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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/07/2025, n. 2421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2421 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione civile - nella persona del G.o.p., dott.ssa
Maddalena Natale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1421 del R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: “Proprietà”,
riservata in decisione all'udienza del 15.04.2025, con la concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di scritti conclusionali e repliche e vertente
TRA
(c.f.: , rapp.to e difeso, giusta procura a margine dell'atto Parte_1 C.F._1
di citazione, dall'avv. Carlo De Lellis ed elettivamente domiciliato in Piedimonte Matese (CE), alla via Sannitica, n. 37
(attore)
E
(c.f.: ) e (c.f.: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), rapp.ti e difesi, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione C.F._3
e risposta, dall'avv. Cristina Ciotte ed elettivamente domiciliati in Dragoni (CE), alla via Rione
degli Angeli, n. 15
(convenuti)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e memorie conclusionali depositate in procedura.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., così come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Ai fini della decisione, pertanto, è sufficiente ricordare che, con atto di citazione regolarmente notificato, , quale proprietario di un fondo sito in Piedimonte Matese, località Parte_1
“Valle Frisi”, con annesso fabbricato (contraddistinti al Catasto al foglio 17, p.lle 5223, 5224 e
5208), ha convenuto in giudizio e proprietari del Controparte_1 Controparte_2
fondo limitrofo, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “- Accertare, sulla base dei titoli
dei relativi fondi, gli esatti confini tra i due fondi in catasto al F. 17, p.lle 269, e 5223 e, previa
nomina di un CTU, ordinare il posizionamento dei termini in situ;
- Accertare, sulla base dei titoli e
dei termini dei relativi fondi, gli esatti confini tra i due fondi, in catasto al F. 17, p.lle 269 e 268; -
Condannare i sigg.ri e al rilascio delle aree in proprietà che CP_1 CP_2 Parte_1
dovessero risultare occupate con l'apposizione di paletti messi a dimora per la recinzione della loro
proprietà; - Condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Si sono costituiti in giudizio e i quali – negando Controparte_1 Controparte_2
l'incertezza dei confini – hanno chiesto, in via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
nel merito, hanno concluso per il rigetto della domanda attrice, con refusione delle spese di lite.
Alla prima udienza di trattazione, l'allora G.I., preso atto del mancato esperimento della procedura di mediazione, ha concesso un termine alle parti per la presentazione della relativa domanda. All'udienza del 25.01.2018, il G.I., rilevato che, all'incontro tenutosi dinanzi all'organismo conciliativo, non erano presenti le parti ma solo i loro procuratori, ne ha disposto la comparizione personale al fine di addivenire ad una composizione bonaria della lite.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione bonaria, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, a firma dell'ing.
indi, ritenuta matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la precisazione Persona_1
delle conclusioni.
Dopo qualche rinvio e cambio della persona fisica del magistrato, la presente controversia è stata smistata sul ruolo della scrivente che, all'udienza del 15.04.2025, sulle conclusioni delle parti, l'ha riservata in decisione, concedendo alle stesse i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali e repliche.
Ciò posto in punto di fatto, in diritto: la domanda formulata da va accolta per le Parte_1
ragioni che si andranno ad esporre.
Deve premettersi che parte attrice ha dedotto unicamente l'incertezza dei confini tra il fondo in sua titolarità e quello di proprietà dei convenuti, senza porre in discussione i titoli di proprietà,
conseguentemente, la domanda spiegata va qualificata come azione di regolamento di confini ex art. 950 c.c.
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, l'azione di regolamento di confini, proposta dal proprietario che afferma l'incertezza del confine a causa dell'usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino, ha la finalità di ottenere un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza contestare i titoli di proprietà. In particolare, la finalità principale dell'azione, definita “actio finium regundorum”, è quella di eliminare l'incertezza e le contestazioni relative alla linea di confine, senza entrare in controversia sul diritto di proprietà.
A ben vedere, l'azione di regolamento di confini si differenzia dall'azione di rivendica in quanto il conflitto non è tra titoli di proprietà ma tra i fondi stessi, poiché il convenuto sostiene che il confine
è diverso in virtù del titolo di proprietà del fondo a lui appartenente, non negando il titolo sostenuto dall'attore. Risulta, infine, irrilevante che l'accertamento della proprietà di una delle parti sulla porzione di suolo controversa possa comportare un recupero della proprietà stessa, trattandosi di un mero corollario dell'invocato accertamento.
In punto di distribuzione dell'onere probatorio, giova rammentare che, in tale tipologia di controversie, l'onus probandi incombe su entrambe le parti in causa, in pari misura, a prescindere dalla qualifica formale di attore o convenuto atteso che, una volta introdotto il giudizio,
indipendentemente da chi formalmente lo proponga, il relativo accertamento diviene thema
decidendum comune ed il Giudice deve in ogni caso addivenire ad un accertamento, non potendo limitarsi al rigetto della domanda proposta dall'attore.
Ne consegue che sia l'attore che il convenuto hanno l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine;
mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio “actore non probante reus absolvitur”, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario.
In particolare, secondo il costante orientamento della giurisprudenza intervenuta in materia, base primaria dell'indagine del giudice di merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà, integranti la fonte di prova sovrana in tema di regolamento di confini. Solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile dai titoli, ovvero, la mancata produzione di questi, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova (anche presuntivi),
comprese le risultanze delle mappe catastali;
in via solo residuale, poi, può tenersi conto anche delle risultanze della prova per testimoni (ex plurimis, Cass n. 5304/2023).
Mutuando siffatti principi al caso che ci occupa, esaminate le conclusioni rassegnate dal nominato consulente tecnico d'ufficio - da cui non vi è ragione di discostarsi, essendo le stesse improntate a corretti criteri tecnici e logici -, la domanda attorea è fondata.
Il tecnico incaricato ha, difatti, accertato che “il confine fra le proprietà degli istanti si trova
leggermente spostato (rispetto a quello supposto dai resistenti) in direzione della proprietà del
resistente; nel dettaglio il confine parte dal termine lapideo n.1 (riconosciuto dalle parti), passa ad
una distanza di 5 cm dallo spigolo del fabbricato (distanza rientrante nella tolleranza strumentale
pertanto si può affermare che il confine passa per lo spigolo del fabbricato) e passa infine per il
punto posto ad una distanza di 34 cm, in direzione della proprietà dei resistenti, dal montante posto
in prossimità del termine in cls, (non riconosciuto dal ricorrente). Tale confine poi prosegue fino ad
intersecare il confine con la particella 208.” (cfr. pag. 8, elaborato peritale).
Lo sconfinamento accertato, seppur lieve, è pari a circa 4,17 mq.
Deve evidenziarsi che il ctu è pervenuto a tale conclusione ponendo a raffronto lo stato dei luoghi emergente dalle ispezioni eseguite in loco con la documentazione versata agli atti e quella da esso acquisita nel corso delle indagini peritali.
In particolare, avendo constatato che, nei rispettivi titoli di provenienza delle parti in causa, non vi è
alcun riferimento né ai confini né ai frazionamenti che hanno interessato le particelle oggetto di causa “in quanto gli stessi sono stati effettuati o a margine della divisione (1959 rispetto al 1945) o
precedentemente agli stessi (05.08.1970 rispetto al 21.08.1970 e 14.04.1972 rispetto al 01.10.1972)
delineando pertanto prima della stipula degli atti di trasferimento la situazione oggetto degli stessi.”, l'ing. ha correttamente fatto ricorso ai frazionamenti e ai documenti a questi allegati, Per_1
reperiti presso l'ufficio del Catasto di Caserta.
Ebbene, dalla disamina dei frazionamenti e, in particolare, di quello redatto in data 5.08.1970, il consulente è riuscito ad individuare l'esatta posizione del confine fra la particella 5223 (ex 67) di proprietà del ricorrente e la particella 269 di proprietà del resistente, oggetto del contendere.
Tale tipologia di indagine deve considerarsi senz'altro corretta, ove si consideri che, qualora si tratti di fondi appartenenti originariamente, come unico appezzamento, ad un solo proprietario (come nel caso di specie), deve necessariamente farsi riferimento agli atti di frazionamento allegati ai contratti di vendita o di divisione, quando dalle misure ivi contenute possono essere desunti elementi idonei ad individuare con esattezza la linea di confine tra le due proprietà (cfr. Cass. n. 12322/2020).
Infine, sulla scorta di tali accertamenti, il consulente – in risposta al quesito n. 3 “individui le opere
da eseguire per ripristinare la situazione di fatto in conformità ai confini come individuati” - ha ritenuto necessario “i) spostare il primo montante della recinzione (quello vicino al termine in cls)
di 34 cm ortogonalmente alla recinzione esistente in direzione della proprietà del resistente – ii)
allineare tale nuovo punto con lo spigolo del fabbricato, iii) spostare i montanti intermedi su tale
allineamento.”.
In conclusione, alla luce delle risultanze probatorie emerse all'esito del giudizio, la domanda di regolamento di confini proposta da va accolta e, per l'effetto, accertato lo Parte_1
sconfinamento nei termini indicati dal ctu, condanna i convenuti all'esecuzione delle opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi in conformità a quanto indicato dal ctu, la cui relazione si condivide e si richiama pienamente.
Attesa la natura del giudizio, si ritengono sussistenti giusti motivi per la compensazione delle spese di lite e di ctu tra le parti in causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, nella persona del G.o.p., dott.ssa
Maddalena Natale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei Parte_1
confronti di e ogni contraria e diversa domanda ed Controparte_1 Controparte_2
eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) Accoglie la domanda di regolamento confini formulata da parte attrice nei limiti e per le ragioni sopra indicate e, per l'effetto dichiara che i confini tra le rispettive proprietà sono quelli individuati dal ctu nel proprio elaborato, che richiama integralmente, meglio indicati in parte motiva;
2) condanna i convenuti all'esecuzione delle opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi in conformità a quanto indicato dal ctu nel proprio elaborato, che espressamente richiama,
come indicato in parte motiva;
3) Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti in causa, incluse quelle di ctu.
Così deciso in S. Maria C.V., lì 17.07.2025
Il OP
(dott.ssa Maddalena Natale)