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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/04/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2172/2024 R.g.v.g.
avente per oggetto: adozione di persona maggiorenne da parte di
nato a [...] il [...] (c.f. Persona_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Marino
RICORRENTI
NONCHÈ
con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno proposto domanda di adozione di Persona_1 Parte_1
, nato a [...] il [...], rappresentando di essere di Persona_2 coniugati, di non avere figli e di aver interesse all'adozione di , con essi convivente Per_2
fin dalla sua nascita e con il quale hanno instaurato un forte legame affettivo. Nel corso dell'udienza di comparizione dinanzi alla Giudice relatrice sono stati acquisiti i consensi degli adottanti e dell'adottando, previsti dall'art. 296 c.c.; essendo l'adottando coniugato ed essendo i genitori dello stesso deceduti, come risultante dai certificati di morte in atti, è stato acquisito ex art. 297 c.c. l'assenso del solo coniuge dell'adottando.
Ritiene il Collegio che nella fattispecie ricorrano i presupposti di cui agli artt. 312 e 291 cod. civ. per disporre l'invocata adozione.
Ed invero, i ricorrenti non hanno figli;
è inoltre rispettata la differenza di età sancita dalle richiamate norme, atteso che gli adottanti hanno compiuto i 35 anni e la loro età supera di oltre 18 anni quella dell'adottando.
L'adozione in questione appare, inoltre, conveniente per l'adottando in quanto in tal modo può ulteriormente rafforzarsi, anche tramite un riconoscimento giuridico, il profondo legame affettivo che, come emerso dalle dichiarazioni delle parti, si è già consolidato sin da quando l'adottando era in tenerissima età.
Tutto ciò considerato, può farsi luogo all' adozione e, come richiesto dall'adottando, con il consenso degli adottanti, lo stessa manterrà solo il cognome , senza Parte_1
aggiungerne altri.
Per quanto concerne le spese di giudizio, nulla va disposto trattandosi di procedimento in camera di consiglio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando sul procedimento indicato in epigrafe, così provvede:
1. DICHIARA l'adozione di , nato a [...] il Persona_2
17.7.1976, da parte di , nato a [...] il [...] e Persona_1
, nata a [...] il [...]; Parte_1
2. NULLA per le spese.
Manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti e per le comunicazioni di cui all'art. 314 cod. civile.
Così deciso nella camera di consiglio del 03/4/2025.
LA GIUDICE REL.-EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Graziuso Dott. Gaetano Laviola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2172/2024 R.g.v.g.
avente per oggetto: adozione di persona maggiorenne da parte di
nato a [...] il [...] (c.f. Persona_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Marino
RICORRENTI
NONCHÈ
con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno proposto domanda di adozione di Persona_1 Parte_1
, nato a [...] il [...], rappresentando di essere di Persona_2 coniugati, di non avere figli e di aver interesse all'adozione di , con essi convivente Per_2
fin dalla sua nascita e con il quale hanno instaurato un forte legame affettivo. Nel corso dell'udienza di comparizione dinanzi alla Giudice relatrice sono stati acquisiti i consensi degli adottanti e dell'adottando, previsti dall'art. 296 c.c.; essendo l'adottando coniugato ed essendo i genitori dello stesso deceduti, come risultante dai certificati di morte in atti, è stato acquisito ex art. 297 c.c. l'assenso del solo coniuge dell'adottando.
Ritiene il Collegio che nella fattispecie ricorrano i presupposti di cui agli artt. 312 e 291 cod. civ. per disporre l'invocata adozione.
Ed invero, i ricorrenti non hanno figli;
è inoltre rispettata la differenza di età sancita dalle richiamate norme, atteso che gli adottanti hanno compiuto i 35 anni e la loro età supera di oltre 18 anni quella dell'adottando.
L'adozione in questione appare, inoltre, conveniente per l'adottando in quanto in tal modo può ulteriormente rafforzarsi, anche tramite un riconoscimento giuridico, il profondo legame affettivo che, come emerso dalle dichiarazioni delle parti, si è già consolidato sin da quando l'adottando era in tenerissima età.
Tutto ciò considerato, può farsi luogo all' adozione e, come richiesto dall'adottando, con il consenso degli adottanti, lo stessa manterrà solo il cognome , senza Parte_1
aggiungerne altri.
Per quanto concerne le spese di giudizio, nulla va disposto trattandosi di procedimento in camera di consiglio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando sul procedimento indicato in epigrafe, così provvede:
1. DICHIARA l'adozione di , nato a [...] il Persona_2
17.7.1976, da parte di , nato a [...] il [...] e Persona_1
, nata a [...] il [...]; Parte_1
2. NULLA per le spese.
Manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti e per le comunicazioni di cui all'art. 314 cod. civile.
Così deciso nella camera di consiglio del 03/4/2025.
LA GIUDICE REL.-EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Graziuso Dott. Gaetano Laviola