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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 14/10/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 3883/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. MO ED DE Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3883/2025 promossa da: nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Araldi del Parte_1
Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa Parte_2
Poli del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 26 maggio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Parma, il 31 luglio 1967, che dalla loro unione sono nati i due figli e , divenuti entrambi maggiorenni e indipendenti sotto il profilo economico, Per_1 Per_2 che la loro separazione era stata oggetto di accordo formalizzato innanzi all'Ufficiale di Stato Civile il 26 febbraio 2016 e che, successivamente, non aveva avuto luogo alcuna riconciliazione coniugale.
Manifestando comune volontà di non riconciliarsi, essi chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario alle condizioni tra loro concordate (afferenti, in particolare, a questioni di natura patrimoniale).
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno concluso insistendo per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
pagina 1 di 2 La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, di dover prendere atto delle condizioni concordate dalle parti, poiché prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e riguardanti diritti disponibili degli interessati.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da in Parma, il 31 luglio 1967, trascritto al Numero 295, Parte_1 Parte_2
Parte II, Serie A, Anno 1967 del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso datato 29 aprile 2025 e depositato il 26 maggio 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 13 ottobre 2025
Il Presidente est.
MO ED DE
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. MO ED DE Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3883/2025 promossa da: nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Araldi del Parte_1
Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa Parte_2
Poli del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 26 maggio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Parma, il 31 luglio 1967, che dalla loro unione sono nati i due figli e , divenuti entrambi maggiorenni e indipendenti sotto il profilo economico, Per_1 Per_2 che la loro separazione era stata oggetto di accordo formalizzato innanzi all'Ufficiale di Stato Civile il 26 febbraio 2016 e che, successivamente, non aveva avuto luogo alcuna riconciliazione coniugale.
Manifestando comune volontà di non riconciliarsi, essi chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario alle condizioni tra loro concordate (afferenti, in particolare, a questioni di natura patrimoniale).
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno concluso insistendo per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
pagina 1 di 2 La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, di dover prendere atto delle condizioni concordate dalle parti, poiché prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e riguardanti diritti disponibili degli interessati.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da in Parma, il 31 luglio 1967, trascritto al Numero 295, Parte_1 Parte_2
Parte II, Serie A, Anno 1967 del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso datato 29 aprile 2025 e depositato il 26 maggio 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 13 ottobre 2025
Il Presidente est.
MO ED DE
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