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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/11/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 925/2024
CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Terza Civile nella causa iscritta al n. 925/2024 R.G. promossa da: avv. , nata a [...] il [...] (C.F. ), Pt_1 Pt_2 C.F._1
elettivamente domiciliata in Torino, via Susa n. 42, presso lo studio dell'avv. Elena De Bernardi, che la rappresenta e difende per procura allegata alla busta informatica contenente il ricorso ricorrente contro
(C.F. ), in persona del tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in
Torino, via Arsenale n. 21 resistente
In persona del Consigliere designato, dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
1.L'Avv. con ricorso depositato in data 24/07/2024, ha proposto opposizione Parte_3
avverso il provvedimento emesso in data 12/07/2024 con cui la Corte d'Appello di Torino – Sezione
Penale per i Minorenni - ha provveduto sulla richiesta di liquidazione dei compensi presentata dall'avv. in qualità di difensore di ammesso al patrocinio a spese dello Stato, per le Pt_1 Parte_4
attività svolte nel procedimento penale iscritto al n. 64/2022 R.G. App., chiedendo che, in riforma di detto provvedimento, fosse confermata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di e Parte_4 per l'effetto le fossero liquidati i compensi per l'attività svolta, nella misura richiesta con l'istanza di liquidazione, con vittoria delle spese anche del presente giudizio.
Espone la ricorrente che la Corte d'Appello ha pronunciato nei confronti di sentenza n. Parte_4
3/2024, che passava in giudicato per decorso dei termini per proporre impugnazione;
che in data
19/01/2024 depositava istanza per la liquidazione dei suoi compensi;
che con provvedimento in data
23/01/2024 la Corte d'Appello rilevava come l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato fosse risalente, essendo l'imputato divenuto ormai da tempo maggiorenne, sicché occorreva verificare il pagina 1 di 4 perdurare delle condizioni per l'ammissione; che alla richiesta di integrazione veniva dato riscontro, con l'invio a mezzo pec in data 08/02/2024, di documentazione da cui emergeva che l'imputato aveva conservato le condizioni per accedere al beneficio;
che, tuttavia, in data 15/07/2024 la Corte d'Appello rilevava che non era stata depositata alcuna documentazione e fornito alcun chiarimento e quindi revocava l'ammissione al patrocinio e rigettava l'istanza di liquidazione;
che tale provvedimento era erroneo, poiché era stata ottemperata la richiesta di integrare la documentazione depositata e, ove quella fosse stata ritenuta insufficiente, la Corte avrebbe dovuto adottare altro provvedimento.
A seguito della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, si è costituito il , eccependo l'inammissibilità del ricorso presentato dal difensore Controparte_1
in via diretta, in quanto privo di legittimazione attiva ad impugnare il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e, comunque, chiedendo nel merito la reiezione dell'opposizione, dovendo essere considerato, ai sensi del comma 2 dell'art. 76 DPR 115/2002, il reddito del nucleo familiare con cui l'ammesso al patrocinio convive.
2. Il provvedimento in questa sede impugnato - dopo avere dato atto della richiesta formulata dalla
Corte, volta a verificare la permanenza delle condizioni reddituali previste dagli artt. 76 e 96 DPR
115/2002 - ha osservato come il richiedente non abbia ottemperato, depositando la documentazione richiesta, né abbia fornito alcun chiarimento;
pertanto, ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e, per l'effetto, ha rigettato l'istanza di liquidazione dei compensi dell'avv. Pt_3
.
[...]
Nel presente giudizio l'avv. chiede che sia confermata l'ammissione al patrocinio già disposta Pt_1
nel corso del procedimento penale dinanzi al Tribunale per i Minorenni e che, conseguentemente, siano liquidati al difensore i compensi nella misura già richiesta.
3. La prima questione che si pone è quella concernente la natura del provvedimento impugnato.
Orbene, il provvedimento, in questa sede impugnato, ha senza dubbio escluso che risultasse comprovata la permanenza dei requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, quanto al giudizio d'appello, e pertanto, dopo avere revocata l'ammissione, ha respinto la richiesta di liquidazione dei compensi presentata dal difensore, avv. Pt_1
È pur vero che, una volta ritenuto il venir meno delle condizioni reddituali, o ritenuto che non risulti dimostrata la permanenza di quelle condizioni, il giudice dovrebbe pronunciare un provvedimento di revoca del patrocinio a spese dello Stato, quindi, con separato e conseguenziale provvedimento diretto a provvedere sull'istanza del difensore, respingere la richiesta di liquidazione, tuttavia qualora ciò venga fatto con un unico provvedimento, come nel caso di specie, il regime d'impugnazione non muta.
pagina 2 di 4 Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è infatti legittimato a proporre opposizione, ex artt. 84 e 170 DPR 115/2002, avverso il “decreto di pagamento”, cioè il provvedimento con cui vengano liquidati i compensi, qualora intenda contestare l'ammontare dell'importo liquidato, mentre il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato vede quale destinataria la parte ammessa, la quale è l'unica legittimata all'impugnazione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in mancanza di espressa previsione normativa, è impugnabile mediante l'opposizione di cui all'art. 170 D.P.R. 115 del 2002 (espressamente prevista per l'impugnazione del decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e ai custodi nonché — in forza del rinvio operato dall'art. 84 detto D.P.R. all'art. 170 — del compenso al difensore), dovendosi ritenere che tale disposizione configuri un rimedio di carattere generale esperibile contro tutti i decreti in materia di liquidazione, anche quando si tratti di decreti che rifiutino la liquidazione (Sez. 1, Sentenza
n. 13807 del 23/06/2011, Rv. 618348; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21685 del 23/09/2013, Rv. 627774).
In ordine alla natura del procedimento che si instaura a seguito dell'impugnazione del decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio gratuito, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che il procedimento di opposizione ex art. 170 cit. presenta (anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di un giudizio penale) carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile. incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, che intercorre tra colui che aveva chiesto l'ammissione al patrocinio e l'Amministrazione statale (v. Cass. n. 24423/2017; Cass. 4266/2016; Cass. n. 15219/2022).
Lo stesso contenuto del ricorso e delle ragioni di doglianza in esso espresse avverso il decreto della
Corte denota chiaramente come il tema del presente giudizio afferisca alla sussistenza/permanenza dei requisiti per il riconoscimento dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di visto Parte_4
che le argomentazioni in esso svolte concernono le condizioni patrimoniali della parte ammessa e dunque riguardano alla sussistenza del diritto soggettivo patrimoniale della medesima.
L'avv. difetta pertanto della legittimazione a proporre opposizione avverso un decreto, che ha Pt_1
revocato l'ammissione al patrocinio spese dello Stato di Parte_4
4. Tenuto conto delle ragioni della decisione, le spese del giudizio debbono essere poste a carico della parte ricorrente, con liquidazione dei valori medi previsti per le fasi di studio, introduttiva e di quelli minimi per la fase decisionale, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia (€ 950,00) fino a € 1.100,00, e considerate le limitate attività svolte dall'Avvocatura, che non ha depositato note di trattazione scritte per nessuna delle udienze svoltesi con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e che, relativamente alla fase decisionale si è limitata alla sola precisazione delle conclusioni.
pagina 3 di 4 I compensi vengono pertanto liquidati in complessivi € 389,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
P.Q.M.
visto l'art. 281 undecies e ss. c.p.c. e l'art. 170 D.P.R. 115/2002, dichiara inammissibile l'opposizione proposta dall'avv. avverso il decreto di emesso Parte_3
in data 12/07/2024 dalla Corte di Appello di Torino, Sezione Penale per i Minorenni;
condanna la parte ricorrente a rifondere al le spese del presente giudizio, che Controparte_1
si liquidano in € 389,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% ed accessori.
Così deciso in Torino il 20/10/2025.
Il Consigliere delegato dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti
pagina 4 di 4
CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Terza Civile nella causa iscritta al n. 925/2024 R.G. promossa da: avv. , nata a [...] il [...] (C.F. ), Pt_1 Pt_2 C.F._1
elettivamente domiciliata in Torino, via Susa n. 42, presso lo studio dell'avv. Elena De Bernardi, che la rappresenta e difende per procura allegata alla busta informatica contenente il ricorso ricorrente contro
(C.F. ), in persona del tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in
Torino, via Arsenale n. 21 resistente
In persona del Consigliere designato, dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
1.L'Avv. con ricorso depositato in data 24/07/2024, ha proposto opposizione Parte_3
avverso il provvedimento emesso in data 12/07/2024 con cui la Corte d'Appello di Torino – Sezione
Penale per i Minorenni - ha provveduto sulla richiesta di liquidazione dei compensi presentata dall'avv. in qualità di difensore di ammesso al patrocinio a spese dello Stato, per le Pt_1 Parte_4
attività svolte nel procedimento penale iscritto al n. 64/2022 R.G. App., chiedendo che, in riforma di detto provvedimento, fosse confermata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di e Parte_4 per l'effetto le fossero liquidati i compensi per l'attività svolta, nella misura richiesta con l'istanza di liquidazione, con vittoria delle spese anche del presente giudizio.
Espone la ricorrente che la Corte d'Appello ha pronunciato nei confronti di sentenza n. Parte_4
3/2024, che passava in giudicato per decorso dei termini per proporre impugnazione;
che in data
19/01/2024 depositava istanza per la liquidazione dei suoi compensi;
che con provvedimento in data
23/01/2024 la Corte d'Appello rilevava come l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato fosse risalente, essendo l'imputato divenuto ormai da tempo maggiorenne, sicché occorreva verificare il pagina 1 di 4 perdurare delle condizioni per l'ammissione; che alla richiesta di integrazione veniva dato riscontro, con l'invio a mezzo pec in data 08/02/2024, di documentazione da cui emergeva che l'imputato aveva conservato le condizioni per accedere al beneficio;
che, tuttavia, in data 15/07/2024 la Corte d'Appello rilevava che non era stata depositata alcuna documentazione e fornito alcun chiarimento e quindi revocava l'ammissione al patrocinio e rigettava l'istanza di liquidazione;
che tale provvedimento era erroneo, poiché era stata ottemperata la richiesta di integrare la documentazione depositata e, ove quella fosse stata ritenuta insufficiente, la Corte avrebbe dovuto adottare altro provvedimento.
A seguito della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, si è costituito il , eccependo l'inammissibilità del ricorso presentato dal difensore Controparte_1
in via diretta, in quanto privo di legittimazione attiva ad impugnare il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e, comunque, chiedendo nel merito la reiezione dell'opposizione, dovendo essere considerato, ai sensi del comma 2 dell'art. 76 DPR 115/2002, il reddito del nucleo familiare con cui l'ammesso al patrocinio convive.
2. Il provvedimento in questa sede impugnato - dopo avere dato atto della richiesta formulata dalla
Corte, volta a verificare la permanenza delle condizioni reddituali previste dagli artt. 76 e 96 DPR
115/2002 - ha osservato come il richiedente non abbia ottemperato, depositando la documentazione richiesta, né abbia fornito alcun chiarimento;
pertanto, ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e, per l'effetto, ha rigettato l'istanza di liquidazione dei compensi dell'avv. Pt_3
.
[...]
Nel presente giudizio l'avv. chiede che sia confermata l'ammissione al patrocinio già disposta Pt_1
nel corso del procedimento penale dinanzi al Tribunale per i Minorenni e che, conseguentemente, siano liquidati al difensore i compensi nella misura già richiesta.
3. La prima questione che si pone è quella concernente la natura del provvedimento impugnato.
Orbene, il provvedimento, in questa sede impugnato, ha senza dubbio escluso che risultasse comprovata la permanenza dei requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, quanto al giudizio d'appello, e pertanto, dopo avere revocata l'ammissione, ha respinto la richiesta di liquidazione dei compensi presentata dal difensore, avv. Pt_1
È pur vero che, una volta ritenuto il venir meno delle condizioni reddituali, o ritenuto che non risulti dimostrata la permanenza di quelle condizioni, il giudice dovrebbe pronunciare un provvedimento di revoca del patrocinio a spese dello Stato, quindi, con separato e conseguenziale provvedimento diretto a provvedere sull'istanza del difensore, respingere la richiesta di liquidazione, tuttavia qualora ciò venga fatto con un unico provvedimento, come nel caso di specie, il regime d'impugnazione non muta.
pagina 2 di 4 Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è infatti legittimato a proporre opposizione, ex artt. 84 e 170 DPR 115/2002, avverso il “decreto di pagamento”, cioè il provvedimento con cui vengano liquidati i compensi, qualora intenda contestare l'ammontare dell'importo liquidato, mentre il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato vede quale destinataria la parte ammessa, la quale è l'unica legittimata all'impugnazione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in mancanza di espressa previsione normativa, è impugnabile mediante l'opposizione di cui all'art. 170 D.P.R. 115 del 2002 (espressamente prevista per l'impugnazione del decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e ai custodi nonché — in forza del rinvio operato dall'art. 84 detto D.P.R. all'art. 170 — del compenso al difensore), dovendosi ritenere che tale disposizione configuri un rimedio di carattere generale esperibile contro tutti i decreti in materia di liquidazione, anche quando si tratti di decreti che rifiutino la liquidazione (Sez. 1, Sentenza
n. 13807 del 23/06/2011, Rv. 618348; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21685 del 23/09/2013, Rv. 627774).
In ordine alla natura del procedimento che si instaura a seguito dell'impugnazione del decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio gratuito, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che il procedimento di opposizione ex art. 170 cit. presenta (anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di un giudizio penale) carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile. incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, che intercorre tra colui che aveva chiesto l'ammissione al patrocinio e l'Amministrazione statale (v. Cass. n. 24423/2017; Cass. 4266/2016; Cass. n. 15219/2022).
Lo stesso contenuto del ricorso e delle ragioni di doglianza in esso espresse avverso il decreto della
Corte denota chiaramente come il tema del presente giudizio afferisca alla sussistenza/permanenza dei requisiti per il riconoscimento dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di visto Parte_4
che le argomentazioni in esso svolte concernono le condizioni patrimoniali della parte ammessa e dunque riguardano alla sussistenza del diritto soggettivo patrimoniale della medesima.
L'avv. difetta pertanto della legittimazione a proporre opposizione avverso un decreto, che ha Pt_1
revocato l'ammissione al patrocinio spese dello Stato di Parte_4
4. Tenuto conto delle ragioni della decisione, le spese del giudizio debbono essere poste a carico della parte ricorrente, con liquidazione dei valori medi previsti per le fasi di studio, introduttiva e di quelli minimi per la fase decisionale, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia (€ 950,00) fino a € 1.100,00, e considerate le limitate attività svolte dall'Avvocatura, che non ha depositato note di trattazione scritte per nessuna delle udienze svoltesi con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e che, relativamente alla fase decisionale si è limitata alla sola precisazione delle conclusioni.
pagina 3 di 4 I compensi vengono pertanto liquidati in complessivi € 389,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
P.Q.M.
visto l'art. 281 undecies e ss. c.p.c. e l'art. 170 D.P.R. 115/2002, dichiara inammissibile l'opposizione proposta dall'avv. avverso il decreto di emesso Parte_3
in data 12/07/2024 dalla Corte di Appello di Torino, Sezione Penale per i Minorenni;
condanna la parte ricorrente a rifondere al le spese del presente giudizio, che Controparte_1
si liquidano in € 389,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% ed accessori.
Così deciso in Torino il 20/10/2025.
Il Consigliere delegato dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti
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