Ordinanza collegiale 31 gennaio 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 11/06/2025, n. 11416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11416 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 11416/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14052/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14052 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG A022BCFBC2, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Zoppellari, Gabriele Grande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Fratto, Vincenzo Gambardella, Egidio Mammone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
TT Medical Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Elio Leonetti, Riccardo Esposito, Chiara Tortorella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento di esclusione dalla “procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023, per la conclusione di un accordo quadro con due operatori economici ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) del d.lgs. 36/2023, per i Lotti 1, 3, 7, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 31, 32, 33 e 43, finalizzata all’affidamento della fornitura di Dispositivi medici per Circolazione extracorporea (CEC) per le necessità della U.O.C. di Cardiochirurgia e dei Trapianti di cuore dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, suddivisa in 59 Lotti”, relativamente al Lotto n. 10, disposto nei confronti di RO S.r.l. dalla Commissione giudicatrice nel corso della seduta riservata tenutasi in data 20.8.2024, il cui verbale è stato acquisito dalla ricorrente contestualmente alla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione;
- della Deliberazione D.G. n. 1868 del 20.11.2024, nella parte in cui l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini ha approvato integralmente l’operato della Commissione giudicatrice e il contenuto dei verbali delle sedute pubbliche e riservate, recependo, in particolare, la “proposta di esclusione per quanto rilevato dalla commissione come da verbali n. 4 e 5” per mancato raggiungimento della soglia di sufficienza qualitativa di RO S.r.l. dal Lotto n. 10;
- della Deliberazione D.G. n. 1868 del 20.11.2024, recante l’aggiudicazione del Lotto n. 10 a favore di TT Medical Italia S.r.l.;
- di tutti i verbali delle operazioni concorsuali e segnatamente di:
(i) quello relativo alla seduta riservata tenutasi in data 20.8.2024 e del relativo Allegato, acquisiti dalla ricorrente solo contestualmente alla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione, nel corso della quale la Commissione giudicatrice ha esaminato le offerte tecniche presentate dai concorrenti alla procedura di gara de qua, disponendo l’esclusione di RO S.r.l. dal Lotto n. 10 per mancato raggiungimento della soglia di sufficienza qualitativa;
(ii) quello relativo alla seduta tenutasi in data 11.9.2024 e del relativo Allegato, altrettanto acquisiti dalla ricorrente solo contestualmente alla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione, durante la quale lo stesso Organo tecnico ha, dapprima, dato atto dell’esclusione di RO dal Lotto n. 10, dipoi provveduto all’apertura dell’offerta economica di TT, quale unico concorrente rimasto in gara del Lotto n. 10;
- di ogni altro atto e provvedimento ad essi presupposto, conseguente o connesso, anche non cognito;
e condanna dell’Azienda intimata al risarcimento del danno patito dal ricorrente.
Per l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso incidentale:
- della Deliberazione del Direttore Generale della Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini n. 1868 del 20.11.2024 con la quale è stato approvato l’operato della commissione giudicatrice e il contenuto dei verbali delle sedute pubbliche e riservate, limitatamente alle parti in cui l’offerta presentata dal RO s.r.l. per il Lotto 10 della “procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023, per la conclusione di un accordo quadro con due operatori economici ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) del d.lgs. 36/2023, per i Lotti 1, 3, 7, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 31, 32, 33 e 43, finalizzata all’affidamento della fornitura di Dispositivi medici per Circolazione extracorporea (CEC) per le necessità della U.O.C. di Cardiochirurgia e dei Trapianti di cuore dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, suddivisa in 59 Lotti” è stata ritenuta conforme alle caratteristiche tecniche minime richieste dalla lex specialis mentre avrebbe dovuto essere esclusa per non conformità alle predette caratteristiche, per le ragioni di cui in esposizione; nonché, in via subordinata, nelle parti in cui la commissione giudicatrice ha errato nell’attribuzione dei punteggi tecnici, per le ragioni di cui in esposizione;- di tutti i verbali di gara, limitatamente alle parti di cui sopra;- di ogni altro atto collegato, presupposto, conseguenziale e/o connesso, anche non conosciuto, limitatamente ai profili di cui sopra;- in via subordinata, della documentazione di gara (Capitolato Tecnico e Allegato 1A Dettaglio della fornitura, allegati al Disciplinare di gara) nelle parti di cui in esposizione.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. il 27\2\2025:
per l’annullamento
- dei medesimi atti sopra elencati impugnati mediante il ricorso incidentale, nelle parti di cui in esposizione;
- della “Relazione della commissione aggiudicatrice completa di allegati” (doc. 7), depositata dalla Stazione Appaltante in data 14 febbraio 2025, in ottemperanza all’ordinanza collegiale del TAR Lazio del 31 gennaio 2025, n. 2100, nelle parti di cui in esposizione;
- in via subordinata, della documentazione di gara (Capitolato Tecnico e Allegato 1A Dettaglio della fornitura, allegati al Disciplinare di gara) nelle parti di cui in esposizione;
- per quanto occorrer possa, di ogni altro atto ad esso presupposto, collegato, connesso, antecedente o successivo, ancorché sconosciuto alla Società.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da EUROSETS S.R.L. il 27\3\2025:
per l’annullamento
- della “Relazione della commissione aggiudicatrice completa di allegati”, depositata in giudizio dall’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini in data 14 febbraio 2025, in ottemperanza all’ordinanza del TAR Lazio, sede di Roma, sez. III quater, 31 gennaio 2025, n. 2100;
nonché degli atti e dei provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo, e segnatamente:
- del provvedimento di esclusione dalla “procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023, per la conclusione di un accordo quadro con due operatori economici ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) del d.lgs. 36/2023, per i Lotti 1, 3, 7, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 31, 32, 33 e 43, finalizzata all’affidamento della fornitura di Dispositivi medici per Circolazione extracorporea (CEC) per le necessità della U.O.C. di Cardiochirurgia e dei Trapianti di cuore dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, suddivisa in 59 Lotti”, relativamente al Lotto n. 10, disposto nei confronti di RO S.r.l. dalla Commissione giudicatrice nel corso della seduta riservata tenutasi in data 20.8.2024, il cui verbale è stato acquisito dalla ricorrente contestualmente alla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione;
- della Deliberazione D.G. n. 1868 del 20.11.2024, nella parte in cui l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini ha approvato integralmente l’operato della Commissione giudicatrice e il contenuto dei verbali delle sedute pubbliche e riservate, recependo, in particolare, la “proposta di esclusione per quanto rilevato dalla commissione come da verbali n. 4 e 5” per mancato raggiungimento della soglia di sufficienza qualitativa di RO S.r.l. dal Lotto n. 10;
- della Deliberazione D.G. n. 1868 del 20.11.2024, recante l’aggiudicazione del Lotto n. 10 a favore di TT Medical Italia S.r.l.;
- di tutti i verbali delle operazioni concorsuali e segnatamente di:
(i) quello relativo alla seduta riservata tenutasi in data 20.8.2024 e del relativo Allegato, acquisiti dalla ricorrente solo contestualmente alla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione, nel corso della quale la Commissione giudicatrice ha esaminato le offerte tecniche presentate dai concorrenti alla procedura di gara de qua, disponendo l’esclusione di RO S.r.l. dal Lotto n. 10 per mancato raggiungimento della soglia di sufficienza qualitativa;
(ii) quello relativo alla seduta tenutasi in data 11.9.2024 e del relativo Allegato, altrettanto acquisiti dalla ricorrente solo contestualmente alla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione, durante la quale lo stesso Organo tecnico ha, dapprima, dato atto dell’esclusione di RO dal Lotto n. 10, dipoi provveduto all’apertura dell’offerta economica di TT, quale unico concorrente rimasto in gara del Lotto n. 10;
- di ogni altro atto e provvedimento ad essi presupposto, conseguente o connesso, anche non cognito.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini e di TT Medical Italia S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla “ procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023, per la conclusione di un accordo quadro con due operatori economici ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) del d.lgs. 36/2023, per i Lotti 1, 3, 7, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 31, 32, 33 e 43, finalizzata all’affidamento della fornitura di Dispositivi medici per Circolazione extracorporea (CEC) per le necessità della U.O.C. di Cardiochirurgia e dei Trapianti di cuore dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, suddivisa in 59 Lotti ”, relativamente al Lotto n. 10.
In particolare, la ricorrente ha partecipato alla procedura per il Lotto n. 10 (CIG A022BCFBC2), concernente la fornitura di “ pompa centrifuga per assistenze ventricolari a breve termine, darata certificata a 30gg ”, avente un valore complessivo a base d’asta pari a € 1.098.000 (IVA esclusa).
Il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108, comma 1 d.lgs. n. 36 del 2023, con l’attribuzione di massimo 70 punti all’elemento di valutazione qualitativo e massimo 30 punti per il prezzo, come risulta dall’art. 18 del Disciplinare di gara.
In particolare, in relazione all’elemento di valutazione qualitativo, questo era articolato in diversi criteri premiali, riportati in diverse tabelle collocate all’art. 18.1 del Disciplinare di gara.
L’art. 18.1 del Disciplinare di gara ha poi previsto che “ il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 36 ”.
Per il Lotto in contestazione hanno formulato offerta soltanto due concorrenti, ossia l’odierna ricorrente RO S.r.l. e TT Medical Italia S.r.l.
La ricorrente è stata esclusa dalla gara per “ mancato raggiungimento della soglia minima di merito tecnico pari a 36 punti ”.
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: Violazione di legge per violazione dell’art. 18 del Disciplinare di gara. Violazione di legge per violazione dei principi generali in materia concorsuale sanciti dagli artt. 1, 2 e 10, d.lgs. n. 36 del 2023, ed in particolare di quelli di risultato, della fiducia, massima partecipazione, trasparenza, libera concorrenza e proporzionalità. Violazione di legge per violazione dell’art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza. Erronea valutazione dei fatti. Falso presupposto di fatto. Disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta.
Sostiene la ricorrente:
- che, relativamente al criterio premiale “Tecnologia a levitazione magnetica”, rispetto al quale il Disciplinare ha previsto l’assegnazione in modalità on/off di 30 punti sui 70, la Commissione ha assegnato 0 punti all’offerta di RO, presupponendo l’assenza di tale tecnologia;
- che dal documento di sintesi e dalla scheda tecnica si evince chiaramente il pieno possesso di tale caratteristica nel dispositivo offerto, laddove è possibile riscontrare che “la pompa centrifuga ECMOLIFE è una pompa ematica non occlusiva a levitazione magnetica;
- che relativamente alla valutazione del criterio premiale “caratteristiche funzionali (facilità d’utilizzo, affidabilità, tecnologia utile al corretto e sicuro impiego”, la Commissione giudicatrice, utilizzando la durata certificata del dispositivo offerto quale unico criterio motivazionale per la valutazione del parametro premiale in esame, ha assegnato all’offerta di Eurosests 0 punti sui 20 complessivamente attribuibili, sul presupposto che la pompa dalla stessa offerta sarebbe “certificata per 14 gg”, mentre quella di TT - unica altra concorrente in gara - è certificata per 30 giorni;
- che dal semplice esame del “documento di sintesi” si sarebbe potuto evincere in maniera del tutto chiara ed incontestabile che la pompa offerta per il Lotto n. 10 da RO è anch’essa certificata per un uso fino a 30 giorni e che, inoltre, RO ha prodotto in gara apposita dichiarazione di conformità volta a comprovare la durata certificata del sistema offerto fino a 30 giorni.
Si è costituita l’Azienda resistente controdeducendo nel merito.
Con ricorso incidentale la BO ha impugnato i documenti di gara nella parte in cui l’offerta della ricorrente, RO, è stata ritenuta conforme alle caratteristiche tecniche minime richieste dalla lex specialis mentre avrebbe dovuto essere esclusa per non conformità alle predette caratteristiche.
L’BO ha proposto i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione del capitolato tecnico e dell’allegato 1a “dettaglio della fornitura”. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Carenza di motivazione. 2. Violazione e falsa applicazione del capitolato tecnico e dell’allegato 1a “dettaglio della fornitura”. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Carenza di motivazione. Illogicità e irragionevolezza. 3. Violazione e falsa applicazione del capitolato tecnico e dell’allegato 1a “dettaglio della fornitura”. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Carenza di motivazione. 4. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Irragionevolezza ed illogicità. Carenza di motivazione. 5. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Irragionevolezza ed illogicità. Carenza di motivazione.
Sostiene la TT:
- che il dispositivo offerto da RO ha una pressione massima di uscita (“pressione massima del percorso sangue”) pari ad 800 mmHg in contrasto con quanto previsto dal bando per cui tra le caratteristiche tecniche minime era richiesta una “Pressione massima di uscita di 600 mmHg”;
- che la pompa “EcmoLife” offerta dalla RO ha un volume di riempimento pari a 39 ml in contrasto con quanto indicato nella descrizione del Lotto 10, laddove era richiesta l’offerta di un dispositivo con “volume di riempimento di circa 31 ml”;
- che il Lotto 10 aveva ad oggetto la fornitura di una “pompa centrifuga per assistenze ventricolari a breve termine” e, come indicato anche nella descrizione analitica del Lotto, era richiesta l’offerta di un “dispositivo per assistenze cardiocircolatorie di breve durata” dotato delle specifiche caratteristiche ivi indicate. Doveva quindi trattarsi di una pompa centrifuga c.d. stand alone, che consentisse autonomamente di effettuare le assistenze cardiocircolatorie a breve termine, secondo quando richiesto dalla disciplina di gara, lasciando poi ai clinici la libertà di scegliere, in funzione delle caratteristiche del singolo paziente, i tubatismi (circuito) e l’eventuale ossigenatore o se addirittura connettere direttamente la pompa alle cannule (non utilizzando quindi i circuiti), mentre RO ha offerto un kit pre-connesso e non una pompa stand alone dotata di circuito separato ed eventuale ossigenatore, come richiesto dalla disciplina di gara;
- che RO non ha al contempo presentato una certificazione a 30 giorni della durata della pompa, come richiesto dalla Stazione Appaltante;
- che RO ha presentato una dichiarazione di conformità a 30 giorni relativa al “Set di tubatismi per supporto extracorporeo alle funzioni vitali 30 giorni” e non anche alla pompa;
- che con riferimento al criterio di valutazione “Volume di riempimento e qualità della pompa” per il quale era prevista l’assegnazione di massimo 20 punti, la commissione ha assegnato alle offerte di TT e RO lo stesso punteggio (8 punti), ma RO avrebbe dovuto ottenere un punteggio inferiore.
Con ordinanza n. 2100/2025, questa Sezione “Considerato che, ai fini del decidere, appare necessaria una relazione della Commissione di gara in ordine:
• alle specifiche censure formulate da parte ricorrente in ordine all’attribuzione dei punteggi contestata in ricorso e, in particolare, relativamente: 1) al perché, nell’ambito della caratteristica tecnica di valutazione “Caratteristiche funzionali (facilità di utilizzo, affidabilità, tecnologia utile al corretto e sicuro impiego)”, abbia ritenuto che la pompa offerta dalla ricorrente sia certificata per un periodo di 14 giorni e da quale documento abbia tratto tale elemento; b) al perché abbia ritenuto il prodotto offerto dalla ricorrente non “a levitazione magnetica”, nonostante la diversa indicazione risultante dal documento di sintesi in atti;
• al requisito della “pressione massima di uscita di 600 mmHg” risultante dall’allegato 1 A, che indica i dettagli della fornitura, e al suo possesso da parte del prodotto fornito dalla ricorrente ”, ha ordinato all’amministrazione resistente il deposito di una relazione nei termini indicati.
La relazione suindicata, depositata il 14 febbraio 2025, ha ritenuto:
- che per quanto riguarda il requisito relativo alla “Facilità di utilizzo e affidabilità tecnologica” il capitolato (Allegato 1A) richiede solo la pompa centrifuga mentre la RO ha presentato un sistema ECMO integrato e non divisibile (composta da pompa, ossigenatore e circuito) validato per un utilizzo non superiore a 30 giorni ma non rispondente al disciplinare. Viceversa la singola pompa, ossia il prodotto richiesto dalla S.A., ha una validazione di soli 14 giorni come risulta a pag. 3 della scheda tecnica RO. Peraltro detto sistema non prevede la possibilità di usare un motore esterno in modo da poterlo avvicinare al paziente e pertanto non presenta neanche caratteristiche rispondenti al criterio di “Facilità d’uso”;
- che le pompe offerte dalla ricorrente sono sprovviste della “Tecnologia a lievitazione magnetica “propriamente detta, trattandosi di pompe “Ibride” le cui alette vengono azionate e tenute in equilibrio da un campo magnetico ma per stabilizzare l’equilibrio è necessario anche il flusso del sangue con la conseguenza che sono soggette alla variazione del flusso e in caso di improvvisa riduzione o mancanza di adeguato passaggio ematico può verificarsi la destabilizzazione della girante. Le pompe della TT viceversa sono a “Totale Lievitazione magnetica” e non sono influenzate dal flusso ematico e quindi più sicure per il p;
- che, sul requisito della pressione massima di uscita pari a 600 mmHg, tale esigenza tecnica della S.A. ha un fondamento scientifico perché ove la pompa lavorasse ad una pressione superiore potrebbe verificarsi la rottura dei globuli rossi con gravi danni al paziente.
Con motivi aggiunti del 27 febbraio 2025 la BO ha dedotto gli ulteriori seguenti motivi al ricorso incidentale: 1. Violazione e falsa applicazione del capitolato tecnico e dell’allegato 1a “dettaglio della fornitura”. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza. Carenza di motivazione. Sulla non conformità dell’offerta RO per non aver offerto una pompa stand-alone. 2.violazione e falsa applicazione del capitolato tecnico e dell’allegato 1a “dettaglio della fornitura”. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Carenza di motivazione. Contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza. Sulla non conformità dell’offerta RO in relazione al requisito “durata certificata a 30 gg”. 3. Violazione e falsa applicazione del capitolato tecnico e dell’allegato 1a “dettaglio della fornitura”. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza. Carenza di motivazione. Sulla non conformità dell’offerta RO in relazione al requisito “Pressione massima d’uscita pari a 600 mmHg”. 4. Violazione e falsa applicazione del capitolato tecnico e dell’allegato 1a “dettaglio della fornitura”. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Carenza di motivazione. Contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza. Sulla non conformità dell’offerta RO in relazione al requisito “Volume di riempimento pari a 39 ml”. 5. Violazione e falsa applicazione del capitolato tecnico e dell’allegato 1a “dettaglio della fornitura”. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Carenza di motivazione. Illogicità e irragionevolezza. Sulla non conformità dell’offerta RO in relazione al requisito ““flusso fino a circa 10 lpm”. 6. Violazione e falsa applicazione del capitolato tecnico e dell’allegato 1a “dettaglio della fornitura”. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Irragionevolezza ed illogicità. Carenza di motivazione.
Sostiene la BO:
- che la stessa Commissione giudicatrice, nella suddetta relazione, ha rilevato che il sistema ECMO indivisibile offerto da RO in luogo di una pompa centrifuga stand alone, risulta “non adatto allo scopo dei dispositivi desiderati per il Lotto n. 10”;
- che il sistema offerto da RO, in ragione dell’inscindibilità dei suoi componenti, non risponde a quanto richiesto dalla disciplina di gara e non risulta idoneo ad assolvere le funzioni cliniche per le quali ne è richiesta la fornitura;
- che dalle IFU della pompa risulta chiaramente che la pompa in questione, com’era stato peraltro correttamente rilevato già durante la procedura dalla Commissione di gara, è certificata per soli 14 giorni;
- che neppure il set di tubatismi offerto da RO è in possesso della certificazione a 30 giorni e che, in ogni caso, la certificazione di durata del set di tubatismi non potrebbe in alcun modo estendersi alla pompa;
- che un sistema dotato di una pressione in uscita pari a 800 mmHg come quello di RO non solo non è conforme alle specifiche tecniche minime della lex specialis (il che di per sé sarebbe stato sufficiente per disporne l’immediata esclusione), ma potrebbe altresì compromettere gravemente la salute del paziente, cagionandogli un eccessivo traumatismo, se non addirittura la lisa, dei globuli rossi;
- che RO ha offerto in gara un kit preconnesso, ossia un sistema c.d. ECMO costituito una serie di componenti (tubatismi, pompa e ossigenatore) non divisibili e non suscettibili di essere scissi da parte dell’utilizzatore senza la perdita della garanzia del produttore con la conseguenza che il volume di riempimento da considerare non potrebbe essere il solo volume della pompa integrata in tale sistema, ma quello dell’intero circuito;
- che il dispositivo di RO risulta privo anche del “flusso fino a circa 10 lpm” (ndr. litri per minuo), richiesto come caratteristica tecnica minima dalla disciplina di gara;
- che il volume di riempimento del dispositivo di RO e la pressione massima d’uscita, oltre a discostarsi significativamente dai valori richiesti, possono arrecare rischi al paziente, nell’un caso (volume), biologici ed infettivi e, nell’altro caso (pressione), di emolisi.
Con motivi aggiunti del 27 marzo 2025 la ricorrente ha impugnato la “Relazione della commissione aggiudicatrice completa di allegati”, depositata in giudizio dall’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini in data 14 febbraio 2025, deducendo i seguenti motivi: 1. Violazione di legge per violazione dell’art. 3, l. n. 241 del 1990. Violazione di legge per violazione dei principi generali in materia concorsuale, sanciti dagli artt. 1, 2 e 5, d.lgs. n. 36 del 2023, ed in particolare di quelli di risultato, della fiducia e di buona fede. Violazione di legge per violazione dell’art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere. Ingiustizia manifesta. Sviamento di potere. 2. Violazione di legge per violazione dell’art. 18 del Disciplinare di gara. Violazione di legge per violazione dell’art. 108, commi 4 e 7, d.lgs. n. 36 del 2023. Violazione di legge per violazione dei principi generali in materia concorsuale, sanciti dagli artt. 1, 2 e 10, d.lgs. n. 36 del 2023, ed in particolare di quelli di risultato, della fiducia, massima partecipazione, trasparenza, proporzionalità, par condicio dei concorrenti e libera concorrenza. Violazione di legge per violazione dell’art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Difetto di istruttoria. Illogicità ed irragionevolezza. Ingiustizia manifesta. Sviamento di potere. 3. Violazione di legge per violazione dell’art. 18 del Disciplinare di gara. Violazione di legge per violazione della lex specialis di gara e segnatamente dell’art. 1 del Capitolato tecnico e dell’Allegato 1A “Dettaglio di fornitura”, nella parte in cui ha definito le caratteristiche di minima dei dispositivi oggetto di fornitura per il Lotto n. 10. Violazione di legge per violazione dei principi generali in materia concorsuale, sanciti dagli artt. 1, 2 e 10, d.lgs. n. 36 del 2023, ed in particolare di quelli di risultato, della fiducia, massima partecipazione, trasparenza, proporzionalità, par condicio dei concorrenti e libera concorrenza. Violazione di legge per violazione dell’art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Difetto di istruttoria. Illogicità ed irragionevolezza. Ingiustizia manifesta. Sviamento di potere.
Sostiene la ricorrente:
- che la Commissione giudicatrice ha operato un’indebita ed illegittima modifica ed integrazione postuma della motivazione addotta a sostengo dell’impugnato provvedimento di esclusione e che la Commissione giudicatrice ha per la prima rilevato che l’esclusione di RO dal Lotto n. 10 sarebbe dipesa dalla non conformità dell’offerta dalla stessa presentata;
- che non risponde al vero l’affermazione della Commissione, in base alla quale “ nell’offerta fatta dalla ditta EUROSETS nl lotto n° 10 ha presentato per rispondere al requisito di validità a 30gg un sistema ECMO […] comprensivo di RI (che sostituisce il cuore) OSSIGNATORE (che sostituisce i polmoni) e TUBATISMI, (tutto il sistema non divisibile), invece di presentare come richiesto da capitolato di gara, la sola OM EN ” in quanto la ricorrente ha offerto in gara il codic (30AG70231/SM), progettato esclusivamente con pompa e circuito, senza includere l’ossigenatore che è stato, invece, proposto in gara come opzionale;
- che sia la pompa centrifuga, sia i circuiti sono certificati per 30 giorni in quanto sono stati eseguiti i test di validazione fino a 30gg su tutti i componenti;
- che relativamente al criterio di valutazione “Caratteristiche funzionali (facilità di utilizzo, affidabilità, tecnologia utile al corretto e sicuro impiego)”, la Commissione ha per la prima volta rilevato che “ il sistema della ditta EUROSETS non prevede la possibilità di utilizzare un motore esterno che possa funzionare distante dalla consolle di comando in modo da poterlo avvicinare al paziente il più possibile riducendo i tubi di collegamento e quindi le superfici non biocompatibili. (FACILITÀ DI UTILIZZO) ”, ma tale affermazione, oltre a non trovare alcun riscontro in quanto richiesto dal Capitolato di gara, è totalmente priva di fondamento. Il motore di ECMOLife, grazie al cavo già presente, può essere posizionato dietro la consolle per facilitarne il trasporto in modo compatto, ma può anche essere sganciato e collocato dove si desidera;
- che è smentita l’affermazione svolta dalla Commissione nella Relazione prodotta in giudizio in base alla quale la pompa Centrimag non avrebbe il foro assiale;
- che è errata è l’affermazione formulata dalla Commissione in base alla quale si asserisce che il moto secondario della pompa possa generare una instabilità del rotore.
L’Azienda ha rilevato:
- che le pompe offerte dalla ricorrente sono sprovviste della “Tecnologia a lievitazione magnetica” propriamente detta, trattandosi di pompe “Ibride” le cui alette vengono azionate e tenute in equilibrio non totalmente da un campo magnetico ma anche dal flusso del sangue;
- che è’ corretta anche la valutazione operata in applicazione del terzo criterio relativo alla “Facilità di utilizzo e affidabilità tecnologica” sulla scorta del quale è stato attribuito alla RO 0 punti su 20 in quanto il giudizio andava espresso solo sulla pompa che risultava certificata per 14 giorni e quindi non conforme al capitolato come riportato nella Tabella di valutazione del Lotto 10 allegata al Verbale n. 4;
- che il sistema offerto non prevede la possibilità di usare un motore esterno in modo da poterlo avvicinare al paziente e pertanto non rispondeva neanche al criterio di “Facilità d’uso”;
- che i motivi aggiunti sono inammissibili non essendo impugnabile un atto che non ha alcuna valenza provvedimentale e che non modifica le valutazioni di qualità tecniche espresse con il Verbale n. 4;
- che la Relazione tecnica non ha modificato ed integrato con una motivazione postuma l’originaria motivazione, avendo fornito solamente risposta ai chiarimenti richiesti dal Tribunale.
La ricorrente ha depositato memoria dove contesta l’attendibilità della relazione tecnica e chiede una consulenza tecnica.
Le parti hanno depositato ulteriori memorie.
Alla pubblica udienza del 13 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Ritiene il Collegio di esaminare prima il ricorso incidentale avente carattere escludente, posto che il ricorso principale i successivi motivi aggiunti, non presentano censure avverso l’aggiudicataria o censure determinanti l’annullamento dell’intera procedura.
Il ricorso incidentale e i successivi motivi aggiunti sono fondati, con riferimento alla mancanza del requisito “ Pressione massima di uscita di 600 mmHg ”.
In particolare, il Capitolato Tecnico stabilisce all’art. 1 che “ Le caratteristiche tecniche minime dei prodotti oggetto della procedura indicate nell’Allegato 1A Dettaglio della fornitura ”.
L’Allegato 1, lotto 10, “ pompa centrifuga per assistenze ventricolari a breve termine, darata certificata a 30gg ”, stabilisce l’oggetto dell’appalto, individuato in un “ Dispositivo per assistenze cardiocircolatorie di breve durata, per pazienti con insufficienza cardiaca reversibile, con volume di riempimento di circa 31 ml, pressione massima di uscita di 600 mmHg e flusso fino a circa 10 lpm, con tecnologia a levitazione magnetica, compatibile con le apparecchiature in uso nel centro (Centrimag). Completo di circuito ed eventuale ossigenatore in polimetilpentene. Per uso nell'adulto ”.
La ricorrente incidentale sostiene che il prodotto offerto dalla RO ha una pressione massima di uscita (“pressione massima del percorso sangue”) pari ad 800 mmHg, con la conseguenza che tale prodotto non è conforme alle caratteristiche tecniche minime richieste dalla disciplina di gara, per le quali, come sopra evidenziato, la pressione massima di uscita deve essere di 600 mmHg.
La RO, nelle proprie memorie, rileva che “ Un concetto completamente differente è quello della massima pressione a cui la pompa è meccanicamente dimensionata, cioè la pressione che questa può reggere in sicurezza. Evidentemente, la pressione a cui la pompa viene dimensionata e validata deve essere maggiore della pressione idraulica generata dalla pompa stessa: se la pompa arrivasse, infatti, ad erogare la sua pressione idraulica massima (a massimo regime, minima portata), dovrebbe essere in grado ovviamente di sopportarla. La massima pressione idraulica sviluppata dalla pompa di RO, come evincibile dalle curve caratteristiche pressione-portata contenute nel Technical Data Sheet, è poco inferiore a 650 mmHg, ottenuta a regime rotativo massimo e portata di 1 lpm ”.
In sostanza, a prescindere dalla portata effettiva della pressione della pompa risulta che il dispositivo offerto dalla ricorrente principale è comunque superiore (650 mmHg), a quanto richiesto come requisito minimo dalla disciplina di gara che, ripetiamo, richiede una “ pressione massima di uscita di 600 mmHg ”.
Nessun rilievo, poi, può essere dato a quanto affermato dalla ricorrente principale, per la quale “ Il valore riportato da TT, che la Commissione ha considerato concorrente idoneo, nella sua documentazione tecnica, è paradossalmente persino più elevato di quello della pompa di RO, risultando a 1 lpm un differenziale di pressione poco inferiore a 700 mmHg al massimo regime rotativo, come risulta dalle sottostanti tabelle ”.
Tale rilievo doveva essere sviluppato attraverso un motivo di ricorso, senza il quale non può essere oggetto di esame.
In conclusione, il ricorso incidentale escludente deve essere accolto mentre il ricorso principale e i successivi motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da corrispettivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie il ricorso incidentale di TT Medical Italia;
- dichiara il ricorso principale e i motivi aggiunti della RO improcedibile.
Condanna la RO al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori a favore di ciascuna parte resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudia Lattanzi | Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO