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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 08/04/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 1468 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
vertente
TRA
e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
VERDA CARLO e dall'Avv. CERISOLA ANGELA, giusta delega in atti
E
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 20.02.1999 in Laigueglia (SV), trascritto nel Registro degli Atti di Parte_2
matrimonio del Comune di Laigueglia al numero 1, parte II, serie A, uff. 1, anno 1999, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Laigueglia, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza,
alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario da
, nato a [...] il [...] (c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...] (c.f. , in Laigueglia (SV) il
[...] C.F._2
20.02.1999, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto comune al n. 1, Parte II, Serie A
dell'anno 1999; 2. dare atto che la casa coniugale con l'attuale arredamento di proprietà della moglie rimane nella esclusiva disponibilità della medesima che si farà carico di tutte le relative spese ed imposte;
3. prendere atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e nulla pretendono reciprocamente a titolo di mantenimento;
4. disporre l'affido congiunto della figlia minore ai genitori, con stabile collocazione Persona_1
presso la madre con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé quando crederà, tenuto conto delle esigenze e della volontà della figlia;
5. disporre che il marito versi alla moglie, entro i primi cinque giorni di ogni mese, quale contributo al mantenimento delle figlie, la somma complessiva di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascuna)
aggiornabili ISTAT come per legge e farà fronte alle spese dei cellullari di entrambe le figlie. Per
, fintantoché frequenterà i corsi universitari, il padre continuerà a farsi carico del canone Persona_2
di locazione dell'appartamento ove la figlia abita nella sede di Torino oltre che delle tasse universitarie per l'intero; la madre si accollerà ogni altra spesa collegata alla frequentazione del corso universitario della figlia (libri, trasferimenti, vitto, utenze e spese condominiali dell'immobile
Per_ ove abita a Torino ecc.). Il padre si farà, inoltre, carico del 50% delle spese scolastiche straordinarie di nonché delle straordinarie medico/sanitarie non coperte dal Persona_1
servizio sanitario nazionale e di quelle ricreative e sportive, previamente concordate e documentate,
di entrambe le figlie. Il tutto sino all'autosufficienza economica delle figlie;
6. dare atto che i coniugi si prestano, ove necessario, reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto per l'estero o di altro equipollente documento valido per l'espatrio anche per la figlia minore;
7. mandare la Cancelleria per le annotazioni di legge della sentenza nei previsti registri dello Stato
Civile del Comune di Laigueglia;
8. spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 7.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Erica Passalalpi
Dott.ssa Lorena Canaparo