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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/02/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 831 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 831 /2024 RG Lav. promossa da:
- C.F. ; Parte_1 C.F._1
- C. Parte_2 C.F._2 se nel v. AG RI LE e domiciliate presso lo studio del difensore in Via G. GALILEI N. 40 - Mestrino (Pd) ricorrente contro
Controparte_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dalle dott.sse MORBIOLI NICOLETTA e GIOVANNI BATTISTA LA GROTTERIA e domiciliato presso l'Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Vicenza sito in Borgo Scroffa n. 2 resistente
Conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza in data 11/02/2025. Oggetto: retribuzione. Motivazione
Le parti ricorrenti, allegato di avere lavorato in vari anni scolastici (di seguito elencati in relazione a ciascuna ricorrente) quali dipendenti a tempo determinato per il convenuto in qualità di docente, chiedono per le annualità in questione, in forza del CP_1 principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato adottato con direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio1, di godere del bonus-carta docente di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015. Tale norma, per i soli docenti in ruolo (e quindi con esclusione dei docenti assunti con contratto di lavoro a termine), prevede infatti che <Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_2 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>>.
Per quanto qui di interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:
1) La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016); 2) La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM 28/11/2016); 3) Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016). La normativa suddetta impone quindi al un preciso obbligo cui Controparte_1 corrisponde in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte del
) una provvista dalla quale attingere (mediante accesso ad applicazione web e CP_1 creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet). Tale diritto attribuisce quindi all'insegnante, quale corollario del diritto stesso, la facoltà, non appena gli sia consentito di accedere alla provvista monetaria e, quindi, di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura del , di CP_1 spendere la relativa somma, fino a concorrenza di € 500,00, non oltre – come si evince dalla dizione dell'art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016 - il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata (così, ad esempio, i 500 euro fruibili dal singolo docente con riferimento all'aa.ss. 2015/2016, che ha inizio il giorno 1/9/2015, potranno essere spesi fino al giorno 31/8/2017).
Orbene, alla luce della suddetta normativa, nazionale e comunitaria, le ricorrenti, con riferimento agli anni scolastici di seguito indicati, domandano in particolare, previo accertamento del diritto ad ottenere la costituzione della Carta, condanna del ad CP_1 erogare la somma di € 500,00 per ciascuna annualità sottoindicata per il soddisfacimento delle necessità formative (la formazione continua cui i docenti di ruolo e non di ruolo sono, per Legge2, tenuti).
Le domande riguardano, in particolare, i seguenti anni scolastici:
1) : aa.ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23; Parte_1
2) : aa.ss. 2018/19 (a.s. rinunciato nel corso della prima udienza), Parte_2
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23.
Il convenuto si è costituito, contestando quanto dedotto dalle ricorrenti e CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, con riferimento alla ricorrente Pt_2
(all. n. 02) ha eccepito la prescrizione quinquennale per l'a.s. 2018/2019 ai sensi e
[...] per gli effetti dell'art. 2948, n. 4, c.c., essendo il ricorso stato notificato in data 26.07.2024 ed essendo maturato, per la suddetta ricorrente, il preteso diritto alla Carta docente per l'a.s. 2018/2019 in data 05.10.2018 (data di stipulazione del contratto di supplenza); ha, inoltre, formulato, con riferimento alla medesima ricorrente, eccezione di non debenza del beneficio con riferimento all'a.s. 2019/2020, in quanto la stessa nella predetta annualità è risultata titolare di incarichi di supplenza che non soddisfano il requisito della “didattica annua” che, secondo la nota sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lav., n. 29961/2023, pubblicata il 27/10/2023, costituisce il presupposto per il riconoscimento anche ai docenti a tempo determinato del beneficio formativo di cui si discute.
All'udienza dell'11/02/2025 parte ricorrente ha rinunciato all'annualità Parte_2
2018/2019, oggetto dell'eccepita prescrizione;
le parti hanno, quindi, proceduto alla discussione della causa, precisando le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi, al netto della predetta rinuncia all'annualità oggetto dell'eccepita prescrizione.
Ciò premesso, il ricorso è, alla luce delle considerazioni condivise dai giudici della Sezione lavoro del Tribunale di Vicenza, già esposte in numerose sentenze rese su casi analoghi (si richiamano ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c. i seguenti precedenti a firma dello scrivente: RG Lav. n. 232/2023 sent. n. 324/2023, RG Lav. 233/2023 sent. n. 325/2023, RG Lav. 261/2023 sent. n. 334/2023, RG Lav. 264/2023 sent. n. 335/2023) e della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023, fondato, avendo la pronuncia in parola sancito, per quanto qui ci interessa, che “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” e che “2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma CP_1
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
Risulta provato, infatti, che - ad eccezione dell'a.s. 2019/2020 (con riferimento alla ricorrente ) relativamente al quale valgono le considerazioni che seguono - le Pt_2 parti ricorrenti hanno lavorato in qualità di docenti a tempo determinato alle dipendenze del convenuto durante gli anni scolastici indicati in ricorso, con contratti di CP_1 lavoro prevedenti il servizio fino al termine delle attività didattiche (supplenza fino al 30 giugno) o al termine dell'anno scolastico (supplenza fino al 31 agosto) (doc.
1-12 ricorrenti), periodo in relazione al quale, alla luce dei princìpi e criteri indicati nella sentenza della Suprema Corte sopra richiamata, la prestazione del docente precario si caratterizza per una certa stabilità e professionalità, divenendo discriminatorio, e quindi illegittimo - con riferimento al mancato riconoscimento del beneficio in questione - il differente trattamento rispetto al docente di ruolo.
Per quanto concerne l'a.s. 2019/20 si rileva che non risulta, per la predetta annualità, un unico contratto, ma più contratti che si susseguono e che dispongono la cessazione della supplenza in un periodo anteriore al 30 giugno (in particolare, dallo stato matricolare prodotto dal convenuto emerge che l'ultimo contratto sia cessato il 10 giugno CP_1
2020). Ciononostante, la domanda deve essere accolta anche con riferimento alla predetta annualità in quanto i contratti in questione – che prevedono l'incarico di supplenza presso la medesima scuola e per il medesimo insegnamento – risultano in stretta successione tra loro, comportando che la supplenza si sia svolta senza soluzione di continuità. In ragione di ciò, e in considerazione della circostanza per cui la copertura totale dell'incarico di insegnamento arriva quasi all'intero anno scolastico (interrompendosi il 10 giugno, e dunque successivamente al momento della cessazione delle lezioni), tale situazione appare paragonabile a quella delle supplenze fino al termine delle attività scolastiche (30 giugno), e compatibile con la finalità della normativa che ha istituito la carta docente come delineata dalla Suprema Corte, la quale ha evidenziato come “la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima” (v. Cass. 10072/2023 già citata). Appare dunque corretto, in ossequio al principio di uguaglianza, ritenere spettante anche per tale annualità il beneficio richiesto.
Deve inoltre rilevarsi, in relazione alle condizioni che la Suprema Corte ha ritenuto necessarie per l'adempimento dell'obbligazione in forma specifica, che le parti ricorrenti risultano attualmente in servizio come docenti a tempo indeterminato ( – doc. Pt_2
2 res.) o determinato, come dimostrato dal contratto di lavoro prodotto dalla ricorrente in data 06/02/2025. Pt_1
Nella medesima pronuncia la Suprema Corte ha altresì statuito, con decisione che si intende qui osservare in ossequio alla funzione nomofilattica della Corte di legittimità, che l'obbligazione oggetto di causa abbia natura di obbligazione pecuniaria di pagamento, e come tale il ritardato adempimento comporta l'obbligo di corrispondere, sull'importo riconosciuto come dovuto, la maggior somma tra interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere corrisposto e quella di effettiva erogazione. Il dies a quo va quindi individuato, secondo quanto affermato dalla Corte, nel momento del conferimento degli incarichi o, se detto momento sia anteriore, nel momento successivo in cui, per l'anno scolastico di riferimento, sia consentito ai docenti di ruolo procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
Il convenuto dovrà, pertanto, essere condannato a costituire in favore delle parti CP_1 ricorrenti di seguito indicate, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi:
- € 2.000,00 a favore di Parte_2
- € 1.500,00 a favore di Parte_1
Tali somme potranno/dovranno essere fruite per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
Quanto infine alle spese di lite le stesse, tenuto conto della serialità della vertenza, della pluralità dei ricorrenti e del complessivo valore di causa, possono essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna il resistente a costituire in favore delle parti ricorrenti di seguito CP_1 indicate, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1-12-2016), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione sulla detta Carta della somma, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa, pari a complessivi:
• € 2.000,00 a favore di Parte_2
• € 1.500,00 a favore di Parte_1
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti ricorrenti a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 949,00, di cui euro 49,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa). Vicenza, 11/02/2025. Il Giudice dott. Paolo Sartorello 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 < modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive>>. 2 L'art. 282, DLgs. 297/1994, senza distinzione tra docenti di ruolo e docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, prevede infatti che <L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale […] docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica>>.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 831 /2024 RG Lav. promossa da:
- C.F. ; Parte_1 C.F._1
- C. Parte_2 C.F._2 se nel v. AG RI LE e domiciliate presso lo studio del difensore in Via G. GALILEI N. 40 - Mestrino (Pd) ricorrente contro
Controparte_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dalle dott.sse MORBIOLI NICOLETTA e GIOVANNI BATTISTA LA GROTTERIA e domiciliato presso l'Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Vicenza sito in Borgo Scroffa n. 2 resistente
Conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza in data 11/02/2025. Oggetto: retribuzione. Motivazione
Le parti ricorrenti, allegato di avere lavorato in vari anni scolastici (di seguito elencati in relazione a ciascuna ricorrente) quali dipendenti a tempo determinato per il convenuto in qualità di docente, chiedono per le annualità in questione, in forza del CP_1 principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato adottato con direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio1, di godere del bonus-carta docente di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015. Tale norma, per i soli docenti in ruolo (e quindi con esclusione dei docenti assunti con contratto di lavoro a termine), prevede infatti che <Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_2 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>>.
Per quanto qui di interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:
1) La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016); 2) La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM 28/11/2016); 3) Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016). La normativa suddetta impone quindi al un preciso obbligo cui Controparte_1 corrisponde in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte del
) una provvista dalla quale attingere (mediante accesso ad applicazione web e CP_1 creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet). Tale diritto attribuisce quindi all'insegnante, quale corollario del diritto stesso, la facoltà, non appena gli sia consentito di accedere alla provvista monetaria e, quindi, di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura del , di CP_1 spendere la relativa somma, fino a concorrenza di € 500,00, non oltre – come si evince dalla dizione dell'art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016 - il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata (così, ad esempio, i 500 euro fruibili dal singolo docente con riferimento all'aa.ss. 2015/2016, che ha inizio il giorno 1/9/2015, potranno essere spesi fino al giorno 31/8/2017).
Orbene, alla luce della suddetta normativa, nazionale e comunitaria, le ricorrenti, con riferimento agli anni scolastici di seguito indicati, domandano in particolare, previo accertamento del diritto ad ottenere la costituzione della Carta, condanna del ad CP_1 erogare la somma di € 500,00 per ciascuna annualità sottoindicata per il soddisfacimento delle necessità formative (la formazione continua cui i docenti di ruolo e non di ruolo sono, per Legge2, tenuti).
Le domande riguardano, in particolare, i seguenti anni scolastici:
1) : aa.ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23; Parte_1
2) : aa.ss. 2018/19 (a.s. rinunciato nel corso della prima udienza), Parte_2
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23.
Il convenuto si è costituito, contestando quanto dedotto dalle ricorrenti e CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, con riferimento alla ricorrente Pt_2
(all. n. 02) ha eccepito la prescrizione quinquennale per l'a.s. 2018/2019 ai sensi e
[...] per gli effetti dell'art. 2948, n. 4, c.c., essendo il ricorso stato notificato in data 26.07.2024 ed essendo maturato, per la suddetta ricorrente, il preteso diritto alla Carta docente per l'a.s. 2018/2019 in data 05.10.2018 (data di stipulazione del contratto di supplenza); ha, inoltre, formulato, con riferimento alla medesima ricorrente, eccezione di non debenza del beneficio con riferimento all'a.s. 2019/2020, in quanto la stessa nella predetta annualità è risultata titolare di incarichi di supplenza che non soddisfano il requisito della “didattica annua” che, secondo la nota sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lav., n. 29961/2023, pubblicata il 27/10/2023, costituisce il presupposto per il riconoscimento anche ai docenti a tempo determinato del beneficio formativo di cui si discute.
All'udienza dell'11/02/2025 parte ricorrente ha rinunciato all'annualità Parte_2
2018/2019, oggetto dell'eccepita prescrizione;
le parti hanno, quindi, proceduto alla discussione della causa, precisando le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi, al netto della predetta rinuncia all'annualità oggetto dell'eccepita prescrizione.
Ciò premesso, il ricorso è, alla luce delle considerazioni condivise dai giudici della Sezione lavoro del Tribunale di Vicenza, già esposte in numerose sentenze rese su casi analoghi (si richiamano ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c. i seguenti precedenti a firma dello scrivente: RG Lav. n. 232/2023 sent. n. 324/2023, RG Lav. 233/2023 sent. n. 325/2023, RG Lav. 261/2023 sent. n. 334/2023, RG Lav. 264/2023 sent. n. 335/2023) e della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023, fondato, avendo la pronuncia in parola sancito, per quanto qui ci interessa, che “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” e che “2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma CP_1
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
Risulta provato, infatti, che - ad eccezione dell'a.s. 2019/2020 (con riferimento alla ricorrente ) relativamente al quale valgono le considerazioni che seguono - le Pt_2 parti ricorrenti hanno lavorato in qualità di docenti a tempo determinato alle dipendenze del convenuto durante gli anni scolastici indicati in ricorso, con contratti di CP_1 lavoro prevedenti il servizio fino al termine delle attività didattiche (supplenza fino al 30 giugno) o al termine dell'anno scolastico (supplenza fino al 31 agosto) (doc.
1-12 ricorrenti), periodo in relazione al quale, alla luce dei princìpi e criteri indicati nella sentenza della Suprema Corte sopra richiamata, la prestazione del docente precario si caratterizza per una certa stabilità e professionalità, divenendo discriminatorio, e quindi illegittimo - con riferimento al mancato riconoscimento del beneficio in questione - il differente trattamento rispetto al docente di ruolo.
Per quanto concerne l'a.s. 2019/20 si rileva che non risulta, per la predetta annualità, un unico contratto, ma più contratti che si susseguono e che dispongono la cessazione della supplenza in un periodo anteriore al 30 giugno (in particolare, dallo stato matricolare prodotto dal convenuto emerge che l'ultimo contratto sia cessato il 10 giugno CP_1
2020). Ciononostante, la domanda deve essere accolta anche con riferimento alla predetta annualità in quanto i contratti in questione – che prevedono l'incarico di supplenza presso la medesima scuola e per il medesimo insegnamento – risultano in stretta successione tra loro, comportando che la supplenza si sia svolta senza soluzione di continuità. In ragione di ciò, e in considerazione della circostanza per cui la copertura totale dell'incarico di insegnamento arriva quasi all'intero anno scolastico (interrompendosi il 10 giugno, e dunque successivamente al momento della cessazione delle lezioni), tale situazione appare paragonabile a quella delle supplenze fino al termine delle attività scolastiche (30 giugno), e compatibile con la finalità della normativa che ha istituito la carta docente come delineata dalla Suprema Corte, la quale ha evidenziato come “la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima” (v. Cass. 10072/2023 già citata). Appare dunque corretto, in ossequio al principio di uguaglianza, ritenere spettante anche per tale annualità il beneficio richiesto.
Deve inoltre rilevarsi, in relazione alle condizioni che la Suprema Corte ha ritenuto necessarie per l'adempimento dell'obbligazione in forma specifica, che le parti ricorrenti risultano attualmente in servizio come docenti a tempo indeterminato ( – doc. Pt_2
2 res.) o determinato, come dimostrato dal contratto di lavoro prodotto dalla ricorrente in data 06/02/2025. Pt_1
Nella medesima pronuncia la Suprema Corte ha altresì statuito, con decisione che si intende qui osservare in ossequio alla funzione nomofilattica della Corte di legittimità, che l'obbligazione oggetto di causa abbia natura di obbligazione pecuniaria di pagamento, e come tale il ritardato adempimento comporta l'obbligo di corrispondere, sull'importo riconosciuto come dovuto, la maggior somma tra interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere corrisposto e quella di effettiva erogazione. Il dies a quo va quindi individuato, secondo quanto affermato dalla Corte, nel momento del conferimento degli incarichi o, se detto momento sia anteriore, nel momento successivo in cui, per l'anno scolastico di riferimento, sia consentito ai docenti di ruolo procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
Il convenuto dovrà, pertanto, essere condannato a costituire in favore delle parti CP_1 ricorrenti di seguito indicate, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi:
- € 2.000,00 a favore di Parte_2
- € 1.500,00 a favore di Parte_1
Tali somme potranno/dovranno essere fruite per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
Quanto infine alle spese di lite le stesse, tenuto conto della serialità della vertenza, della pluralità dei ricorrenti e del complessivo valore di causa, possono essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna il resistente a costituire in favore delle parti ricorrenti di seguito CP_1 indicate, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1-12-2016), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione sulla detta Carta della somma, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa, pari a complessivi:
• € 2.000,00 a favore di Parte_2
• € 1.500,00 a favore di Parte_1
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti ricorrenti a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 949,00, di cui euro 49,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa). Vicenza, 11/02/2025. Il Giudice dott. Paolo Sartorello 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 < modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive>>. 2 L'art. 282, DLgs. 297/1994, senza distinzione tra docenti di ruolo e docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, prevede infatti che <L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale […] docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica>>.