Sentenza 14 giugno 2003
Massime • 1
In caso di domanda proposta da un dipendente delle Ferrovie dello Stato per il riconoscimento della dipendenza di un'infermità da causa di servizio, il lavoratore è tenuto a dimostrare sia le caratteristiche dell'attività' espletata, sia il nesso eziologico con la patologia denunziata; pertanto qualora sia espressamente contestata da parte delle Ferrovie la gravosità dell'attività svolta dal lavoratore, questi ha l'onere di dimostrare in concreto le modalità di svolgimento di essa, tali da costituire con rilevante grado di probabilità la causa determinante delle patologie in questione, non potendo altrimenti lamentare il mancato uso del potere discrezionale del giudice di disporre consulenza tecnica d'ufficio o dolersi della mancata ammissione di prova testimoniale dedotta senza adeguata prospettazione del fatto da provare.
Commentario • 1
- 1. Prove nel processo del lavoro: poteri del giudice superano le preclusioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 luglio 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/2003, n. 9539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9539 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. DE LUCA HE - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VI CH, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CABIBBO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- ricorrente -
contro
FF.SS. SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZIO PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. MARIA MEDIATRICE 1, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO BUCCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 79/00 della Corte d'Appello di BARI, depositala il 28/03/00 - R.G.N. 103/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. HE LL, ricorre per la cassazione della sentenza, descritta in epigrafe, della Corte d'appello di BA che, in riforma di quella di primo grado, ha respinto la sua domanda volta ad ottenere, nei confronti delle Ferrovie dello Stato, il riconoscimento della causa di servizio, essendo affetto da "spondiloartrosi osteopitaria al rachide lombosacrale e riduzione dell'ampiezza dello spazio intersomatico LS/S1", con le conseguenti pronunce.
La sentenza impugnata, condividendo i motivi d'appello delle Ferrovie, ha argomentato che il LL non aveva fornito alcuna prova della sussistenza di un nesso di causalità tra la lamentata patologia e le mansioni non gravose svolte, dapprima ( 1972/'81) come manovale e poi di magazziniere (' 81/91), anche perché le conclusioni della consulenza medico-legale non erano attendibili, basandosi sulle sole dichiarazioni anamnestiche del lavoratore, prive di riscontri oggettivi.
Nè l'anzidetta lacuna probatoria poteva essere sanata, ad avviso della Corte territoriale, dando ingresso alla richiesta ammissione della prova testimoniale, stante l'inammissibilità della stessa, non essendo stati articolati, in violazione dell'art. 244 cod. proc. civ., specifici e distinti capitoli di prova e non consentendone l'ammissione la generica formulazione della richiesta ("in via subordinata si chiede prova testimoniale sulle circostanze di fatto di cui sopra"),che non permetteva di individuare con precisione i fatti oggetto della prova e di valutarne l'influenza e la pertinenza.
Contro questa sentenza il ricorrente prospetta con unica censura i vizi di motivazione e le violazioni di legge infra descritti. Resistono le Ferrovie con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso per Cassazione il ricorrente illustra la violazione e falsa applicazione degli artt. 175, 421 e 437, cod. proc. civ., 2697, cod. civ., nonché difetti di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, cod. proc. civ.).
Rileva, in particolare, che il Giudice collegiale, rifiutando di condividere il giudizio del Consulente "perché fondato su elementi di fatto risultanti dalle sole dichiarazioni anamnestiche rilasciate dal lavoratore ma non provate" e non ammettendo, con "una motivazione, del tutto incongrua", la prova chiesta in primo grado e riproposta in appello, ha impedito il corretto e leale svolgimento del processo, improntato non solo sul principio dispositivo, ma finalizzato anche alla ricerca della verità, mediante l'esercizio del potere-dovere di provvedere anche d'ufficio agli atti istruttori "eventualmente sollecitati dall'insufficienza del materiale probatorio agli atti", richiamando al riguardo anche una sentenza di questa Corte (n. 7752/00) che, anche con riferimento alla posizione del Giudice, ha ricordato il principio di lealtà processuale. La tesi del ricorrente è contestata dall'opposta difesa che reputa conformi ai canoni processuali vigenti i principi affermati con rigore dalla sentenza impugnata. La censura è infondata. Ad avviso del Collegio, come canone di riferimento di buon governo del processo, occorre tener conto che la domanda giudiziale, ai fini della sua interpretazione, deve essere valutata non solo attraverso l'analisi formale ed astratta della sua formulazione letterale, più o meno articolata e sviluppata in tutti i suoi passaggi logici, ma deve essere soprattutto apprezzata per ciò che esprime dal punto di vista dei contenuti intrinseci, che emergono dalla funzione perseguita dall'atto e dalle finalità (il bene della vita) che la parte intende perseguire, bilanciandone la congruenza e rilevanza attraverso il riscontro delle contrarie difese (ove esistenti), al fine di rendere effettiva l'essenza intima del contraddittorio, che esprime il nucleo fondamentale del processo, comparando il tutto senza altri limiti che non siano quelli connessi all'esigenza del rispetto del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato ed al divieto di sostituire d'ufficio domande non esperite a quelle formalmente proposte.
In questo contesto, pertanto, assume particolare rilievo il nucleo delle argomentazioni e delle tesi eventualmente svolte e del conseguente sviluppo delle prove dedotte, tenendo conto non solo della dichiarazione di volontà manifestata attraverso le conclusioni, ma anche di quella che possa, implicitamente o indirettamente, essere desunta dalle deduzioni o dalle richieste delle parti (v. ex plurimis, Cass. 5 luglio 2001. n. 9058; 27 febbraio 2001. n. 2908; 19 gennaio 1998, n. 424; 29 settembre 1995 n. 10272), soprattutto da valutare in funzione della domanda, la cui prospettazione conclusiva, più o meno strutturata, interagisce proporzionalmente con la complessità delle tesi che concorrono a sorreggerla.
D'altra parte, costituisce principio condiviso dalla Corte quello secondo cui, poiché l'interpretazione della domanda e l'apprezzamento della sua ampiezza e dei suoi contenuti realizzano un tipico accertamento di fatto, come tale attribuito dalla legge al giudice de merito, alla Corte di legittimità è riservato solo il controllo della motivazione che sorregge - sul punto- la pronunzia, (da ultimo v. Cass. 2 marzo 2001, n. 3016). Parallelamente, la disposizione dell'art. 244, cod. proc. civ., per la quale si rende necessaria un'indicazione specifica dei fatti da provare per testimoni, non va intesa in modo rigorosamente formalistico, astraendo dalla realtà e dalle finalità del processo, inteso come regola diretta a valutare la domanda e l'eccezione, ma deve essere applicata in relazione alla funzione della prova, diretta a suffragare la domanda, quale circoscritta dall'esposizione del fatto su cui si fonda.
Pertanto, qualora questa verifica riguardi un comportamento o un'attività che si compone di molteplici elementi, è sufficiente la loro elencazione cumulativa per integrare la tipicità essenziale della prova, correlandone la descrizione all'attività dedotta a corredo della pretesa che costituisce l'oggetto della situazione controversa, posto che, come sopra detto, nell'interpretazione del significato e della portata delle deduzioni probatorie occorre tenere presente la loro finalità, in funzione della concreta materia del contendere, al fine di permettere al giudice di valutarne la congruità e alla controparte di contrastarla, attraverso la deduzione e l'accertamento di attività o comportamenti di valore dirimente (v. Cass. 3 ottobre '95, n. 10371;
20 aprile '95, n. 4426), spettando ai difensori e al giudice, durante l'esperimento del mezzo istruttorio, l'eventuale individuazione dei dettagli particolari.
Nel caso in esame, il rifiuto di prendere in esame la prova testimoniale, perche' ritenuto inammissibile, e' stato formulato con le seguenti proposizioni: "perché non articolata in articoli specifici e separati, così come richiesto dall'art. 244. cod. proc. civ.", e "perché la relativa richiesta, così come operata nel ricorso introduttivo di primo grado (... in via subordinata ... si chiede prova testimoniale sulle circostanze di fatto di cui sopra ...) non consente ne' a questa Corte di individuare prima con precisione i fatti oggetto della prova e valutare poi, l'influenza e la pertinenza della prova offerta, ne' alla controparte di formulare un'adeguata prova contraria".
Orbene, il ricorrente ha denunciato in sede di legittimità la mancata ammissione della prova testimoniale da parte del giudice di merito, indicando specificamente le circostanze che avrebbero dovuto formare oggetto della prova, nel rispetto della regola di autosufficienza del ricorso, dettata per consentire al Giudice di legittimità il controllo della puntualità e decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse (v. ad es. SS.UU. 24 febbraio 1998, n. 1988), ovvero "di poter provare non solo le mansioni (sub 1 ricorso introduttivo), ma altresì di essere stato sottoposto a lavori che necessitavano notevoli sforzi: spedizione materiali, spostamenti di mezzi meccanici e di fusti di nafta e benzina, il continuo saliscendi da scale con pioli in ferro (sub 4 ricorso introduttivo)", e ha segnalato che queste " ... circostanze (erano) correlate a quelle prese in considerazione dal consulente ai fini del riconoscimento dell'esistenza di causa di servizio:
sollevamento di attrezzi ed altri oggetti pesanti;
sollecitazioni meccaniche incongrue".
Peraltro, il giudizio d'inammissibilità della prova espresso dal Giudice d'appello, su cui fonda parte ricorrente il nucleo delle sue censure, ad avviso del Collegio, non appare rilevante, e in questo si rende necessaria una parziale correzione della motivazione, perché, a ben vedere, dalla sentenza impugnata non emerge tanto una questione di mansioni controverse, quanto di riferibilità causale della patologia denunciata rispetto ad esse. Si legge, infatti, in sentenza (pg.
3. Motivi, 3^ cpv.): "Infatti, se e pur vero che non si contestano le mansioni svolte dal LL, che risulta avere svolto quelle di manovale, con compiti di aiuto del personale ... e quelle di magazziniere presso il magazzino scotte di BA ... è altrettanto vero che a fronte della decisa contestazione di parte datoriale che escludeva qualsiasi nesso eziologico, posto che il lavoratore non svolgeva mansioni gravose, non risulta essere stato fornito alcun elemento di prova comprovante il suddetto nesso di causalità. In altri termini, non risulta dagli atti quali specifiche circostanze di fatto legate all'espletamento del servizio abbiano avuto o siano state suscettibili di determinare la patologia di cui il lavoratore è risultato affetto".
Ha, quindi, buon gioco, la Corte barese nell'affermare, nel prosieguo, che "stando così le cose ("le pacifiche mansioni", secondo la Corte territoriale, nota del redigente), le critiche mosse alla CTU da parte appellante per la parte relativa all'iter logico seguito dal consulente nella parte motiva della stessa, appaiono più che fondate, risultando chiaramente che le relative conclusioni sono fondate sulle dichiarazioni rese dal lavoratore in sede di anamnesi lavorativa, ovvero su circostanze di fatto che di per sè sole non sono assolutamente sufficienti per poter affermare che abbiano avuto efficienza causale nel determinismo delle patologie lamentate, ne' la suddetta lacuna può essere colmata in questa sede, così come richiesto da parte appellata, apparendo la prova testimoniale richiesta chiaramente inammissibile, non solo perché non articolata in articoli specifici e separati, così come richiesto dall'art. 244 cpc, ma anche perché la relativa richiesta, così come operata nel ricorso introduttivo di primo grado ( ... in via subordinata ... si chiede prova testimoniale sulle circostanze di fatto di cui sopra ...) non consente ne' a questa Corte di individuare prima con precisione i fatti oggetto della prova e valutare poi, l'influenza e la pertinenza della prova offerta, ne' alla controparte di formulare un adeguata prova contraria". In altre parole, stante l'espressa confutazione, da parte delle Ferrovie, della gravosa attività assegnata al LL, era indispensabile una verifica in concreto, per la cui adeguata prospettazione si rendeva imprescindibile una specifica e puntuale iniziativa di parte, onde consentire l'accertamento, in fatto, se il lavoro, per le concrete modalità del suo svolgimento, era stato particolarmente oneroso e tale da costituire, con rilevante grado di probabilità, la causa determinante delle patologie in questione. Alla luce di questa situazione non ricorre, pertanto, il denunziato vizio d'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (v. Cass., 4 luglio 1996, n. 6094) e di violazione di legge in relazione all'interpretazione dell'art. 244, cod. proc. civ., da parte della Corte barese, cui non può addebitarsi, pertanto, stante la carenza di un'adeguata prospettazione del fatto da provare, il mancato uso del potere discrezionale per dispone un'ulteriore ctu. Il ricorso va dunque rigettato. Tenuto conto della natura del presente giudizio, per le spese trova applicazione l'art. 152, disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Non si fa luogo alla condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di Cassazione ex art. 152, disp. att. c.p.c..
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2003