monitorio, non può che accogliersi la conclusione di parte opponente, secondo cui, pacifico l'inadempimento della società
[...]
in merito agli obblighi assunti con il contratto di cessione di crediti oggetto CP_3 dell'odierno giudizio con riferimento all'annualità 2024, alcun diritto al corrispettivo può vantare la parte opposta.
Il decreto ingiuntivo va, quindi, revocato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del D.M. n. 55/2014, scaglione da €
1.000.001 ad € 2.000.000, valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e di trattazione, tenuto conto della necessità di adeguare il compenso all'effettiva complessità della controversia ed all'attività svolta, e tenuto conto della decisione in esito alla prima udienza, dopo discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., in € 13.768 per compensi;
€ 870 per esborsi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattese, così decide:
− REVOCA in accoglimento dell'opposizione presentata da il decreto Parte_1
ingiuntivo N. 1075/2024 dd. 28/05/2024 R.G. 6683/2024 Tribunale di Venezia
pagina 5 di 6 − ACCERTA l'insussistenza del credito richiesto in pagamento da parte opposta con riguardo al contratto di cessione di credito stipulato tra Controparte_3
le parti il 09/11/2023, e relativamente alla cessione dei crediti fiscali 2024
− CONDANNA parte opposta al pagamento delle spese di Controparte_3
costituzione e patrocinio sostenute da parte opponente liquidate in € Parte_1
13.768 per compensi;
€ 870 per esborsi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge
Venezia, così deciso il 03/04/2025
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
pagina 6 di 6