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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 11677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11677 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n 6087/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione X civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge
18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 6087 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2022, ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, vertente
TRA
(c.f.: ), nata a [...] il 3 novembre, 1946 e Parte_1 C.F._1
(c.f.: ), nato a [...] il 23 dicembre Parte_2 C.F._2
1997, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Maria Caianiello (c.f.:
), presso il quale elettivamente domiciliano in Napoli al Viale C.F._3
Gramsci, n. 19
ATTORI
E
P.IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1
con sede legale in Napoli, alla via G. Porzio, Centro Direzionale, Isola C1
CONVENUTO CONTUMACE
E
(c.f.: ), in persona del Sindaco p.t. elettivamente Controparte_2 P.IVA_2
domiciliato in Napoli, Piazza Municipio, n. 1, presso l'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Irene Iacovella (c.f.: ) C.F._4
CONVENUTO
1 R.G. n 6087/2022
Conclusioni: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento emessa dalla
[...]
ex art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 63, prot. n. 114275/21 del 28 CP_1
dicembre 2021 a mezzo della quale il ha ingiunto il pagamento della Controparte_2
somma di euro 6.000,00 a titolo di acconto, quale indennità al 28 dicembre 2016, e di euro
100,00 per ogni mese successivo di occupazione dell'immobile sito in Napoli, alla via
Mastellone, n. 152, int. 1.
Dalla lettura della diffida, sottoscritta sia dall'amministratore unico della Controparte_1
che dalla dirigente del Servizio demanio e patrimonio del si apprende che la
[...] CP_2
domanda ha ad oggetto somme richieste a titolo di acconto, finalizzate a risarcire il danno causato dall'occupazione abusiva dell'immobile.
Con riferimento a tale immobile fu presentata un'istanza di condono, successivamente accolta con disposizione dirigenziale n. 22543 del giorno 8 maggio 2010 e agli atti.
Nonostante ciò, alcun atto di annullamento dell'ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale risulta emanato.
Gli attori hanno proposto opposizione avverso la già menzionata diffida, eccependo: la nullità e/o l'inesistenza dell'ingiunzione, per mancato rispetto della procedura di notificazione a mezzo ufficiale giudiziario prevista dall'art. 2 del regio decreto n. 639/1910
(il recapito dell'atto è avvenuto mediante una raccomandata postale a mezzo vettore privato;
la carenza di potere in capo alla la quale, non potendo essere qualificata Controparte_1
come pubblica amministrazione dal punto di vista soggettivo, non poteva emettere l'ingiunzione ex art. 2 del regio decreto n. 639/1910; l'infondatezza del credito per violazione e falsa applicazione dell'art. 38 della legge n. 47/1985 e dell'art. 39, comma 19, della legge 724/1994, stante la natura retroattiva del condono medio tempore ottenuto e la conseguente perdita di efficacia delle sanzioni amministrative nel frattempo erogate;
la mancanza di liquidità del credito, unilateralmente quantificato dalla p.a., senza indicare i
2 R.G. n 6087/2022
criteri seguiti per la quantificazione;
la prescrizione quinquennale dei crediti relativi agli anni anteriori al 2017.
In conclusione, gli attori chiedevano in via principale, nel merito, la declaratoria dell'invalidità della citata ingiunzione di pagamento emessa dalla prot. Controparte_1
n. 114275/21 del 28 dicembre 2021, nonché tutti gli atti ad essa relativi, presupposti, consequenziali e/o comunque connessi e, per l'effetto la sua disapplicazione o il suo annullamento, unitamente a tutti gli atti ad essa relativi, presupposti, consequenziali e/o comunque connessi;
in ogni caso, inoltre, si chiedeva l'accertamento della illiceità e/o dell'infondatezza della pretesa creditoria del con conseguente Controparte_2
accertamento negativo del diritto della parte convenuta delle somme oggetto d'ingiunzione.
Con comparsa di costituzione e risposta, il evidenziava che: l'atto Controparte_2
impugnato non costituiva un'ingiunzione fiscale, bensì una mera diffida, a sua volta preceduta da una richiesta di pagamento datata 28 dicembre 2016; la Controparte_1
era legittimata ad emettere la diffida in quanto soggetto delegato alla gestione del patrimonio del e che, peraltro, la diffida veniva sottoscritta finanche da un dirigente Controparte_2
comunale; gli effetti del condono non hanno portata retroattiva, sicché l'azione amministrativa intrapresa per il recupero delle indennità relative al periodo precedente al rilascio della sanatoria era legittima;
la prescrizione risultava interrotta nell'anno 2016 con l'invio della raccomandata ricevuta in data 11 gennaio 2017.
L'amministrazione comunale concludeva per il per il rigetto della domanda attrice in quanto inammissibile, improponibile, generica ed infondata in fatto e in diritto e comunque non provata.
La non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 11.12.2025 la causa veniva riservata in decisione ex art. 281 sexies cpc.
MOTIVI DI DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che l'atto impugnato, risulta privo dei requisiti formali indicati dall'art. 2 del regio decreto n. 639/1910 mancando, in particolare, l'ordine “di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta”. Considerando, inoltre, che esso ha ad oggetto un credito il cui importo deve ancora essere calcolato in maniera
3 R.G. n 6087/2022
definitiva, deve concludersi che non si tratta di un'ingiunzione emessa ai sensi dell'anzidetta norma, ma di una semplice diffida ad adempiere, la cui funzione risiede nella interruzione della prescrizione e nell'invito della controparte all'adempimento spontaneo.
Da tale constatazione discende la qualificazione della presente iniziativa giudiziale in termini di domanda di accertamento negativo del credito vantato dal Ciò implica Controparte_2
la carenza di legittimazione passiva della trattandosi di un soggetto Controparte_1
estraneo al rapporto giuridico oggetto della controversia, nonché l'irrilevanza delle doglianze sollevate dagli attori in ordine alla mancanza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, per l'emanazione dell'ingiunzione ex art. 2 del regio decreto n. 639/1910 e in ordine alla regolarità del relativo procedimento di notifica (Trib. Napoli, Sez. X, 27 febbraio
2023, n. 2141).
La domanda, anche se di accertamento negativo dell'altrui diritto, è comunque supportata dall'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c. Ciò in quanto nella diffida vi è l'esplicito avvertimento che in caso di mancato pagamento nei trenta giorni “si procederà al recupero delle somme nelle sedi giudiziarie competenti”. Tale avviso ingenera nel destinatario la necessità di procedere ad un pronto accertamento giudiziale dell'inesistenza del credito vantato ex adverso, in modo da prevenire le ulteriori iniziative che il potrebbe CP_2
adottare per ottenere il soddisfacimento del suo diritto in via coattiva.
È opportuno evidenziare che, sempre nella diffida, si avvisa il destinatario che l'atto ed entro trenta giorni dalla notifica dello stesso è possibile proporre opposizione nella forma del ricorso al Giudice Ordinario competente per territorio.
Ai fini dell'inquadramento della vicenda è opportuno ricostruire il quadro giuridico in diritto della normativa che regola la fattispecie. Il provvedimento di acquisizione dell'immobile di via Mastellone è stato adottato sulla scorta dell'art. 15 legge n. 10/1977, rubricato “sanzioni amministrative”. Detta disposizione stabiliva la misura ablatoria dell'immobile costruito in totale difformità rispetto agli strumenti di regolazione urbanistica. Le opere così costruite venivano demolite o acquisite al patrimonio indisponibile dell'amministrazione comunale.
La sanzione dell'acquisizione delle opere abusive al patrimonio comunale è stata in seguito ribadita dall'art. 7 della legge n. 47/1985, rubricato “opere eseguite in assenza di
4 R.G. n 6087/2022
concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali”. La normativa delineava una scansione procedimentale simile a quella previsto dal citato art. 15, stabilendo che: in caso di mancata demolizione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune;
l'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita;
l'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, nel termine di 90 giorni, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione (gratuita) nei registri immobiliari;
l'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del Sindaco a spese dei responsabili dell'abuso, salva l'esistenza di prevalenti interessi pubblici (dichiarata con delibera del Consiglio comunale) e sempre che l'opera non sia in contrasto con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. Detta disposizione è poi confluita nell'art. 31 del d.P.R. n.
380/2001.
Secondo costante giurisprudenza, l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di un manufatto abusivo determina una situazione inconciliabile con la sanatoria soltanto quando all'immissione nel possesso sia seguita la demolizione dell'immobile abusivo o la sua utilizzazione a fini pubblici. In mancanza di tali evenienze, la domanda di condono è ammissibile e può essere accolta in presenza dei relativi presupposti. Il suddetto principio di diritto si fonda sul disposto dell'art. 43 della legge n. 47/1985, in forza del quale “l'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione, non impedisce il conseguimento della sanatoria”.
A conferma della compatibilità della sanatoria con l'avvenuta acquisizione, vi è il disposto dell'art. 39, comma 19, della legge n. 724/1994. La disposizione stabilisce che “per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell'area di sedime e delle opere sopra questa realizzate disposte in attuazione dell'art. 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare dietro esibizione di certificazione comunale attestante l'avvenuta presentazione della domanda di sanatoria. Sono in ogni caso
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fatti salvi i diritti dei terzi e del comune nel caso in cui le opere stesse siano state destinate ad attività di pubblica utilità entro la data del 1 dicembre 1994.
Ad avviso del Tribunale, il diritto ad ottenere l'annullamento dell'acquisizione e la cancellazione della trascrizione dai pubblici registri immobiliari è previsto esclusivamente al fine di facilitare la circolazione dei beni immobili in attesa di condono (si veda, in tal senso, quanto disposto dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47/1985), mentre non ha alcun rilievo nel rapporto proprietario - nel senso che l'acquisizione perde efficacia con CP_2
la proposizione della domanda di condono a prescindere dalla presentazione dell'istanza di annullamento.
In base all'art. 38 della legge n. 47/1985, la presentazione entro il termine perentorio della domanda di condono, accompagnata dalla attestazione del versamento della prima rata dell'oblazione, sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative;
inoltre, con il pagamento dell'intero importo dovuto a titolo di oblazione si estinguono i reati e i procedimenti di esecuzione delle sanzioni amministrative;
infine, una volta rilasciata la concessione in sanatoria, “non si applicano le sanzioni amministrative, ivi comprese le pene pecuniarie e le sovrattasse previste per le violazioni delle disposizioni in materia di imposte sui redditi relativamente ai fabbricati abusivamente eseguiti, sempre che le somme dovute a titolo di oblazione siano state corrisposte per intero”.
In applicazione della disposizione normativa richiamata, la giurisprudenza amministrativa ha consolidato l'orientamento secondo cui la presentazione di un'istanza di concessione in sanatoria obbliga il Comune competente a procedere al suo esame e ad adottare i conseguenti provvedimenti. Ne deriva che gli atti repressivi precedentemente emanati perdono efficacia fino alla definizione della domanda, restando ferma la possibilità di una loro riedizione qualora l'istanza venga respinta. In caso di accoglimento della sanatoria, gli atti sanzionatori impugnati risultano implicitamente caducati;
qualora invece la richiesta venga rigettata,
l'amministrazione, ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge n. 47/1985, è tenuta a riesaminare integralmente la fattispecie e, se del caso, ad adottare nuovi provvedimenti sanzionatori conclusivi, suscettibili di esecuzione o di autonoma impugnazione (Cons. St.,
Sez. VI, 3 marzo 2020, n. 1540; 15 aprile 2019, n. 2438).
6 R.G. n 6087/2022
Deve dunque affermarsi che, a seguito dell'istanza di condono, perdono efficacia tutti gli atti repressivi posti in essere sino a quel momento, non esclusa l'acquisizione dell'immobile al patrimonio del Comune (Cass. Civ., Sez. II, 19 dicembre 2017, n. 30497, secondo cui qualora il non disponga la demolizione o l'utilizzazione a fini pubblici di un immobile CP_2
abusivo, la presentazione dell'istanza di condono rende inefficace l'ordinanza con cui l'ente acquisisce l'immobile nel proprio patrimonio).
Stante l'inefficacia dell'acquisizione, la disposizione dell'art. 39, comma 19, della legge n.
724/1994 deve ritenersi funzionale a favorire la circolazione del bene, consentendo il rispetto del principio di continuità delle trascrizioni di cui all'art. 2560 c.c. anche prima della concessione del condono. Una volta ottenuto il permesso in sanatoria, la norma in esame offre al proprietario lo strumento per ottenere la corrispondenza tra situazione proprietaria e risultanze dei registri immobiliari.
Detto ciò, in punto di fatto si osserva che la pretesa del trova il suo Controparte_2
fondamento nell'acquisizione ex lege dell'immobile abusivo.
Sulla scorta di quanto in precedenza evidenziato, detta pretesa deve considerarsi infondata:
a seguito della proposizione dell'istanza di condono sono venuti meno gli atti repressivi nel frattempo posti in essere, ivi compresa la sanzione consistente nell'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale.
Ciò comporta che gli attori, proprietario dell'appartamento e dante causa di quest'ultimo, non possono essere considerati occupanti abusivi dell'immobile. Con la concessione in sanatoria, infatti, i poteri repressivi dell'abuso edilizio condonato sono venuti meno, sicché il Comune non può più vantare alcun diritto sull'immobile altrui. A voler ritenere che l'acquisizione abbia perso efficacia soltanto a partire dal momento di presentazione dell'istanza di sanatoria, con conseguente esistenza di un pregresso periodo di occupazione abusiva, i diritti del Comune relativi a tale periodo sarebbero comunque prescritti, atteso che la domanda di condono è stata presentata nell'ormai lontano 1986.
In conclusione, in accoglimento della domanda, va dichiarata l'inesistenza del diritto di credito oggetto della diffida impugnata.
7 R.G. n 6087/2022
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del decreto ministeriale n. 55/2014, aggiornate ai sensi del decreto ministeriale n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle fasi svolte e della natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Decima Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara la carenza di legittimazione passiva della Controparte_1
- dichiara l'inesistenza del diritto di credito vantato dal con la diffida prot. Controparte_2
n. 114275/21 del 28 dicembre 2021;
- condanna il al pagamento delle spese di lite degli attori, liquidate in euro Controparte_2
264,00 per spese esenti ed euro 2.600,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, addì 12.12.2025
Il Giudice
(dott.ssa Maria Esposito)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione X civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge
18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 6087 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2022, ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, vertente
TRA
(c.f.: ), nata a [...] il 3 novembre, 1946 e Parte_1 C.F._1
(c.f.: ), nato a [...] il 23 dicembre Parte_2 C.F._2
1997, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Maria Caianiello (c.f.:
), presso il quale elettivamente domiciliano in Napoli al Viale C.F._3
Gramsci, n. 19
ATTORI
E
P.IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1
con sede legale in Napoli, alla via G. Porzio, Centro Direzionale, Isola C1
CONVENUTO CONTUMACE
E
(c.f.: ), in persona del Sindaco p.t. elettivamente Controparte_2 P.IVA_2
domiciliato in Napoli, Piazza Municipio, n. 1, presso l'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Irene Iacovella (c.f.: ) C.F._4
CONVENUTO
1 R.G. n 6087/2022
Conclusioni: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento emessa dalla
[...]
ex art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 63, prot. n. 114275/21 del 28 CP_1
dicembre 2021 a mezzo della quale il ha ingiunto il pagamento della Controparte_2
somma di euro 6.000,00 a titolo di acconto, quale indennità al 28 dicembre 2016, e di euro
100,00 per ogni mese successivo di occupazione dell'immobile sito in Napoli, alla via
Mastellone, n. 152, int. 1.
Dalla lettura della diffida, sottoscritta sia dall'amministratore unico della Controparte_1
che dalla dirigente del Servizio demanio e patrimonio del si apprende che la
[...] CP_2
domanda ha ad oggetto somme richieste a titolo di acconto, finalizzate a risarcire il danno causato dall'occupazione abusiva dell'immobile.
Con riferimento a tale immobile fu presentata un'istanza di condono, successivamente accolta con disposizione dirigenziale n. 22543 del giorno 8 maggio 2010 e agli atti.
Nonostante ciò, alcun atto di annullamento dell'ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale risulta emanato.
Gli attori hanno proposto opposizione avverso la già menzionata diffida, eccependo: la nullità e/o l'inesistenza dell'ingiunzione, per mancato rispetto della procedura di notificazione a mezzo ufficiale giudiziario prevista dall'art. 2 del regio decreto n. 639/1910
(il recapito dell'atto è avvenuto mediante una raccomandata postale a mezzo vettore privato;
la carenza di potere in capo alla la quale, non potendo essere qualificata Controparte_1
come pubblica amministrazione dal punto di vista soggettivo, non poteva emettere l'ingiunzione ex art. 2 del regio decreto n. 639/1910; l'infondatezza del credito per violazione e falsa applicazione dell'art. 38 della legge n. 47/1985 e dell'art. 39, comma 19, della legge 724/1994, stante la natura retroattiva del condono medio tempore ottenuto e la conseguente perdita di efficacia delle sanzioni amministrative nel frattempo erogate;
la mancanza di liquidità del credito, unilateralmente quantificato dalla p.a., senza indicare i
2 R.G. n 6087/2022
criteri seguiti per la quantificazione;
la prescrizione quinquennale dei crediti relativi agli anni anteriori al 2017.
In conclusione, gli attori chiedevano in via principale, nel merito, la declaratoria dell'invalidità della citata ingiunzione di pagamento emessa dalla prot. Controparte_1
n. 114275/21 del 28 dicembre 2021, nonché tutti gli atti ad essa relativi, presupposti, consequenziali e/o comunque connessi e, per l'effetto la sua disapplicazione o il suo annullamento, unitamente a tutti gli atti ad essa relativi, presupposti, consequenziali e/o comunque connessi;
in ogni caso, inoltre, si chiedeva l'accertamento della illiceità e/o dell'infondatezza della pretesa creditoria del con conseguente Controparte_2
accertamento negativo del diritto della parte convenuta delle somme oggetto d'ingiunzione.
Con comparsa di costituzione e risposta, il evidenziava che: l'atto Controparte_2
impugnato non costituiva un'ingiunzione fiscale, bensì una mera diffida, a sua volta preceduta da una richiesta di pagamento datata 28 dicembre 2016; la Controparte_1
era legittimata ad emettere la diffida in quanto soggetto delegato alla gestione del patrimonio del e che, peraltro, la diffida veniva sottoscritta finanche da un dirigente Controparte_2
comunale; gli effetti del condono non hanno portata retroattiva, sicché l'azione amministrativa intrapresa per il recupero delle indennità relative al periodo precedente al rilascio della sanatoria era legittima;
la prescrizione risultava interrotta nell'anno 2016 con l'invio della raccomandata ricevuta in data 11 gennaio 2017.
L'amministrazione comunale concludeva per il per il rigetto della domanda attrice in quanto inammissibile, improponibile, generica ed infondata in fatto e in diritto e comunque non provata.
La non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 11.12.2025 la causa veniva riservata in decisione ex art. 281 sexies cpc.
MOTIVI DI DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che l'atto impugnato, risulta privo dei requisiti formali indicati dall'art. 2 del regio decreto n. 639/1910 mancando, in particolare, l'ordine “di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta”. Considerando, inoltre, che esso ha ad oggetto un credito il cui importo deve ancora essere calcolato in maniera
3 R.G. n 6087/2022
definitiva, deve concludersi che non si tratta di un'ingiunzione emessa ai sensi dell'anzidetta norma, ma di una semplice diffida ad adempiere, la cui funzione risiede nella interruzione della prescrizione e nell'invito della controparte all'adempimento spontaneo.
Da tale constatazione discende la qualificazione della presente iniziativa giudiziale in termini di domanda di accertamento negativo del credito vantato dal Ciò implica Controparte_2
la carenza di legittimazione passiva della trattandosi di un soggetto Controparte_1
estraneo al rapporto giuridico oggetto della controversia, nonché l'irrilevanza delle doglianze sollevate dagli attori in ordine alla mancanza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, per l'emanazione dell'ingiunzione ex art. 2 del regio decreto n. 639/1910 e in ordine alla regolarità del relativo procedimento di notifica (Trib. Napoli, Sez. X, 27 febbraio
2023, n. 2141).
La domanda, anche se di accertamento negativo dell'altrui diritto, è comunque supportata dall'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c. Ciò in quanto nella diffida vi è l'esplicito avvertimento che in caso di mancato pagamento nei trenta giorni “si procederà al recupero delle somme nelle sedi giudiziarie competenti”. Tale avviso ingenera nel destinatario la necessità di procedere ad un pronto accertamento giudiziale dell'inesistenza del credito vantato ex adverso, in modo da prevenire le ulteriori iniziative che il potrebbe CP_2
adottare per ottenere il soddisfacimento del suo diritto in via coattiva.
È opportuno evidenziare che, sempre nella diffida, si avvisa il destinatario che l'atto ed entro trenta giorni dalla notifica dello stesso è possibile proporre opposizione nella forma del ricorso al Giudice Ordinario competente per territorio.
Ai fini dell'inquadramento della vicenda è opportuno ricostruire il quadro giuridico in diritto della normativa che regola la fattispecie. Il provvedimento di acquisizione dell'immobile di via Mastellone è stato adottato sulla scorta dell'art. 15 legge n. 10/1977, rubricato “sanzioni amministrative”. Detta disposizione stabiliva la misura ablatoria dell'immobile costruito in totale difformità rispetto agli strumenti di regolazione urbanistica. Le opere così costruite venivano demolite o acquisite al patrimonio indisponibile dell'amministrazione comunale.
La sanzione dell'acquisizione delle opere abusive al patrimonio comunale è stata in seguito ribadita dall'art. 7 della legge n. 47/1985, rubricato “opere eseguite in assenza di
4 R.G. n 6087/2022
concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali”. La normativa delineava una scansione procedimentale simile a quella previsto dal citato art. 15, stabilendo che: in caso di mancata demolizione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune;
l'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita;
l'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, nel termine di 90 giorni, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione (gratuita) nei registri immobiliari;
l'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del Sindaco a spese dei responsabili dell'abuso, salva l'esistenza di prevalenti interessi pubblici (dichiarata con delibera del Consiglio comunale) e sempre che l'opera non sia in contrasto con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. Detta disposizione è poi confluita nell'art. 31 del d.P.R. n.
380/2001.
Secondo costante giurisprudenza, l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di un manufatto abusivo determina una situazione inconciliabile con la sanatoria soltanto quando all'immissione nel possesso sia seguita la demolizione dell'immobile abusivo o la sua utilizzazione a fini pubblici. In mancanza di tali evenienze, la domanda di condono è ammissibile e può essere accolta in presenza dei relativi presupposti. Il suddetto principio di diritto si fonda sul disposto dell'art. 43 della legge n. 47/1985, in forza del quale “l'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione, non impedisce il conseguimento della sanatoria”.
A conferma della compatibilità della sanatoria con l'avvenuta acquisizione, vi è il disposto dell'art. 39, comma 19, della legge n. 724/1994. La disposizione stabilisce che “per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell'area di sedime e delle opere sopra questa realizzate disposte in attuazione dell'art. 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare dietro esibizione di certificazione comunale attestante l'avvenuta presentazione della domanda di sanatoria. Sono in ogni caso
5 R.G. n 6087/2022
fatti salvi i diritti dei terzi e del comune nel caso in cui le opere stesse siano state destinate ad attività di pubblica utilità entro la data del 1 dicembre 1994.
Ad avviso del Tribunale, il diritto ad ottenere l'annullamento dell'acquisizione e la cancellazione della trascrizione dai pubblici registri immobiliari è previsto esclusivamente al fine di facilitare la circolazione dei beni immobili in attesa di condono (si veda, in tal senso, quanto disposto dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47/1985), mentre non ha alcun rilievo nel rapporto proprietario - nel senso che l'acquisizione perde efficacia con CP_2
la proposizione della domanda di condono a prescindere dalla presentazione dell'istanza di annullamento.
In base all'art. 38 della legge n. 47/1985, la presentazione entro il termine perentorio della domanda di condono, accompagnata dalla attestazione del versamento della prima rata dell'oblazione, sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative;
inoltre, con il pagamento dell'intero importo dovuto a titolo di oblazione si estinguono i reati e i procedimenti di esecuzione delle sanzioni amministrative;
infine, una volta rilasciata la concessione in sanatoria, “non si applicano le sanzioni amministrative, ivi comprese le pene pecuniarie e le sovrattasse previste per le violazioni delle disposizioni in materia di imposte sui redditi relativamente ai fabbricati abusivamente eseguiti, sempre che le somme dovute a titolo di oblazione siano state corrisposte per intero”.
In applicazione della disposizione normativa richiamata, la giurisprudenza amministrativa ha consolidato l'orientamento secondo cui la presentazione di un'istanza di concessione in sanatoria obbliga il Comune competente a procedere al suo esame e ad adottare i conseguenti provvedimenti. Ne deriva che gli atti repressivi precedentemente emanati perdono efficacia fino alla definizione della domanda, restando ferma la possibilità di una loro riedizione qualora l'istanza venga respinta. In caso di accoglimento della sanatoria, gli atti sanzionatori impugnati risultano implicitamente caducati;
qualora invece la richiesta venga rigettata,
l'amministrazione, ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge n. 47/1985, è tenuta a riesaminare integralmente la fattispecie e, se del caso, ad adottare nuovi provvedimenti sanzionatori conclusivi, suscettibili di esecuzione o di autonoma impugnazione (Cons. St.,
Sez. VI, 3 marzo 2020, n. 1540; 15 aprile 2019, n. 2438).
6 R.G. n 6087/2022
Deve dunque affermarsi che, a seguito dell'istanza di condono, perdono efficacia tutti gli atti repressivi posti in essere sino a quel momento, non esclusa l'acquisizione dell'immobile al patrimonio del Comune (Cass. Civ., Sez. II, 19 dicembre 2017, n. 30497, secondo cui qualora il non disponga la demolizione o l'utilizzazione a fini pubblici di un immobile CP_2
abusivo, la presentazione dell'istanza di condono rende inefficace l'ordinanza con cui l'ente acquisisce l'immobile nel proprio patrimonio).
Stante l'inefficacia dell'acquisizione, la disposizione dell'art. 39, comma 19, della legge n.
724/1994 deve ritenersi funzionale a favorire la circolazione del bene, consentendo il rispetto del principio di continuità delle trascrizioni di cui all'art. 2560 c.c. anche prima della concessione del condono. Una volta ottenuto il permesso in sanatoria, la norma in esame offre al proprietario lo strumento per ottenere la corrispondenza tra situazione proprietaria e risultanze dei registri immobiliari.
Detto ciò, in punto di fatto si osserva che la pretesa del trova il suo Controparte_2
fondamento nell'acquisizione ex lege dell'immobile abusivo.
Sulla scorta di quanto in precedenza evidenziato, detta pretesa deve considerarsi infondata:
a seguito della proposizione dell'istanza di condono sono venuti meno gli atti repressivi nel frattempo posti in essere, ivi compresa la sanzione consistente nell'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale.
Ciò comporta che gli attori, proprietario dell'appartamento e dante causa di quest'ultimo, non possono essere considerati occupanti abusivi dell'immobile. Con la concessione in sanatoria, infatti, i poteri repressivi dell'abuso edilizio condonato sono venuti meno, sicché il Comune non può più vantare alcun diritto sull'immobile altrui. A voler ritenere che l'acquisizione abbia perso efficacia soltanto a partire dal momento di presentazione dell'istanza di sanatoria, con conseguente esistenza di un pregresso periodo di occupazione abusiva, i diritti del Comune relativi a tale periodo sarebbero comunque prescritti, atteso che la domanda di condono è stata presentata nell'ormai lontano 1986.
In conclusione, in accoglimento della domanda, va dichiarata l'inesistenza del diritto di credito oggetto della diffida impugnata.
7 R.G. n 6087/2022
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del decreto ministeriale n. 55/2014, aggiornate ai sensi del decreto ministeriale n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle fasi svolte e della natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Decima Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara la carenza di legittimazione passiva della Controparte_1
- dichiara l'inesistenza del diritto di credito vantato dal con la diffida prot. Controparte_2
n. 114275/21 del 28 dicembre 2021;
- condanna il al pagamento delle spese di lite degli attori, liquidate in euro Controparte_2
264,00 per spese esenti ed euro 2.600,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, addì 12.12.2025
Il Giudice
(dott.ssa Maria Esposito)
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