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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 25/08/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Massimo Escher Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Davide Capizzello Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.921/2025 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
22 agosto 2025 tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
assistito e difeso dall'Avv. COSENTINO RITA
RECLAMANTE
e
C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 P.IVA_2
RECLAMATO
In punto: reclamo avverso sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale del
Tribunale di Catania n. 83/2025 pubblicata in data 19/05/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 83/2025 pubblicata il 19/05/2025 il Tribunale di Catania, su istanza del creditore dichiarava l'apertura della liquidazione CP_1 giudiziale nei confronti della Parte_1
.
[...]
In particolare, per quanto ancora di interesse, il primo giudice riteneva che il debitore era soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali, non essendo stato dimostrato il possesso congiunto dei requisiti per ritenere che trattasi di impresa minore ex artt. 2, coma 1 lett. d e 121 CCI (cfr. dichiarazione dei redditi
2024 ove emergono ricavi per oltre € 200.000).
Avverso detta sentenza ha proposto reclamo la Parte_1
per le ragioni meglio illustrate in motivazione.
[...]
Sebbene regolarmente evocate in giudizio, non si sono costituite né la Curatela della Liquidazione Giudiziale della Parte_1
né il creditore istante con conseguente sua
[...] CP_1
contumacia.
Indi, la Corte, all'udienza del 22.8.2025, ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, preliminarmente, ricordare che il Codice della Crisi dell'Impresa prevede all'art. 2 co 1 che “Ai fini del presente codice si intende per… d)
«impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348”.
Il successivo art. 121 prevede inoltre che “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
pag. 2/11 Rileva la Corte, innanzitutto, come vada ribadito l'insegnamento giurisprudenziale che, nella vigenza della regola della generale fallibilità degli imprenditori commerciali, addossa al fallendo l'onere di dimostrare il possesso dei limiti di esenzione dalla procedura concorsuale maggiore ex art. 1 L.F, adesso previsti dall'art. 2 CCII.
Invero nella vigenza del detto art. 1 co. 2 l. fall. - a mente del quale “non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti…”, era pacifico che "L'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge fallimentare grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche a essa apportate dal decreto legislativo n. 169 del
2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Dunque, dato che il regime concorsuale riformato ha delineato la figura dell'imprenditore fallibile affidandola in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti" (cfr. tra le altre Cass. civ., 23/03/2018, n.
7372 e, in termini, Cass. civ., sez. VI, 24/10/2017, n. 25188, Cass. civ.,
01/12/2016 n. 24548).
La medesima giurisprudenza di legittimità evidenziava che tale onere deve essere assolto, in via di elezione, attraverso il deposito dei bilanci dell'ultimo triennio, atteso che, seppure sia consentito l'accesso a strumenti probatori alternativi sempre che idonei a fornire un'adeguata rappresentazione della complessiva situazione economica dell'impresa commerciale (così Cass. civ., sez.
I, 26/11/2018, n. 30541), i bilanci restano lo strumento di prova privilegiato: "In
pag. 3/11 tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all' art. 1, comma 2, l. fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell' art. 15, comma 4, l. fall., costituiscono strumento di prova privilegiato dell'allegazione della non fallibilità, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa"
(Cass. civ., sez. I, 23/11/2018, n. 30516).
Orbene l'art. 121 CCII non ha modificato in alcun modo il regime previgente, intervendo solo sulla formulazione della precedente norma, declinandola in negativo: “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
Ed invero il rispetto delle soglie dimensionali continua ad integrare un fatto costitutivo della qualifica di imprenditore minore il cui onere dimostrativo non può che gravare sull'imprenditore che voglia sottrarsi alla liquidazione giudiziale in quanto fatto impeditivo di questa, anche in ragione del principio di vicinanza della prova.
In particolare, fermi i poteri istruttori ex officio spettanti al Tribunale, il mancato assolvimento del predetto onere non può che comportare la qualificazione dell'imprenditore come “non minore” con conseguente assoggettamento alla liquidazione giudiziale.
Ne consegue che solo ove l'imprenditore dimostri la mancanza dei requisiti dimensionali, e quindi la sua non assoggettabilità alla procedura di liquidazione, ovvero il Tribunale acquisisca ex officio elementi certi che dimostrino il mancato possesso congiunto dei predetti requisiti si potrà pervenire al rigetto della domanda di liquidazione.
Nel caso in esame, parte reclamante ha contestato la sussistenza dei predetti requisiti, rilevando in particolare che il Tribunale ha erroneamente ritenuto sussistente il superamento della soglia di € 200.000 dei ricavi sulla base di pag. 4/11 quanto emergente dalla dichiarazione dei redditi 2024 riferita al periodo d'imposta 2023, facendo riferimento al quadro relativo alla “Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo”, invece dei ricavi reali.
La reclamante ha, inoltre, evidenziato che anche dalle risultanze degli ultimi tre bilanci, depositati presso la Camera di Commercio, emerge il mancato superamento della soglia dei ricavi richiesta dalla norma, precisando, con riferimento al bilancio 2022, che gli eventuali contributi emergenziali contabilizzati – ossia il credito d'imposta per canoni di locazione Covid-19 -, ancorché iscritti tra i proventi della voce A.5 del conto economico, non concorrono alla formazione del valore dei ricavi lordi ai fini della verifica della soglia di € 200.000, trattandosi di elementi compensativi di costi e non rappresentativi della capacità produttiva dell'impresa nel senso proprio richiesto dalla norma.
Ciò premesso, a giudizio della Corte il reclamo è fondato.
In primo luogo occorre premettere che parte reclamante ha depositato i bilanci degli ultimi tre esercizi (2022, 2023 e 2024) che risultano regolarmente presentati presso il registro delle imprese, seppure successivamente all'emissione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
Tale produzione deve ritenersi ammissibile e rilevante atteso che la Corte di
Cassazione ha da tempo chiarito (cfr. da ultimo Cass. 4893 del 2019) come, nelle impugnazioni della sentenza dichiarativa di fallimento, relativamente ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al D.Lgs. n. 169 del
2007, che ha modificato il R.D. n. 267 del 1942, art. 18, ridenominando tale mezzo come "reclamo" in luogo del precedente "appello", non si applicano i limiti previsti, in tema di appello, dagli art. 342 e 345 c.p.c.: ne consegue che il debitore, benchè non costituito avanti al tribunale, può indicare anche per la prima volta, in sede di reclamo, i mezzi di prova di cui intende avvalersi, al fine pag. 5/11 di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui al R.D. n. 267 del 1942, art. 1, comma 2, (e multis, Cass. 22 aprile 2015, n. 8226; Cass. 6 giugno 2012, n.
9174; Cass. 5 novembre 2010, n. 22546).
In particolare, è stato precisato come "la prova circa l'insussistenza dei requisiti dimensionali può essere fornita per la prima volta in sede di reclamo con ogni mezzo e quindi anche con prove costituite, in ipotesi, dopo la dichiarazione di fallimento, così come avrebbe potuto essere fornita con una relazione di parte redatta nello stesso lasso temporale" (Cass. n. 9174/2012, cit.).
Infine, il riconoscimento della possibilità per il reclamante di formare e produrre documenti rilevanti ai fini della decisione, per la prima volta, in sede di reclamo esclude qualsiasi rilevanza - ai fini della declaratoria di fallimento - della non corretta osservanza della disciplina dettata dal codice civile circa il deposito dei bilanci di una s.r.l. presso il registro delle imprese (nel caso in esame depositati oltre il termine di legge).
Costituisce, poi, consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quello per cui, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., il cui onere grava, come detto, sul debitore fallendo, i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., costituiscono strumento di prova privilegiato dell'allegazione della non fallibilità, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa (cfr, Cass. n. 25025 del 2020;
Cass. n. 18542 del 2020; Cass. n. 24138 del 2019; Cass. n. 30516 del 2018; Cass.
n. 23948 del 2018; Cass. n. 13746 del 2017; Cass. n. 24548 del 2016), con conseguente irrilevanza dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
Orbene, premesso che dai bilanci 2023 e 2024 risulta che la società reclamante non ha superato nei predetti esercizi le soglie di “fallibilità”, va precisato che pag. 6/11 esaminando il bilancio del 2022 neanche in tale esercizio risulta superata la soglia di € 200.000 dei ricavi.
Ed invero, sebbene dal conto economico emerge quanto segue deve rilevarsi come per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione ( cfr. da ultimo Cass. 26/08/2021, n. 23484) “In ordine al requisito dimensionale di esonero dalla fallibilità di cui all'art. alla lett. b cit., questa Corte ha più volte affermato che " per l'individuazione dei "ricavi lordi", che vanno considerati ricavi in senso tecnico, occorre fare riferimento alle voci n. 1 ("ricavi delle vendite e delle prestazioni") e n. 5 ("altri ricavi e proventi") dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall'art. 2425 c.c., lett. A" (Cass., 27 dicembre 2013, n. 28667; conf. Cass., 5 marzo 2015, n. 4526; Cass., 19 aprile
2016, n. 7742, non massimata;
Cass., 10 dicembre 2018, n. 31825).
E' stato, in particolare, precisato, che:
-il legislatore della riforma fallimentare, nella previsione del requisito in esame, ha fatto riferimento allo schema obbligatorio del conto economico, di cui all'art.
2425 c.c., e, in particolare, al suo primo raggruppamento, sub lett. A;
- il legislatore, nel riferirsi ai "ricavi", ha considerato gli stessi in senso tecnico, con la conseguenza che deve farsi riferimento sia ai "ricavi delle vendite e delle prestaziorni" sub n. 1, sia alla voce sub n. 5, "altri ricavi e proventi", perché voce assimilabile alla prima, trattandosi di componenti positive, quali "ricavi accessori, dividendi, royalties, canoni attivi";
pag. 7/11 - non possono, invece, sommarsi le voci sub n. 2, "variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti", e sub n. 3, "variazioni dei lavori in corso su ordinazione", che non possono essere considerate ricavi, nemmeno concettualmente assimilabili alla più ampia nozione di "proventi";
- come rilevato da attenta dottrina, queste ultime voci rappresentano invece costi comuni a più esercizi, che vengono sospesi in conformità al principio di competenza economica, ex art. 2423 bis c.c., per essere rinviati ai successivi esercizi, in cui si conseguiranno i correlativi ricavi;
Cass. n. 31825/2018 cit. ha ulteriormente precisato che il criterio quantitativo dei ricavi lordi va correlato alle gestione ordinaria dell'impresa, donde dalla nozione rilevante per la L.Fall., art. 1, comma 2, lett. b. restano fuori i proventi finanziari, le rivalutazioni e i proventi straordinari rispettivamente indicati dall'art. 2425 c.c., lett. C, D ed E. (ovvero quei proventi che non contribuiscono
a definire la dimensione economica corrente dell'impresa, in funzione dell'allarme sociale che la sua crisi può generare)...
Ciò che rileva, infatti, ai fini dell'individuazione del parametro dimensionale di cui alla legge fallimentare, è il valore dei ricavi lordi totali risultanti dal conto economico che afferiscono alle attività commerciali specifiche dell'impresa
(ovvero alle attività che questa svolge in modo abituale) o a quelle accessorie derivanti dalla gestione non caratteristica (ad. es. proventi dei beni tenuti a scopo di investimento, canoni attivi, royalties) e che siano pertanto idonei a misurarne l'effettiva consistenza economica e finanziaria.
Fra questi non rientrano "gli altri proventi" che, come nella specie, corrispondano invece a sopravvenienze attive derivanti, "una tantum”.
Alla luce di tale costante interpretazione, risulta corretta la prospettazione di parte reclamante secondo cui l'importo di € 3.671,00 riportato nella voce A.5
(anno 2022) - essendo composta dalla somma di € 3.664,15 relativi a sopravvenienze attive derivanti dalla contabilizzazione del credito d'imposta sui pag. 8/11 canoni di locazione previsto dall'art. 28 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), finalizzato al ristoro dei costi fissi sostenuti durante il periodo emergenziale
Covid - non costituisce un'integrazione di ricavi né tanto meno un provento accessorio in senso proprio, quanto piuttosto di un ristoro economico riconducibile alla copertura parziale di oneri fissi funzionali alla prosecuzione dell'attività ordinaria.
Ed invero, tale importo si traduce in una sovvenzione indiretta una tantum, accordata mediante il riconoscimento di un credito d'imposta, e non può pertanto considerarsi ai fini del calcolo dei ricavi lordi di cui alla normativa sopra richiamata.
Ne consegue che, detratta tale somma dall'importo complessivo dei ricavi (€
202.842,00 – 3.644,15), risulta provato il mancato superamento da parte della dei parametri di cui ai Parte_1 citati n. 1), 2) e 3) dell'art. 2, comma 1, lettera d) del CCI (€ 199.177,85).
Il reclamo va, pertanto, accolto.
Appare equo disporre la compensazione delle spese del giudizio, attesa la produzione documentale avvenuta solo in questa fase di reclamo e la mancata costituzione delle parti reclamate.
L'art. 147 DPR 115/2002, come novellato dall'art. 366 D.lgs 14/19, di immediata operatività, dispone che “In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura
e' imputabile al creditore o al debitore.”.
pag. 9/11 Nel caso in esame deve rinvenirsi l'imputabilità alla società reclamante della dichiarazione della liquidazione giudiziale, atteso che solo in sede di reclamo la stessa ha depositato i bilanci degli ultimi tre esercizi (peraltro presentati al registro delle imprese dopo l'apertura della liquidazione giudiziale) dai quali emerge il possesso congiunto dei requisiti per ritenere che trattasi di impresa minore ex artt. 2, comma 1 lett. d e 121 CCI.
In conformità alla surrichiamata norma le spese della procedura fallimentare ed il compenso del curatore andranno, quindi, poste a carico della reclamante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da nei Parte_1
confronti di e della Curatela della liquidazione giudiziale della CP_1
avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Catania n. 83/2025 pubblicata in data 19/05/2025, in accoglimento del reclamo proposto, così provvede: revoca la sentenza Tribunale di Catania n. 83/2025 pubblicata in data
19/05/2025, con cui è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , CF Parte_1
REA- CT-424238, con sede in VIA MASSIMO D'AZEGLIO 5/A P.IVA_1
SAN GIOVANNI LA PUNTA, legale rappresentante CP_2 compensa tra le parti le spese della presente fase di reclamo;
accerta l'imputabilità dell'apertura della liquidazione giudiziale alla
[...]
, a cui carico andranno poste le Parte_1
spese della procedura e il compenso del curatore.
Così deciso, in data 22/08/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Massimo Escher
pag. 10/11 pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Massimo Escher Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Davide Capizzello Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.921/2025 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
22 agosto 2025 tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
assistito e difeso dall'Avv. COSENTINO RITA
RECLAMANTE
e
C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 P.IVA_2
RECLAMATO
In punto: reclamo avverso sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale del
Tribunale di Catania n. 83/2025 pubblicata in data 19/05/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 83/2025 pubblicata il 19/05/2025 il Tribunale di Catania, su istanza del creditore dichiarava l'apertura della liquidazione CP_1 giudiziale nei confronti della Parte_1
.
[...]
In particolare, per quanto ancora di interesse, il primo giudice riteneva che il debitore era soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali, non essendo stato dimostrato il possesso congiunto dei requisiti per ritenere che trattasi di impresa minore ex artt. 2, coma 1 lett. d e 121 CCI (cfr. dichiarazione dei redditi
2024 ove emergono ricavi per oltre € 200.000).
Avverso detta sentenza ha proposto reclamo la Parte_1
per le ragioni meglio illustrate in motivazione.
[...]
Sebbene regolarmente evocate in giudizio, non si sono costituite né la Curatela della Liquidazione Giudiziale della Parte_1
né il creditore istante con conseguente sua
[...] CP_1
contumacia.
Indi, la Corte, all'udienza del 22.8.2025, ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, preliminarmente, ricordare che il Codice della Crisi dell'Impresa prevede all'art. 2 co 1 che “Ai fini del presente codice si intende per… d)
«impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348”.
Il successivo art. 121 prevede inoltre che “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
pag. 2/11 Rileva la Corte, innanzitutto, come vada ribadito l'insegnamento giurisprudenziale che, nella vigenza della regola della generale fallibilità degli imprenditori commerciali, addossa al fallendo l'onere di dimostrare il possesso dei limiti di esenzione dalla procedura concorsuale maggiore ex art. 1 L.F, adesso previsti dall'art. 2 CCII.
Invero nella vigenza del detto art. 1 co. 2 l. fall. - a mente del quale “non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti…”, era pacifico che "L'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge fallimentare grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche a essa apportate dal decreto legislativo n. 169 del
2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Dunque, dato che il regime concorsuale riformato ha delineato la figura dell'imprenditore fallibile affidandola in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti" (cfr. tra le altre Cass. civ., 23/03/2018, n.
7372 e, in termini, Cass. civ., sez. VI, 24/10/2017, n. 25188, Cass. civ.,
01/12/2016 n. 24548).
La medesima giurisprudenza di legittimità evidenziava che tale onere deve essere assolto, in via di elezione, attraverso il deposito dei bilanci dell'ultimo triennio, atteso che, seppure sia consentito l'accesso a strumenti probatori alternativi sempre che idonei a fornire un'adeguata rappresentazione della complessiva situazione economica dell'impresa commerciale (così Cass. civ., sez.
I, 26/11/2018, n. 30541), i bilanci restano lo strumento di prova privilegiato: "In
pag. 3/11 tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all' art. 1, comma 2, l. fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell' art. 15, comma 4, l. fall., costituiscono strumento di prova privilegiato dell'allegazione della non fallibilità, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa"
(Cass. civ., sez. I, 23/11/2018, n. 30516).
Orbene l'art. 121 CCII non ha modificato in alcun modo il regime previgente, intervendo solo sulla formulazione della precedente norma, declinandola in negativo: “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
Ed invero il rispetto delle soglie dimensionali continua ad integrare un fatto costitutivo della qualifica di imprenditore minore il cui onere dimostrativo non può che gravare sull'imprenditore che voglia sottrarsi alla liquidazione giudiziale in quanto fatto impeditivo di questa, anche in ragione del principio di vicinanza della prova.
In particolare, fermi i poteri istruttori ex officio spettanti al Tribunale, il mancato assolvimento del predetto onere non può che comportare la qualificazione dell'imprenditore come “non minore” con conseguente assoggettamento alla liquidazione giudiziale.
Ne consegue che solo ove l'imprenditore dimostri la mancanza dei requisiti dimensionali, e quindi la sua non assoggettabilità alla procedura di liquidazione, ovvero il Tribunale acquisisca ex officio elementi certi che dimostrino il mancato possesso congiunto dei predetti requisiti si potrà pervenire al rigetto della domanda di liquidazione.
Nel caso in esame, parte reclamante ha contestato la sussistenza dei predetti requisiti, rilevando in particolare che il Tribunale ha erroneamente ritenuto sussistente il superamento della soglia di € 200.000 dei ricavi sulla base di pag. 4/11 quanto emergente dalla dichiarazione dei redditi 2024 riferita al periodo d'imposta 2023, facendo riferimento al quadro relativo alla “Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo”, invece dei ricavi reali.
La reclamante ha, inoltre, evidenziato che anche dalle risultanze degli ultimi tre bilanci, depositati presso la Camera di Commercio, emerge il mancato superamento della soglia dei ricavi richiesta dalla norma, precisando, con riferimento al bilancio 2022, che gli eventuali contributi emergenziali contabilizzati – ossia il credito d'imposta per canoni di locazione Covid-19 -, ancorché iscritti tra i proventi della voce A.5 del conto economico, non concorrono alla formazione del valore dei ricavi lordi ai fini della verifica della soglia di € 200.000, trattandosi di elementi compensativi di costi e non rappresentativi della capacità produttiva dell'impresa nel senso proprio richiesto dalla norma.
Ciò premesso, a giudizio della Corte il reclamo è fondato.
In primo luogo occorre premettere che parte reclamante ha depositato i bilanci degli ultimi tre esercizi (2022, 2023 e 2024) che risultano regolarmente presentati presso il registro delle imprese, seppure successivamente all'emissione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
Tale produzione deve ritenersi ammissibile e rilevante atteso che la Corte di
Cassazione ha da tempo chiarito (cfr. da ultimo Cass. 4893 del 2019) come, nelle impugnazioni della sentenza dichiarativa di fallimento, relativamente ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al D.Lgs. n. 169 del
2007, che ha modificato il R.D. n. 267 del 1942, art. 18, ridenominando tale mezzo come "reclamo" in luogo del precedente "appello", non si applicano i limiti previsti, in tema di appello, dagli art. 342 e 345 c.p.c.: ne consegue che il debitore, benchè non costituito avanti al tribunale, può indicare anche per la prima volta, in sede di reclamo, i mezzi di prova di cui intende avvalersi, al fine pag. 5/11 di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui al R.D. n. 267 del 1942, art. 1, comma 2, (e multis, Cass. 22 aprile 2015, n. 8226; Cass. 6 giugno 2012, n.
9174; Cass. 5 novembre 2010, n. 22546).
In particolare, è stato precisato come "la prova circa l'insussistenza dei requisiti dimensionali può essere fornita per la prima volta in sede di reclamo con ogni mezzo e quindi anche con prove costituite, in ipotesi, dopo la dichiarazione di fallimento, così come avrebbe potuto essere fornita con una relazione di parte redatta nello stesso lasso temporale" (Cass. n. 9174/2012, cit.).
Infine, il riconoscimento della possibilità per il reclamante di formare e produrre documenti rilevanti ai fini della decisione, per la prima volta, in sede di reclamo esclude qualsiasi rilevanza - ai fini della declaratoria di fallimento - della non corretta osservanza della disciplina dettata dal codice civile circa il deposito dei bilanci di una s.r.l. presso il registro delle imprese (nel caso in esame depositati oltre il termine di legge).
Costituisce, poi, consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quello per cui, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., il cui onere grava, come detto, sul debitore fallendo, i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., costituiscono strumento di prova privilegiato dell'allegazione della non fallibilità, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa (cfr, Cass. n. 25025 del 2020;
Cass. n. 18542 del 2020; Cass. n. 24138 del 2019; Cass. n. 30516 del 2018; Cass.
n. 23948 del 2018; Cass. n. 13746 del 2017; Cass. n. 24548 del 2016), con conseguente irrilevanza dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
Orbene, premesso che dai bilanci 2023 e 2024 risulta che la società reclamante non ha superato nei predetti esercizi le soglie di “fallibilità”, va precisato che pag. 6/11 esaminando il bilancio del 2022 neanche in tale esercizio risulta superata la soglia di € 200.000 dei ricavi.
Ed invero, sebbene dal conto economico emerge quanto segue deve rilevarsi come per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione ( cfr. da ultimo Cass. 26/08/2021, n. 23484) “In ordine al requisito dimensionale di esonero dalla fallibilità di cui all'art. alla lett. b cit., questa Corte ha più volte affermato che " per l'individuazione dei "ricavi lordi", che vanno considerati ricavi in senso tecnico, occorre fare riferimento alle voci n. 1 ("ricavi delle vendite e delle prestazioni") e n. 5 ("altri ricavi e proventi") dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall'art. 2425 c.c., lett. A" (Cass., 27 dicembre 2013, n. 28667; conf. Cass., 5 marzo 2015, n. 4526; Cass., 19 aprile
2016, n. 7742, non massimata;
Cass., 10 dicembre 2018, n. 31825).
E' stato, in particolare, precisato, che:
-il legislatore della riforma fallimentare, nella previsione del requisito in esame, ha fatto riferimento allo schema obbligatorio del conto economico, di cui all'art.
2425 c.c., e, in particolare, al suo primo raggruppamento, sub lett. A;
- il legislatore, nel riferirsi ai "ricavi", ha considerato gli stessi in senso tecnico, con la conseguenza che deve farsi riferimento sia ai "ricavi delle vendite e delle prestaziorni" sub n. 1, sia alla voce sub n. 5, "altri ricavi e proventi", perché voce assimilabile alla prima, trattandosi di componenti positive, quali "ricavi accessori, dividendi, royalties, canoni attivi";
pag. 7/11 - non possono, invece, sommarsi le voci sub n. 2, "variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti", e sub n. 3, "variazioni dei lavori in corso su ordinazione", che non possono essere considerate ricavi, nemmeno concettualmente assimilabili alla più ampia nozione di "proventi";
- come rilevato da attenta dottrina, queste ultime voci rappresentano invece costi comuni a più esercizi, che vengono sospesi in conformità al principio di competenza economica, ex art. 2423 bis c.c., per essere rinviati ai successivi esercizi, in cui si conseguiranno i correlativi ricavi;
Cass. n. 31825/2018 cit. ha ulteriormente precisato che il criterio quantitativo dei ricavi lordi va correlato alle gestione ordinaria dell'impresa, donde dalla nozione rilevante per la L.Fall., art. 1, comma 2, lett. b. restano fuori i proventi finanziari, le rivalutazioni e i proventi straordinari rispettivamente indicati dall'art. 2425 c.c., lett. C, D ed E. (ovvero quei proventi che non contribuiscono
a definire la dimensione economica corrente dell'impresa, in funzione dell'allarme sociale che la sua crisi può generare)...
Ciò che rileva, infatti, ai fini dell'individuazione del parametro dimensionale di cui alla legge fallimentare, è il valore dei ricavi lordi totali risultanti dal conto economico che afferiscono alle attività commerciali specifiche dell'impresa
(ovvero alle attività che questa svolge in modo abituale) o a quelle accessorie derivanti dalla gestione non caratteristica (ad. es. proventi dei beni tenuti a scopo di investimento, canoni attivi, royalties) e che siano pertanto idonei a misurarne l'effettiva consistenza economica e finanziaria.
Fra questi non rientrano "gli altri proventi" che, come nella specie, corrispondano invece a sopravvenienze attive derivanti, "una tantum”.
Alla luce di tale costante interpretazione, risulta corretta la prospettazione di parte reclamante secondo cui l'importo di € 3.671,00 riportato nella voce A.5
(anno 2022) - essendo composta dalla somma di € 3.664,15 relativi a sopravvenienze attive derivanti dalla contabilizzazione del credito d'imposta sui pag. 8/11 canoni di locazione previsto dall'art. 28 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), finalizzato al ristoro dei costi fissi sostenuti durante il periodo emergenziale
Covid - non costituisce un'integrazione di ricavi né tanto meno un provento accessorio in senso proprio, quanto piuttosto di un ristoro economico riconducibile alla copertura parziale di oneri fissi funzionali alla prosecuzione dell'attività ordinaria.
Ed invero, tale importo si traduce in una sovvenzione indiretta una tantum, accordata mediante il riconoscimento di un credito d'imposta, e non può pertanto considerarsi ai fini del calcolo dei ricavi lordi di cui alla normativa sopra richiamata.
Ne consegue che, detratta tale somma dall'importo complessivo dei ricavi (€
202.842,00 – 3.644,15), risulta provato il mancato superamento da parte della dei parametri di cui ai Parte_1 citati n. 1), 2) e 3) dell'art. 2, comma 1, lettera d) del CCI (€ 199.177,85).
Il reclamo va, pertanto, accolto.
Appare equo disporre la compensazione delle spese del giudizio, attesa la produzione documentale avvenuta solo in questa fase di reclamo e la mancata costituzione delle parti reclamate.
L'art. 147 DPR 115/2002, come novellato dall'art. 366 D.lgs 14/19, di immediata operatività, dispone che “In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura
e' imputabile al creditore o al debitore.”.
pag. 9/11 Nel caso in esame deve rinvenirsi l'imputabilità alla società reclamante della dichiarazione della liquidazione giudiziale, atteso che solo in sede di reclamo la stessa ha depositato i bilanci degli ultimi tre esercizi (peraltro presentati al registro delle imprese dopo l'apertura della liquidazione giudiziale) dai quali emerge il possesso congiunto dei requisiti per ritenere che trattasi di impresa minore ex artt. 2, comma 1 lett. d e 121 CCI.
In conformità alla surrichiamata norma le spese della procedura fallimentare ed il compenso del curatore andranno, quindi, poste a carico della reclamante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da nei Parte_1
confronti di e della Curatela della liquidazione giudiziale della CP_1
avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Catania n. 83/2025 pubblicata in data 19/05/2025, in accoglimento del reclamo proposto, così provvede: revoca la sentenza Tribunale di Catania n. 83/2025 pubblicata in data
19/05/2025, con cui è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , CF Parte_1
REA- CT-424238, con sede in VIA MASSIMO D'AZEGLIO 5/A P.IVA_1
SAN GIOVANNI LA PUNTA, legale rappresentante CP_2 compensa tra le parti le spese della presente fase di reclamo;
accerta l'imputabilità dell'apertura della liquidazione giudiziale alla
[...]
, a cui carico andranno poste le Parte_1
spese della procedura e il compenso del curatore.
Così deciso, in data 22/08/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Massimo Escher
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