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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/03/2025, n. 1577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1577 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 6479/2021
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( ), residente in Roma ed ivi elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Via Piave 66 presso lo studio dell'Avv. Enzo Morabito C.F._2
, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione
[...]
e risposta del giudizio di primo grado , pec;
Email_1
Ricorrente - appellante e
( elettivamente domiciliata in Roma, Via Chiana Parte_2 C.F._3
97, presso lo studio degli avv.ti Patrizio Casazza ( ) p.e.c C.F._4
ed Eleonora Camerini, ) Email_2 C.F._5 pec che la rappresentano e difendono sia Email_3 congiuntamente che disgiuntamente come da delega a margine dell'intimazione di sfratto per morosità R.G. 57197/2019; Resistente - appellata
CONCLUSIONI: per parte appellante quelle rese nel ricorso d'appello e per parte appellata quelle formulate in comparsa di costituzione;
nonché per entrambe quelle rese all'udienza ex art.127 ter c.p.c. del 05.03.2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 10497/2021, nel procedimento RG. 59732/2019, avente ad oggetto opposizione a convalida di sfratto per morosità immobile uso abitazione, ha emesso il seguente dispositivo: “ . definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti di , così provvede:
1. Parte_1 dichiara la risoluzione contrattuale per grave inadempimento della parte convenuta;
2.- condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dei canoni maturati e maturandi fino al rilascio, ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3.– condanna
al rilascio in favore di parte attrice dell'immobile situato in Roma, Viale Parte_1
EF D'RI c.n. 299/Viale G. Parise n. 31, int. 15, piano T, piano 1 e seminterrato, nonché posto auto int. 15 con accesso da Viale EF D'RI c.n. 299/Viale G. Parise
n. 33 livello interrato, come descritto in contratto, fissando l'esecuzione al 2.1.2022 ex lege;
4.–condanna la parte convenuta al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio, liquidate in complessivi euro 3.250,00, di cui euro
350,00 per esborsi oltre rimborso forfettario -15%- IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Roma il 30.4.2021 “.
Il procedimento di primo grado ha avuto il seguente svolgimento: “ Con atto di intimazione debitamente notificato, parte ricorrente, premesso di essere proprietario dell'unità immobiliare situata in Roma, Viale EF D'RI c.n. 299/Viale G. Parise n.
31, int. 15, piano T, piano 1 e seminterrato, nonché posto auto int. 15 con accesso da
Viale EF D'RI c.n. 299/Viale G. Parise n. 33 livello interrato, come descritta in contratto, in virtù di regolare contratto inter partes in data 15.6.2017, debitamente registrato al n. 0082281/3T in data 16.6.2017, concesso in locazione al , che si era Pt_1 reso moroso nel pagamento del canone pattuito dal mese di settembre 2017 per
€8.907,08 - canone mensile 395,00- per canoni, oltre ad euro 568,00 per oneri ed € Contr 224,62 per l' ha intimato sfratto per morosità, contestualmente citandolo per la convalida. Il convenuto si costituiva e proponeva opposizione nei termini riportati in comparsa. Deduceva di aver sempre corrisposto i canoni a tale che si Persona_1 dichiarava il reale proprietario dell'immobile intestato fiduciariamente all'odierna attrice.
pag. 2/7 A sostegno del pagamento produceva una dichiarazione scritta in copia a firma del
unitamente ad altri documenti. Con ordinanza in data 23.9.2019 il giudice Per_1 denegava l'ordinanza di rilascio e disponeva il mutamento del rito da ordinario a speciale locatizio con termini ex art. 426 cpc alle parti per l'integrazione degli atti. La causa, istruita mediante deposito di documenti, veniva discussa e decisa all'udienza del
30.4.2021 ai sensi dell'art. 429 c.p.c.”.
Seguiva sentenza gravata.
Avverso detta sentenza proponeva gravame contestandola sotto Parte_1 diversi profili chiedendone la riforma con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Si costituiva che impugnava l'atto d'appello chiedendone il rigetto Parte_2 infondato in fatto e diritto con vittoria di spese.
Con decreto del 22.11.2021 veniva fissata l'udienza del 22/03/2022 per la trattazione e con ordinanza del 02.04.22 ,in mancanza di istanza di sospensione, veniva fissata l'udienza di discussione del 12.05.23 successivamente rinviata all'udienza di discussione del 05.03.25.
Le parti hanno precisato le conclusioni, ex art.127 ter c.p.c., all'udienza del 05.03.2025 fissata ai sensi dell'art. 437 e 447 bis cod. proc. civ., riservandosi all'esito per i provvedimenti conseguenziali.
L'appello è articolato nei seguenti motivi.
§.
1- Col primo motivo l'appellante si duole della motivazione della sentenza laddove ha ritenuto l'inesistenza del patto fiduciario che avrebbe visto nel l'effettivo Per_1 titolare dell'immobile oggetto di locazione e destinatario del pagamento dei canoni in quanto privo di forma scritta . Erroneamente il Tribunale ha ritenuto necessaria la forma scritta ad substantiam ai fini della validità del pactum fiduciae e, sulla base di tale erroneo presupposto, non rispettoso della giurisprudenza maggioritaria della Suprema
Corte , non ha ammesso la prova articolata dal sig. in ordine all'effettiva Pt_1 titolarità del bene immobile.
pag. 3/7 § 2. Col secondo motivo deduce l'appellante che la sentenza appellata appare errata anche nella parte in cui il Giudice, del tutto apoditticamente, ritiene, senza alcuna istruttoria e senza alcun motivazione nell'atto in contestazione, che “Il convenuto non ha dimostrato di avere effettuato i pagamenti né a ciò può sopperire il doc. 1 depositato nella fase sommaria dal momento che il non risulterebbe essere neanche un Per_1 creditore apparente, circostanza questa che avrebbe potuto esimere il sig. Pt_1 dall'obbligazione nei confronti della ”. In assenza di qualsiasi motivazione in Pt_2 sentenza si ignora come il Giudice di prime cure sia arrivato a tale conclusione.
L'istruttoria articolata dal sig. , per il vero, risultava e risulta necessaria anche al Pt_1 semplice fine di dimostrare il corretto pagamento dei canoni di locazione in favore del creditore apparente con conseguente effetto liberatorio.
La Corte così ragiona.
Non è contestata l'esistenza del contratto di locazione, ad uso abitazione, tra Pt_2
e e l'importo dei canoni richiesti con l'atto d'intimazione di
[...] Parte_1 sfratto per morosità.
L'appellante si è limitato a contestare la presunta intestazione fiduciaria dell'immobile locato in favore di un terzo, il Sig. , al quale assume di aver versato Persona_1 parte dei canoni intimati antecedenti l'inizio del giudizio, da novembre 2017 fino al maggio 2019 , ritenendo che questi fosse il reale proprietario.
Agli atti le parti hanno portato a conoscenza dell'esistenza di un preesistente giudizio nel RG 56612/19, pendente innanzi al Tribunale di Roma tra e Persona_1
definito con la Sentenza n. 15660/21; giudizio promosso dal sig. Parte_2
nei confronti della sig.ra , in cui si chiedeva, in base Persona_1 Parte_2 all'esistenza del rapporto fiduciario, il trasferimento in suo favore della proprietà dell'immobile condotto in locazione dal Sig. , asserendo che l'appellata fosse la Pt_1 sua fiduciaria.
Il tribunale, con la suindicata sentenza, ha rigettato tutte le domande del Sig. Per_1 che ha proposto appello iscritto al RG.6752/2021 e definito con sentenza n.8015/2024
pag. 4/7 di dichiarazione di estinzione per rinuncia agli atti del giudizio di ed Persona_1 accettazione della appellata . Parte_2
L'esistenza del dedotto rapporto fiduciario da parte del conduttore per Pt_1 giustificare il pagamento dei canoni di locazione al , di cui non risulta Persona_1 alcuna prova documentale se non la dichiarazione del che ne afferma Per_1
l'avvenuta ricezione, deve ritenersi pertanto respinta in virtù del giudicato riflesso della sentenza emessa dal Tribunale di Roma di cui l'appellata ha esibito la certificazione di giudicato.
In tal senso la Cassazione civile, sez. III, Sentenza 04/07/2019 n° 17931 ha affermato: “
Il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare efficacia riflessa nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, purché questi sia titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, o comunque a questa subordinato” e Cassazione sentenza n.29301/2023 : “ Può essere ravvisata
l'efficacia riflessa del giudicato nei soli casi in cui si configuri una relazione di pregiudizialità-dipendenza, in senso giuridico, tra la situazione che forma oggetto del processo e quella facente capo a un terzo estraneo al giudizio e, dunque, anche quando solo alcuni dei fatti costitutivi della fattispecie del rapporto pregiudiziale-condizionante integrino gli elementi del rapporto pregiudicato-condizionato”.
Né appare agli atti prova certa dell'avvenuto pagamento al creditore apparente ex art. 1189 c.c., necessitando di un'idonea allegazione da parte del debitore delle circostanze univoche idonee a sorreggerla e della sua buona fede, di cui allo stato mancano gli estremi (Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 4589 del 14/02/2023)
Il motivo d'appello va quindi respinto.
Risulta quindi pacifico da una parte il tardivo pagamento, effettuato solo parzialmente banco judicis, dei canoni richiesti con l'atto d'intimazione , non richiedendo in prima udienza di avvalersi dell'art.55 Lex 392/1978 ed offrendo solo una parte dei canoni in quanto l'intimante , richiedeva il “pagamento dei canoni di locazione dei Parte_2 ventidue mesi consecutivi da settembre 2017 a luglio 2019 e per mancato pagamento delle spese condominiali per le rate con scadenza 1.1.2019, 1.3.2019, 1.5.2019, 1.7.2019,
pag. 5/7 Contr nonché l' per un totale complessivo per canoni ed oneri pari ad € 9.699,70, oltre agli interessi moratori ex art. 7 del contratto dalla data delle singole scadenze alla domanda e degli interessi di mora ex d.lgs n. 132/2014 (conv. L. 162/2014) dalla domanda sino all'effettivo soddisfo”; mentre il conduttore depositava banco judicis la somma di €
6.000,0 di cui € 2.843,00 da imputare ai canoni da giugno a settembre 2019, (quindi, quale importo da ritenersi non contestato ex art. 666 c.p.c.) ed il resto per i canoni successivi all'intimazione, chiedendo il mutamento del rito per verificare l'effettivo titolare dell'immobile; la suddetta somma veniva versata con assegno circolare delle
Poste Italiane n° 36634110008 di € 6.000,00 ed accettata dall'attrice in acconto del maggiori somme da avere.
Il conduttore può eliminare gli effetti dell'inadempimento da morosità ed estinguere il diritto alla risoluzione del contratto già sorto a favore del locatore pagando i canoni scaduti, oneri accessori, interessi e spese (Cass. Sentenza n. 18224/2013).
L'importo offerto banco judicis deve ritenersi pertanto insufficiente non coprendo l'intero periodo dei canoni richiesti né gli interessi di mora, peraltro previsti dal contratto, né le spese di lite.
Il Tribunale peraltro ha anche accertato l'inadempimento dei canoni dovuti per il periodo successivo all'intimazione, circostanza questa non contestata.
Il contratto correttamente è stato dichiarato risolto per l'inadempimento della parte conduttrice.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il DM 147 /22, il valore della causa entro € 10.000,00, la non particolare complessità degli scritti difensivi, in €
2.906,00 oltre IVA se dovuta e CPA.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 6/7 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Roma
[...] Parte_2
n. 10497/2021 così provvede:
1) Rigetta l'appello
2) Per l'effetto condanna la parte appellante, , al pagamento, in Parte_1 favore della parte appellata, , delle spese del presente grado del Parte_2 giudizio, che liquida in € 2.906,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) Dichiara tenuto al versamento in favore dell'erario di un Parte_1 importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data 05/03/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente relatore/estensore Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 6479/2021
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( ), residente in Roma ed ivi elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Via Piave 66 presso lo studio dell'Avv. Enzo Morabito C.F._2
, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione
[...]
e risposta del giudizio di primo grado , pec;
Email_1
Ricorrente - appellante e
( elettivamente domiciliata in Roma, Via Chiana Parte_2 C.F._3
97, presso lo studio degli avv.ti Patrizio Casazza ( ) p.e.c C.F._4
ed Eleonora Camerini, ) Email_2 C.F._5 pec che la rappresentano e difendono sia Email_3 congiuntamente che disgiuntamente come da delega a margine dell'intimazione di sfratto per morosità R.G. 57197/2019; Resistente - appellata
CONCLUSIONI: per parte appellante quelle rese nel ricorso d'appello e per parte appellata quelle formulate in comparsa di costituzione;
nonché per entrambe quelle rese all'udienza ex art.127 ter c.p.c. del 05.03.2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 10497/2021, nel procedimento RG. 59732/2019, avente ad oggetto opposizione a convalida di sfratto per morosità immobile uso abitazione, ha emesso il seguente dispositivo: “ . definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti di , così provvede:
1. Parte_1 dichiara la risoluzione contrattuale per grave inadempimento della parte convenuta;
2.- condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dei canoni maturati e maturandi fino al rilascio, ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3.– condanna
al rilascio in favore di parte attrice dell'immobile situato in Roma, Viale Parte_1
EF D'RI c.n. 299/Viale G. Parise n. 31, int. 15, piano T, piano 1 e seminterrato, nonché posto auto int. 15 con accesso da Viale EF D'RI c.n. 299/Viale G. Parise
n. 33 livello interrato, come descritto in contratto, fissando l'esecuzione al 2.1.2022 ex lege;
4.–condanna la parte convenuta al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio, liquidate in complessivi euro 3.250,00, di cui euro
350,00 per esborsi oltre rimborso forfettario -15%- IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Roma il 30.4.2021 “.
Il procedimento di primo grado ha avuto il seguente svolgimento: “ Con atto di intimazione debitamente notificato, parte ricorrente, premesso di essere proprietario dell'unità immobiliare situata in Roma, Viale EF D'RI c.n. 299/Viale G. Parise n.
31, int. 15, piano T, piano 1 e seminterrato, nonché posto auto int. 15 con accesso da
Viale EF D'RI c.n. 299/Viale G. Parise n. 33 livello interrato, come descritta in contratto, in virtù di regolare contratto inter partes in data 15.6.2017, debitamente registrato al n. 0082281/3T in data 16.6.2017, concesso in locazione al , che si era Pt_1 reso moroso nel pagamento del canone pattuito dal mese di settembre 2017 per
€8.907,08 - canone mensile 395,00- per canoni, oltre ad euro 568,00 per oneri ed € Contr 224,62 per l' ha intimato sfratto per morosità, contestualmente citandolo per la convalida. Il convenuto si costituiva e proponeva opposizione nei termini riportati in comparsa. Deduceva di aver sempre corrisposto i canoni a tale che si Persona_1 dichiarava il reale proprietario dell'immobile intestato fiduciariamente all'odierna attrice.
pag. 2/7 A sostegno del pagamento produceva una dichiarazione scritta in copia a firma del
unitamente ad altri documenti. Con ordinanza in data 23.9.2019 il giudice Per_1 denegava l'ordinanza di rilascio e disponeva il mutamento del rito da ordinario a speciale locatizio con termini ex art. 426 cpc alle parti per l'integrazione degli atti. La causa, istruita mediante deposito di documenti, veniva discussa e decisa all'udienza del
30.4.2021 ai sensi dell'art. 429 c.p.c.”.
Seguiva sentenza gravata.
Avverso detta sentenza proponeva gravame contestandola sotto Parte_1 diversi profili chiedendone la riforma con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Si costituiva che impugnava l'atto d'appello chiedendone il rigetto Parte_2 infondato in fatto e diritto con vittoria di spese.
Con decreto del 22.11.2021 veniva fissata l'udienza del 22/03/2022 per la trattazione e con ordinanza del 02.04.22 ,in mancanza di istanza di sospensione, veniva fissata l'udienza di discussione del 12.05.23 successivamente rinviata all'udienza di discussione del 05.03.25.
Le parti hanno precisato le conclusioni, ex art.127 ter c.p.c., all'udienza del 05.03.2025 fissata ai sensi dell'art. 437 e 447 bis cod. proc. civ., riservandosi all'esito per i provvedimenti conseguenziali.
L'appello è articolato nei seguenti motivi.
§.
1- Col primo motivo l'appellante si duole della motivazione della sentenza laddove ha ritenuto l'inesistenza del patto fiduciario che avrebbe visto nel l'effettivo Per_1 titolare dell'immobile oggetto di locazione e destinatario del pagamento dei canoni in quanto privo di forma scritta . Erroneamente il Tribunale ha ritenuto necessaria la forma scritta ad substantiam ai fini della validità del pactum fiduciae e, sulla base di tale erroneo presupposto, non rispettoso della giurisprudenza maggioritaria della Suprema
Corte , non ha ammesso la prova articolata dal sig. in ordine all'effettiva Pt_1 titolarità del bene immobile.
pag. 3/7 § 2. Col secondo motivo deduce l'appellante che la sentenza appellata appare errata anche nella parte in cui il Giudice, del tutto apoditticamente, ritiene, senza alcuna istruttoria e senza alcun motivazione nell'atto in contestazione, che “Il convenuto non ha dimostrato di avere effettuato i pagamenti né a ciò può sopperire il doc. 1 depositato nella fase sommaria dal momento che il non risulterebbe essere neanche un Per_1 creditore apparente, circostanza questa che avrebbe potuto esimere il sig. Pt_1 dall'obbligazione nei confronti della ”. In assenza di qualsiasi motivazione in Pt_2 sentenza si ignora come il Giudice di prime cure sia arrivato a tale conclusione.
L'istruttoria articolata dal sig. , per il vero, risultava e risulta necessaria anche al Pt_1 semplice fine di dimostrare il corretto pagamento dei canoni di locazione in favore del creditore apparente con conseguente effetto liberatorio.
La Corte così ragiona.
Non è contestata l'esistenza del contratto di locazione, ad uso abitazione, tra Pt_2
e e l'importo dei canoni richiesti con l'atto d'intimazione di
[...] Parte_1 sfratto per morosità.
L'appellante si è limitato a contestare la presunta intestazione fiduciaria dell'immobile locato in favore di un terzo, il Sig. , al quale assume di aver versato Persona_1 parte dei canoni intimati antecedenti l'inizio del giudizio, da novembre 2017 fino al maggio 2019 , ritenendo che questi fosse il reale proprietario.
Agli atti le parti hanno portato a conoscenza dell'esistenza di un preesistente giudizio nel RG 56612/19, pendente innanzi al Tribunale di Roma tra e Persona_1
definito con la Sentenza n. 15660/21; giudizio promosso dal sig. Parte_2
nei confronti della sig.ra , in cui si chiedeva, in base Persona_1 Parte_2 all'esistenza del rapporto fiduciario, il trasferimento in suo favore della proprietà dell'immobile condotto in locazione dal Sig. , asserendo che l'appellata fosse la Pt_1 sua fiduciaria.
Il tribunale, con la suindicata sentenza, ha rigettato tutte le domande del Sig. Per_1 che ha proposto appello iscritto al RG.6752/2021 e definito con sentenza n.8015/2024
pag. 4/7 di dichiarazione di estinzione per rinuncia agli atti del giudizio di ed Persona_1 accettazione della appellata . Parte_2
L'esistenza del dedotto rapporto fiduciario da parte del conduttore per Pt_1 giustificare il pagamento dei canoni di locazione al , di cui non risulta Persona_1 alcuna prova documentale se non la dichiarazione del che ne afferma Per_1
l'avvenuta ricezione, deve ritenersi pertanto respinta in virtù del giudicato riflesso della sentenza emessa dal Tribunale di Roma di cui l'appellata ha esibito la certificazione di giudicato.
In tal senso la Cassazione civile, sez. III, Sentenza 04/07/2019 n° 17931 ha affermato: “
Il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare efficacia riflessa nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, purché questi sia titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, o comunque a questa subordinato” e Cassazione sentenza n.29301/2023 : “ Può essere ravvisata
l'efficacia riflessa del giudicato nei soli casi in cui si configuri una relazione di pregiudizialità-dipendenza, in senso giuridico, tra la situazione che forma oggetto del processo e quella facente capo a un terzo estraneo al giudizio e, dunque, anche quando solo alcuni dei fatti costitutivi della fattispecie del rapporto pregiudiziale-condizionante integrino gli elementi del rapporto pregiudicato-condizionato”.
Né appare agli atti prova certa dell'avvenuto pagamento al creditore apparente ex art. 1189 c.c., necessitando di un'idonea allegazione da parte del debitore delle circostanze univoche idonee a sorreggerla e della sua buona fede, di cui allo stato mancano gli estremi (Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 4589 del 14/02/2023)
Il motivo d'appello va quindi respinto.
Risulta quindi pacifico da una parte il tardivo pagamento, effettuato solo parzialmente banco judicis, dei canoni richiesti con l'atto d'intimazione , non richiedendo in prima udienza di avvalersi dell'art.55 Lex 392/1978 ed offrendo solo una parte dei canoni in quanto l'intimante , richiedeva il “pagamento dei canoni di locazione dei Parte_2 ventidue mesi consecutivi da settembre 2017 a luglio 2019 e per mancato pagamento delle spese condominiali per le rate con scadenza 1.1.2019, 1.3.2019, 1.5.2019, 1.7.2019,
pag. 5/7 Contr nonché l' per un totale complessivo per canoni ed oneri pari ad € 9.699,70, oltre agli interessi moratori ex art. 7 del contratto dalla data delle singole scadenze alla domanda e degli interessi di mora ex d.lgs n. 132/2014 (conv. L. 162/2014) dalla domanda sino all'effettivo soddisfo”; mentre il conduttore depositava banco judicis la somma di €
6.000,0 di cui € 2.843,00 da imputare ai canoni da giugno a settembre 2019, (quindi, quale importo da ritenersi non contestato ex art. 666 c.p.c.) ed il resto per i canoni successivi all'intimazione, chiedendo il mutamento del rito per verificare l'effettivo titolare dell'immobile; la suddetta somma veniva versata con assegno circolare delle
Poste Italiane n° 36634110008 di € 6.000,00 ed accettata dall'attrice in acconto del maggiori somme da avere.
Il conduttore può eliminare gli effetti dell'inadempimento da morosità ed estinguere il diritto alla risoluzione del contratto già sorto a favore del locatore pagando i canoni scaduti, oneri accessori, interessi e spese (Cass. Sentenza n. 18224/2013).
L'importo offerto banco judicis deve ritenersi pertanto insufficiente non coprendo l'intero periodo dei canoni richiesti né gli interessi di mora, peraltro previsti dal contratto, né le spese di lite.
Il Tribunale peraltro ha anche accertato l'inadempimento dei canoni dovuti per il periodo successivo all'intimazione, circostanza questa non contestata.
Il contratto correttamente è stato dichiarato risolto per l'inadempimento della parte conduttrice.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il DM 147 /22, il valore della causa entro € 10.000,00, la non particolare complessità degli scritti difensivi, in €
2.906,00 oltre IVA se dovuta e CPA.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 6/7 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Roma
[...] Parte_2
n. 10497/2021 così provvede:
1) Rigetta l'appello
2) Per l'effetto condanna la parte appellante, , al pagamento, in Parte_1 favore della parte appellata, , delle spese del presente grado del Parte_2 giudizio, che liquida in € 2.906,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) Dichiara tenuto al versamento in favore dell'erario di un Parte_1 importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data 05/03/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente relatore/estensore Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
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