Sentenza 4 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 28/01/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00647/2025REG.PROV.COLL.
N. 05666/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5666 del 2024, proposto dalla società “I Tigli del Lago Rotondo s.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Teodosio Pafundi, Bruno Sarzotti, Francesco Ioppoli, Elia Dogliani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Avigliana, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 00434/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Avigliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2024 il consigliere Giuseppe Rotondo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento della determina assunta responsabile del servizio del Comune di Avigliana in data 8 marzo 2022, n. 120, nonché della presupposta delibera di consiglio comunale in data 2 marzo 2022, n. 6, con le quali l’amministrazione comunale di Avigliana ha disposto l’acquisizione al patrimonio indisponibile, ai sensi dell’art. 42-bis d.p.r. n. 327 del 2001, delle aree di proprietà della società ricorrente censite al catasto terreni del Comune di Avigliana, foglio 19, mappali n. 124 (pari a mq. 2.630) e n. 125 (pari a mq. 2.215).
2. Questi gli aspetti essenziali della vicenda, desunti dagli atti di causa:
a) con deliberazione di giunta comunale n. 52 del 13 marzo 1999, veniva approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di una "Pista pedonale circum-lacuale sul Lago Grande" dichiarandone la pubblica utilità;
b) con deliberazione di g.c. n. 180 del 16 giugno 1999, veniva approvato il progetto esecutivo per i lavori di "Realizzazione percorso pedonale lungo il Lago Grande", prefissando i termini per il compimento delle opere e degli espropri al 30 luglio 2001;
c) con decreto n. 99-14393 del 17 giugno 1999, veniva disposta l'occupazione d'urgenza delle aree per l'impianto di cantiere dei lavori;
d) con deliberazione di g.c. n. 217 del 26 settembre 2001, veniva approvato il piano particellare di esproprio aggiornato, rifissando i tempi di dichiarazione di pubblica utilità, che prevedevano il compimento dell'espropriazione entro il 15 giugno 2002;
e) con nota prot. n. 4526 del 24 febbraio 1999, veniva comunicato ai proprietari l'avvio del procedimento di esproprio;
f) con decreto n. 32 del 7 maggio 2003, veniva disposta l'espropriazione in favore del Comune di Avigliana degli immobili occorsi per la realizzazione del Percorso pedonale lungo il Lago Grande, comprendente fra le altre le aree identificate a Catasto Terreni di Avigliana al foglio n. 19 particella n. 124 per una superficie di are 26 ca 30 (seminativo) e particella n. 125 di superficie pari are 22 ca 15;
g) a seguito di ricorso avverso i suddetti atti (proposti dalla appellante società), il T.a.r. per il Piemonte, con sentenza n. 738 del 6 luglio 2011 (confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5809 dell'11 novembre 2014), annullava la deliberazione di g.c. n. 217/2001 e il decreto di esproprio;
h) nelle more della vicenda processuale, sui terreni veniva realizzata la prevista opera pubblica, destinata poi all'uso pubblico sicché le aree continuavano ad essere utilizzate pubblicamente dalla collettività: sia la pista pedonale che attraversa i fondi in questione, che la relativa area verde attrezzata con sbocco sul lago;
i) con deliberazione di g.c. n. 200 del 5 agosto 2019, veniva quindi formalizzata la volontà di avviare le procedure per l'acquisizione ex art. 42-bis del d.p.r. n. 327/2001 dei due terreni di che trattasi, a tal fine adottandosi la deliberazione consiliare m. 74 del 25 settembre 2019 (di acquisizione al patrimonio) e la determinazione del direttore di Area n. 678 del 24 ottobre 2019;
l) i suddetti venivano impugnati dalla società istante innanzi al T.a.r. per il Piemonte (ricorso n. 25 del 2020) che, con sentenza n. 588/2021, annullava gli atti per violazione delle garanzie partecipative, impregiudicata la riedizione del potere;
m) con motivata deliberazione consiliare n. 6 del 2 marzo 2022, il Comune resistente, emendato il procedimento dei vizi formali, deliberava:
- "di disporre con il presente atto, ai sensi dell’art. 42- bis del DPR n. 327/2001, l’acquisizione con effetto non retroattivo al patrimonio indisponibile del Comune di Avigliana delle 2 aree individuate catastalmente come segue: Catasto Terreni di Avigliana - foglio n. 19 particella n. 124 per una superficie di are 26 ca 30 (seminativo) e particella n. 125 di superficie pari ore 22 ca 15 (seminativo) ... (omissis);
- di stabilire e approvare l'indennizzo spettante alla ditta sopra indicata, che in base alla perizia redatta dall'Ufficio Tecnico comunale 19.9.2019, come qui aggiornata ai valori 2021, ammonta a complessivi euro 26.513,49 di cui euro 24.804,33 già depositati a suo tempo presso il ME.F., Cassa DD.PP. (quietanza 310 del 30.9.2002 di E 12.627,28 e deposito TO013,168,18D mandato n. 5917 del 31.12.2019 di e 12.177,05) …”;
n) con determina n. 120, datata 8 marzo 2022, veniva autorizzato il trasferimento del diritto di proprietà in capo al Comune di Avigliana.
3. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per il Piemonte (nrg 594/2022), la società i “Tigli del Lago Rotondo srl” impugnava i suddetti provvedimenti (sopra, par. 2-lett. m-n).
3.1. La ricorrente, dopo avere esposto il proprio interesse a una forma di cogestione delle aree, in ragione di un protocollo di intesa sottoscritto il 27 febbraio 2018 con la Città di Avigliana e con l’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie “per la possibile definizione di programmazione negoziata (ex art. 2, comma 203 della legge 662/1996)” - interesse che sarebbe stato frustrato dalla decisione del Comune di acquisire al patrimonio le aree - affidava il ricorso ai seguenti motivi:
I) Violazione di legge, con specifico riferimento all’art. 42-bis del Testo Unico Espropri - Violazione dei principi in materia di acquisizione sanante acclarati dalla giurisprudenza - Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa - Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e difetto di istruttoria.
Queste le censure:
a) il Comune non avrebbe tenuto conto delle controdeduzioni con cui la società ricorrente aveva offerto la propria disponibilità a farsi carico della realizzazione il chiosco, con servizio igienico, indispensabile per gli utenti ed i ciclo-amatori della c.d. “Baia Grande”; ben avrebbe potuto il Comune consentire tale iniziativa senza acquisire i terreni della società ricorrente bensì acquisendo il solo diritto reale d’uso pubblico dell’area a favore della collettività e lasciando la proprietà al privato;
b) non è condivisibile l’affermazione, contenuta nella c.d. “nota tecnica” del Direttore Area Urbanistica – Edilizia Privata allegata alla deliberazione di Consiglio comunale impugnata, secondo cui la realizzazione del chiosco e del servizio igienico sarebbe in contrasto con le vigenti previsioni del piano regolatore: se anche la proposta di realizzare il chiosco non fosse compatibile con le previsioni urbanistiche di piano regolatore, questo non autorizzava l’amministrazione a non tenere nella giusta considerazione i contrapposti interessi ben potendo la realizzazione di questo tipo di struttura, ancorché non conforme con il piano regolatore, essere autorizzata dal consiglio comunale di Avigliana in deroga;
c) neppure il Comune di Avigliana avrebbe preso in esame un progetto di intervento in cui il privato si faceva carico di realizzare un’opera di importo comunque considerevole (oltre 136.000 euro), oltre che di gestire i terreni – tornati nella sua proprietà – in maniera tale da rendere gradevole ed appetibile l’accesso al chiosco di tutte le persone che, soprattutto in estate, gravitano sull’area.
d) l’attualità e l’eccezionalità delle ragioni di interesse pubblico intese a giustificare l’acquisizione dei terreni sarebbe stata desunta dal semplice utilizzo che di tali aree è stato fatto nel corso degli ultimi vent’anni, cioè da quando è stata data attuazione al primo, illegittimo, esproprio: tale circostanza non sarebbe affatto decisiva, né sufficiente;
e) la comparazione con il contrapposto interesse privato sarebbe stata, infatti, desunta solo dal fatto che le aree in esame, fin dal progetto redatto nel 1999 per la realizzazione della pista pedonale circumlacuale, erano state dal Comune individuate come la zona più adatta per garantire alla collettività un accesso al “Lago Grande”;
f) l’assenza di “ragionevoli alternative” sarebbe stata desunta dalla semplice circostanza che l’area in questione rimane l’unica ritenuta adatta per garantire l’accesso pubblico al “Lago Grande”, laddove, invece “Il collegamento della Pista circumlacuale senza interruzioni è fisicamente realizzabile solo verso la Via Monte Pirchiriano;” e che “l’individuazione di un’area attrezzata paragonabile sulla rimanente circonferenza del Lago comporterebbe costi di acquisizione e allestimento nettamente superiori, tenuto conto delle caratteristiche fisiche dei fonti e delle destinazioni di fatto”.
II) Violazione di legge, con particolare riferimento all’art. 42-bis del T.U. Espropri ed ai principi in tema di calcolo dell’indennizzo di aree oggetto di acquisizione usurpativa - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.
Queste le censure:
a) la scelta effettuata dal Consiglio comunale di Avigliana appare, come si è già rilevato, azzardata anche dal punto di vista puramente economico, quello dei valori di indennizzo ex art. 42-bis del T.U. Espropri, che risultano palesemente irrisori;
b) la valorizzazione operata nei provvedimenti impugnati (valore agricolo) contrasterebbe con la previsione di legge la quale impone di tenere conto del valore venale dell’area oggetto di acquisizione.
3.2. Si costituiva, per resistere, il Comune di Avigliana.
3.3. Il T.a.r. per il Piemonte, con la sentenza n. 434 del 4 maggio 2024, respingeva il ricorso con dovizia di argomenti e condannava alle spese la società ricorrente.
4. Ha appellato la società “I Tigli del Lago Rotondo”, che censura la sentenza per i seguenti motivi.
I) Sul primo motivo di ricorso fatto valere innanzi al T.A.R. Piemonte: violazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza in materia di art. 42-bis del d.lgs. n. 327/2000; violazione dell’art. 42-bis medesimo e del principio di proporzionalità della azione amministrativa: la sentenza appellata sarebbe il frutto di una travisata interpretazione della giurisprudenza e delle norme poste a tutela, innanzitutto, del diritto di proprietà, oltre che del principio di proporzionalità che deve ispirare l’azione amministrativa, come affermato dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 2/2016) e dal sistema di tutela della proprietà privata disegnato dalla CEDU. L’acquisizione del bene privato deve, infatti, sempre “costituire la extrema ratio , imposta dalla tutela di imperiose esigenze pubbliche e dalla assenza di ogni possibile alternativa”.
II) Sul secondo motivo di ricorso di primo grado: errata valutazione dei presupposti in fatto e in diritto per l’esercizio del potere ablatorio.
a) Il punto non è rappresentato da quanto spetti all’appellante, che ha agito per l’annullamento dei provvedimenti che dispongono l’acquisizione delle aree, privandola del bene della vita, quanto invece comprendere se il Consiglio comunale sia stato o meno indotto in un (grave) errore di valutazione dalla (errata) analisi del proprio Ufficio tecnico, che ha ritenuto che l’acquisizione sanante avrebbe avuto conseguenze assai modeste sui bilanci della Città di Avigliana.
b) Quanto alla (presunta) “esorbitante” valorizzazione dell’indennizzo su cui si fonda il secondo motivo, l’affermazione secondo cui la quantificazione di parte appellante sarebbe sbagliata perché la relazione dell’ing. Baratelli “… considera inesistenti possibilità edificatorie e valorizzazioni delle restanti aree del tutto potenziali” confliggerebbe palesemente con la realtà dei fatti poiché, con la relazione tecnica si è posto in evidenza che l’esproprio delle particelle 124 e 125 del foglio 19 del Comune di Avigliana determina un rilevante disvalore dell’intera proprietà della società “I Tigli del Lago Rotondo”: il valore dell’indennizzo ammonterebbe, infatti, alla somma di € 489.699,00.
4.1. Si è costituito, per resistere, il comune di Avigliana.
5. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie conclusive.
6. All’udienza del 21 novembre 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. L’appello è infondato.
8. Col primo motivo di appello, la società lamenta che il T.a.r. non avrebbe adeguatamente considerato il denunciato deficit di istruttoria e di motivazione degli atti impugnati.
In particolare, l’omessa ponderazione, da parte del Comune, degli interessi del privato e il bilanciamento degli interessi confliggenti, a fronte di una agevole alternativa quale la costituzione del diritto reale di uso pubblico - che avrebbe garantito la tutela delle esigenze contrapposte (l’accesso al lago della l’intera collettività per lo svolgimento delle attività ludiche, evitando di incidere ancora sul diritto di proprietà della società, già penalizzata dai precedenti provvedimenti ablatori illegittimi).
La realizzazione del chiosco da parte della società avrebbe consentito di andare incontro proprio ad uno degli obiettivi programmatici della stessa Amministrazione, ovvero la riqualificazione dell’area in esame.
Il concetto di fondo che si trae dalla sentenza gravata è quello per cui un’area di oggettivo pregio (l’unico accesso agevole al Lago Grande di Avigliana), ma da tanti anni caratterizzata da previsioni urbanistiche ed ambientali vincolanti che ne escludono quasi totalmente l’edificabilità, non sarebbe meritevole di valutazione di bilanciamento degli interessi: sennonché, questo concetto sarebbe estraneo alle previsioni di legge a tutela del diritto di proprietà.
8.1. Il motivo è infondato.
8.2. Per costante giurisprudenza amministrativa ( ex multis , Cons. Stato, sez, IV, sentenza n. 6255 del 13 settembre 2021), la pubblica amministrazione, nel provvedere in ordine alla c.d. acquisizione sanante (art. 42- bis , d.p.r. n. 380/2001), è tenuta a indicare le attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l’emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati, con un percorso motivazionale rafforzato e assistito da garanzie partecipative che dimostrino che l’apprensione coattiva si pone come scelta necessaria, logica e coerente con l’assetto degli interessi pubblici, in assenza di rappresentate soluzioni alternative ragionevoli ( cfr Cons. Stato, sez. IV, n. 1340 del 2020).
Sotto tale profilo, rilevano i principi più volte enunciati da questo Consiglio, e rimarcati dalla sentenza della Adunanza Plenaria n. 5 del 2020, secondo cui del tutto ragionevolmente l’Autorità che utilizza il bene – nel ravvisare la sussistenza di un interesse pubblico – riprende l’attualità della valutazione a suo tempo effettuata in sede di pianificazione urbanistica: la corrispondenza di quanto realizzato, rispetto a quanto era previsto, evidenzia di per sé la sussistenza concreta delle ragioni volte a non rimuovere l’opera eseguita e a disporne l’acquisizione, risultando peraltro contrario agli interessi della collettività l’affrontare la spesa della rimozione dopo la sopportazione della spesa per la realizzazione delle opere.
8.3. Nel caso di specie, premesso che la partecipazione della società al procedimento è stata consentita (emendandosi il primo procedimento dal vizio della partecipazione), il Collegio osserva che la delibera consiliare n. 6 del 2 maggio 2022 ha congruamente motivato in ordine alla stringente necessità di acquisire le aree in questione (occupate fin dal 1999: vedi decreto n. 99-14393 del 17 giugno 1999; già una prima volta acquisite al patrimonio dell’ente con delibera consiliare del 25 settembre 2019, n. 74 poi annullata dal T.a.r. per vizio procedimentale sulle garanzie partecipative), all’esplicito fine di realizzare una “Pista pedonale circumlacuale sul Lago Grande”, recuperando la circostante area degradata al fine di realizzare, altresì, un’area attrezzata per la sosta (v. delibera g.c. n. 180 del 16 giugno 1999).
L’acquisizione è stata disposta previa valutazione dei configgenti interessi privati, in relazione ai quali il Comune ha motivato, evidenziando, in via generale, che “il collegamento della pista circumlacuale senza interruzioni è fisicamente realizzabile solo verso la via Monte Pirchiriano; l’individuazione di un’area di un’area attrezzata paragonabile sulla rimanente circonferenza del lago comporterebbe costi di acquisizione e di allestimento nettamente superiori tenuto conto delle caratteristiche fisiche dei fondi e delle destinazioni in atto; nel condurre la valutazione comparativa con gli interessi privati va evidenziato che fin dall’inizio della vicenda amministrativa negli anni 90 del secolo scorso questi 2 terreni e la zona Baia Grande erano già stati individuati come la zona più adatta a ospitare un pubblico accesso al lago grande trattandosi, peraltro, di aree già vincolate dal Parco e con destinazione soltanto agricola o equiparata … i due fondi si presentavano allora come un’area degradata, ricoperta di vegetazione infestante e sulla quale non era in atto nessuna coltivazione agricola. Si ritiene che tra le aree utilizzabili per un pubblico acceso al Lago essa fosse, e sia ancora, quella più adatta. Ciò è altresì confermato dal rilevante uso ludico e turistico che ne viene tuttora fatto”.
Nello specifico, poi, dei rilievi e delle osservazioni presentate dalla società, avuto riguardo alle iniziative proposte della medesima (intenzione di porre mano a un intervento di sistemazione e riqualificazione dell’area; intenzione di realizzare un chiosco; valore venale del bene superiore a quello agricolo; richiesta di archiviazione del procedimento), il Comune ha evidenziato (nella delibera impugnata) che:
a) con riguardo alla situazione dei luoghi, “è stato proprio l’intervento e l’utilizzo pubblico degli scorsi 20 anni a riqualificare e sistemare l’area , che oggi è in condizioni più che decorose e fruibili per la popolazione … l’area è attualmente una zona naturale a verde attrezzato con l’erba tagliata, i tavoli da pic-nic, la spiaggetta, il percorso iniziale e di accesso della pista lungo il lago, la raccolta dei rifiuti, la manutenzione del sito e della pista circum-lacuale, WC chimici” il tutto munito di “certificato di regolare esecuzione dei lavori di rinaturalizzazione di un tratto artificializzato della sponda del Lago Grande … che ha riguardato anche il tratto iniziale della pista …”;
b) con riguardo alla iniziativa del chiosco: che la valutazione comparativa è stata fatta “con riferimento alla attualità della situazione e non a generiche e strumentali ipotesi di futuri interventi da parte del privato” peraltro “non conformi al PRG sul lotto in esame”. Inoltre, con la realizzazione di un “chiosco privato oltre a venire interrotta la pista verrebbe meno anche ogni diritto uti cives di accesso al lago ben potendo in futuro il privato rimasto proprietario strutturare e restringere l’utilizzo dell’area ai soli clienti della propria struttura balneare”;
c) con riguardo al valore dell’area, il Comune ha, infine, motivato la applicazione del criterio del valore venale quale valore agricolo “in quanto i terreni in questione hanno destinazione urbanistica a “verde pubblico” e sono compresi da 40 anni nel territorio tutelato del Parco naturale dei Laghi di Avigliana. Anche nel prg previgente (1975) la zona era siglata F5 con destinazione d’uso Parchi pubblici a livello urbano e verde naturale, ammessa agricola. Inoltre tra i terreni oggetto di acquisizione e gli altri terreni di proprietà della società non vi è continuità essendovi interposta una strada pubblica di proprietà comunale, dunque i secondi non patiscono alcun pregiudizio dalla acquisizione dei primi rimanendo ad essi garantito lo sbocco sul Lago proprio attraverso la viabilità e4 le aree pubbliche in corso di acquisizione”.
9. Dalla ampia ed esaustiva motivazione, si evince come il Comune abbia tenuto in debita considerazione gli interessi della società, operandone un congruo bilanciamento con l’interesse pubblico alla acquisizione delle aree.
9.1. I terreni in questione sono stati sempre funzionali (da oltre 20 anni) al miglior perseguimento dell’interesse pubblico comunale, affinché la collettività disponesse di un’area verde, qualificata e sistemata, attrezzata per l’accesso al lago, anche in funzione di spazio ludico e ricreativo per le famiglie; uso destinato, dunque, alla migliore fruizione collettiva delle aree, in coerenza con le previsioni urbanistiche e di tutela territoriale, su cui si è basata, sin dall’inizio della vicenda amministrativa, la divisata procedura.
10. Le censure di parte appellante, con le quali è stata lamentata come irragionevole la decisione di acquisire le aree anziché imporre sulle aree un più limitato diritto di uso pubblico, così da lasciare le medesime nella proprietà provata e di consentire la realizzazione di un chiosco, sono state ben valutate dall’amministrazione che, con argomentazioni plausibili, coerenti e logiche ha chiarito le ragioni per le quali tale richiesta del privato non potesse coniugarsi con l’interesse pubblico e, anzi, con questo risultasse in contrasto.
10.1. L’iniziativa proposta dalla società non era, infatti, conforme alle previsioni urbanistiche comunali; essa, pertanto, non sarebbe stata autorizzabile.
10.2. Non solo, ma neppure era stato rilasciato un titolo edilizio né stipulata una convenzione tra le parti tale da vincolare in qualche modo il Comune.
10.3. L’intenzione della società riposava su una mera spes, priva di consistenza giuridica, non riconducibile ad alcuna forma di aspettativa qualificata tale da costringere l’amministrazione a orientare in modo differente la propria valutazione.
11. Né il Comune era tenuto a valutare la possibilità, futura e incerta, di una modifica urbanistica al piano regolatore, tantomeno mediante l’avanzata ipotesi di un permesso di costruire in deroga.
11.1. La valutazione che impegna l’amministrazione in sede di acquisizione al patrimonio comunale delle aree indebitamente utilizzate deve tenere conto della situazione attuale, di fatto e di diritto, in cui versano i terreni da apprendere.
La norma di riferimento (art. 42-bis, dpr n. 380/2001) e i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa indicano, infatti, tre profili dei quali occorre tenere conto ai fini della valutazione in esame: le attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che giustificano l’acquisizione; la comparazione di esse con i contrapposti interessi privati; l’assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione.
12. Ebbene, il Comune ha tenuto conto di questi tre elementi e, per ciascuno di essi, ha fornito una adeguata motivazione immune da vizi logici e travisamento dei fatti.
13. Il primo motivo di appello va, pertanto, respinto.
14. Con il secondo motivo, la società appellante denuncia eccesso di potere: il consiglio comunale, a suo dire, sarebbe stato indotto in un errore di valutazione dovuto alla (errata) analisi del proprio ufficio tecnico, che ha ritenuto che l’acquisizione sanante avrebbe avuto conseguenze assai modeste sui bilanci della Città di Avigliana. Se la stima avesse tenuto conto correttamente dei valori del bene, diversa sarebbe stata, molto probabilmente, la decisione del consiglio comunale in ordine alla opportunità economica di acquisire le aree a fronte di una spesa economicamente molto rilevante per il bilancio dell’ente.
15. Parte appellante non contesta il metodo di calcolo per la determinazione del quantum debeatur (devoluto come noto alla giurisdizione ordinaria) bensì il travisamento dei fatti posti presupposti alla delibera con la quale il consiglio comunale ha valutato la convenienza economica dell’acquisizione, quale elemento essenziale della formazione della volontà decisionale.
16. Il motivo è infondato. Gli atti impugnati, come sopra anticipato, hanno dato ampio risalto alle ragioni sottese alla opportunità della acquisizione.
17. In particolare, il Comune ha tenuto conto della destinazione urbanistica delle aree (verde pubblico), della loro inclusione (da almeno 40 anni) nel territorio tutelato del Parco naturale dei Laghi di Avigliana, della continuità storica della destinazione urbanistica, che già dal 1975 era stata classificata F5 con destinazione d’uso “Parchi pubblici a livello urbano e verde naturale – ammessa agricola”,
18. Il Collegio ritiene che sia l’ufficio tecnico che il Consiglio comunale abbiano avuto ben presente la situazione relativa alla effettiva consistenza qualitativa dei terreni, tenuto conto dello stato attuale dei luoghi, della loro storica destinazione urbanistica nonché dell’uso che degli stessi è stato fatto negli ultimi 20 anni da parte della collettività.
18.1. La decisione di equiparare ad un’area agricola il valore di mercato del lotto si manifesta, pertanto, immune da vizi istruttori e motivazionali in quanto basata su una adeguata e completa rappresentazione di tutti gli elementi di fatto e di diritto acquisiti al procedimento, tra cui la relazione della commissione espropri per la Provincia di Torino (prot. 11 aprile 2017, n. 05/17).
19. Ogni altra considerazione esula dal sindacato del giudice amministrativo per impingere nella contestazione del criterio di calcolo utilizzato dal Comune per la quantificazione della indennità, questione devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
20. Per quanto sin qui esposto, l’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto.
21. Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano, in favore del Comune di Avigliana, in euro 6.000,00 (seimila/00) oltre accessori di legge e spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rotondo | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO