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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 27/10/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 693/2025
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale introdotto con domanda congiunta da
, (C.F. ) con l'assistenza Parte_1 C.F._1
dell'Avv. TOMMASI CAMILLA
e
VA IO (C.F. ) con l'assistenza C.F._2
dell'Avv. SCOTTO LUCIA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Che il Tribunale adito provveda in merito alle modalità di affidamento e collocamento della minore nonché alla Persona_1
determinazione del contributo al mantenimento dello stesso, accogliendo le seguenti
CONCLUSIONI
1) Disporre l'affidamento esclusivo della minore Persona_1
alla madre presso la quale rimarrà collocata;
per l'effetto, la
[...]
madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale in relazione alle decisioni ordinarie;
il padre sarà titolare assieme alla madre della responsabilità genitoriale in ordine alle scelte di maggiore interesse per la figlia, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole;
2) stabilire e disciplinare il diritto/dovere di visita del padre nei confronti della figlia nel senso che segue: il Sig. che si Per_1
impegna ad intraprendere e seguire con costanza un percorso presso il SERD di Orbetello comunicando periodicamente, almeno ogni mese, per il tramite dei legali la frequentazione e gli esiti del percorso stesso, starà con alla presenza di un proprio parente Per_1
tre pomeriggi a settimana e a settimane alternate così organizzate: una settimana martedì, giovedì e sabato, la settimana successiva mercoledì, venerdì e domenica, dalle ore 17:00 alle ore 20:30. Il padre, in compagnia di un proprio parente, provvederà a prelevare la figlia presso l'asilo nido o presso l'abitazione materna ed ivi la ricondurrà, provvedendo a tutti i bisogni della bambina e ad accompagnarla nei luoghi di svolgimento di attività sportive e/o
Pag. 2 di 6 ludico ricreative. Finché durerà il percorso al SERD, verrà reso noto alla Sig.ra OD VA il luogo in cui verrà condotta la piccola e la madre avrà la possibilità di effettuare chiamate whatsapp Per_1
di breve durata con il parente del sig. presente all'incontro. Per_1
Gli incontri tra il padre e la figlia resteranno protetti nel modo sopra indicato fino al positivo completamento del percorso al SERD.
Qualora non venissero forniti aggiornamenti circa il percorso o qualora gli aggiornamenti dovessero essere negativi ovvero qualora si dovessero verificare comprovati accadimenti, lamentati per l'esclusivo tramite dei difensori, oggetto di denuncia formale anche di terzi o comunque di procedimenti penali e/o amministrativi, legati all'uso di sostanze alcooliche o stupefacenti, il diritto di visita del padre nei confronti della figlia verrà sospeso fino alla verifica dell'esito del procedimento stesso. Nel caso in cui i genitori dovessero avere esigenze lavorative che eccezionalmente impediscono loro di rispettare il programma relativo alle visite, le parti cercheranno di trovare comunque una soluzione dandone comunicazione con congruo anticipo. Durante le Festività, fino al positivo completamento del percorso al SERD, i genitori si accorderanno per consentire alla famiglia paterna di trascorrere del tempo con la bambina. Stesso dicasi per il giorno del compleanno della figlia. Successivamente al positivo superamento del percorso al
SERD il diritto/dovere di visita del padre nei confronti della figlia verrà regolato dal piano genitoriale allegato al presente (All. 3);
3) i servizi sociali Territorialmente competenti prenderanno in carico il nucleo familiare al fine monitorare la condizione di benessere
Pag. 3 di 6 psicofisico della minore, nonché l'evoluzione dei percorsi intrapresi dal adendo sollecitamente la competente Procura della Per_1
Repubblica in caso di riscontrato pregiudizio per la minore stessa;
4) in ogni caso, stabilire che il Sig. versi alla Sig.ra Per_1 Per_1
entro il giorno 15 di ogni mese a partire da maggio 2025, la somma di € 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat dall'anno successivo al provvedimento con il quale il Tribunale recepirà l'accordo, a titolo di concorso al mantenimento della minore
; Persona_1
5) stabilire, sempre a partire da maggio 2025, che le spese straordinarie necessarie per , individuate e regolamentate secondo il Per_1
Protocollo di Intesa del Tribunale di Grosseto che le parti dichiarano di conoscere ed a cui dichiarano di volersi attenere, saranno sostenute dai genitori nella misura del 70% a carico del padre e del
30% a carico della madre finché il sig. non avrà concluso Per_1
positivamente il percorso al SERD, terminato positivamente il quale, le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre.
Fermo il contributo al mantenimento ordinario di cui al precedente punto 4 che potrà subire variazioni, in futuro, solo in caso di rilevanti variazioni reddituali delle parti e non per l'auspicata espansione dei rapporti tra il padre e la figlia, all'esito del positivo superamento del percorso SERD;
6) stabilire che alla Sig.ra percepisca integralmente l'assegno Per_1
unico per i figli;
Pag. 4 di 6 7) stabilire che il sig. avrà diritto al rimborso dell'asilo nido, Per_1
se ottenuto, ed altri eventuali rimborsi, secondo la percentuale di effettivo pagamento;
8) stabilire che le spese per il presente procedimento siano integralmente compensate tra le parti;
9) prendere atto che le parti si concedono in via anticipata reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di equipollente documento valido per l'espatrio per sé medesimi e per la figlia minore Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Letto in ricorso ex art. 473-bis n. 51 c.p.c.;
visto il parere emesso dal P.M., contrario all'accoglimento delle conclusioni delle parti “sia sull'affidamento condiviso sia sulle modalità di visita del padre , apparendo opportuno – allo stato – affidare la figlia minorenne n modo esclusivo alla madre stabilendo che il padre possa vederla in modo protetto alla presenza dei Servizi sociali”;
evidenziato che all'udienza del 17.7.2025, le parti hanno modificato come sopra indicato le proprie conclusioni, prevedendo l'affidamento in via esclusiva alla madre della prole e incontri padre-figlia assistiti dai partenti dell'Avenoso, nonché l'attivazione di un monitoraggio ad opera dei servizi sociali;
ritenuto che le condizioni come modificate, all'esito di discussione con il collegio, risultino conformi all'interesse della minore, anche tenuto conto del parere del P.M.;
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
PRENDE ATTO
degli accordi intervenuti tra le parti, disponendo in conformità alle conclusioni dalle stesse rassegnate all'udienza del 17.7.2025 e sopra trascritte.
Si comunichi ai Servizi Sociali territorialmente competenti (comune di
Capalbio)
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 693/2025
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale introdotto con domanda congiunta da
, (C.F. ) con l'assistenza Parte_1 C.F._1
dell'Avv. TOMMASI CAMILLA
e
VA IO (C.F. ) con l'assistenza C.F._2
dell'Avv. SCOTTO LUCIA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Che il Tribunale adito provveda in merito alle modalità di affidamento e collocamento della minore nonché alla Persona_1
determinazione del contributo al mantenimento dello stesso, accogliendo le seguenti
CONCLUSIONI
1) Disporre l'affidamento esclusivo della minore Persona_1
alla madre presso la quale rimarrà collocata;
per l'effetto, la
[...]
madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale in relazione alle decisioni ordinarie;
il padre sarà titolare assieme alla madre della responsabilità genitoriale in ordine alle scelte di maggiore interesse per la figlia, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole;
2) stabilire e disciplinare il diritto/dovere di visita del padre nei confronti della figlia nel senso che segue: il Sig. che si Per_1
impegna ad intraprendere e seguire con costanza un percorso presso il SERD di Orbetello comunicando periodicamente, almeno ogni mese, per il tramite dei legali la frequentazione e gli esiti del percorso stesso, starà con alla presenza di un proprio parente Per_1
tre pomeriggi a settimana e a settimane alternate così organizzate: una settimana martedì, giovedì e sabato, la settimana successiva mercoledì, venerdì e domenica, dalle ore 17:00 alle ore 20:30. Il padre, in compagnia di un proprio parente, provvederà a prelevare la figlia presso l'asilo nido o presso l'abitazione materna ed ivi la ricondurrà, provvedendo a tutti i bisogni della bambina e ad accompagnarla nei luoghi di svolgimento di attività sportive e/o
Pag. 2 di 6 ludico ricreative. Finché durerà il percorso al SERD, verrà reso noto alla Sig.ra OD VA il luogo in cui verrà condotta la piccola e la madre avrà la possibilità di effettuare chiamate whatsapp Per_1
di breve durata con il parente del sig. presente all'incontro. Per_1
Gli incontri tra il padre e la figlia resteranno protetti nel modo sopra indicato fino al positivo completamento del percorso al SERD.
Qualora non venissero forniti aggiornamenti circa il percorso o qualora gli aggiornamenti dovessero essere negativi ovvero qualora si dovessero verificare comprovati accadimenti, lamentati per l'esclusivo tramite dei difensori, oggetto di denuncia formale anche di terzi o comunque di procedimenti penali e/o amministrativi, legati all'uso di sostanze alcooliche o stupefacenti, il diritto di visita del padre nei confronti della figlia verrà sospeso fino alla verifica dell'esito del procedimento stesso. Nel caso in cui i genitori dovessero avere esigenze lavorative che eccezionalmente impediscono loro di rispettare il programma relativo alle visite, le parti cercheranno di trovare comunque una soluzione dandone comunicazione con congruo anticipo. Durante le Festività, fino al positivo completamento del percorso al SERD, i genitori si accorderanno per consentire alla famiglia paterna di trascorrere del tempo con la bambina. Stesso dicasi per il giorno del compleanno della figlia. Successivamente al positivo superamento del percorso al
SERD il diritto/dovere di visita del padre nei confronti della figlia verrà regolato dal piano genitoriale allegato al presente (All. 3);
3) i servizi sociali Territorialmente competenti prenderanno in carico il nucleo familiare al fine monitorare la condizione di benessere
Pag. 3 di 6 psicofisico della minore, nonché l'evoluzione dei percorsi intrapresi dal adendo sollecitamente la competente Procura della Per_1
Repubblica in caso di riscontrato pregiudizio per la minore stessa;
4) in ogni caso, stabilire che il Sig. versi alla Sig.ra Per_1 Per_1
entro il giorno 15 di ogni mese a partire da maggio 2025, la somma di € 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat dall'anno successivo al provvedimento con il quale il Tribunale recepirà l'accordo, a titolo di concorso al mantenimento della minore
; Persona_1
5) stabilire, sempre a partire da maggio 2025, che le spese straordinarie necessarie per , individuate e regolamentate secondo il Per_1
Protocollo di Intesa del Tribunale di Grosseto che le parti dichiarano di conoscere ed a cui dichiarano di volersi attenere, saranno sostenute dai genitori nella misura del 70% a carico del padre e del
30% a carico della madre finché il sig. non avrà concluso Per_1
positivamente il percorso al SERD, terminato positivamente il quale, le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre.
Fermo il contributo al mantenimento ordinario di cui al precedente punto 4 che potrà subire variazioni, in futuro, solo in caso di rilevanti variazioni reddituali delle parti e non per l'auspicata espansione dei rapporti tra il padre e la figlia, all'esito del positivo superamento del percorso SERD;
6) stabilire che alla Sig.ra percepisca integralmente l'assegno Per_1
unico per i figli;
Pag. 4 di 6 7) stabilire che il sig. avrà diritto al rimborso dell'asilo nido, Per_1
se ottenuto, ed altri eventuali rimborsi, secondo la percentuale di effettivo pagamento;
8) stabilire che le spese per il presente procedimento siano integralmente compensate tra le parti;
9) prendere atto che le parti si concedono in via anticipata reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di equipollente documento valido per l'espatrio per sé medesimi e per la figlia minore Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Letto in ricorso ex art. 473-bis n. 51 c.p.c.;
visto il parere emesso dal P.M., contrario all'accoglimento delle conclusioni delle parti “sia sull'affidamento condiviso sia sulle modalità di visita del padre , apparendo opportuno – allo stato – affidare la figlia minorenne n modo esclusivo alla madre stabilendo che il padre possa vederla in modo protetto alla presenza dei Servizi sociali”;
evidenziato che all'udienza del 17.7.2025, le parti hanno modificato come sopra indicato le proprie conclusioni, prevedendo l'affidamento in via esclusiva alla madre della prole e incontri padre-figlia assistiti dai partenti dell'Avenoso, nonché l'attivazione di un monitoraggio ad opera dei servizi sociali;
ritenuto che le condizioni come modificate, all'esito di discussione con il collegio, risultino conformi all'interesse della minore, anche tenuto conto del parere del P.M.;
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P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
PRENDE ATTO
degli accordi intervenuti tra le parti, disponendo in conformità alle conclusioni dalle stesse rassegnate all'udienza del 17.7.2025 e sopra trascritte.
Si comunichi ai Servizi Sociali territorialmente competenti (comune di
Capalbio)
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
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