Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott.ssa Raffaella Genovese Presidente dott. Sebastiano TA Consigliere dott. Arturo Avolio Consigliere relatore riunita in camera di consiglio il 30.1.2025 ha pronunciato in grado di appello
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2136/2023 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Elvira Ricciardi e Ciro Gatta , Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Controparte_1
Maria Romano e Domenico Cianniello,
APPELLATO
OGGETTO: differenze retributive – carenza assertiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso di primo grado l'istante ha adito il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, deducendo di aver lavorato alle dipendenze della società dal Controparte_1
02/02/2021 al 27/02/2021, in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato parziale orizzontale a
20 ore settimanali, con qualifica professionale di conducente di autocarro, inquadrato con la qualifica del livello E2 del CCNL Trasporto merci -industria; che non gli erano state corrisposte le differenze
Il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso per difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi.
In particolare, non sarebbe stato riportato nel ricorso l'orario di lavoro osservato e la frequenza lavorativa.
Ha proposto appello il TA chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e l'accertamento del diritto alle differenze retributive per il lavoro supplementare e straordinario.
Ha lamentato, innanzitutto, la nullità della sentenza per motivazione apparente.
Nel merito ha sostenuto che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, l'orario di lavoro e la frequenza sarebbero stati allegati attraverso il rinvio ai conteggi allegati al ricorso e insieme allo stesso notificati.
L'appellante ha, infine, invocato l'esercizio dei poteri d'ufficio ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
Si è costituita la contumace in primo grado, chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3, 127 ter cpc., la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Va, innanzitutto, rigettato il primo motivo di appello con il quale il TA ha eccepito la nullità della sentenza perché solo apparentemente motivata. La pronuncia di prime cure, contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, è compiutamente motivata e le ragioni della decisione sono chiaramente indicate nel difetto di allegazione circa gli orari e la frequenza lavorativi, fatti costitutivi della domanda azionata. Detti elementi, infatti, sono imprescindibili per l'accertamento dello svolgimento del lavoro supplementare.
Nel merito ha sostenuto che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, l'orario di lavoro e la frequenza sarebbero stati allegati attraverso il rinvio ai conteggi allegati al ricorso e insieme allo stesso notificati.
La censura non coglie nel segno. Le allegazioni contenute in ricorso sono effettivamente insufficienti.
Non vi è alcun riferimento alle fasce orarie e all'articolazione oraria, né all'entità complessiva dell'orario aggiuntivo. La stessa imprecisione del ricorso, che qualifica le prestazioni aggiuntive sia come lavoro supplementare che straordinario, è indice della insufficienza delle asserzioni.
Né le stesse sono colmate dai conteggi allegati al ricorso e con lo stesso notificati.
Dalla lettura degli stessi, infatti, non è dato comprendere la articolazione oraria. I conteggi, infatti, finalmente distinguono tra lavoro straordinario e supplementare, ma continuano ad omettere il concreto atteggiarsi della distribuzione oraria, rendendo, così, impossibile ammettere istruttoria.
Non può essere, infine, accolto l'invito all'esercizio dei poteri officiosi, ex art. 437 c.p.c., i quali valgono a colmare lacune probatorie ma non assertive.
L'appello, pertanto, va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte così decide:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che quantifica in euro 829,15, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione;
CU come in motivazione.
Napoli, 30.1.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Raffaella Genovese