Sentenza 18 gennaio 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 18/01/2021, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/01/2021
N. 00079/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02373/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2373 del 2006, proposto da
De RI RR e AR IN, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Fulvio Cortese, Giulia Diletta Bertazzo, Nicola Rebecchi, con domicilio eletto presso lo studio Giulia Diletta Bertazzo in Venezia, San Polo, 1189;
contro
Comune di RO D'ZE - (Vi), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Maria Fracanzani, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Oberdan, 4;
nei confronti
SS RG non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza del Comune di RO d'ZE — Servizio Polizia Locale, 19 luglio 2006, n.44, prot. 9899, pubblicata all'albo comunale dal 24/07/06 al 08/08/06, con la quale il Responsabile .del Servizio ha, tra l'altro, ordinato "l'istituzione del senso unico di marcia in Vicolo NE con direzione da intersezione con Via Gheno sino ad intersezione con Via NE", confermato il "divieto di transito, con esclusione dei frontisti", e revocato i "divieti di sosta (0-24) per l'intera lunghezza di vicolo NE, su ambo i lati dello stesso"; nonché di tutti gli atti connessi, preliminari, presupposti e consequenziali, anche se non conosciuti, e in particolare delle "risultanze degli accertamenti svolti dagli organi della Polizia Locale", di cui si offre notizia nel corpo del medesimo atto impugnato e di cui, con atto del Comune di RO d'ZE — Servizio di Polizia Locale, del 20 ottobre 2006, prot. 13874, da considerarsi parimenti impugnato, è stato arbitrariamente negato il diritto di accesso ai ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di RO D'ZE - (Vi);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 1 dicembre 2020 il dott. Andrea Migliozzi.
Trattenuta in decisone la causa a i sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020 .
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I coniugi De RI RR e AR IN sono comproprietari di un fondo sito in Comune di RO d’ZE su cui insiste il fabbricato di loro proprietà, posto all’intersezione tra via NE e vicolo NE , quest’ultimo che funge da raccordo tra via NE e via Gheno.
L’Amministrazione comunale con ordinanza n. 37/2005 disponeva in ordine al regime viabilistico di vicolo NE l’istituzione del doppio senso di marcia e la fissazione del divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata.
Successivamente, il Servizio Polizia Locale del Comune ha adottato l’ordinanza n. 44 prot. n. 9899 del 19 luglio 2006 con cui ha disposto l’istituzione del senso unico di marcia in vicolo NE con direzione da intersezione da via Gheno sino ad intersezione con via NE “ e revocato altresì i divieti di sosta per l’intera lunghezza di vicolo NE , su ambo i lati dello stesso.
I predetti coniugi che espongono di godere di una servitù incondizionata di passaggio su vicolo NE ( a loro dire strada privata ) hanno impugnato quest’ultima ordinanza che impedirebbe loro l’esercizio del diritto di proprietà e quello di servitù.
In particolare, a sostegno del proposto gravame hanno dedotto i seguenti motivi:
Violazione di legge ; violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere ; difetto di istruttoria
Violazione di legge; violazione del principio del giusto procedimento, contraddittorietà, eccesso di potere ; difetto di istruttoria; difetto del presupposto, motivazione insufficiente ; violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. ;
Violazione di legge ; violazione dell’art. 42 Cost., eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria; difetto di presupposto .
Si è costituito in giudizio l’intimato comune di RO da ZE che ha contestato la fondatezza del ricorso chiedendone la reiezione.
a dato altresì atto che nella more del giudizio con nota depositata il 2/7/2007 uno dei difensori della parte ricorrente, l’avv. Fulvio Cortese, ha rinunciato al mandato.
Tanto premesso, col primo mezzo d’impugnazione i ricorrenti lamentano la mancata attivazione della procedura partecipativa di cui agli artt. 7 e ss della legge 241/90 , posto che i predetti in quanto titolari di un diritto di servitù ben avrebbero potuto e dovuto interloquire con l’amministrazione per il migliore componimento della problematica relativa al regime viabilistico da darsi in questione.
Il dedotto vizio in procedendo non sussiste.
Invero, i provvedimenti emessi ai sensi degli artt. 5,6 7 e ss del dlgs n. 285/92 ( c.d. nuovo codice della strada) come quello in contestazione, devono essere sì motivati e pubblicizzati con le forme dovute della segnaletica stradale, ma sono per il resto equiparati agli atti generali di programmazione e pianificazione di cui all’art. 13 della legge n. 241/ 90 e come tali si sottraggono all’ onere delle garanzie partecipative previste dagli artt. 7 e ss della disciplina legislativa sul procedimento ( cfr Cons Stato Sez. I parere 5/3/2019).
Questo non senza qui richiamare il principio sotteso al disposto di cui all’art. 21 octies della stessa legge n. 241/90 alla stregua del quale l’offerta delle garanzie procedimentale anche se effettuata non avrebbe potuto condurre ad un provvedimento diverso, tenuto conto che parte ricorrente alcunchè allega circa il contenuto effettivo e costruttivo della propria partecipazione procedimentale .
Le censure di cui al secondo e terzo motivo di ricorso possono essere congiuntamente trattate stante l’evidente connessione logica fra le stesse.
Esse sono infondate
In primo luogo parte ricorrente lamenta una sorta di contraddittorietà con la precedente ordinanza n. 37/2005, vizio che però èassolutamente insussistente. Invero, gli atti che regolano la circolazione stradale sono contrassegnati da una discrezionalità tecnica, rectius da un apprezzamento di merito sulla scorta del quale gli organi di polizia locale ritengono di regolare il traffico per ragioni di sicurezza stradale, sicchè nulla vieta che l’Amministrazione possa rivedere le proprie scelte così come nella specie avvenuto, lì dove sulla scorta delle considerazioni di carattere tecnico contenuto nel provvedimento impugnato la polizia locale ha ritenuto ai fini della sicurezza stradale di introdurre il senso unico in vicolo NE stante la inidoneità del precedente regime di doppio senso ad assicurare le condizioni di sicurezza del traffico veicolare interessante l’ambito stradale costituito dalle arterie via Gheno, via NE e dall’intersezione di vicolo NE.
Né la nuova soluzione viabilistica apportata dal provvedimento qui gravato si rivela illogica, anzi gli elementi tecnici posti a base della scelta di introdurre il senso unico, così come esposti nella parte narrativa del provvedimento impugnato a cura della Polizia Municipale a conclusione delle indagini tecniche all’uopo svolte, giustificano ampiamente la nuova scelta e la rendono ampiamente congrua ai fini di regimentazione della più agevole e sicura circolazione stradale. Peraltro è il caso di aggiungere che parte ricorrente nulla. formula in ordine ad una possibile diversificata soluzione della problematica stradale fissata dagli organi di polizia municipale.
Del tutto inconfiguabili e quindi inammissibili poi sono i profili di lesione che subirebbe parte ricorrente in relazione al suo diritto di servitù su vicolo NE. Invero, è pacifico in causa che detto vicolo è strada ad uso pubblico, posto che esso ha la funzione di raccordo tra altre due strade adibite al pubblico transito, via Gheno e via NE ed è altresì accessibile con automezzi e al riguardo non risulta provato la natura di strada privata . Se così è, legittimo è l’avvenuta regolazione del traffico su vicolo bassanese, così come non si vede in che modo sarebbe “ compresso “ se non addirittura frustrato l’esercizio del diritto di servitù dei coniugi De RI- AR, ben potendo i medesimi accedere e transitare sul tratto stradale di raccordo in questione con automezzi e con modalità pedonale.
In realtà, nella specie la regolamentazione del traffico su vicolo NE non reca nessuna limitazione al diritto reale vantato dalla parte ricorrente, collegandosi l’avvenuta apposizione del senso unico e la revoca dei divieti di parcheggio unicamente all’esigenza di approntare una gestione agevole del traffico automobilistico , nell’interesse pubblico generale, senza che in concreto si abbia lesione dell’interesse provato qui fatto valere .
Anzi la non sussistenza di profili di lesività fa sorgere il dubbio proprio in ordine all’ammissibilità stessa, sotto il profilo della legittimazione alla contestazione giudiziale, del gravame in epigrafe
In forza delle suesposte considerazioni il ricorso , in quanto infondato, va respinto.
Le spese di causa seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta .
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 1.500,00 ( millecinquecento//00 ) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2020 tenutasi da remoto con videoconferenza con l'intervento dei magistrati:
Andrea Migliozzi, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Paolo Nasini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Andrea Migliozzi |
IL SEGRETARIO