Articolo 24 della Legge 11 agosto 1973, n. 533
Articolo 23Articolo 25
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12 dicembre 1973
Art. 24. (Adeguamento delle attrezzature. Onere finanziario)

Per provvedere alle maggiori spese di ufficio dei tribunali e delle preture e all'adeguamento delle attrezzature delle preture in dipendenza della presente legge, gli stanziamenti dei capitoli 1114 e 1115 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1973 sono aumentati rispettivamente della somma di lire 300 milioni e della somma di lire 1.450 milioni.
Entrata in vigore il 12 dicembre 1973