Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 16/05/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N°121/25 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 13 maggio 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 121/25 R.G.L. e vertente
TRA
in persona del Sindaco, con sede in Forza D'Agrò Parte_1
(ME), Piazza Giovanni XXIII n. 1 (p.i. ), elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Messina Via N. Fabrizi 87 presso lo studio dell'avv. Fabrizio Cristadoro (c.f.
fax 0906781078; pec: che C.F._1 Email_1 lo rappresenta e difende -Appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. ) CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Messina, via Felice Bisazza 30 (fax 0906010208, pec
, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Tribulato (c.f. Email_2
) dal quale è rappresentato e difeso –Appellato C.F._3
OGGETTO: tempo determinato- appello avverso la sentenza del Giudice del la- voro di Messina n° 385 pubblicata in data 27 febbraio 2025
CONCLUSIONI
Comune: 1) preliminarmente, in via cautelare, sospendere la provvisoria esecu- tività della sentenza impugnata;
2) in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarare che il nulla deve a titolo di risarcimento del danno a;
Pt_1 CP_1 in subordine, quantificare l'indennità di risarcimento nel minore importo che do- vesse risultare in forza di quanto esposto al punto a) della narrativa;
3) emettere ogni altra statuizione necessaria e/o conseguenziale;
4) con vittoria di spese e com- pensi dei due gradi.
rigetto dell'appello con condanna alla refusione delle spese di lite oltre rim- CP_1 borso generali, iva e cpa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Messina depositato l'1 settembre 2016, CP_1
, narrava:
[...]
- di avere lavorato a tempo determinato e parziale dal 14 gennaio 2010 al 18 gen- naio 2016 per il Comune di in forza di diversi contratti di lavoro e Parte_1 relative proroghe, svolgendo le funzioni di istruttore direttivo tecnico responsabile dell'area tecnico manutentiva, cat. D3 CCNL EELL;
- che il primo contratto semestrale era stato stipulato il 14 gennaio 2010 con il
Comune di Santa SA di VA, pur avendo egli prestato servizio a scavalco presso quello di , e che tale primo periodo si concluse dopo alcuni rinnovi il Parte_1
14 luglio 2012;
- che le successive proroghe semestrali fino al 30 giugno 2016 intercorsero invece direttamente col Comune di;
Pt_1 Pt_1
- che il rapporto veniva interrotto ante tempus dal Sindaco per riorganizzazione dell'area territorio e ambiente.
Precisato di avere inutilmente chiesto al di essere riammesso in servizio Pt_1
e di essere risarcito del danno subito sia per l'illegittima reiterazione che per il re- cesso anticipato, chiedeva che la controparte venisse condannata in sede giurisdi- zionale a costituire un rapporto a tempo indeterminato e a erogare il risarcimento.
Resistendo il con sentenza n° 385 depositata il 27 febbraio 2025 il giu- Pt_1 dice di primo grado ha accolto solo la domanda di risarcimento del danno, nella misura di 20.280,96 euro oltre interessi, ponendo a carico del convenuto il rimborso delle spese di lite in ragione di tre quarti, compensata la restante frazione.
Il ha proposto appello con ricorso depositato in data 27 Parte_1 marzo 2025, contestualmente invocando la sospensione dell'esecuzione della sen- tenza impugnata. Nella resistenza di , depositate note di trattazione CP_1 scritta entro il 13 maggio 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispo- sitivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Il ha eccepito la violazione degli artt. 7, 30, 35 e 36 T.U. 165/2001 e 1 e CP_1
5 D. Lgs. 368/2001, oltre alla mancanza di forma scritta.
Il Comune ha sostenuto la particolarità del rapporto, riconducibile ad un incarico intuitu personae di sei ore settimanali, conforme all'art. 110 T.U.E.L., contestando comunque il diritto alla conversione.
Il tribunale, disconosciuta in base a consolidata giurisprudenza la possibilità di disporre la conversione nell'ambito del pubblico impiego, ha rilevato l'illegittimità della reiterazione dei contratti quantomeno per il periodo successivo alla cessazione del mandato del Sindaco del Comune di Santa SA di VA, applicando a fini risarcitori l'art. 32 comma 5 legge 183/2010 e individuando, quale danno comuni- tario presunto, un'indennità pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. N°121/25 r.g.l.
Il Giudice a quo ha altresì riconosciuto l'illegittimità del recesso ante tempus non ritenendo giusta causa la mera unilaterale riorganizzazione dell'area territorio e am- biente, e ha dunque condannato il a pagare al ricorrente a titolo risarcitorio Pt_1 le sei mensilità che questi avrebbe percepito fino alla scadenza naturale.
Preso atto che dai conteggi formulati dal ricorrente in corso di causa, e non con- testati nel merito, emergeva un importo dell'ultima retribuzione pari a 1.126,72 euro, ha dunque moltiplicato tale somma per 18 mensilità complessive.
2- Non è impugnato il rigetto della domanda di conversione del rapporto e il re- lativo capo di sentenza è passato in giudicato.
Il lamenta che il tribunale avrebbe dovuto ritenere che il rapporto con il Pt_1 fosse regolato dall'art. 50 del regolamento comunale degli uffici e dei servizi, CP_1 mutuato dall'art. 110 T.U.E.L., che a suo parere supera la disciplina ordinaria del
D. Lgs. 165/2001.
L'art. 110 T.U.E.L. prevede la possibilità di coprire alcuni posti di alto livello, dentro (comma 1) o fuori (comma 2) la dotazione organica, in base a contratti a tempo determinato, previa selezione pubblica, per una durata comunque non supe- riore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Nel caso di specie il contratto a tempo determinato era stato originariamente stipulato con il Comune di S. SA di VA (peraltro senza nemmeno un esplicito richiamo all'art. 110), e il rapporto si sarebbe dovuto chiudere nel 2012 con la cessazione dalla carica del Sindaco pro tempore, ed è invece proseguito direttamente con l'ente che utilizzava la prestazione. Per tale motivo il tribunale ha ritenuto illegittime le proroghe solo a partire dal 2012. La sentenza impugnata ha dunque preso in esame la normativa invocata dal ma, applicandola, ha ritenuto che l'appellante Pt_1 fosse esente da responsabilità solo fino a quando ricorsero le condizioni per l'appli- cazione della norma speciale.
Ad abundantiam il ribadisce in questa sede che il Sindaco del Comune di CP_1
solo nel 2014 provò a sanare l'irregolarità tentando di assumere a pro- Parte_1 pria volta il lavoratore con contratto art. 110 che non fu però mai sottoscritto e che nemmeno specificava l'incarico. Prima di tale periodo, l'assunzione, già da parte del
, non era stata fatta ai sensi dell'art. 110, ma dell'art. 1 Controparte_2 comma 557 legge 311/2004 nell'ambito di una convenzione fra i due enti locali.
Poiché non vi è appello incidentale, non vi è ragione di verificare se l'illegittimità vada addirittura retrodatata.
Il non pone altre questioni riguardo l'an del diritto al risarcimento per Pt_1 abuso del tempo determinato, che va pertanto confermato. Sostiene tuttavia che l'importo sia eccessivo in quanto il tribunale lo avrebbe parametrato a una durata di settantadue mesi in luogo dei quarantotto ritenuti illegittimi. Il tribunale ha di contro rapportato esplicitamente il risarcimento a quarantotto mesi, e il riferimento alla N°121/25 r.g.l.
durata complessiva, contenuto a pag. 6 della sentenza impugnata, aveva funzione narrativa, peraltro nell'ambito di un periodo in cui il Giudice a quo giustificava semmai la scelta di non superare le dodici mensilità.
Una seconda censura riguarda l'assunta legittimità del recesso ante tempus. Il Co- mune richiama l'art. 15 del proprio regolamento uffici e servizi che prevede, tra i motivi di revoca, quelli organizzativi, ma ciò sempre sulla premessa, supra consta- tata erronea, che il rapporto fosse regolato dall'art. 110.
Il Comune contesta poi che l'importo della retribuzione globale di fatto potesse essere rilevato dalle difese del evidenziando che questi non ha allegato i con- CP_1 teggi al ricorso introduttivo, ma li ha sviluppati in corso di causa. Correttamente il ribatte che il non ha mai contestato nel merito i conteggi seppur svi- CP_1 Pt_1 luppati successivamente, ma ha solo rilevato la tardività. A ciò si aggiunga che il aveva prodotto ab initio le buste paga e aveva pertanto consentito al CP_1 Pt_1 di prendere cognizione dei criteri su cui accertare il quantum.
In ogni caso, mancando anche in questa sede una specifica contestazione della correttezza dell'importo, il motivo è inammissibile per genericità.
Resta a questo punto confermata pure la condanna parziale al rimborso delle spese, che il contesta quale conseguenza dell'assunta fondatezza degli altri Pt_1 motivi di appello. Le spese di questo grado seguono la soccombenza e vanno liqui- date con la medesima frazione di compensazione, tenuto conto del decisum che è di importo inferiore ai 26.000,01 euro e dunque ricade nel terzo scaglione. La sem- plicità della controversia in questa sede di appello giustifica l'applicazione dei mi- nimi tariffari. Resta assorbita la domanda di sospensione dell'esecuzione della sen- tenza. Poiché la causa viene decisa in unica udienza, non vi è luogo a liquidazione della fase istruttoria, non tenuta.
Il contenuto della presente sentenza rientra fra quelli contemplati dall'art. 13 comma 1quater T.U. 115 del 2002.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 27 marzo 2025 da
[...]
, contro , avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Parte_1 CP_1
Messina n° 385 pubblicata in data 27 febbraio 2025, rigetta l'appello e condanna l'appellante a rimborsare all'appellato due terzi delle spese di questo grado, liquidate nell'intero in 1.984,00 euro oltre i.v.a., c.p.a. e generali, compensando la restante frazione. Dà atto dell'applicabilità dell'art. 13 comma 1quater T.U. n° 115 del 2002 ai fini del contributo unificato, se dovuto.
Messina 14 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)