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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Enrico Colognesi Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
ORDINANZA EX ART 702 bis c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 4285/2020 posta in deliberazione il giorno 19/02/2025
TRA
) Parte_1 P.IVA_1
Avv. CHIRICOTTO SIMONA;
E
( ) CP_1 P.IVA_2
Avv. ROSSI DOMENICO
E
Controparte_2
)
[...] P.IVA_3
Avv.
E
IONIO 373 PAL. 2 ( ) Controparte_3 P.IVA_4
Avv.
E
) Controparte_4 P.IVA_5
1 Avv. DE MAIO GIOVANNA
OGGETTO
Espropriazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. Parte_1
ha proposto opposizione alla stima della Commissione Provinciale Espropri –
Sottocommissione per datata 16.6.2020, anticipata (come da CP_1
prot.entrata n. 0005046 in data 3.7.2020 e in tale data Parte_1
conosciuta dalla ricorrente, successivamente conosciuta in data 14.7.2020 e recante il prot.n. 57 della come da prot.entrata CP_2 Parte_1
0005294 ,con la quale è stata determinata un'indennità di asservimento per la costituzione di servitù permanente di galleria su area intestata al CONDOMINIO
IN ROMA VIALE IONIO N. 373 PAL. 2 SC. A E B(NCTfl.267p. 175) di complessivi € 33.264,00, a fronte di quella quantificata da essa scrivente in €
18.457,12.
Si sono costituiti in giudizio e CP_1 Controparte_5
, eccependo ill proprio difetto di legittimazione passiva .
[...]
Il è rimasta contumace. Disposta ed espletata ctu, la causa è stata CP_3
trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe.
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di
[...]
nonché della Controparte_5 CP_6
, come già affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza
[...]
3459/2017 : “ L'unico soggetto passivamente legittimato nel giudizio di opposizione, va individuato con esclusivo riferimento al decreto di espropriazione ed in base al soggetto o ente in favore del quale risulti adottato
(Cass., 18 maggio 2012, n. 7966), mentre nessun interesse a contraddire può ravvisarsi in capo all'autorità che ha emesso il provvedimento ablativo, nonché,
2 e a maggior ragione, a quella che, in sostanziale posizione di terzietà, ha determinato l'indennità definitiva”., il che tuttavia non esclude la legittimazione di comunque quale ente espropriante, mero litisconsorte CP_1
facoltativo.
Nel merito l'opposizione è fondata.
Sulla base della condivisibile ctu espletata è emersa l'abnormità della stima operata dalla Espropri relativamente alla istituzione di una servitù CP_2
di galleria .
Nel richiamarsi l'intera ctu per relationem si rimarca quanto osservato dal ctu conclusivamente:
“ L'area del 2 sc. A e B e ubicato in Parte_2
prossimita di Piazzale Jonio (v. all. 1). Si tratta di un normale complesso edilizio composto da due palazzine affiancate di diversa altezza (v. elaborato fotografico) circondate su due lati da un'area scoperta destinata a cortile e giardino. Sugli altri due lati il complesso confina con la pubblica via.
La destinazione urbanistica generica della zona e B2, ma in particolare il complesso edilizio ricade nella “Città Consolidata” – Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia definita e a media densità insediativa – T1”.
Nella stima della Commissione Provinciale Espropri la destinazione urbanistica e riportata erroneamente in “Città Storica – Tessuti espansione – T1”.
Per quello che riguarda la stima dell'indennità di asservimento, ho fatto riferimento alla seguente sentenza di cassazione.
Cass. civ. n. 25011/2007
In tema di espropriazione per pubblica utilità, nel caso di decreto di asservimento impositivo di una servitù permanente di galleria (nella specie finalizzata alla realizzazione di un tratto di metropolitana), cui consegua per il suolo ed il sottosuolo, anche al di fuori della parte fisicamente asservita, la perdita integrale del valore venale collegato alla possibilità di costruzione di un parcheggio interrato, l'indennità deve essere determinata: a) applicando i parametri
3 normativi per la stima dell'indennità di espropriazione;
b) applicando, nel concorso dei relativi presupposti (costituiti da un effettivo degrado della parte residua del fondo, dall'esistenza di un preesistente rapporto di unità funzionale, per ubicazione e destinazione, tra la porzione dell'immobile asservita e quella non interessata dalla vicenda ablatoria e dalla prova che il degrado di quest'ultima sia imputabile obiettivamente all'asservimento della prima), il criterio differenziale indicato dalla norma contenuta nell'art. 40 L. n. 2359 del
1865; c) applicando, infine, la riduzione percentuale, ex art. 46 L. n. 2359 del
1865, per la minore compressione del diritto reale, peculiare dell'asservimento, rispetto all'espropriazione.
Secondo quanto sancito da tale sentenza, la stima esperita da Parte_1
e congrua, perchè:
a) ha applicato i parametri normativi per la stima dell'indennità di espropriazione;
b) ha applicato il criterio differenziale indicato dalla norma contenuta nell'art. 40
L. n. 2359 del 1865 (Nei casi di occupazione parziale, l'indennità consisterà nella differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile avanti l'occupazione, ed il giusto prezzo che potrà avere la residua parte di esso dopo l'occupazione);
c) applicando, infine, la riduzione percentuale, ex art. 46 L. n. 2359 del 1865 (È dovuta una indennità ai proprietari dei fondi, i quali dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità vengano gravati di servitù, o vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto), per la minore compressione del diritto reale, peculiare dell'asservimento, rispetto all'espropriazione. Ha infatti applicato il coefficiente riduttivo di 1/5, normalmente usato nell'estimo per l'asservimento a una galleria. Ha inoltre applicato l'ulteriore coefficiente caratteristico della profondità della galleria pari a 0,75.
Peraltro questi due ultimi coefficienti sono i medesimi applicati dalla
Controparte_2
4 Per quello che riguarda il valore di mercato dell'area, ho riscontrato che il valore di 210 €/mq e congruo con il mercato della zona e con la sua posizione.
Ho verificato infatti su una pubblicazione dell'Agenzia delle Entrate risalente al
2010 che il valore di 210 €/mq ricade nella fascia di valori nelle grandi città italiane compresi tra il semicentro e la periferia, come è la zona di . Parte_2
Pertanto confermo il valore dell'indennità di asservimento proposto da di € 18.457,12. Parte_1
Spettano pertanto al E 18.452,17 oltre interessi legali dalla data di CP_3
asservimento.
Le spese di lite vanno compensate in tutti i rapporti processuali, compreso il che non ha contrastato la pretesa accertativa dell'opponente, CP_3
.fatta eccezione per del Controparte_5
tutto priva di legittimazione passiva.
PQM
In accoglimento del ricorso, determina in € 18.457,17 , oltre interessi legali dal
16.6.2020 l'indennità dovuta da Parte_1
in favore di CONDOMINIO VIALE IONIO 373 PAL. 2 in relazione CP_3
all'asserimento dell'immobile de quo;
dichiara tenuta al deposito di tali Parte_1
somme presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Servizio Gestione
Depositi, con detrazione di quanto già depositato;
condanna alla rifusione delle Parte_1
spese di lite in favore di che Controparte_5
liquida in € 2.600 per compensi, oltre rimborso spese gen.
Compensa le spese di lite nei restanti rapporti processuali;
pone le spese di ctu definitivamente a carico di e del Parte_1
per il 50% ciascuna . CP_3
Roma, 9.4.2025
IL PRESIDENTE EST.
5 .,
6
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Enrico Colognesi Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
ORDINANZA EX ART 702 bis c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 4285/2020 posta in deliberazione il giorno 19/02/2025
TRA
) Parte_1 P.IVA_1
Avv. CHIRICOTTO SIMONA;
E
( ) CP_1 P.IVA_2
Avv. ROSSI DOMENICO
E
Controparte_2
)
[...] P.IVA_3
Avv.
E
IONIO 373 PAL. 2 ( ) Controparte_3 P.IVA_4
Avv.
E
) Controparte_4 P.IVA_5
1 Avv. DE MAIO GIOVANNA
OGGETTO
Espropriazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. Parte_1
ha proposto opposizione alla stima della Commissione Provinciale Espropri –
Sottocommissione per datata 16.6.2020, anticipata (come da CP_1
prot.entrata n. 0005046 in data 3.7.2020 e in tale data Parte_1
conosciuta dalla ricorrente, successivamente conosciuta in data 14.7.2020 e recante il prot.n. 57 della come da prot.entrata CP_2 Parte_1
0005294 ,con la quale è stata determinata un'indennità di asservimento per la costituzione di servitù permanente di galleria su area intestata al CONDOMINIO
IN ROMA VIALE IONIO N. 373 PAL. 2 SC. A E B(NCTfl.267p. 175) di complessivi € 33.264,00, a fronte di quella quantificata da essa scrivente in €
18.457,12.
Si sono costituiti in giudizio e CP_1 Controparte_5
, eccependo ill proprio difetto di legittimazione passiva .
[...]
Il è rimasta contumace. Disposta ed espletata ctu, la causa è stata CP_3
trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe.
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di
[...]
nonché della Controparte_5 CP_6
, come già affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza
[...]
3459/2017 : “ L'unico soggetto passivamente legittimato nel giudizio di opposizione, va individuato con esclusivo riferimento al decreto di espropriazione ed in base al soggetto o ente in favore del quale risulti adottato
(Cass., 18 maggio 2012, n. 7966), mentre nessun interesse a contraddire può ravvisarsi in capo all'autorità che ha emesso il provvedimento ablativo, nonché,
2 e a maggior ragione, a quella che, in sostanziale posizione di terzietà, ha determinato l'indennità definitiva”., il che tuttavia non esclude la legittimazione di comunque quale ente espropriante, mero litisconsorte CP_1
facoltativo.
Nel merito l'opposizione è fondata.
Sulla base della condivisibile ctu espletata è emersa l'abnormità della stima operata dalla Espropri relativamente alla istituzione di una servitù CP_2
di galleria .
Nel richiamarsi l'intera ctu per relationem si rimarca quanto osservato dal ctu conclusivamente:
“ L'area del 2 sc. A e B e ubicato in Parte_2
prossimita di Piazzale Jonio (v. all. 1). Si tratta di un normale complesso edilizio composto da due palazzine affiancate di diversa altezza (v. elaborato fotografico) circondate su due lati da un'area scoperta destinata a cortile e giardino. Sugli altri due lati il complesso confina con la pubblica via.
La destinazione urbanistica generica della zona e B2, ma in particolare il complesso edilizio ricade nella “Città Consolidata” – Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia definita e a media densità insediativa – T1”.
Nella stima della Commissione Provinciale Espropri la destinazione urbanistica e riportata erroneamente in “Città Storica – Tessuti espansione – T1”.
Per quello che riguarda la stima dell'indennità di asservimento, ho fatto riferimento alla seguente sentenza di cassazione.
Cass. civ. n. 25011/2007
In tema di espropriazione per pubblica utilità, nel caso di decreto di asservimento impositivo di una servitù permanente di galleria (nella specie finalizzata alla realizzazione di un tratto di metropolitana), cui consegua per il suolo ed il sottosuolo, anche al di fuori della parte fisicamente asservita, la perdita integrale del valore venale collegato alla possibilità di costruzione di un parcheggio interrato, l'indennità deve essere determinata: a) applicando i parametri
3 normativi per la stima dell'indennità di espropriazione;
b) applicando, nel concorso dei relativi presupposti (costituiti da un effettivo degrado della parte residua del fondo, dall'esistenza di un preesistente rapporto di unità funzionale, per ubicazione e destinazione, tra la porzione dell'immobile asservita e quella non interessata dalla vicenda ablatoria e dalla prova che il degrado di quest'ultima sia imputabile obiettivamente all'asservimento della prima), il criterio differenziale indicato dalla norma contenuta nell'art. 40 L. n. 2359 del
1865; c) applicando, infine, la riduzione percentuale, ex art. 46 L. n. 2359 del
1865, per la minore compressione del diritto reale, peculiare dell'asservimento, rispetto all'espropriazione.
Secondo quanto sancito da tale sentenza, la stima esperita da Parte_1
e congrua, perchè:
a) ha applicato i parametri normativi per la stima dell'indennità di espropriazione;
b) ha applicato il criterio differenziale indicato dalla norma contenuta nell'art. 40
L. n. 2359 del 1865 (Nei casi di occupazione parziale, l'indennità consisterà nella differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile avanti l'occupazione, ed il giusto prezzo che potrà avere la residua parte di esso dopo l'occupazione);
c) applicando, infine, la riduzione percentuale, ex art. 46 L. n. 2359 del 1865 (È dovuta una indennità ai proprietari dei fondi, i quali dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità vengano gravati di servitù, o vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto), per la minore compressione del diritto reale, peculiare dell'asservimento, rispetto all'espropriazione. Ha infatti applicato il coefficiente riduttivo di 1/5, normalmente usato nell'estimo per l'asservimento a una galleria. Ha inoltre applicato l'ulteriore coefficiente caratteristico della profondità della galleria pari a 0,75.
Peraltro questi due ultimi coefficienti sono i medesimi applicati dalla
Controparte_2
4 Per quello che riguarda il valore di mercato dell'area, ho riscontrato che il valore di 210 €/mq e congruo con il mercato della zona e con la sua posizione.
Ho verificato infatti su una pubblicazione dell'Agenzia delle Entrate risalente al
2010 che il valore di 210 €/mq ricade nella fascia di valori nelle grandi città italiane compresi tra il semicentro e la periferia, come è la zona di . Parte_2
Pertanto confermo il valore dell'indennità di asservimento proposto da di € 18.457,12. Parte_1
Spettano pertanto al E 18.452,17 oltre interessi legali dalla data di CP_3
asservimento.
Le spese di lite vanno compensate in tutti i rapporti processuali, compreso il che non ha contrastato la pretesa accertativa dell'opponente, CP_3
.fatta eccezione per del Controparte_5
tutto priva di legittimazione passiva.
PQM
In accoglimento del ricorso, determina in € 18.457,17 , oltre interessi legali dal
16.6.2020 l'indennità dovuta da Parte_1
in favore di CONDOMINIO VIALE IONIO 373 PAL. 2 in relazione CP_3
all'asserimento dell'immobile de quo;
dichiara tenuta al deposito di tali Parte_1
somme presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Servizio Gestione
Depositi, con detrazione di quanto già depositato;
condanna alla rifusione delle Parte_1
spese di lite in favore di che Controparte_5
liquida in € 2.600 per compensi, oltre rimborso spese gen.
Compensa le spese di lite nei restanti rapporti processuali;
pone le spese di ctu definitivamente a carico di e del Parte_1
per il 50% ciascuna . CP_3
Roma, 9.4.2025
IL PRESIDENTE EST.
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