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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/10/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.A.C.L. 3882/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dott. CA AR, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c., con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 16.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3882/2023 R.A.C.L., promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente, Via Undici Luglio al n.22, C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Iglesias, Via Roma al n.78 presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Federico Melis, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico parte attrice contro
P.I. Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Sonnino n.96, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto Di Tucci e Giuliana Murino, giusta procura generale alle liti depositata a corredo della comparsa di costituzione e risposta parte convenuta
Conclusioni nell'interesse di parte attrice:
“Dichiarare l' tenuto a costituire in favore del ricorrente il danno biologico in rendita prevista CP_1 dall'art. 13 co. 2 sub 2) del d.lgs. n°38/2000 per esiti algodisfunzionali di plurime focalità erniarie lombari L2-L3, L4-L5 di natura professionale;
in subordine: dichiarare l' tenuto ad erogare in CP_1 capitale l'indennizzo per il danno biologico come previsto nel comma 2 sub a), in misura superiore al
10% riconosciuto e liquidato dall' . CP_1 pagina 1 di 3
2. Condannare lo stesso al pagamento dei ratei di rendita maturati nella misura di legge e con CP_1 gli interessi legali o al pagamento dell'indennizzo in capitale nella misura di legge e con gli interessi legali, compensando le somme già erogate nella misura del 10%.
3. In tutti i casi con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre IVA e Cassa Nazionale Avvocati e
Procuratori da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
Conclusioni nell'interesse dell' CP_1
“[…] contrariis reiectis, rigettare la domanda poiché infondata.
Con vittoria di spese e competenze.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.12.2023, ha instaurato il presente giudizio Parte_1 nei confronti dell' al fine di ottenere il maggior danno biologico rispetto a quello già CP_1 riconosciuto dall' in misura del 10% per esiti algodisfunzionali di plurime focalità erniarie CP_1 lombari L2-L3, L4-L5, in dipendenza dell'asserito aggravamento di tale patologia di origine professionale, già infruttuosamente chiesto all' con domanda del 6.4.2023. CP_1
A fondamento della conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del maggior indennizzo, l'attore ha esposto di aver lavorato dal novembre 1983 al gennaio 1992 come apprendista muratore presso diverse ditte e dal maggio 1989 a tutt'oggi come muratore presso la propria ditta individuale, lamentando che le mansioni concretamente svolte hanno avuto un ruolo determinante nell'insorgenza della patologia alla colonna.
L' ha chiesto il rigetto della domanda, contestando l'aggravamento della tecnopatia CP_1 alla colonna.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
***
All'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice è risultata infondata per i seguenti motivi.
Il consulente tecnico d'ufficio all'uopo nominato, dott. , dopo accurati esami Persona_1 medici e l'attento studio dei documenti prodotti, con riguardo alla sindrome lombosciatalgica cronica in discopatie multiple con focalità erniarie in L2L3 e L4L5 di cui è affetto il ricorrente, ha pagina 2 di 3 valutato che, “in considerazione del quadro clinico-funzionale rilevato all'atto della visita peritale e del quadro rxgrafico e strumentale, si può affermare che esiste una menomazione della integrità psicofisica dell'attore (danno biologico) valutabile ancora nel 10% ciò in considerazione delle valutazioni tabellari del Dlg 38/2000 ed in considerazione che, dalla scarsissima documentazione allegata, non è possibile affermare un aggravamento del quadro che appare stabilizzato e che ancora oggi è valutabile in misura non superiore al 10%”.
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, e nemmeno oggetto di osservazioni ad opera delle parti.
All'esito dell'accertamento peritale, non si ravvisa dunque l'aggravamento della sindrome lombosciatalgica cronica in discopatie multiple con focalità erniarie in L2L3 e L4L5.
***
Le spese di lite non seguono la soccombenza avendo parte ricorrente comprovato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio devono essere definitivamente poste a carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta le domande di parte attrice;
- nulla sulle spese;
- pone definitivamente a carico dell'istituto resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
Cagliari, 7.10.2025.
Il giudice
CA AR
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dott. CA AR, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c., con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 16.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3882/2023 R.A.C.L., promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente, Via Undici Luglio al n.22, C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Iglesias, Via Roma al n.78 presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Federico Melis, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico parte attrice contro
P.I. Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Sonnino n.96, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto Di Tucci e Giuliana Murino, giusta procura generale alle liti depositata a corredo della comparsa di costituzione e risposta parte convenuta
Conclusioni nell'interesse di parte attrice:
“Dichiarare l' tenuto a costituire in favore del ricorrente il danno biologico in rendita prevista CP_1 dall'art. 13 co. 2 sub 2) del d.lgs. n°38/2000 per esiti algodisfunzionali di plurime focalità erniarie lombari L2-L3, L4-L5 di natura professionale;
in subordine: dichiarare l' tenuto ad erogare in CP_1 capitale l'indennizzo per il danno biologico come previsto nel comma 2 sub a), in misura superiore al
10% riconosciuto e liquidato dall' . CP_1 pagina 1 di 3
2. Condannare lo stesso al pagamento dei ratei di rendita maturati nella misura di legge e con CP_1 gli interessi legali o al pagamento dell'indennizzo in capitale nella misura di legge e con gli interessi legali, compensando le somme già erogate nella misura del 10%.
3. In tutti i casi con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre IVA e Cassa Nazionale Avvocati e
Procuratori da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
Conclusioni nell'interesse dell' CP_1
“[…] contrariis reiectis, rigettare la domanda poiché infondata.
Con vittoria di spese e competenze.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.12.2023, ha instaurato il presente giudizio Parte_1 nei confronti dell' al fine di ottenere il maggior danno biologico rispetto a quello già CP_1 riconosciuto dall' in misura del 10% per esiti algodisfunzionali di plurime focalità erniarie CP_1 lombari L2-L3, L4-L5, in dipendenza dell'asserito aggravamento di tale patologia di origine professionale, già infruttuosamente chiesto all' con domanda del 6.4.2023. CP_1
A fondamento della conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del maggior indennizzo, l'attore ha esposto di aver lavorato dal novembre 1983 al gennaio 1992 come apprendista muratore presso diverse ditte e dal maggio 1989 a tutt'oggi come muratore presso la propria ditta individuale, lamentando che le mansioni concretamente svolte hanno avuto un ruolo determinante nell'insorgenza della patologia alla colonna.
L' ha chiesto il rigetto della domanda, contestando l'aggravamento della tecnopatia CP_1 alla colonna.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
***
All'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice è risultata infondata per i seguenti motivi.
Il consulente tecnico d'ufficio all'uopo nominato, dott. , dopo accurati esami Persona_1 medici e l'attento studio dei documenti prodotti, con riguardo alla sindrome lombosciatalgica cronica in discopatie multiple con focalità erniarie in L2L3 e L4L5 di cui è affetto il ricorrente, ha pagina 2 di 3 valutato che, “in considerazione del quadro clinico-funzionale rilevato all'atto della visita peritale e del quadro rxgrafico e strumentale, si può affermare che esiste una menomazione della integrità psicofisica dell'attore (danno biologico) valutabile ancora nel 10% ciò in considerazione delle valutazioni tabellari del Dlg 38/2000 ed in considerazione che, dalla scarsissima documentazione allegata, non è possibile affermare un aggravamento del quadro che appare stabilizzato e che ancora oggi è valutabile in misura non superiore al 10%”.
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, e nemmeno oggetto di osservazioni ad opera delle parti.
All'esito dell'accertamento peritale, non si ravvisa dunque l'aggravamento della sindrome lombosciatalgica cronica in discopatie multiple con focalità erniarie in L2L3 e L4L5.
***
Le spese di lite non seguono la soccombenza avendo parte ricorrente comprovato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio devono essere definitivamente poste a carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta le domande di parte attrice;
- nulla sulle spese;
- pone definitivamente a carico dell'istituto resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
Cagliari, 7.10.2025.
Il giudice
CA AR
pagina 3 di 3