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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 16/10/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale in materia di riliquidazione pensione iscritta al numero 287 del Ruolo Generale dell'anno 2021
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. MARAGLINO MARIANO Parte_1
Appellante
E
in persona del legale rappr. p.t., rappr. e dif. dagli avv.ti Antonio Andriulli, Renato Vestini e CP_1 Anna Paola Ciarelli Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 04/08/2021, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 904 del 14.04.2021 con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto ha dichiarato inammissibile, per intervenuta decadenza tombale, la domanda dalla medesima proposta volta alla riliquidazione della pensione di cat. VO n.10067180, con decorrenza dal maggio 2000, CP_ per non avere l' conteggiato i periodi di malattia incidenti sui contributi figurativi.
1.1. Con unico motivo di appello, la ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione di Pt_1 norme di legge avendo il giudice di prime cure applicato l'unica sentenza della Suprema Corte n. 28416/20 in ordine alla decadenza tombale rispetto all'orientamento maturato ed espresso con la sentenza n. 17430 del 17.6.2021 applicativo della decadenza mobile nella liquidazione dei trattamenti pensionistici, ribadendo il suo diritto al corretto calcolo del trattamento pensionistico. Ha, pertanto concluso chiedendo in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della CP_ domanda di cu al ricorso del 14.10.2020, con condanna dell' alla corresponsione dei ratei differenziali maturati sulla pensione godimento, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio. CP_
1.2. L' ritualmente costituito, ha reiterato l'eccezione preliminare proposte in primo grado relativa alla decadenza dall'azione, deducendo, nel merito, di avere già provveduto alla riliquidazione della pensione in godimento alla parte appellante con del 7.3.2018 (in seguito a Pt_2 relativa domanda amministrativa), con riconoscimento in suo favore del maggior rateo mensile pari ad € 657,78, con arretrati dal 02/2013 nei limiti della prescrizione quinquennale ed evidenziando che “la diversità del calcolo tra quanto riscontrato dagli Uffici amm.vi (E. 678,99) e quanto CP_1 riscontrato dalla ricorrente (E. 687,62) è dovuto all'erronea convinzione della ricorrente che la quota B faccia riferimento a 372 settimane piuttosto che al corretto dato 488 settimane. Inoltre, l'odierna appellante per il 1998 utilizza una retribuzione pensionabile di E. 14207,94 in luogo di quella corretta di E. 13512,15 ”.
Ha, quindi, concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite
1.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, la causa, all'udienza dell'08.10.2025, è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
2. L'appello è fondato per quanto di ragione e nei limiti di seguito esposti.
2.1. La sentenza impugnata, richiamando quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 28416 del 14.12.2020, ha ritenuto maturata la decadenza in relazione alla domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico e non soltanto dei ratei della pensione in godimento dalla parte appellante.
2.2. Invero, alla fattispecie in esame deve applicarsi il diverso ed ormai consolidato principio di diritto affermato dalla Suprema Corte in forza del quale “In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale. L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative. L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra triennali rispetto alla domanda giudiziale” (v., ex plurimis, Cassazione civile sez. lav., 04/01/2022, n.123).
Sicchè, in relazione al deposito del ricorso in primo grado in data 14.10.2020, deve aversi riguardo ai ratei maturati nel triennio precedente ovvero dal 14.10.2017.
CP_
2.3. L' già in primo grado, ha richiamato e prodotto – difese reiterate anche nel presente grado di giudizio – relazione istruttoria dell'ufficio competente nella quale è evidenziato quanto segue
“Venendo al merito dal ricalcolo puntuale operato dallo scrivente si rileva che il ricorso è parzialmente fondato in quanto dai calcoli allegati di si dimostra che il rateo originario Pt_3 corretto è di E. 678,99.La diversità del calcolo tra quanto riscontrato dallo scrivente (E. 678,99) e quanto riscontrato dal ricorrente (E. 687,62) è dovuto all'erronea convinzione del ricorrente che la quota B faccia riferimento a 372 settimane piuttosto che al corretto dato 488 sett. Inoltre il ricorrente per il 1998 utilizza una retribuzione pensionabile di E. 14207,94 in luogo di quella corretta di E. 13512,15”.
CP_ Sulla base dei calcoli effettuati dall' come allegati e prodotti e non specificatamente contestati dalla parte appellante (come da verbale di udienza dell'08.10.2025) ne deriva, pertanto, il riconoscimento in favore della parte appellante del maggior rateo pensionistico per l'importo di € CP_ 678,99, con condanna dell' al pagamento della differenza sui ratei a partire dal triennio antecedente al deposito del ricorso in primo grado ovvero dal 14.10.2017.
3. Le spese del doppio grado di giudizio si liquidano in dispositivo tenuto conto del decisum e della concreta attività svolta nel presente grado di giudizio.
PQM
Definitivamente pronunciando, così dispone: - in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, dichiara il diritto di alla riliquidazione della pensione VO n. Parte_1
10067180 dal 14.10.2017, mediante corresponsione del rateo mensile per l'importo di € 678,99 con CP_ condanna dell' dalla predetta data, al pagamento della somma differenziale, via via perequata, rispetto a quella corrisposta oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui alla L. 412/91.
- condanna l' al pagamento in favore della delle spese di lite del giudizio di primo CP_1 Pt_1 grado liquidate in € 500,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, oltre alle spese del presente grado di giudizio liquidate in complessive € 462,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Taranto, 08 ottobre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Annamaria Lastella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale in materia di riliquidazione pensione iscritta al numero 287 del Ruolo Generale dell'anno 2021
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. MARAGLINO MARIANO Parte_1
Appellante
E
in persona del legale rappr. p.t., rappr. e dif. dagli avv.ti Antonio Andriulli, Renato Vestini e CP_1 Anna Paola Ciarelli Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 04/08/2021, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 904 del 14.04.2021 con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto ha dichiarato inammissibile, per intervenuta decadenza tombale, la domanda dalla medesima proposta volta alla riliquidazione della pensione di cat. VO n.10067180, con decorrenza dal maggio 2000, CP_ per non avere l' conteggiato i periodi di malattia incidenti sui contributi figurativi.
1.1. Con unico motivo di appello, la ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione di Pt_1 norme di legge avendo il giudice di prime cure applicato l'unica sentenza della Suprema Corte n. 28416/20 in ordine alla decadenza tombale rispetto all'orientamento maturato ed espresso con la sentenza n. 17430 del 17.6.2021 applicativo della decadenza mobile nella liquidazione dei trattamenti pensionistici, ribadendo il suo diritto al corretto calcolo del trattamento pensionistico. Ha, pertanto concluso chiedendo in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della CP_ domanda di cu al ricorso del 14.10.2020, con condanna dell' alla corresponsione dei ratei differenziali maturati sulla pensione godimento, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio. CP_
1.2. L' ritualmente costituito, ha reiterato l'eccezione preliminare proposte in primo grado relativa alla decadenza dall'azione, deducendo, nel merito, di avere già provveduto alla riliquidazione della pensione in godimento alla parte appellante con del 7.3.2018 (in seguito a Pt_2 relativa domanda amministrativa), con riconoscimento in suo favore del maggior rateo mensile pari ad € 657,78, con arretrati dal 02/2013 nei limiti della prescrizione quinquennale ed evidenziando che “la diversità del calcolo tra quanto riscontrato dagli Uffici amm.vi (E. 678,99) e quanto CP_1 riscontrato dalla ricorrente (E. 687,62) è dovuto all'erronea convinzione della ricorrente che la quota B faccia riferimento a 372 settimane piuttosto che al corretto dato 488 settimane. Inoltre, l'odierna appellante per il 1998 utilizza una retribuzione pensionabile di E. 14207,94 in luogo di quella corretta di E. 13512,15 ”.
Ha, quindi, concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite
1.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, la causa, all'udienza dell'08.10.2025, è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
2. L'appello è fondato per quanto di ragione e nei limiti di seguito esposti.
2.1. La sentenza impugnata, richiamando quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 28416 del 14.12.2020, ha ritenuto maturata la decadenza in relazione alla domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico e non soltanto dei ratei della pensione in godimento dalla parte appellante.
2.2. Invero, alla fattispecie in esame deve applicarsi il diverso ed ormai consolidato principio di diritto affermato dalla Suprema Corte in forza del quale “In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale. L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative. L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra triennali rispetto alla domanda giudiziale” (v., ex plurimis, Cassazione civile sez. lav., 04/01/2022, n.123).
Sicchè, in relazione al deposito del ricorso in primo grado in data 14.10.2020, deve aversi riguardo ai ratei maturati nel triennio precedente ovvero dal 14.10.2017.
CP_
2.3. L' già in primo grado, ha richiamato e prodotto – difese reiterate anche nel presente grado di giudizio – relazione istruttoria dell'ufficio competente nella quale è evidenziato quanto segue
“Venendo al merito dal ricalcolo puntuale operato dallo scrivente si rileva che il ricorso è parzialmente fondato in quanto dai calcoli allegati di si dimostra che il rateo originario Pt_3 corretto è di E. 678,99.La diversità del calcolo tra quanto riscontrato dallo scrivente (E. 678,99) e quanto riscontrato dal ricorrente (E. 687,62) è dovuto all'erronea convinzione del ricorrente che la quota B faccia riferimento a 372 settimane piuttosto che al corretto dato 488 sett. Inoltre il ricorrente per il 1998 utilizza una retribuzione pensionabile di E. 14207,94 in luogo di quella corretta di E. 13512,15”.
CP_ Sulla base dei calcoli effettuati dall' come allegati e prodotti e non specificatamente contestati dalla parte appellante (come da verbale di udienza dell'08.10.2025) ne deriva, pertanto, il riconoscimento in favore della parte appellante del maggior rateo pensionistico per l'importo di € CP_ 678,99, con condanna dell' al pagamento della differenza sui ratei a partire dal triennio antecedente al deposito del ricorso in primo grado ovvero dal 14.10.2017.
3. Le spese del doppio grado di giudizio si liquidano in dispositivo tenuto conto del decisum e della concreta attività svolta nel presente grado di giudizio.
PQM
Definitivamente pronunciando, così dispone: - in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, dichiara il diritto di alla riliquidazione della pensione VO n. Parte_1
10067180 dal 14.10.2017, mediante corresponsione del rateo mensile per l'importo di € 678,99 con CP_ condanna dell' dalla predetta data, al pagamento della somma differenziale, via via perequata, rispetto a quella corrisposta oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui alla L. 412/91.
- condanna l' al pagamento in favore della delle spese di lite del giudizio di primo CP_1 Pt_1 grado liquidate in € 500,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, oltre alle spese del presente grado di giudizio liquidate in complessive € 462,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Taranto, 08 ottobre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Annamaria Lastella