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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 05/11/2025, n. 2164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2164 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3078/2019 R.G
REPUBBLICA ITALIANA Tribunale Ordinario di Velletri Prima Sezione Civile
Oggi 05/11/2025 davanti al Giudice dott. RI AS sono comparsi: per 'avv. ALTIERI ANTONELLA;
Parte_1
è altresì personalmente presente l'appellante, ed è presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1 per nessuno è comparso. Controparte_1
L'avv. Altieri precisano le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, anche con riguardo alla richiesta di condanna alle spese,
e discute oralmente la causa. il Giudice al termine dell'udienza si ritira in camera di consiglio e all'esito, dato atto che non sono presenti le parti, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. pronuncia dandone lettura la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3078 R.G.A.C. dell'anno 2019 promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Parte_1 C.F._1
Altieri e AN Circi;
- Appellante - contro
; Controparte_2
- Appellata, contumace -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 502/2019 del Giudice di Pace di Velletri, pubblicata il
29 marzo 2019.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione depositato il 09/05/2019 ha proposto tempestivo Parte_1 appello avverso la sentenza n. 502/2019 del Giudice di Pace di Velletri, pubblicata in data
29/03/2019 e non notificata, con la quale è stata rigettata l'opposizione da lui proposta avverso l'ordinanza prefettizia Prot. n. RM3906806B A.S.A/8, che ha disposto la sospensione della sua pagina 1 di 4 patente di guida per sei mesi, e il presupposto verbale di contestazione elevato per la violazione dell'art. 187 c.d.s.
L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione e travisamento dei fatti nonché per la mancata valutazione delle prove documentali depositate, che acclaravano l'insussistenza del fatto contestato, ovvero la guida in stato di alterazione psicofisica.
2. La , pur ritualmente citata, non si è costituita e deve quindi essere Controparte_2 dichiarata contumace.
3. L'appello è fondato e deve essere accolto.
3.1. Dagli atti allegati al giudizio di primo grado risulta che a seguito di sinistro stradale con feriti avvenuto alle ore 16:15 circa del 5 aprile 2017 l'appellante, in qualità di conducente di uno dei veicoli coinvolti, è stato sottoposto ad esami tossicologici per l'eventuale uso di sostanze stupefacenti e psicotrope nonché alcolemiche presso l'Ospedale Civile di Colleferro;
dall'esame delle urine è emerso che egli era positivo alle “Anfetamine/Ecstasy”; il successivo 6 aprile gli è stata ritirata la patente di guida, e con ordinanza del 18 aprile 2017 il Prefetto ha disposto la sospensione della patente stessa per sei mesi.
Il primo giudice ha respinto l'opposizione osservando che l'atto impugnato era congruamente motivato e che l'amministrazione ha correttamente effettuato una valutazione discrezionale sulla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione della cautela, in conseguenza dell'accertamento del fatto – la guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti – ad opera dei
Carabinieri di Valmontone.
3.2. Il provvedimento prefettizio, come risulta dalla sua motivazione, è stato emesso ai sensi dell'art. 223, comma 1, c.d.s., il quale prevede che nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, quale appunto quella prevista dall'art. 187, gli accertatori ritirano immediatamente la patente e unitamente al rapporto la trasmettono entro dieci giorni alla prefettura;
il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni.
Per giurisprudenza costante «la sospensione della patente ex art. 223, comma 1, c.d.s., ha natura cautelare e provvisoria, poiché anticipa la sanzione accessoria irrogabile all'esito dell'accertamento giudiziale e svolge funzione di tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'ordine pubblico, impedendo che il conducente continui a tenere una condotta pericolosa»; il provvedimento del prefetto, poi, deve intervenire «in un tempo ragionevole, la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice del merito» (Cass. Sez. 2, 01/02/2025, n. 2425). «Ne consegue pagina 2 di 4 che il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di sospensione deve avere riguardo alla sussistenza, nel momento in cui il potere è stato esercitato, dei presupposti previsti dalla norma e non può trarre argomento dagli esiti "a posteriori" dell'opposizione al verbale di contestazione dell'illecito amministrativo, né, alla stregua di questi ultimi, valutare retrospettivamente le finalità cautelari perseguite dall'autorità» (Cass. Sez. 2, 05/10/2020, n. 21266).
3.3. Ciò posto, il provvedimento si fonda esclusivamente sull'esito degli accertamenti tossicologici eseguiti presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Colleferro su un campione di urina.
Tuttavia, già all'atto della contestazione (Verbale CC del 06/04/2017), ha Parte_1 dichiarato di non fare uso di sostanze stupefacenti ma di essere in cura presso il Policlinico Tor
Vergata e di assumere i farmaci «Fulcrosupra» e «Cadired»; circostanze, queste, che trovano conferma nella certificazione del nosocomio (doc. 22 in atti) da cui risulta che l'appellante ha assunto "FULCROSUPRA 145 mg" (principio attivo: OF) ininterrottamente dall'ottobre
2016 all'ottobre 2017.
In secondo luogo, come sottolineato nella consulenza tecnica di parte in atti (che richiama le linee guida scientifiche del Gruppo Tossicologi Forensi Italiani), il test eseguito dalla struttura ospedaliera è un esame immunochimico di I livello (screening), che non possiede di per sé valenza legale (in argomento cfr. Cass., Sez. IV Penale, Sentenza n. 3273 del 25 gennaio 2023;
Cass., Sez. IV Penale, Sentenza n. 3623 del 27 gennaio 2016): affinché un risultato di screening assuma valore legale è necessario che sia confermato mediante un'analisi di II livello. Nel caso di specie, tale analisi di conferma non è mai stata eseguita dalla struttura ospedaliera, e il referto riporta la dicitura «Test immunochimico [...] ad esclusivo uso diagnostico», così confermando la sua inidoneità a fondare un accertamento sanzionatorio.
Ebbene, dalla stessa consulenza tecnica di parte emerge che il OF (e il suo metabolita,
l'acido fenofibrico) è una delle cause più note di cross-reattività nei test di screening immunochimici, producendo falsi positivi proprio per la classe delle amfetamine/MDMA. La prova di tale interferenza emerge peraltro dai test eseguiti nei mesi successivi presso il
Policlinico Tor Vergata (Doc. 9, 10, 11): in ben tre prelievi distinti (12/06/17; 20/06/17;
28/06/17), mentre l'appellante era ancora in terapia con , il test di screening (I Persona_2
Livello) ha dato risultato positivo per Ecstasy, mentre il test di conferma (GC-MS) ha dato esito negativo a MDMA e MDA. Ciò dimostra che il metodo di screening (l'unico usato dall'ospedale di
Colleferro) “falliva” sistematicamente, mentre il metodo di conferma legale (GC-MS) smentiva la presenza della sostanza. A ciò si aggiunga che l'appellante, in data 26/04/2017, si è sottoposto volontariamente a un esame della matrice cheratinica (c.d. test del capello) presso l'Unità di
Ricerca "Tossicologia Forense" dell'Università "Sapienza", eseguito con tecnica di conferma (GC- pagina 3 di 4 MS) su due segmenti per un arco temporale di circa quattro mesi, che ha dato esito negativo per la ricerca di Amfetamina, Metamfetamina, MDA e MDMA.
Da ultimo, il consulente di parte ha osservato che il verbale di Pronto Soccorso del 05/04/2017
(Doc. 1), nell'esame obiettivo, descrive l'appellante come «Vigile, orientato T/S (Tempo/Spazio),
[...] pupille isocoriche isocicliche normoreagenti», e che tali condizioni sono incompatibili con uno stato di alterazione da amfetamine.
Le valutazioni del consulente tecnico di parte, direttore tecnico dei Laboratori di Tossicologia
Forense di Tor Vergata, non sono smentite da altri elementi di giudizio.
Anche senza tenere conto degli accertamenti cui l'appellante si è successivamente sottoposto, quindi, deve ritenersi che le dichiarazioni rese dall'appellato sin dal momento dell'accertamento operato dai Carabinieri, la natura del test effettuato presso l'Ospedale di Colleferro e lo stato del conducente quale risultava dal verbale del Pronto Soccorso avrebbero richiesto una più approfondita verifica circa l'effettiva positività del conducente stesso, ai fini di una valutazione
(per quanto sommaria) circa la ravvisabilità dell'ipotesi di reato contestata, in vista dell'adozione dell'ordinanza di sospensione della patente di guida.
4. La sentenza di primo grado deve quindi essere integralmente riformata e l'opposizione deve essere accolta, anche considerato che ai sensi dell'art. 7, comma 10, d.lgs. n. 150/2011 «Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente».
5. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 15 del 2014 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, annulla l'ordinanza prefettizia Prot. n. RM3906806B A.S.A/8;
2) condanna l'appellata alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellante, che liquida per il primo grado in € 264 per spese e € 1.434 per compensi e per il grado di appello in € 382 per spese e € 3.809 per compensi, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge.
Minuta della sentenza redatta con la collaborazione dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.
AL LL.
Il Giudice
RI AS pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA Tribunale Ordinario di Velletri Prima Sezione Civile
Oggi 05/11/2025 davanti al Giudice dott. RI AS sono comparsi: per 'avv. ALTIERI ANTONELLA;
Parte_1
è altresì personalmente presente l'appellante, ed è presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1 per nessuno è comparso. Controparte_1
L'avv. Altieri precisano le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, anche con riguardo alla richiesta di condanna alle spese,
e discute oralmente la causa. il Giudice al termine dell'udienza si ritira in camera di consiglio e all'esito, dato atto che non sono presenti le parti, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. pronuncia dandone lettura la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3078 R.G.A.C. dell'anno 2019 promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Parte_1 C.F._1
Altieri e AN Circi;
- Appellante - contro
; Controparte_2
- Appellata, contumace -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 502/2019 del Giudice di Pace di Velletri, pubblicata il
29 marzo 2019.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione depositato il 09/05/2019 ha proposto tempestivo Parte_1 appello avverso la sentenza n. 502/2019 del Giudice di Pace di Velletri, pubblicata in data
29/03/2019 e non notificata, con la quale è stata rigettata l'opposizione da lui proposta avverso l'ordinanza prefettizia Prot. n. RM3906806B A.S.A/8, che ha disposto la sospensione della sua pagina 1 di 4 patente di guida per sei mesi, e il presupposto verbale di contestazione elevato per la violazione dell'art. 187 c.d.s.
L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione e travisamento dei fatti nonché per la mancata valutazione delle prove documentali depositate, che acclaravano l'insussistenza del fatto contestato, ovvero la guida in stato di alterazione psicofisica.
2. La , pur ritualmente citata, non si è costituita e deve quindi essere Controparte_2 dichiarata contumace.
3. L'appello è fondato e deve essere accolto.
3.1. Dagli atti allegati al giudizio di primo grado risulta che a seguito di sinistro stradale con feriti avvenuto alle ore 16:15 circa del 5 aprile 2017 l'appellante, in qualità di conducente di uno dei veicoli coinvolti, è stato sottoposto ad esami tossicologici per l'eventuale uso di sostanze stupefacenti e psicotrope nonché alcolemiche presso l'Ospedale Civile di Colleferro;
dall'esame delle urine è emerso che egli era positivo alle “Anfetamine/Ecstasy”; il successivo 6 aprile gli è stata ritirata la patente di guida, e con ordinanza del 18 aprile 2017 il Prefetto ha disposto la sospensione della patente stessa per sei mesi.
Il primo giudice ha respinto l'opposizione osservando che l'atto impugnato era congruamente motivato e che l'amministrazione ha correttamente effettuato una valutazione discrezionale sulla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione della cautela, in conseguenza dell'accertamento del fatto – la guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti – ad opera dei
Carabinieri di Valmontone.
3.2. Il provvedimento prefettizio, come risulta dalla sua motivazione, è stato emesso ai sensi dell'art. 223, comma 1, c.d.s., il quale prevede che nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, quale appunto quella prevista dall'art. 187, gli accertatori ritirano immediatamente la patente e unitamente al rapporto la trasmettono entro dieci giorni alla prefettura;
il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni.
Per giurisprudenza costante «la sospensione della patente ex art. 223, comma 1, c.d.s., ha natura cautelare e provvisoria, poiché anticipa la sanzione accessoria irrogabile all'esito dell'accertamento giudiziale e svolge funzione di tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'ordine pubblico, impedendo che il conducente continui a tenere una condotta pericolosa»; il provvedimento del prefetto, poi, deve intervenire «in un tempo ragionevole, la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice del merito» (Cass. Sez. 2, 01/02/2025, n. 2425). «Ne consegue pagina 2 di 4 che il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di sospensione deve avere riguardo alla sussistenza, nel momento in cui il potere è stato esercitato, dei presupposti previsti dalla norma e non può trarre argomento dagli esiti "a posteriori" dell'opposizione al verbale di contestazione dell'illecito amministrativo, né, alla stregua di questi ultimi, valutare retrospettivamente le finalità cautelari perseguite dall'autorità» (Cass. Sez. 2, 05/10/2020, n. 21266).
3.3. Ciò posto, il provvedimento si fonda esclusivamente sull'esito degli accertamenti tossicologici eseguiti presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Colleferro su un campione di urina.
Tuttavia, già all'atto della contestazione (Verbale CC del 06/04/2017), ha Parte_1 dichiarato di non fare uso di sostanze stupefacenti ma di essere in cura presso il Policlinico Tor
Vergata e di assumere i farmaci «Fulcrosupra» e «Cadired»; circostanze, queste, che trovano conferma nella certificazione del nosocomio (doc. 22 in atti) da cui risulta che l'appellante ha assunto "FULCROSUPRA 145 mg" (principio attivo: OF) ininterrottamente dall'ottobre
2016 all'ottobre 2017.
In secondo luogo, come sottolineato nella consulenza tecnica di parte in atti (che richiama le linee guida scientifiche del Gruppo Tossicologi Forensi Italiani), il test eseguito dalla struttura ospedaliera è un esame immunochimico di I livello (screening), che non possiede di per sé valenza legale (in argomento cfr. Cass., Sez. IV Penale, Sentenza n. 3273 del 25 gennaio 2023;
Cass., Sez. IV Penale, Sentenza n. 3623 del 27 gennaio 2016): affinché un risultato di screening assuma valore legale è necessario che sia confermato mediante un'analisi di II livello. Nel caso di specie, tale analisi di conferma non è mai stata eseguita dalla struttura ospedaliera, e il referto riporta la dicitura «Test immunochimico [...] ad esclusivo uso diagnostico», così confermando la sua inidoneità a fondare un accertamento sanzionatorio.
Ebbene, dalla stessa consulenza tecnica di parte emerge che il OF (e il suo metabolita,
l'acido fenofibrico) è una delle cause più note di cross-reattività nei test di screening immunochimici, producendo falsi positivi proprio per la classe delle amfetamine/MDMA. La prova di tale interferenza emerge peraltro dai test eseguiti nei mesi successivi presso il
Policlinico Tor Vergata (Doc. 9, 10, 11): in ben tre prelievi distinti (12/06/17; 20/06/17;
28/06/17), mentre l'appellante era ancora in terapia con , il test di screening (I Persona_2
Livello) ha dato risultato positivo per Ecstasy, mentre il test di conferma (GC-MS) ha dato esito negativo a MDMA e MDA. Ciò dimostra che il metodo di screening (l'unico usato dall'ospedale di
Colleferro) “falliva” sistematicamente, mentre il metodo di conferma legale (GC-MS) smentiva la presenza della sostanza. A ciò si aggiunga che l'appellante, in data 26/04/2017, si è sottoposto volontariamente a un esame della matrice cheratinica (c.d. test del capello) presso l'Unità di
Ricerca "Tossicologia Forense" dell'Università "Sapienza", eseguito con tecnica di conferma (GC- pagina 3 di 4 MS) su due segmenti per un arco temporale di circa quattro mesi, che ha dato esito negativo per la ricerca di Amfetamina, Metamfetamina, MDA e MDMA.
Da ultimo, il consulente di parte ha osservato che il verbale di Pronto Soccorso del 05/04/2017
(Doc. 1), nell'esame obiettivo, descrive l'appellante come «Vigile, orientato T/S (Tempo/Spazio),
[...] pupille isocoriche isocicliche normoreagenti», e che tali condizioni sono incompatibili con uno stato di alterazione da amfetamine.
Le valutazioni del consulente tecnico di parte, direttore tecnico dei Laboratori di Tossicologia
Forense di Tor Vergata, non sono smentite da altri elementi di giudizio.
Anche senza tenere conto degli accertamenti cui l'appellante si è successivamente sottoposto, quindi, deve ritenersi che le dichiarazioni rese dall'appellato sin dal momento dell'accertamento operato dai Carabinieri, la natura del test effettuato presso l'Ospedale di Colleferro e lo stato del conducente quale risultava dal verbale del Pronto Soccorso avrebbero richiesto una più approfondita verifica circa l'effettiva positività del conducente stesso, ai fini di una valutazione
(per quanto sommaria) circa la ravvisabilità dell'ipotesi di reato contestata, in vista dell'adozione dell'ordinanza di sospensione della patente di guida.
4. La sentenza di primo grado deve quindi essere integralmente riformata e l'opposizione deve essere accolta, anche considerato che ai sensi dell'art. 7, comma 10, d.lgs. n. 150/2011 «Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente».
5. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 15 del 2014 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, annulla l'ordinanza prefettizia Prot. n. RM3906806B A.S.A/8;
2) condanna l'appellata alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellante, che liquida per il primo grado in € 264 per spese e € 1.434 per compensi e per il grado di appello in € 382 per spese e € 3.809 per compensi, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge.
Minuta della sentenza redatta con la collaborazione dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.
AL LL.
Il Giudice
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