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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/02/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Claudia Gentile, nella causa civile iscritta al n° 12446/2023 R.G.L. promossa
D A
rappresentato e difeso dall'avv. Christian Allegra ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo, P.zza Don
Bosco n. 6, giusta procura in atti.
- opponente -
C O N T R O
INARCASSA Parte_2
- in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore arch.
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Harald Bonura del foro di Catania, Parte_3
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Valentina Bonadonna sito in
Palermo, via Santorre di Santa Rosa n. 1, giusta procura in atti.
E
(già Controparte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata CP_2
e difesa dall'avv. Loredana Sabella ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Palermo. via Sciuti n. 164, giusta procura in atti.
- Opposti -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc sostitutive dell'udienza del 27 dicembre 2024 ha emesso
1 S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
❖ Rigetta il ricorso.
❖ Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite che liquida per ciascun convenuto in euro 2.2000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.10.2023 parte ricorrente, come indicata in epigrafe, propose opposizione avverso l'intimazione di pagamento n
29620239010978937000, notificata in data 27.07.2023 con specifico riferimento alla cartella esattoriale n. 29620180012989856000 (relativa a contribuzione
INARCASSA - contributo integrativo, soggettivo e di maternità degli anni 2001,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007) dell'importo di euro €.36.581,30.
A sostegno del ricorso deduceva l'illegittimità dell'intimazione per omessa notifica della suddetta cartella e conseguente prescrizione quinquennale del credito.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio INARCASSA chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo, in primis, la tardività dell'opposizione stante la rituale notifica della cartella.
Anche si costituiva contestando la fondatezza del ricorso ed eccependo, CP_1
in particolare, la carenza di legittimazione passiva con riferimento al merito della controversia.
La causa, di natura documentale, assunta in riserva all'udienza del 27 dicembre
2024 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di note autorizzate ex art 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso è inammissibile.
Appare, infatti, fondata e assorbente l'eccezione di tardività sollevata da
INARCASSA.
2 Al riguardo giova precisare che ai sensi dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n.
46/99: “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
Il tenore letterale della norma sopra riportata non lascia spazio a dubbie o difformi interpretazioni, individuando nella notifica della cartella di pagamento il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo.
Solo in assenza di notifica della cartella esattoriale e a seguito della notifica di un'intimazione di pagamento deve ammettersi la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso quest'ultima, costituendo la stessa il primo atto di esecuzione entrato nella sua sfera di conoscenza.
Ove, invece, l'atto d'intimazione di pagamento sia stato preceduto dalla rituale notifica della cartella di pagamento e la stessa non sia stata tempestivamente opposta, deve escludersi, a meno di non voler aggirare il termine decadenziale sopra descritto, la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso tale atto.
Invero, come ribadito dalla Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 2-11-2017, n. 26101 ) «in tema d'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, Ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della 3 pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore». (cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ordinanza del 19/06/2024, n. 16893).
Nel caso di specie, emerge per tabulas che la cartella esattoriale n. è stata ritualmente notificata in data 18.9.2018 a mani del portiere ( e che, CP_3
contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente in note conclusive,
1. la ricevuta in atti indica espressamente l'atto di riferimento (cioè, la cartella n. 29620180012989856000);
2. è stata ritualmente inoltrata la raccomandata informativa.
Conseguentemente, è di palmare evidenza che al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (27.7.2023) il termine di 40 giorni previsto ex lege era già decorso né risulta essere maturata anche senza computare la sospensione prevista dalla legislazione emergenziale COVID-19, alcuna prescrizione nel successivo termine quinquennale.
In termini conclusivi, sulla scorta di quanto sopra riscontrato, assorbita ogni altra questione, deve ritenersi che il ricorso non possa trovare accoglimento restando caducata la già disposta sospensione dell'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e con applicazione della riduzione prevista dall'art. 4 del DM 55/2014 (stante l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto).
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, udienza a trattazione scritta ex art 127 ter cpc del 27.12.2024
IL GIUDICE O.
Claudia Gentile
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