CA
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 21/03/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 706/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Augusto Sabatini Presidente Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore Ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 706/2022 R.G., vertente
T R A
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
n. 103, ell'Avv. Roberto Alecci (C.F.:
- Fax: 0906010108 - pec: , che lo C.F._2 Email_1 iusta procura in atti;
-Appellante-
CONTRO con sede in Terme Vigliatore (ME), via Nazionale n.152, p.iva Controparte_1 sona del legale rappresentante pro tempore, , P.IVA_1 CP_2 domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) Piazza F lo studio dell'Avv. Carmela Zarcone (C.F. , telefax 0909797855, C.F._3 pec: iuffrè.it) che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Email_2 Email_3
-Appellata-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 330/2022, pubblicata il 17.03.2021 dal Tribunale di Baccellona Pozzo di Gotto nell'ambito del giudizio n. 1342/2012 R.G. in materia di contratti a prestazioni corrispettive (domande di risarcimento e risoluzione).
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: come da atto di appello “1) Accogliere il presente gravame, per le ragioni esposte in narrativa al punto 1) e, per l'effetto, annullare la sentenza impugnata e meglio descritta in epigrafe con specifico riferimento alla parte compresa fra l'inizio del rigo 25 di pag. 4 e la fine del rigo 22 di pag. 6 della motivazione, nonché - nel dispositivo
- ove è dato leggere “ Rigetta la domanda proposta da per le motivazioni di cui in parte motiva”; 2) Parte_1
1 Conseguentemente, dichiarare la risoluzione di diritto del contratto di compravendita stipulato dal Sig. Parte_1 e dalla in persona del Sig. a Terme Vigliatore in data 3 luglio CP_1 Controparte_2 condannare controparte alla restituzione della somma versata, oltre interessi calcolati al tasso legale;
3) in via gradata, in riforma della sentenza impugnata, accogliere il secondo motivo di ap-pello e, per l'effetto, condannare l'odierna appellata alla restituzione della somma di € 1.000,00 in favore del sig. 4) Condannare controparte al risarcimento Parte_1 del danno da quantificarsi in via equitativa. 5) Accogliere er i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto annullare a sentenza impugnata nella parte che va dal rigo 23 di pag. 6 (Le spese seguono) sino al rigo 26 della medesima pagina (…si sono affrontate) e la relativa parte del dispositivo ove è dato leggere “CONDANNA parte attrice soccombente al pagamento della somma pari ad euro 4.835,00 ( di cui € 875,00 per fase studio;
€ 740,00 per fase introduttiva;
€ 1.600,00 per fase istruttoria/trattazione (stante il deposito delle memorie istruttorie); € 1.620,00 per fase decisionale) - con liquidazione a favore dell'avv.ta Carmela Zarcone dichiaratasi in atti antistataria (cfr. note di trattazione dell'11.3.2022) - a titolo di onorari professionali, oltre rimborso al 15% IVA, CPA come per legge”, e, conseguentemente, condannare l'odierna appellata al pagamento delle spese del giudizio di primo grado. 6) Atteso che l'odierno appellante ha dato spontanea esecuzione alla sentenza di primo gra-do, al solo fine di evitare l'esecuzione forzata, come da documentazione che si allega, si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, accogliendo l'appello proposto, Voglia condannare la
[...]
al rimborso di quanto. 7) Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”. Parte_2
Per l'appellata: come da comparsa di costituzione “1) Ritenere e dichiarare per le ragioni esposte in narrativa, inammissibile l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza num. 330/2022 del Tribunale Parte_1 di Barcellona Pozzo di Gotto nel giudizio num. 1 seguentemente rigettarlo e confermare la sentenza in ogni sua parte. 2) Nel merito, in subordine, ritenere e dichiarare infondato il suddetto atto di appello perché non provato e infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in premessa e, conseguentemente, confermare la sentenza nelle parti impugnate. 3) Condannare l'appellante al pagamento di spese e compensi di causa in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione a comparire all'udienza del 20.06.2011, Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Barcellona P.G., la
[...]
, deducendo, in proposito: Parte_2
.2010 egli e la avevano stipulato regolare contratto di CP_1 compravendita avente ad og vettura usata (sub specie una Porsche Cayenne, targata DC616AF, numero di telaio “wplzzz9pz6la06075”, cilindrata 3.2 V6, colore esterno grigio piombo, immatricolata nell'anno 2006);
- Che, in ottemperanza agli obblighi assunti, aveva provveduto – già in sede di stipula del suddetto contratto – all'emissione di un assegno bancario non trasferibile (n. 0778845766-10) a titolo di deposito cauzionale, pari ad euro 1.000,00;
- Che, in data 13.08.2010, stante la mancata consegna del veicolo, inviava al venditore, tramite lettera raccomandata, atto di formale messa in mora, diffidandolo ad adempiere entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della missiva, con avvertimento che, in caso di mancato adempimento, come da contratto (cfr. clausola n.8 “risoluzione del contratto”), si sarebbe verificata la conseguente risoluzione di diritto dello stesso con obbligo alla restituzione della somma precedentemente versata, oltre interessi e risarcimento. Si costituiva in giudizio la ditta la quale, contestando in fatto e diritto quanto CP_1 ex adverso sostenuto, sollevava ncompetenza per valore del Giudice di Pace adito. Con ordinanza del 25.05.2012, il Giudice di Pace, previa precisazione delle conclusioni, sciogliendo la riserva assunta, dichiarava “la propria incompetenza per valore, in favore del
2 Tribunale di Barcellona P.G.”, fissando termine per la riassunzione innanzi quest'ultima Autorità Giudiziaria. Con atto di citazione in riassunzione del 30.10.2012 dinnanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, il - deducendo l'inadempimento (mancata consegna Parte_1 dell'autovettura) impu enditore delle obbligazioni nascenti dal contratto di compravendita, a fronte della diffida ad adempiere del 13.08.2010, la violazione del dovere di buona fede e correttezza nonchè l'esatto adempimento delle proprie obbligazioni, giusto versamento della somma pari ad euro 1.000,00 a titolo di deposito cauzionale - rassegnava le seguenti conclusioni:
- “Ammettere nel rito ed accogliere nel merito il presente giudizio;
- In primis, dichiarare la risoluzione di diritto del contratto di compravendita stipulato dal sig. e dalla in persona del sig. a Terme Vigliatore Parte_1 CP_1 CP_2
0;
- Conseguentemente condannare controparte alla restituzione della somma versata, oltre interessi calcolati al tasso legale;
- Condannare controparte al risarcimento del danno da quantificarsi in esito all'istruttoria ovvero in via equitativa. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge”. Con comparsa di costituzione e domanda riconvenzionale, la Controparte_1 contestava quanto sostenuto dall'attore, ivi chiedendo l'accoglim domande:
- 1) in primis dichiarare l'estinzione del processo per mancato rispetto del termine per riassumere il giudizio. 2) in subordine ritenere e dichiarare il sig. inadempiente per non Parte_1 aver consegnato la somma dovuta a saldo entro i ter cordate;
3) rigettare la richiesta e/o domanda di risoluzione del contratto e restituzione della caparre;
4) in via riconvenzionale, stante l'inadempimento di parte attrice, riconoscere il diritto della CP_1 di trattenere la caparra ricevuta di € 1.000,00; 5) in caso di accoglimento dell controparte, dichiarare che la stessa non ha diritto ad interessi, visto il suo inadempimento e né tanto meno ad alcun risarcimento.” Svolta l'attività di trattazione ed istruzione del giudizio, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza n.330/2022, pubblicata il 17.03.2022, definitivamente pronunciando;
- Rigetta la domanda proposta da per le motivazioni di cui in parte motiva, Parte_1 dichiarando, in accoglimento della riconvenzionale, il diritto alla ritenzione della somma pari ad euro 1.000,00 come in parte motiva;
- Condanna parte attrice soccombente al pagamento della somma pari ad euro 4.835,00 (di cui € 875,00 per fase studio;
€ 740,00 per fase introduttiva;
€ 1.600,00 per fase istruttoria/trattazione (stante il deposito delle memorie istruttorie); € 1.620,00 per fase decisionale) - con liquidazione a favore dell'avv.ta Carmela Zarcone dichiaratasi in atti antistataria (cfr. note di trattazione dell' 11.3.2022) - a titolo di onorari professionali, oltre rimborso al 15% IVA, CPA come per legge;
Secondo il Giudice di prime cure, la domanda attorea si manifestava infondata e andava rigettata: “non può ritenersi dimostrata una condotta della parte convenuta inquadrabile nell'ambito dell'inadempimento dotato dei caratteri rilevanti ex artt. 1454 e 1455 c.c. emergendo, piuttosto, una 3 condotta improntata a collaborazione in executivis, sempre in relazione all'interesse al buon esito dell'affare, tale da escludere anche gli addebiti mossi a titolo di violazione della buona fede (così la circostanza, come detto non fatte oggetto di analitica contestazione, inerente la disponibilità ad accettare pagamenti rateali in luogo del versamento della somma residua, pari ad euro 21.500,00 in unica soluzione)”. In conseguenza di quanto esposto, il decidente accoglieva la richiesta di condanna alla ritenzione della somma di euro 1.000,00, in quanto domanda fondata sui medesimi fatti estintivi che hanno impedito l'accoglimento della pretesa attorea.
§
Avverso tale sentenza, proponeva appello , per i motivi che Parte_1 verranno esposti nel prosieguo.
Con comparsa depositata telematicamente in data 06.02.2023, si costituiva nel presente giudizio la ditta la quale, in via preliminare, Parte_2 eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, chiedeva la conferma della sentenza impugnata e il rigetto dei motivi proposti con vittoria di spese e compensi a favore del procuratore antistatario.
La Corte, all'udienza del 3.03.2023, accertato il deposito di note scritte delle parti e ritenute non sussistenti le condizioni per la pronunzia di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.07.2024.
Alla predetta udienza, venuto a scadere il termine fissato per la trattazione scritta della causa, ex art. 127-ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149), rilevato il deposito di note scritte di entrambe le parti contenenti la precisazione delle conclusioni, la Corte disponeva l'assunzione della causa in decisone con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica (60+20).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall' appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per difetto di specificità dei motivi, dal momento che dal tenore testuale complessivo dell'atto di gravame è consentito individuare le specifiche censure in punto di fatto e di diritto mosse alla ricostruzione operata dal primo Giudice.
Deve rammentarsi a riguardo che, per costante interpretazione della Suprema Corte, l'art. 342 c. p. c., nel testo formulato dal d. l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis), va inteso nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto 4 della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (così Cass. Civ. S. U. n. 27199/2017; in senso conforme, Cass. Civ. nn. 7675/2019; 13535/2018).
Tali requisiti di forma-contenuto risultano essere soddisfatti dall'atto di appello in esame.
Ciò premesso l'appello non appare meritevole di accoglimento, osservandosi nel merito quanto segue.
1. Primo Motivo
Con il primo motivo d'appello, svolto sotto la rubrica “Sull'inadempimento contrattuale e risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c.” censura la sentenza impugnata Parte_1 nella parte in cui il Tribunale ha escluso che, nella vicenda oggetto di causa, fosse ravvisabile una condotta della parte convenuta inquadrabile nell'ambito dell'inadempimento dotato dei caratteri rilevanti ex artt. 1454 e 1455 c.c.
Secondo l'appellante, il primo giudice avrebbe errato a ritenere non contestata l'eccezione di inadempimento, sollevata da , posto che emergerebbe dal capitolato di CP_2 prova la volontà di confutare d
Ed invero - osserva l'appellante - che chiedendo di deferire l'interrogatorio sulle circostanze n. 3 (vero o no che il Sig. si era dichiarato pronto al pagamento Parte_1 della vettura, pagamento non avvenuto solo a causa della mancata consegna dell'automobile), n. 7 (vero o no che mai il Sig. ha chiesto il pagamento CP_2 dell'intero prezzo), n. 8 (vero o no che non è ato il pagamento rateale successivamente alla mancata consegna) e n. 9 (vero o no che il Sig. , o chi per CP_2 esso, non ha mai offerto la consegna dell'auto), parte attrice, nel contestare quanto ex adverso sostenuto nella comparsa di costituzione, tendeva a dimostrare che il venditore non aveva mai messo a disposizione il veicolo, circostanza necessaria ai fini del suo adempimento (cfr. clausola n. 5 del contratto di compravendita) e che giammai era stato concordato un pagamento rateale.
Ciò, unitamente al fatto che già nella memoria ex art. 320 c.p.c. depositata, la parte aveva contestato quanto ex adverso dedotto ed eccepito, non potendosi configurare in alcun caso l'applicazione del principio di non contestazione.
Le circostanze, tra l'altro, non sarebbero mai state contestate e ciò sarebbe provato, secondo l'appellante, dalla mancata risposta di all'interrogatorio formale, CP_2 senza valido e giustificato motivo. È notorio c ierno appellante - in caso di inadempimento dell'obbligazione, se il debitore convenuto solleva l'eccezione di inadempimento di cui all' art. 1460 c.c. sarà suo onere provare l'altrui inadempimento.
Parte convenuta, invece – osserva - si sarebbe limitata a sollevare l'eccezione Parte_1 di inadempimento di cui all'art. 1 nza provare l'altrui inadempimento, come confermato dalla mancata richiesta di mezzi istruttori e/o produzione documentale.
5 Evidenzia, infine, parte appellante che dalla documentazione in atti (cfr. all. 3 atto di citazione), emergerebbe in maniera inequivocabile che l'attore, in data 13 agosto 2010, chiedeva l'immediato adempimento della prestazione corrispettiva di cui al contratto d'acquisto precedentemente stipulato, diffidando la ditta ad adempiere, entro CP_1
e non oltre 15 giorni dal ricevimento della stessa, con avv resso che, in difetto, si sarebbe verificata la conseguente risoluzione di diritto del contratto con obbligo alla restituzione della somma precedentemente versata, oltre interessi e risarcimento. È evidente - osserva – l'assolvimento del proprio onere probatorio in merito al Parte_1 decorso del termin pimento.
Ciò detto, tale motivo di doglianza non appare meritevole di accoglimento.
In punto di diritto si osserva che è pacifico in giurisprudenza, che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cfr. Cassazione Civile, Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 15659 del 15 luglio 2011).
Tuttavia, analogo criterio di riparto dell'onere della prova trova applicazione al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. (ex plurimis n. 15659/2011).
Chiarisce, infatti, la S.C. che “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte. Mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex articolo 1460 del c.c. - risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione - . (Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 14/01/2020) 02/09/2020, n. 18200).
Orbene, in punto di fatto, agiva in giudizio per la risoluzione di un Parte_1 contratto di acquisto di u stituzione di quanto versato a titolo di caparra, sul presupposto del mancato adempimento del venditore convenuto, allegando a sostegno della propria domanda il contratto di compravendita, la ricevuta di pagamento della caparra e la diffida ad adempiere regolarmente inviata a controparte.
6 Il convenuto, costituitosi in primo grado, sollevava eccezione di inadempimento e contestualmente proponeva domanda in via riconvenzionale di ritenzione della caparra ricevuta.
Premesso quanto sopra, occorre rilevare che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante nella prima doglianza, l'eccezione di inadempimento, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa.
Ne deriva che, in tal caso, si determina un'inversione dei ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento.
Nel caso oggetto del giudizio, dunque, l'odierno appellato sollevando l'eccezione di inadempimento ha rappresentato il mancato integrale pagamento della somma pattuita in contratto da parte del con la conseguente mancata consegna dell'autovettura, Parte_1 nel rispetto dell'art. 5 tto sottoscritto tra le parti il 03.07.2010 (il cliente diviene proprietario e possessore del veicolo per effetto del pagamento dell'importo dovuto a saldo…omissis).
Giova inoltre rammentare che il contratto di compravendita intercorso tra le parti alla clausola n.5) rubricata “messa a disposizione del veicolo” testualmente recita “(…) il venditore è tenuto, appena giunto presso la propria sede, ad informare il cliente del fatto che esso è a sua disposizione specificandone il numero di telaio. Il cliente è tenuto a pagare l'importo dovuto a saldo entro i successivi sette giorni. Il cliente diviene proprietario e possessore del veicolo per effetto del pagamento dell'importo dovuto a salvo ed il venditore deve custodirlo fino alla consegna”.
Ciò detto, a fronte dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 sollevata dall'appellata- venditrice nel giudizio di prime cure, non avendo il in alcun modo lamentato Parte_1 la mancata messa a disposizione dell'autoveicolo q osto la mancata consegna dello stesso, non si evince - anche alla luce dei superiori principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità - come l'odierno appellante avrebbe adempiuto l'onere su di sé gravante di dimostrare il proprio adempimento.
Nel caso di specie, esaminando la diffida ad adempiere del 13.08.2010, inviata per il tramite del legale dell'odierno appellante al venditore, si evince esclusivamente la richiesta di adempimento della prestazione corrispettiva di cui al contratto di acquisto oggetto del giudizio, diffidando la ad adempiere alla relativa consegna Controparte_1 dell'autoveicolo; si ribadis agamento della somma di mille euro e si richiamano le conseguenze contrattuali derivanti dal mancato adempimento. Ciò che piuttosto non risulta in tale documento è il riferimento all'effettiva esecuzione della prestazione a carico del o comunque l'indicazione delle modalità con la quale Parte_1
l'acquirente avrebbe eff gamento della somma dovuta a saldo.
In altri termini, mancando la prova dell'avvenuto pagamento del saldo residuo viene meno il presupposto dell'adempimento invocato dall'appellante.
7 Con riferimento invece, alle circostanze oggetto di interrogatorio deferito al venditore, va osservato quanto segue.
Nel caso in esame, dopo un primo rinvio dell'udienza (28 marzo 2018) per assenza per motivi di salute del convenuto che doveva rendere l'interrogatorio formale, alla successiva udienza del 13 novembre 2018 il Giudice ha ritenuto non giustificata l'assenza.
Ciò posto, tuttavia, la disposizione dell'articolo 232 cod. proc. civ. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (Cfr. Cass. civ. sez. 3, sentenza n. 3258 del 14.02.2007); quindi, la mancata comparizione o il rifiuto di adempiere all'interrogatorio non comportano un'automatica fictio confessoria.
Precisato quanto sopra, appare dirimente la circostanza che comunque i capitolati di prova, così come formulati, anche dati per ammessi, non erano comunque idonei a contestare l'eccezione di inadempimento.
Invero, essi, esaminati nel dettaglio nulla provano sull'effettiva offerta di adempimento della somma dovuta, né evidenziano alcuna contestazione in merito all'asserita proposta di controparte di pagamento rateale della somma dovuta a saldo.
Nel dettaglio, prendendo in considerazione, la circostanza n. 3 - vero o no che il Sig. Parte_1 si era dichiarato pronto al pagamento della vettura – nulla prova circa l'effettiva v adempiere, tant'è che tale circostanza è smentita dalla stessa diffida ad adempiere, laddove come detto non c'è alcuna espressione che richiami l'effettiva volontà di eseguire il pagamento;
prendendo in considerazione la circostanza n. 7 - vero o no che mai il Sig. CP_2 ha chiesto il pagamento dell'intero prezzo – e la circostanza n. 9 - vero o no che il Sig.
[...] CP_2
r esso, non ha mai offerto la consegna dell'auto - anche queste risultano incondu fini del superamento dell'eccezione di inadempimento, posto che l'obbligazione di pagamento dell'intero prezzo trova il suo fondamento, come già evidenziato, nell'art. 5 del contratto, laddove si evince che la consegna del veicolo era subordinata al pagamento del saldo.
Risulta evidente, dunque, che non ha mai offerto il saldo dovuto per Parte_1 avere in cambio la consegna
Irrilevante ai fini probatori risulta altresì, la circostanza n. 8 - vero o no che non è mai stato concordato il pagamento rateale successivamente alla mancata consegna – posto che l'appellato non ha sostenuto l'avvenuto accordo circa un pagamento rateale ma ha asserito di aver proposto la possibilità di un pagamento rateale per venire incontro alle esigenze del
. Parte_1
Sul punto, quest'ultimo non ha effettuato un'espressa contestazione ma si è limitato ad affermare attraverso il richiamato capitolato di prova il mancato raggiungimento
8 dell'accordo facendo, dunque, intendere che effettivamente vi è stata una proposta in tal senso da parte del venditore fermo restando il fatto che poi il pagamento rateale non si è definito.
In tale ottica, in mancanza di elementi probatori idonei ad escludere la fondatezza dell'exceptio non adimpleti contractus, il giudice di prime cure, correttamente, comparando la condotta complessiva di ciascuna delle parti, tenuto conto dei rispettivi interessi in gioco e dell'oggettiva entità degli inadempimenti, ha ritenuto responsabile Parte_1 dell'alterazione del sinallagma contrattuale.
Quest'ultimo invero, secondo questo Collegio, concordemente con quanto statuito dal primo giudice, ha alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell'altra parte;
né vi è spazio per invocare l'operatività dell'art. 8 del contratto laddove prevede “ove, per fatto imputabile al venditore, il veicolo non venga messo a disposizione del cliente…omissis…il cliente ha diritto di risolvere il contratto…omissis”, posto che non è stato in alcun modo contestata la mancata messa a disposizione del veicolo, momento dal quale decorreva il termine (gg. 7) per provvedere all'integrale pagamento (cfr. clausola n. 5 del contratto), ma soltanto la mancata consegna dell'auto che era subordinata –come più volte espresso- all'effettivo pagamento del corrispettivo, in realtà mai avvenuto.
Correttamente, dunque, il primo decidente ha ritenuto non integrata la fattispecie di cui alla clausola n.8 del contratto, evocata dall'appellante per sostenere l'altrui inadempimento, poiché “nessuna allegazione probatoria specifica e tempestiva si riscontra in relazione alla circostanza integratrice della vicenda risolutiva di cui al n.8 del contratto inter partes”.
Tanto basta per non ritenere fondato tale motivo di doglianza.
2. Secondo motivo.
L'appellante, con tale secondo motivo di appello, contesta l'impugnata sentenza nella parte in cui il primo decidente ha accolto la domanda riconvenzionale di ritenzione del deposito cauzionale di euro 1.000,00 formulata dall'appellata-venditrice nel giudizio di prime cure, conseguentemente rigettando la propria domanda di restituzione.
Neanche tale motivo di doglianza appare meritevole di accoglimento.
Sulla base di quanto correttamente evidenziato sul punto dal primo decidente, la somma di denaro versata a “titolo di deposito cauzionale” (meglio definita “caparra” dalle stesse parti nel contratto: cfr. clausola n. 2) dopo “modalità di pagamento” parte aggiunta a penna) non può che inquadrarsi nell'ambito di applicazione dell'art 1385 c.c., rubricato
“caparra confirmatoria”, la cui funzione è triplice: di conferma del contratto, di anticipo della prestazione, e soprattutto di indennizzo preventivo per l'eventuale inadempimento,
o per il ritardo accertato.
Nel caso sotteso, va, richiamato anche quanto sottoscritto dalle parti nel contratto di compravendita al n.3, laddove espressamente si stabilisce la funzione di garanzia che le
9 parti hanno voluto attribuire al versamento di tale somma (“il versamento del deposito cauzionale viene effettuato a garanzia dell'acquisto: pertanto, qualora la prenotazione venisse revocata dal cliente, detto deposito verrà automaticamente acquisito dal venditore”).
Ciò chiarito, all'inadempimento contrattuale dell'appellante, ribadito in questa sede, consegue il diritto del venditore a trattenere la caparra ricevuta, in ossequio a quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 1385 c.c.
Ne consegue, alla luce di quanto chiarito, il rigetto del relativo motivo di doglianza.
3. Spese legali.
Con ulteriore motivo d'appello, rubricato “Sulle spese legali”, si censura la statuizione relativa alle spese di lite rilevato che la fondatezza dell'odierno appello e la illegittimità della sentenza di primo grado – osserva il deducente - comporta una modifica del capo di sentenza concernente la condanna alle spese di giudizio di primo grado.
Tale motivo di gravame deve intendersi assorbito dalla generale pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione e piena conferma della sentenza di primo grado (Cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 2830 del 05/02/2021), che peraltro, sul punto, ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza.
Regolamentazione delle spese del giudizio di appello.
Al rigetto dell'appello, segue, anche in questo grado di giudizio, in aderenza al principio della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa con distrazione nei confronti del procuratore antistatario.
Tali spese vanno quindi liquidate in euro 2.906,00 (di cui € 567,00 per la fase di studio della controversia, € 461,00 per la fase introduttiva del giudizio, 922,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €. 956,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge. A tale somma si perviene in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”) tenuto conto del valore della controversia (scaglione tra € 5.200,00 e fino a € 26.000,00), secondo i parametri minimi, considerata la modesta entità delle questioni trattate.
Va precisato che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase
10 della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “(…) l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (…)” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti della ditta Parte_1 CP_1 in persona del legale ra ore , avv CP_2
n. 330/2022, pubblicata il 17.03.2022, emessa dal Tr ona Pozzo di Gotto nell'ambito del giudizio n. 1342/2012 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'appello per le ragioni esposte in parte motiva confermando integralmente la sentenza di primo grado;
2) condanna , al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
in o tempore ,
[...] CP_2 processuali del presente giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario, liquidate in complessivi euro 2.906,00 (ripartiti come in parte motiva), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello e manda alla Cancelleria per gli adempimenti concernenti la riscossione.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio (svolta da remoto) del 14 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Augusto Sabatini)
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario del Processo, d.ssa Simona Abbate e della dott.ssa Oriana Santoro (tirocinante ex art.73 D.L. n. 69/2013).
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Augusto Sabatini Presidente Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore Ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 706/2022 R.G., vertente
T R A
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
n. 103, ell'Avv. Roberto Alecci (C.F.:
- Fax: 0906010108 - pec: , che lo C.F._2 Email_1 iusta procura in atti;
-Appellante-
CONTRO con sede in Terme Vigliatore (ME), via Nazionale n.152, p.iva Controparte_1 sona del legale rappresentante pro tempore, , P.IVA_1 CP_2 domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) Piazza F lo studio dell'Avv. Carmela Zarcone (C.F. , telefax 0909797855, C.F._3 pec: iuffrè.it) che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Email_2 Email_3
-Appellata-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 330/2022, pubblicata il 17.03.2021 dal Tribunale di Baccellona Pozzo di Gotto nell'ambito del giudizio n. 1342/2012 R.G. in materia di contratti a prestazioni corrispettive (domande di risarcimento e risoluzione).
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: come da atto di appello “1) Accogliere il presente gravame, per le ragioni esposte in narrativa al punto 1) e, per l'effetto, annullare la sentenza impugnata e meglio descritta in epigrafe con specifico riferimento alla parte compresa fra l'inizio del rigo 25 di pag. 4 e la fine del rigo 22 di pag. 6 della motivazione, nonché - nel dispositivo
- ove è dato leggere “ Rigetta la domanda proposta da per le motivazioni di cui in parte motiva”; 2) Parte_1
1 Conseguentemente, dichiarare la risoluzione di diritto del contratto di compravendita stipulato dal Sig. Parte_1 e dalla in persona del Sig. a Terme Vigliatore in data 3 luglio CP_1 Controparte_2 condannare controparte alla restituzione della somma versata, oltre interessi calcolati al tasso legale;
3) in via gradata, in riforma della sentenza impugnata, accogliere il secondo motivo di ap-pello e, per l'effetto, condannare l'odierna appellata alla restituzione della somma di € 1.000,00 in favore del sig. 4) Condannare controparte al risarcimento Parte_1 del danno da quantificarsi in via equitativa. 5) Accogliere er i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto annullare a sentenza impugnata nella parte che va dal rigo 23 di pag. 6 (Le spese seguono) sino al rigo 26 della medesima pagina (…si sono affrontate) e la relativa parte del dispositivo ove è dato leggere “CONDANNA parte attrice soccombente al pagamento della somma pari ad euro 4.835,00 ( di cui € 875,00 per fase studio;
€ 740,00 per fase introduttiva;
€ 1.600,00 per fase istruttoria/trattazione (stante il deposito delle memorie istruttorie); € 1.620,00 per fase decisionale) - con liquidazione a favore dell'avv.ta Carmela Zarcone dichiaratasi in atti antistataria (cfr. note di trattazione dell'11.3.2022) - a titolo di onorari professionali, oltre rimborso al 15% IVA, CPA come per legge”, e, conseguentemente, condannare l'odierna appellata al pagamento delle spese del giudizio di primo grado. 6) Atteso che l'odierno appellante ha dato spontanea esecuzione alla sentenza di primo gra-do, al solo fine di evitare l'esecuzione forzata, come da documentazione che si allega, si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, accogliendo l'appello proposto, Voglia condannare la
[...]
al rimborso di quanto. 7) Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”. Parte_2
Per l'appellata: come da comparsa di costituzione “1) Ritenere e dichiarare per le ragioni esposte in narrativa, inammissibile l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza num. 330/2022 del Tribunale Parte_1 di Barcellona Pozzo di Gotto nel giudizio num. 1 seguentemente rigettarlo e confermare la sentenza in ogni sua parte. 2) Nel merito, in subordine, ritenere e dichiarare infondato il suddetto atto di appello perché non provato e infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in premessa e, conseguentemente, confermare la sentenza nelle parti impugnate. 3) Condannare l'appellante al pagamento di spese e compensi di causa in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione a comparire all'udienza del 20.06.2011, Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Barcellona P.G., la
[...]
, deducendo, in proposito: Parte_2
.2010 egli e la avevano stipulato regolare contratto di CP_1 compravendita avente ad og vettura usata (sub specie una Porsche Cayenne, targata DC616AF, numero di telaio “wplzzz9pz6la06075”, cilindrata 3.2 V6, colore esterno grigio piombo, immatricolata nell'anno 2006);
- Che, in ottemperanza agli obblighi assunti, aveva provveduto – già in sede di stipula del suddetto contratto – all'emissione di un assegno bancario non trasferibile (n. 0778845766-10) a titolo di deposito cauzionale, pari ad euro 1.000,00;
- Che, in data 13.08.2010, stante la mancata consegna del veicolo, inviava al venditore, tramite lettera raccomandata, atto di formale messa in mora, diffidandolo ad adempiere entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della missiva, con avvertimento che, in caso di mancato adempimento, come da contratto (cfr. clausola n.8 “risoluzione del contratto”), si sarebbe verificata la conseguente risoluzione di diritto dello stesso con obbligo alla restituzione della somma precedentemente versata, oltre interessi e risarcimento. Si costituiva in giudizio la ditta la quale, contestando in fatto e diritto quanto CP_1 ex adverso sostenuto, sollevava ncompetenza per valore del Giudice di Pace adito. Con ordinanza del 25.05.2012, il Giudice di Pace, previa precisazione delle conclusioni, sciogliendo la riserva assunta, dichiarava “la propria incompetenza per valore, in favore del
2 Tribunale di Barcellona P.G.”, fissando termine per la riassunzione innanzi quest'ultima Autorità Giudiziaria. Con atto di citazione in riassunzione del 30.10.2012 dinnanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, il - deducendo l'inadempimento (mancata consegna Parte_1 dell'autovettura) impu enditore delle obbligazioni nascenti dal contratto di compravendita, a fronte della diffida ad adempiere del 13.08.2010, la violazione del dovere di buona fede e correttezza nonchè l'esatto adempimento delle proprie obbligazioni, giusto versamento della somma pari ad euro 1.000,00 a titolo di deposito cauzionale - rassegnava le seguenti conclusioni:
- “Ammettere nel rito ed accogliere nel merito il presente giudizio;
- In primis, dichiarare la risoluzione di diritto del contratto di compravendita stipulato dal sig. e dalla in persona del sig. a Terme Vigliatore Parte_1 CP_1 CP_2
0;
- Conseguentemente condannare controparte alla restituzione della somma versata, oltre interessi calcolati al tasso legale;
- Condannare controparte al risarcimento del danno da quantificarsi in esito all'istruttoria ovvero in via equitativa. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge”. Con comparsa di costituzione e domanda riconvenzionale, la Controparte_1 contestava quanto sostenuto dall'attore, ivi chiedendo l'accoglim domande:
- 1) in primis dichiarare l'estinzione del processo per mancato rispetto del termine per riassumere il giudizio. 2) in subordine ritenere e dichiarare il sig. inadempiente per non Parte_1 aver consegnato la somma dovuta a saldo entro i ter cordate;
3) rigettare la richiesta e/o domanda di risoluzione del contratto e restituzione della caparre;
4) in via riconvenzionale, stante l'inadempimento di parte attrice, riconoscere il diritto della CP_1 di trattenere la caparra ricevuta di € 1.000,00; 5) in caso di accoglimento dell controparte, dichiarare che la stessa non ha diritto ad interessi, visto il suo inadempimento e né tanto meno ad alcun risarcimento.” Svolta l'attività di trattazione ed istruzione del giudizio, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza n.330/2022, pubblicata il 17.03.2022, definitivamente pronunciando;
- Rigetta la domanda proposta da per le motivazioni di cui in parte motiva, Parte_1 dichiarando, in accoglimento della riconvenzionale, il diritto alla ritenzione della somma pari ad euro 1.000,00 come in parte motiva;
- Condanna parte attrice soccombente al pagamento della somma pari ad euro 4.835,00 (di cui € 875,00 per fase studio;
€ 740,00 per fase introduttiva;
€ 1.600,00 per fase istruttoria/trattazione (stante il deposito delle memorie istruttorie); € 1.620,00 per fase decisionale) - con liquidazione a favore dell'avv.ta Carmela Zarcone dichiaratasi in atti antistataria (cfr. note di trattazione dell' 11.3.2022) - a titolo di onorari professionali, oltre rimborso al 15% IVA, CPA come per legge;
Secondo il Giudice di prime cure, la domanda attorea si manifestava infondata e andava rigettata: “non può ritenersi dimostrata una condotta della parte convenuta inquadrabile nell'ambito dell'inadempimento dotato dei caratteri rilevanti ex artt. 1454 e 1455 c.c. emergendo, piuttosto, una 3 condotta improntata a collaborazione in executivis, sempre in relazione all'interesse al buon esito dell'affare, tale da escludere anche gli addebiti mossi a titolo di violazione della buona fede (così la circostanza, come detto non fatte oggetto di analitica contestazione, inerente la disponibilità ad accettare pagamenti rateali in luogo del versamento della somma residua, pari ad euro 21.500,00 in unica soluzione)”. In conseguenza di quanto esposto, il decidente accoglieva la richiesta di condanna alla ritenzione della somma di euro 1.000,00, in quanto domanda fondata sui medesimi fatti estintivi che hanno impedito l'accoglimento della pretesa attorea.
§
Avverso tale sentenza, proponeva appello , per i motivi che Parte_1 verranno esposti nel prosieguo.
Con comparsa depositata telematicamente in data 06.02.2023, si costituiva nel presente giudizio la ditta la quale, in via preliminare, Parte_2 eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, chiedeva la conferma della sentenza impugnata e il rigetto dei motivi proposti con vittoria di spese e compensi a favore del procuratore antistatario.
La Corte, all'udienza del 3.03.2023, accertato il deposito di note scritte delle parti e ritenute non sussistenti le condizioni per la pronunzia di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.07.2024.
Alla predetta udienza, venuto a scadere il termine fissato per la trattazione scritta della causa, ex art. 127-ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149), rilevato il deposito di note scritte di entrambe le parti contenenti la precisazione delle conclusioni, la Corte disponeva l'assunzione della causa in decisone con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica (60+20).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall' appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per difetto di specificità dei motivi, dal momento che dal tenore testuale complessivo dell'atto di gravame è consentito individuare le specifiche censure in punto di fatto e di diritto mosse alla ricostruzione operata dal primo Giudice.
Deve rammentarsi a riguardo che, per costante interpretazione della Suprema Corte, l'art. 342 c. p. c., nel testo formulato dal d. l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis), va inteso nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto 4 della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (così Cass. Civ. S. U. n. 27199/2017; in senso conforme, Cass. Civ. nn. 7675/2019; 13535/2018).
Tali requisiti di forma-contenuto risultano essere soddisfatti dall'atto di appello in esame.
Ciò premesso l'appello non appare meritevole di accoglimento, osservandosi nel merito quanto segue.
1. Primo Motivo
Con il primo motivo d'appello, svolto sotto la rubrica “Sull'inadempimento contrattuale e risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c.” censura la sentenza impugnata Parte_1 nella parte in cui il Tribunale ha escluso che, nella vicenda oggetto di causa, fosse ravvisabile una condotta della parte convenuta inquadrabile nell'ambito dell'inadempimento dotato dei caratteri rilevanti ex artt. 1454 e 1455 c.c.
Secondo l'appellante, il primo giudice avrebbe errato a ritenere non contestata l'eccezione di inadempimento, sollevata da , posto che emergerebbe dal capitolato di CP_2 prova la volontà di confutare d
Ed invero - osserva l'appellante - che chiedendo di deferire l'interrogatorio sulle circostanze n. 3 (vero o no che il Sig. si era dichiarato pronto al pagamento Parte_1 della vettura, pagamento non avvenuto solo a causa della mancata consegna dell'automobile), n. 7 (vero o no che mai il Sig. ha chiesto il pagamento CP_2 dell'intero prezzo), n. 8 (vero o no che non è ato il pagamento rateale successivamente alla mancata consegna) e n. 9 (vero o no che il Sig. , o chi per CP_2 esso, non ha mai offerto la consegna dell'auto), parte attrice, nel contestare quanto ex adverso sostenuto nella comparsa di costituzione, tendeva a dimostrare che il venditore non aveva mai messo a disposizione il veicolo, circostanza necessaria ai fini del suo adempimento (cfr. clausola n. 5 del contratto di compravendita) e che giammai era stato concordato un pagamento rateale.
Ciò, unitamente al fatto che già nella memoria ex art. 320 c.p.c. depositata, la parte aveva contestato quanto ex adverso dedotto ed eccepito, non potendosi configurare in alcun caso l'applicazione del principio di non contestazione.
Le circostanze, tra l'altro, non sarebbero mai state contestate e ciò sarebbe provato, secondo l'appellante, dalla mancata risposta di all'interrogatorio formale, CP_2 senza valido e giustificato motivo. È notorio c ierno appellante - in caso di inadempimento dell'obbligazione, se il debitore convenuto solleva l'eccezione di inadempimento di cui all' art. 1460 c.c. sarà suo onere provare l'altrui inadempimento.
Parte convenuta, invece – osserva - si sarebbe limitata a sollevare l'eccezione Parte_1 di inadempimento di cui all'art. 1 nza provare l'altrui inadempimento, come confermato dalla mancata richiesta di mezzi istruttori e/o produzione documentale.
5 Evidenzia, infine, parte appellante che dalla documentazione in atti (cfr. all. 3 atto di citazione), emergerebbe in maniera inequivocabile che l'attore, in data 13 agosto 2010, chiedeva l'immediato adempimento della prestazione corrispettiva di cui al contratto d'acquisto precedentemente stipulato, diffidando la ditta ad adempiere, entro CP_1
e non oltre 15 giorni dal ricevimento della stessa, con avv resso che, in difetto, si sarebbe verificata la conseguente risoluzione di diritto del contratto con obbligo alla restituzione della somma precedentemente versata, oltre interessi e risarcimento. È evidente - osserva – l'assolvimento del proprio onere probatorio in merito al Parte_1 decorso del termin pimento.
Ciò detto, tale motivo di doglianza non appare meritevole di accoglimento.
In punto di diritto si osserva che è pacifico in giurisprudenza, che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cfr. Cassazione Civile, Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 15659 del 15 luglio 2011).
Tuttavia, analogo criterio di riparto dell'onere della prova trova applicazione al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. (ex plurimis n. 15659/2011).
Chiarisce, infatti, la S.C. che “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte. Mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex articolo 1460 del c.c. - risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione - . (Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 14/01/2020) 02/09/2020, n. 18200).
Orbene, in punto di fatto, agiva in giudizio per la risoluzione di un Parte_1 contratto di acquisto di u stituzione di quanto versato a titolo di caparra, sul presupposto del mancato adempimento del venditore convenuto, allegando a sostegno della propria domanda il contratto di compravendita, la ricevuta di pagamento della caparra e la diffida ad adempiere regolarmente inviata a controparte.
6 Il convenuto, costituitosi in primo grado, sollevava eccezione di inadempimento e contestualmente proponeva domanda in via riconvenzionale di ritenzione della caparra ricevuta.
Premesso quanto sopra, occorre rilevare che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante nella prima doglianza, l'eccezione di inadempimento, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa.
Ne deriva che, in tal caso, si determina un'inversione dei ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento.
Nel caso oggetto del giudizio, dunque, l'odierno appellato sollevando l'eccezione di inadempimento ha rappresentato il mancato integrale pagamento della somma pattuita in contratto da parte del con la conseguente mancata consegna dell'autovettura, Parte_1 nel rispetto dell'art. 5 tto sottoscritto tra le parti il 03.07.2010 (il cliente diviene proprietario e possessore del veicolo per effetto del pagamento dell'importo dovuto a saldo…omissis).
Giova inoltre rammentare che il contratto di compravendita intercorso tra le parti alla clausola n.5) rubricata “messa a disposizione del veicolo” testualmente recita “(…) il venditore è tenuto, appena giunto presso la propria sede, ad informare il cliente del fatto che esso è a sua disposizione specificandone il numero di telaio. Il cliente è tenuto a pagare l'importo dovuto a saldo entro i successivi sette giorni. Il cliente diviene proprietario e possessore del veicolo per effetto del pagamento dell'importo dovuto a salvo ed il venditore deve custodirlo fino alla consegna”.
Ciò detto, a fronte dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 sollevata dall'appellata- venditrice nel giudizio di prime cure, non avendo il in alcun modo lamentato Parte_1 la mancata messa a disposizione dell'autoveicolo q osto la mancata consegna dello stesso, non si evince - anche alla luce dei superiori principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità - come l'odierno appellante avrebbe adempiuto l'onere su di sé gravante di dimostrare il proprio adempimento.
Nel caso di specie, esaminando la diffida ad adempiere del 13.08.2010, inviata per il tramite del legale dell'odierno appellante al venditore, si evince esclusivamente la richiesta di adempimento della prestazione corrispettiva di cui al contratto di acquisto oggetto del giudizio, diffidando la ad adempiere alla relativa consegna Controparte_1 dell'autoveicolo; si ribadis agamento della somma di mille euro e si richiamano le conseguenze contrattuali derivanti dal mancato adempimento. Ciò che piuttosto non risulta in tale documento è il riferimento all'effettiva esecuzione della prestazione a carico del o comunque l'indicazione delle modalità con la quale Parte_1
l'acquirente avrebbe eff gamento della somma dovuta a saldo.
In altri termini, mancando la prova dell'avvenuto pagamento del saldo residuo viene meno il presupposto dell'adempimento invocato dall'appellante.
7 Con riferimento invece, alle circostanze oggetto di interrogatorio deferito al venditore, va osservato quanto segue.
Nel caso in esame, dopo un primo rinvio dell'udienza (28 marzo 2018) per assenza per motivi di salute del convenuto che doveva rendere l'interrogatorio formale, alla successiva udienza del 13 novembre 2018 il Giudice ha ritenuto non giustificata l'assenza.
Ciò posto, tuttavia, la disposizione dell'articolo 232 cod. proc. civ. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (Cfr. Cass. civ. sez. 3, sentenza n. 3258 del 14.02.2007); quindi, la mancata comparizione o il rifiuto di adempiere all'interrogatorio non comportano un'automatica fictio confessoria.
Precisato quanto sopra, appare dirimente la circostanza che comunque i capitolati di prova, così come formulati, anche dati per ammessi, non erano comunque idonei a contestare l'eccezione di inadempimento.
Invero, essi, esaminati nel dettaglio nulla provano sull'effettiva offerta di adempimento della somma dovuta, né evidenziano alcuna contestazione in merito all'asserita proposta di controparte di pagamento rateale della somma dovuta a saldo.
Nel dettaglio, prendendo in considerazione, la circostanza n. 3 - vero o no che il Sig. Parte_1 si era dichiarato pronto al pagamento della vettura – nulla prova circa l'effettiva v adempiere, tant'è che tale circostanza è smentita dalla stessa diffida ad adempiere, laddove come detto non c'è alcuna espressione che richiami l'effettiva volontà di eseguire il pagamento;
prendendo in considerazione la circostanza n. 7 - vero o no che mai il Sig. CP_2 ha chiesto il pagamento dell'intero prezzo – e la circostanza n. 9 - vero o no che il Sig.
[...] CP_2
r esso, non ha mai offerto la consegna dell'auto - anche queste risultano incondu fini del superamento dell'eccezione di inadempimento, posto che l'obbligazione di pagamento dell'intero prezzo trova il suo fondamento, come già evidenziato, nell'art. 5 del contratto, laddove si evince che la consegna del veicolo era subordinata al pagamento del saldo.
Risulta evidente, dunque, che non ha mai offerto il saldo dovuto per Parte_1 avere in cambio la consegna
Irrilevante ai fini probatori risulta altresì, la circostanza n. 8 - vero o no che non è mai stato concordato il pagamento rateale successivamente alla mancata consegna – posto che l'appellato non ha sostenuto l'avvenuto accordo circa un pagamento rateale ma ha asserito di aver proposto la possibilità di un pagamento rateale per venire incontro alle esigenze del
. Parte_1
Sul punto, quest'ultimo non ha effettuato un'espressa contestazione ma si è limitato ad affermare attraverso il richiamato capitolato di prova il mancato raggiungimento
8 dell'accordo facendo, dunque, intendere che effettivamente vi è stata una proposta in tal senso da parte del venditore fermo restando il fatto che poi il pagamento rateale non si è definito.
In tale ottica, in mancanza di elementi probatori idonei ad escludere la fondatezza dell'exceptio non adimpleti contractus, il giudice di prime cure, correttamente, comparando la condotta complessiva di ciascuna delle parti, tenuto conto dei rispettivi interessi in gioco e dell'oggettiva entità degli inadempimenti, ha ritenuto responsabile Parte_1 dell'alterazione del sinallagma contrattuale.
Quest'ultimo invero, secondo questo Collegio, concordemente con quanto statuito dal primo giudice, ha alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell'altra parte;
né vi è spazio per invocare l'operatività dell'art. 8 del contratto laddove prevede “ove, per fatto imputabile al venditore, il veicolo non venga messo a disposizione del cliente…omissis…il cliente ha diritto di risolvere il contratto…omissis”, posto che non è stato in alcun modo contestata la mancata messa a disposizione del veicolo, momento dal quale decorreva il termine (gg. 7) per provvedere all'integrale pagamento (cfr. clausola n. 5 del contratto), ma soltanto la mancata consegna dell'auto che era subordinata –come più volte espresso- all'effettivo pagamento del corrispettivo, in realtà mai avvenuto.
Correttamente, dunque, il primo decidente ha ritenuto non integrata la fattispecie di cui alla clausola n.8 del contratto, evocata dall'appellante per sostenere l'altrui inadempimento, poiché “nessuna allegazione probatoria specifica e tempestiva si riscontra in relazione alla circostanza integratrice della vicenda risolutiva di cui al n.8 del contratto inter partes”.
Tanto basta per non ritenere fondato tale motivo di doglianza.
2. Secondo motivo.
L'appellante, con tale secondo motivo di appello, contesta l'impugnata sentenza nella parte in cui il primo decidente ha accolto la domanda riconvenzionale di ritenzione del deposito cauzionale di euro 1.000,00 formulata dall'appellata-venditrice nel giudizio di prime cure, conseguentemente rigettando la propria domanda di restituzione.
Neanche tale motivo di doglianza appare meritevole di accoglimento.
Sulla base di quanto correttamente evidenziato sul punto dal primo decidente, la somma di denaro versata a “titolo di deposito cauzionale” (meglio definita “caparra” dalle stesse parti nel contratto: cfr. clausola n. 2) dopo “modalità di pagamento” parte aggiunta a penna) non può che inquadrarsi nell'ambito di applicazione dell'art 1385 c.c., rubricato
“caparra confirmatoria”, la cui funzione è triplice: di conferma del contratto, di anticipo della prestazione, e soprattutto di indennizzo preventivo per l'eventuale inadempimento,
o per il ritardo accertato.
Nel caso sotteso, va, richiamato anche quanto sottoscritto dalle parti nel contratto di compravendita al n.3, laddove espressamente si stabilisce la funzione di garanzia che le
9 parti hanno voluto attribuire al versamento di tale somma (“il versamento del deposito cauzionale viene effettuato a garanzia dell'acquisto: pertanto, qualora la prenotazione venisse revocata dal cliente, detto deposito verrà automaticamente acquisito dal venditore”).
Ciò chiarito, all'inadempimento contrattuale dell'appellante, ribadito in questa sede, consegue il diritto del venditore a trattenere la caparra ricevuta, in ossequio a quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 1385 c.c.
Ne consegue, alla luce di quanto chiarito, il rigetto del relativo motivo di doglianza.
3. Spese legali.
Con ulteriore motivo d'appello, rubricato “Sulle spese legali”, si censura la statuizione relativa alle spese di lite rilevato che la fondatezza dell'odierno appello e la illegittimità della sentenza di primo grado – osserva il deducente - comporta una modifica del capo di sentenza concernente la condanna alle spese di giudizio di primo grado.
Tale motivo di gravame deve intendersi assorbito dalla generale pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione e piena conferma della sentenza di primo grado (Cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 2830 del 05/02/2021), che peraltro, sul punto, ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza.
Regolamentazione delle spese del giudizio di appello.
Al rigetto dell'appello, segue, anche in questo grado di giudizio, in aderenza al principio della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa con distrazione nei confronti del procuratore antistatario.
Tali spese vanno quindi liquidate in euro 2.906,00 (di cui € 567,00 per la fase di studio della controversia, € 461,00 per la fase introduttiva del giudizio, 922,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €. 956,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge. A tale somma si perviene in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”) tenuto conto del valore della controversia (scaglione tra € 5.200,00 e fino a € 26.000,00), secondo i parametri minimi, considerata la modesta entità delle questioni trattate.
Va precisato che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase
10 della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “(…) l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (…)” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti della ditta Parte_1 CP_1 in persona del legale ra ore , avv CP_2
n. 330/2022, pubblicata il 17.03.2022, emessa dal Tr ona Pozzo di Gotto nell'ambito del giudizio n. 1342/2012 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'appello per le ragioni esposte in parte motiva confermando integralmente la sentenza di primo grado;
2) condanna , al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
in o tempore ,
[...] CP_2 processuali del presente giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario, liquidate in complessivi euro 2.906,00 (ripartiti come in parte motiva), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello e manda alla Cancelleria per gli adempimenti concernenti la riscossione.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio (svolta da remoto) del 14 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Augusto Sabatini)
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario del Processo, d.ssa Simona Abbate e della dott.ssa Oriana Santoro (tirocinante ex art.73 D.L. n. 69/2013).
11