Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/06/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1316/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1316/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Parte_1
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. BOMPANI MONIA C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove lo riterranno più opportuno, previa comunicazione tempestiva (e comunque non oltre 30 giorni) al coniuge di riferimento, che sin da ora autorizza lo spostamento abitativo per motivi lavorativi;
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2. L'unita immobiliare adibita a casa coniugale, posta nel comune Modena (MO) è di proprietà di entrambi i coniugi al 50% per atto di notarile del 16.12.2016 del notaio dott. Persona_1
Sull'immobile grava ancora un mutuo la cui rata mensile residua verrà interamente corrisposta dal IG. . Parte_1
3. La figlia continuerà ad abitare presso l'abitazione coniugale di via Pulci n. 8 a Modena unitamente alla madre, la quale se ne occuperà e ne gestirà il quotidiano e presso la quale manterrà la propria residenza anagrafica.
4. I coniugi statuiscono con il presente atto che per la consistenza immobiliare adibita a casa coniugale verrà costituito usufrutto vitalizio esclusivo in favore della IG.ra . Quanto al CP_1
diritto di usufrutto costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della definitiva risoluzione della crisi coniugale e della separazione consensuale e pertanto il relativo atto notarile costitutivo dello stesso darà un atto meramente esecutivo dell'obbligo di adempimento delle obbligazioni assunte nell'ambito de presente procedimento di separazione personale, per cui lo stesso beneficerà delle esenzioni ed agevolazioni fiscali previste. Le spese procedimentali e le spese notarili per la costituzione di tale usufrutto saranno interamente a carico del IG. Pt_1
5. I coniugi statuiscono altresì che entro il 31.12.2030 (termine corrispondente al pagamento dell'ultima rata del mutuo sull'immobile), il IG. cederà la sua quota del 50% della nuda Pt_1 proprietà alla IG.ra e anche tale atto sarà meramente esecutivo dell'obbligo di CP_1 adempimento delle obbligazioni assunte nell'ambito del presente procedimento di separazione personale, per cui lo stesso beneficerà delle esenzioni ed agevolazioni fiscali previste. Le spese procedimentali e le spese notarili per tale atto di compravendita saranno interamente a carico della IG.ra . CP_1
6. La IG.ra sosterrà integralmente le spese di manutenzione ordinaria e quelle relative alle CP_1 utenze dell'alloggio assegnatole, mentre resteranno a carico del IG. il 50% delle spese di Pt_1
gestione straordinaria e di proprietà. Per_ 7. La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori i quali pertanto, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla stessa, assumendo di comune accordo tutte le scelte e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla formazione, alla residenza ed alla salute della minore, nel rispetto delle eIGenze, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della medesima. Entrambi i genitori, quando avranno la figlia presso di se, eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di ordinaria amministrazione.
pagina 2 di 5 8. Il IG. ha già spostato la propria residenza e anche ai fini anagrafici, costituiranno due Parte_1
nuclei familiari distinti .
9. Il padre si impegna sin da ora agli accompagnamenti a scuola della figlia tutti i giorni della settimana ed al rientro presso la casa materna in adempimento al diritto di visita. Considerando l'età della ragazza il diritto di visita verrà integrato, previa comunicazione alla madre almeno un giorno prima, con almeno un pomeriggio alla settimana ed un giorno durante il week end tutte le volte che la ragazza vorrà vedere il padre. Tale programmazione sarà mantenuta anche in occasione delle vacanze estive, salvo variazioni da concordare entro il 31.05 di ciascun anno. In occasione delle stesse, entrambi i genitori potranno trascorrere con la figlia un periodo di 15 giorni consecutivi comunicando all'altro ove si rechi con la figlia (dando la possibilità all'altro genitore di sentirla). Il padre autorizza sin da ora la madre e la figlia ad effettuare un intero mese di vacanza con la contribuzione alle spese dello stesso nei 15 giorni che sarebbero di sua pertinenza qualora non riuscisse a provvedervi direttamente. In occasione delle vacanze natalizie la figlia trascorrerà il giorno di Natale o quello di
Santo Stefano alternati e così per Pasqua e il Lunedì di Pasqua e tale periodo dovrà essere determinato in modo che il giorno di Natale e il giorno di Pasqua vengano trascorsi presso l'uno o l'altro genitore alternativamente di anno in anno o diversamente se in accordo. Gli eventuali costi di villeggiatura durante i periodi di vacanza della figlia in autonomia saranno a carico 50% di ciascun genitore.
10. Il IG. si impegna a versare mensilmente alla madre il giorno 20 di ogni mese € 500,00 a Pt_1
titolo di contributo al mantenimento ordinario per la figlia, rivalutabili annualmente sulla base degli indici Istat;
11. Il IG. si impegna a versare altresì il 50% delle somme necessarie per sostenere le spese Pt_1
straordinarie della figlia sempre entro il 20 di ogni mese così come di seguito dettagliate:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
pagina 3 di 5 • spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
viaggi e vacanze;
12. I coniugi si prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio/rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio e/o del passaporto;
13. Entrambi i coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsivoglia ragione o titolo, fuorché l'adempimento delle condizioni convenute nel presente atto, dichiarando pertanto di aver regolato e definito i loro rapporti economici e patrimoniali nonché ogni rispettiva ragione di debito o credito salvo la comproprietà dell'immobile che verrà liquidata in sede di vendita dello stesso.
14. Le spese del presente procedimento di separazione restano interamente divise tra le parti;
15. Entrambi i coniugi, contestualmente al presente ricorso per separazione personale consensuale ne chiedono l'omologa, e dichiarano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle eIGenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 4 di 5 rilevato che , nata in [...] il [...] e Controparte_1 Pt_1
, nato a [...] il [...] si sono separati consensualmente come da ricorso e
[...]
note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 9/6/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2009 Atto n. 2 Parte II Serie A
II – Spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di conIGlio del 11/6/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
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