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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/12/2025, n. 4504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4504 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
R.g.n°5495 / 2021 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione II civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, pronunziando ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5495 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: responsabilità professionale vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), in proprio e quali eredi di Parte_4 C.F._4
, nata a [...] il [...] e deceduta in Giugliano in Persona_1
Campania (NA) il 24.02.2019, elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Nuova Poggioreale n. 8, presso lo studio dell'avv. IO Mazzucchiello, che li rappresenta e difende in virtù della procura in calce all'atto di citazione di primo grado
Attori
CONTRO
(P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Massimo Stanzione n. 18, presso lo studio dell'avv. Claudio Russo, che la rappresenta e difende in virtù della procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti di causa che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti.
1 R.g.n°5495 / 2021 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , in proprio e quali eredi di , convenivano in
[...] Parte_4 Persona_1 giudizio, dinanzi a codesto Tribunale, l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, esponendo:- che la sig.ra , già affetta da alcune Persona_1 comorbidità non incidenti sull'aspettativa di vita a breve termine, in data 19.03.2018 si era recata presso l'U.O. di Gastroenterologia del P.O. "S. Giuliano" di Giugliano in Campania, afferente all'
[...]
, per sottoporsi a un esame colonscopico, nel corso del quale le erano stati asportati Parte_5 diversi polipi non meglio caratterizzati che, successivamente analizzati, erano risultati di natura displasica;
- che, successivamente, in data 13.06.2018, la sig.ra si era sottoposta a un nuovo Per_1 controllo endoscopico sempre presso la medesima U.O. di Gastroenterologia, che aveva rilevato diverse lesioni a carattere polipoide ed una di tipo LST (Lateral Spreading Tumors) in corrispondenza del colon discendente che, unitamente alle altre formazioni, era stata inviata presso il servizio di
Anatomia Patologica e Citodiagnostica dell' - che l'esame istologico aveva Controparte_2 identificato le lesioni come "polipi iperplasici o con displasia di basso grado" e quella sul colon discendente, non asportata, come "frammenti di mucosa di tipo grosso intestino con modificazioni iperplastiche ghiandolari e locale area di displasia adenomatosa di basso grado"; - che, in data
22.11.2018, la sig.ra era stata ricoverata presso l'U.O. di Chirurgia del P.O. "S. Giovanni di Per_1
Dio" di Frattamaggiore (NA), con diagnosi di accettazione: "Polipo del colon non specificato né per sede né per etiologia"; - che il 26.11.2018 era stata sottoposta ad un'ulteriore colonscopia che aveva confermato la presenza della lesione LST a cui era seguito, previa somministrazione di ID
(principio attivo Ceftriaxone), in data 28.11.2018 un intervento chirurgico di emicolectomia sinistra in laparoscopia, poi convertito in laparotomia;
-che l'esame istologico aveva evidenziato la presenza di un adenocarcinoma intramucosale ben differenziato, con linfonodi indenni da infiltrazione neoplastica (pT1s pN0 G1); - che, in data 30.11.2018, i sanitari avevano evidenziato segni di discanalizzazione con ristagno gastrico di 500 cc;
- che nei giorni successivi, era stata rilevata la presenza di materiale bilioenterico dal drenaggio addominale e, malgrado la comparsa di febbre e la graduale diminuzione di globuli rossi ed emoglobina (franca anemizzazione), solo in data 11.12.2018 era stata eseguita una TC dell'addome, che aveva rilevato una raccolta intraperitoneale di 65x21 mm;
- che, nonostante tali evidenze, i sanitari non avevano intrapreso alcuna attività terapeutica, compromettendo irreversibilmente le condizioni della degente;
- che solo in data 14.12.2018, a fronte di grave anemizzazione e sepsi severa con aumento della procalcitonina, iperpiressia, ipertensione e fibrillazione atriale ad alta risposta ventricolare trattata con DC shock, ella era stata condotta in sala operatoria per laparotomia esplorativa, che aveva identificato una peritonite stercoracea da deiscenza
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parziale dell'anastomosi, confezionandosi una colostomia;
- che, successivamente, era stata trasferita presso l'U.O. di Terapia Intensiva del P.O. "San Giuliano" e la successiva degenza era stata contrassegnata dall'aggravamento delle condizioni cliniche, con infezioni nosocomiali, insufficienza renale e respiratoria, ipopiastrinemia e ischemia cardiaca, che avevano condotto inesorabilmente alla sua morte in data 24.02.2019, dopo arresto cardiaco secondario a shock settico;
- che, la prestazione medica complessiva erogata alla de cuius era stata carente e confusionaria già nella esecuzione e refertazione delle colonscopie del 19.03.2018 e 13.06.2018, fondamentali per diagnosi e stadiazione, necessarie a un iter clinico corretto;
- che l'esame del 13.06.2018 aveva evidenziato al colon discendente (55 cm) una LST e l'istologico aveva riportato modificazioni iperplastiche ghiandolari e lieve flogosi cronica;
-che la colonscopia del 19.03.2018 aveva mostrato un polipo peduncolato a 52 cm con ulcerazioni;
-che la biopsia aveva evidenziato una displasia epiteliale ghiandolare di basso grado;
-che dalla comparazione dei referti non era possibile ottenere una mappatura completa dei polipi né distinguere quelli asportati dai soli prelievi bioptici;
-che l'inadeguata descrizione dei reperti aveva influenzato negativamente tutto il successivo percorso clinico;
-che la sig.ra , anziana Per_1
e fragile, era stata sottoposta senza adeguata informazione a un intervento chirurgico altamente demolitivo sulla base della LST;
-che la lesione colica riscontrata avrebbe potuto essere trattata adeguatamente ricorrendo alla sola mucosectomia endoscopica eseguita da seriati follow-up; - che, peraltro, l'intervento del 28.11.2018 era stato eseguito senza valido consenso informato atteso che nella documentazione erano presenti solo stampati generici relativi ad anestesia e intervento, con la sola firma della paziente e privi di dati anagrafici, rischio anestesiologico, diagnosi preoperatoria, rischi, complicanze e alternative terapeutiche;
-che l'omessa informazione aveva privato la paziente del diritto di autodeterminazione, soprattutto considerato l'alto rischio chirurgico e le sue comorbidità; -che la prestazione resa dai sanitari era stata carente anche sotto il profilo tecnico: profilassi antibiotica inadeguata (somministrazione di Ceftriaxone anziché Cefazolina +
Metronidazolo), gestione post-operatoria inappropriata, mancata assistenza intensiva, ritardo nella diagnosi di deiscenza anastomotica, infezioni nosocomiali, ischemia miocardica, ipopiastrinemia non trattata e gestione tardiva della fistola enterocutanea;
-che l'esito infausto della vicenda clinica poteva essere attribuito a molteplici elementi di malpractice, compresi intervento chirurgico demolitivo, deiscenza anastomotica e ritardi gestionali;
- che sussistevano le condizioni per il riconoscimento del diritto al risarcimento iure hereditario per danno catastrofale, danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, danno biologico temporaneo e permanente, morale, esistenziale per il lungo calvario psico-fisico che la de cuius aveva vissuto per circa tre mesi, relazionale, da perdita delle chances terapeutiche e di guarigione;
-che avevano altresì diritto al ristoro iure proprio per danni patrimoniali (perdita del reddito da pensione del familiare convivente, spese funerarie, danno da
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perdita del reddito figurativo di casalinga, spese di mediaconciliazione, spese di ct già sostenute e da sostenere, ecc.) e non patrimoniali, ivi compreso il danno biologico, quello psichico, morale, da perdita del rapporto parentale, esistenziale, relazionale, alla salute, per la perdita di chances terapeutiche, di guarigione e di salvezza della congiunta e quant'altro, per la lesione dei diritti umani inviolabili costituzionalmente garantiti;
-che la quantificazione dei danni non patrimoniali andava rimessa all'equità del Magistrato ex artt. 2056 e 1223 c.c. e ss., considerando tutti gli elementi fattuali e la violazione dei diritti costituzionalmente garantiti;
- che avevano esperito, invano, in data
21.01.2020, la procedura di mediazione ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 presso l'Organismo di
Conciliazione della Camera di Commercio di Napoli.
Chiedevano, pertanto, all'adito Tribunale di: “accertare, riconoscere e dichiarare la responsabilità contrattuale o, in subordine, extracontrattuale della convenuta , in Parte_5 persona del l.rp.t, per i motivi di cui in premessa;
e, per l'effetto, condannarla, al risarcimento di tutti
i danni non patrimoniali (danno catastrofale, danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, danno biologico invalidante e temporaneo, morale, esistenziale, relazionale, alla salute, danno per la perdita delle chances terapeutiche, di guarigione e salvezza, etc.), subìti dalla de cuius, Sig.ra
, e trasmessi agli eredi legittimi, successori universali ab intestato, Sigg. Persona_1
, , e , oltre ai danni Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 iure proprio patiti dagli stessi, sia patrimoniali (perdita del reddito da pensione del familiare convivente, spese funerarie, danno da perdita del reddito figurativo di casalinga, spese di mediaconciliazione, spese di CTP già sostenute e da sostenere), che non patrimoniali, ivi compreso il danno biologico, morale, da perdita del rapporto parentale, esistenziale , relazionale, alla salute, per la perdita cli chances terapeutiche, di guarigione e di salvezza dell'amata moglie e madre e quant'altro, per la lesione dei diritti umani inviolabili costituzionalmente garantiti (artt. 2, 3, 4, 13,
29, 32, 35), il tutto nella misura che sarà determinata secondo equità circostanziata, ex artt_ 2056 e
1223 e seguenti e.e., tenendo conto di tutti gli elementi della fattispecie, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, dall'evento al soddisfo, sulla somma rivalutata di anno in anno;
- con vittoria delle spese, diritti ed onorari del giudizio, spese generali ex art. 15 L.P., C.P.A. ed I.V.A., con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.” (cfr. pag. 13-14 dell'atto di citazione di primo grado)
Si costituiva nel giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro Parte_5 tempore, che eccepiva: - che la scelta chirurgica effettuata rappresentava l'opzione maggiormente protettiva per la paziente, poiché con un unico intervento si era pressoché annullato il rischio di cancro, evitando le prevedibili, ma non prevenibili, complicanze derivanti dall'asportazione endoscopica di una lesione polipoide così estesa;
- che non vi erano stati, dunque, comportamenti non
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conformi alla buona pratica medica e che, quindi, la patologia sopravvenuta, verificatasi in modo imprevedibile e non prevenibile, rientrava nell'ambito della causa non imputabile di cui all'art. 1218
c.c.; -che la paziente, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, aveva prestato valido consenso informato e che, comunque, qualora tale consenso fosse stato ritenuto viziato, spettava agli attori provare che la paziente, se correttamente informata di tutte le possibili complicanze dell'asportazione endoscopica del polipo, avrebbe scelto comunque quell'intervento, rifiutando la soluzione maggiormente protettiva dell'emicolectomia, seppur più demolitiva;
-che non era stata fornita prova dei danni conseguenti l'evento luttuoso, sia con riferimento ai danni richiesti dagli attori iure hereditario sia iure proprio.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “1. rigettare ogni avversa domanda in quanto inammissibile ed infondata in fatto e in diritto, e per ogni altra circostanza indicata in atti e/o desumibile da quanto sopra esposto 2. Condannare controparte al pagamento delle spese di lite, dei diritti e degli onorari di causa, in favore dell' .” (cfr. pag. 9 della comparsa di Parte_6 costituzione e risposta).
Esaminati gli atti, espletate la prova testimoniale e la consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva assegnata a sentenza con termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di
20 per le successive repliche.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la legittimazione attiva e passiva delle parti in causa, che si trae dalla documentazione in atti e dalla assenza di specifiche contestazioni al riguardo.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la validità dell'atto introduttivo, atteso che quest'ultimo ha consentito di individuare gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria proposta dagli attori nei confronti della convenuta e permesso alle parti di spiegare compiutamente tutte le loro difese.
Deve, altresì, darsi atto della procedibilità della domanda avanzata dagli attori atteso l'avvenuto esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio ai sensi dell'art. 5, comma 1bis, del d.lgs.
n. 28/2010 (come novellato dall'art.84 D.L. n°69/2013, conv. in legge n°98/2013), conclusosi negativamente per mancata presenza della convenuta, così come risultante dal verbale del 21.01.2020, all'uopo depositato.
Sempre in via preliminare, va altresì respinta l'eccezione sollevata dalla parte convenuta, secondo cui il collegio di CC.TT.UU. qui nominato non avrebbe trasmesso la bozza della consulenza ai CTP regolarmente nominati e presenti in sede di accesso, violando così le disposizioni di cui all'art. Part 195 c.p.c.. Al riguardo, deve rilevarsi che la difesa dell' solo in sede di comparsa conclusionale, ha rilevato il mancato invio della bozza peritale ai propri CTP, chiedendo la rinnovazione e\o
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integrazione della consulenza, mentre all'udienza del 06.02.2024, - la prima utile dopo il deposito della consulenza – essa non aveva contestato alcuna nullità, né la compromissione del diritto di difesa.
Per di più, anche alla successiva udienza del 27.05.2025, non aveva eccepito alcunché in merito, riportandosi genericamente ai propri scritti difensivi, impugnando la domanda attorea e chiedendo che la causa venisse introitata a sentenza con termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Pertanto, l'eccezione sollevata risulta inammissibile, oltre che infondata sia in fatto sia in diritto, in quanto preclusa ai sensi dell'art. 157 c.p.c., comma 2. Sul punto, la S.C. ha più volte ribadito che “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'omesso invio alle parti della bozza di relazione dà luogo a un'ipotesi di nullità a carattere relativo, suscettibile di sanatoria se il vizio non è eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia;
la sanatoria può avvenire anche per rinnovazione, quando il contraddittorio sia recuperato dal giudice dopo il deposito della relazione, con la rimessione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all'art. 196 c.p.c..” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3-, Ordinanza n. 16196 del
08/06/2023; Cass.Civ.Sez. 6 L, Ordinanza n. 23493 del 09/10/2017).
Ad ogni modo, è bene evidenziare che la bozza della consulenza è stata comunque correttamente trasmessa all'avversa difesa, come dimostrato dalle ricevute allegate alla consulenza tecnica e come la stessa parte ha riconosciuto nei propri scritti difensivi.
Tanto premesso, prima di procedere nel merito della vicenda fattuale qui prospettata, appare opportuno ricordare, sia pure sinteticamente, i principi che attualmente governano l'accertamento della responsabilità civile in ambito sanitario.
In tema di responsabilità civile nell'attività medicochirurgica, il paziente che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto o il "contatto sociale" ed allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la dimostrazione dell'assenza di colpa e, cioè, la prova del fatto che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. civ., sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297).
Va precisato, altresì, che, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (Cass. civ., sez. III, 19 maggio 2004, n. 9471).
Nondimeno, a fronte dell'allegazione dell'attore di inadempimento od inesatto adempimento, a carico del sanitario, o dell'ente, resta sempre l'onere probatorio relativo sia al grado di difficoltà della
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prestazione (Cass. civ., sez. III, 9 novembre 2006, n. 23918), sia all'inesistenza di colpa;
in proposito
è stato anche di recente ribadito che è a carico del debitore (sanitario e/o ente) dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2008, n. 3520).
Resta, invece, sempre a carico dell'attore la dimostrazione dell'esistenza del nesso di causalità tra l'intervento chirurgico e la lesione del diritto alla salute, atteso che, come chiarito anche dalla recente giurisprudenza di legittimità, "In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art.
1218 cod. civ." (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, 20 agosto 2018, n. 20812).
Così ricostruita la fattispecie, la struttura certamente risponde, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico (servizio alberghiero, attrezzature, eccetera), ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 cod. civ.
A tale proposito, peraltro, la Suprema Corte, con la sentenza 8 gennaio 1999, n. 103 (ma cfr. anche, più recentemente, Cass. civ., sez. III, 22 marzo 2007, n. 6945), applicando in ambito sanitario principi già costantemente esposti nell'ordinario ambito contrattuale, ha ulteriormente chiarito - così sgombrando il campo da qualsivoglia dubbio ed equivoco - che rispetto al detto inquadramento dogmatico non rileva la circostanza per cui il medico che eseguì l'intervento fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero fosse di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 14 giugno 2007,
n. 13593; Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura (ovvero all'ospedale) per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., in tal senso, Cass. 11 maggio 1995, n.
5150).
Ad ulteriore precisazione di quanto precede ritiene questo Giudicante che il positivo accertamento della responsabilità dell'istituto postuli pur sempre la colpa del medico esecutore dell'attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di colpa, poiché l'art. 1228 cod. civ. presuppone, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno (cfr., in tal senso, anche Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2007, n. 5846); e che, nella eventuale
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situazione di incertezza sulla sussistenza di colpa, della stessa deve giovarsi il creditore - paziente e non certo il debitore - medico (cfr. Cass. civ., sez. III, 4 marzo 2004, n. 4400).
Tanto premesso, venendo alla fattispecie in esame, non vi è dubbio che dalla documentazione allegata risulti provato nel caso di specie il titolo contrattuale della invocata responsabilità, che invero neppure è contestato, e cioè il ricovero, presso il P.O. “S. Giuliano” di Giugliano in Campania e presso il P.O. “S. Giovanni di Dio di Frattamaggiore”, della defunta signora . Per_1
Ciò posto, occorre procedere all'accertamento della sussistenza del nesso causale tra la condotta attiva o omissiva dei sanitari e l'evento di danno ed alla verifica del se la condotta dei sanitari sia stata conforme alle “leges artis” ed alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis, ovvero se siano stati realizzati gli inadempimenti qualificati specificamente indicati e descritti nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
L'accertamento del nesso causale è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle “leges artis”.
Come risulta dall'insegnamento giurisprudenziale, il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi “causa” dell'evento stesso.
La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica.
Anche nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta "causalità materiale" trova disciplina negli artt. 40 e
41 cod. pen, ossia nel criterio della "condicio sine qua non" riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche.
Come da ultimo chiarito dal supremo organo di nomofilachia, insomma, il nesso di causalità materiale, tra condotta ed evento lesivo, anche nella responsabilità da illecito civile, deve essere accertato secondo i principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per cui un evento è causato da un altro se non si sarebbe verificato in assenza del secondo.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato come una causalità materiale non sia sufficiente per avere una causalità giuridicamente rilevante, la quale impone di attribuire rilievo, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata - con cui va integrata la teoria della “condicio sine qua non” - a quei soli accadimenti che, al momento in cui si produce l'evento causante il danno, non siano inverosimili e imprevedibili, secondo un giudizio “ex ante” (di cosiddetta “prognosi postuma”), da ricondurre al momento della condotta e da effettuare secondo le
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migliori conoscenze scientifiche disponibili (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008,
n 581).
Come chiarito dalle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, però, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico - giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, mentre, nel secondo, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" (cfr., al riguardo, la già citata Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581).
In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica. Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2008, n. 867; Cass. civ., sez. III, 23 settembre 2004, n. 19133).
Ebbene, tanto premesso, nel merito la domanda è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
A tal proposito, rilevano le conclusioni medico – legali cui sono pervenuti i CC.TT.UU. dott.
dott. e dott. – che lo scrivente giudicante Persona_2 Persona_3 Persona_4 ritiene di condividere pienamente stante la idoneità e completezza degli accertamenti eseguiti, la coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni ivi espresse e la congruenza delle stesse con gli atti di causa e la documentazione medica ed ospedaliera allegata.
Innanzitutto, i consulenti nominati, in ordine alla tipologia di interventi, trattamenti e prestazioni terapeutiche cui l'attrice fu sottoposta presso il Presidio Ospedaliero “San Giuliano” di
Giugliano in Campania e “San Giovanni di Dio” di Frattamaggiore, hanno così riferito: “La sig.ra
praticò visite specialistiche ambulatoriali presso l'Ambulatorio di Chirurgia Persona_1 del Distretto Sanitario 41 dell' perché affetta da Emorroidi. Nel corso degli Parte_6 accertamenti, per la positività della Ricerca del sangue occulto nelle feci, le fu suggerito di eseguire una Colonscopia. In data 19.03.2018 ha praticato la Colonscopia presso l'U.O. di CP_3
Gastroenterologia del P.O. “San Giuliano” di Giugliano in Campania (NA). Referto: “ …
All'ascendente polipo sessile che si asporta con pinza. Al trasverso prossimale polipo peduncolato e due lesioni piatte di cui una depressa al centro su cui si effettua campionamento bioptico. Al discendente (a 52 cm) polipo peduncolato con testa rosso vinaccia e con ulcerazioni (bio). Al sigma polipo sessile che si asporta con pinza. Si procederà all'asportazione delle formazioni descritte in
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regime di Day-Hospital, previa verifica dei parametri emocoagulativi.” Quindi in regime di Day
Hospital sempre presso l'U.O. di Gastroenterologia del P.O. “San Giuliano” di Giugliano in
Campania (NA), in data 13/06/2018 viene sottoposta a Polipectomia endoscopica. Referto: “ … si repertano e si asportano varie lesioni polipoidi. Ma “sul discendente a 55 cm viene segnalata la presenza di LST interessante circa 1/3 del lume, con area depressa al centro, non sollevantesi all'infiltrazione della soluzione di glicerolo;
si eseguono bio (provetta 4) e si esegue tatuaggio circa
2 cm caudalmente. Annotazioni: Si resta in attesa istologico LST del discendente;
si consiglia
Consulenza chirurgica”. All'Esame istologico (Referto del 03.07.2018 – Anatomia Patologica e
Citodiagnostica dell'AOU “ di NA): (provetta 4): frammenti di mucosa di tipo Controparte_2 grosso intestino con modificazioni iperplastiche ghiandolari e focale area di displasia adenomatosa di basso grado. Le prestazioni (Colonscopia, Polipectomia endoscopica) eseguite dagli Parte_7 rivestono un carattere rutinario e sono state eseguite nel rispetto delle Linee guida. Ma non per questo si tratta di manovre scevre da rischi e/o complicanze. Più precisamente: Nella Colonscopia diagnostica si possono verificare alcune complicanze quali: la perforazione (0.1- 0.3%), l'emorragia
(0.1-0.5%), problemi cardio-respiratori (0.4%) o altre eventuali complicanze non prevedibili a carico di organi diversi dal tubo digerente (fegato, milza, organi pelvici…). Solitamente tali complicanze sono legate alla presenza di patologie associate. Nella Polipectomia le complicanze più gravi sono: - l'emorragia che si verifica nello 0.6-3% dei casi (in genere si autolimita o si arresta con mezzi endoscopici, a volte però può rendersi necessario il ricovero ospedaliero per
l'osservazione e il monitoraggio del quadro clinico, mentre raramente è richiesto l'intervento chirurgico); - la perforazione che si verifica nello 0.3-2% dei casi e generalmente richiede un intervento chirurgico. In casi particolari, tali complicanze potrebbero risultare gravi per la vita. -
Altre possibili complicanze sono segnalate in Letteratura, assolutamente non prevedibili, anche a carico di organi diversi dal tubo digerente, come lesioni della milza, del fegato degli organi pelvici, legate usualmente a particolari condizioni del paziente. Non risultano conformi alle Linee guida, la caratterizzazione della lesione LST e l'invio al chirurgo. (…) CHIRURGIA Quindi la pz viene inviata in Chirurgia e dopo una pre-Ospedalizzazione in cui esegue gli esami preliminari, in data 22/11/2018 la sig.ra si presenta per il ricovero programmato presso l'UO di Chirurgia Persona_1
Generale dell'Ospedale “S. Giovanni di Dio” di Frattamaggiore, con diagnosi di “Polipo del colon non specificato né per sede né per istologia” - Cartella Clinica n° 150057/ 18007233. Viene richiesta un'ulteriore Colonscopia che pratica il 26.11.2018: “Al colon discendente si conferma la presenza della lesione LST diagnosticata in precedenza;
si procede poi al tatuaggio con blu di metilene”. In data 28.11.2018, viene sottoposta ad intervento chirurgico di Emicolectomia sinistra per la diagnosi di LST flessura splenica. Dopo un approccio laparoscopico, l'intervento viene convertito in open per
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le difficoltà tecniche riscontrate. Il decorso post-operatorio è complicato dall'insorgenza della deiscenza dell'anastomosi colica con conseguente IT stercoracea. Dopo un'inutile attesa la pz viene sottoposta a Reintervento in data 14.12.2018, con confezionamento di una Colostomia sinistra ed affondamento del moncone distale. Dopo l'intervento viene trasferita in Terapia Intensiva presso il P.O. San Giuliano di Giugliano in Campania per le gravi condizioni cliniche. Qui il quadro clinico già compromesso dalla sepsi grave e da una serie di patologie cardio-respiratorie, si complica ulteriormente per un'infezione purulenta della ferita operatoria che dà esito ad una fistola entero-cutanea. Non si ritiene di praticare un intervento chirurgico, ma di istituire una terapia conservativa. Ma il quadro locale e generale non migliora e anzi si sovrappongono una serie di episodi di infezioni nosocomiali, fino all'exitus per “Shock settico”. La scelta di eseguire una
Emicolectomia sinistra laparoscopica per una lesione LST, caratterizzata istologicamente da
“un'area focale di displasia adenomatosa di basso grado” non trova alcun riscontro nelle Linee guida . Un Adenoma cancerizzato, “a basso rischio” secondo una serie di criteri ben definiti CP_4
(G1/G2, assenza di invasione linfovascolare, livello invasione sottomucosa, margine di resezione endoscopica indenne, “budding” tumorale basso), si ritiene trattato radicalmente con la sola escissione endoscopica.(…) Nel caso invece di un Adenoma cancerizzato ”ad alto rischio” (G3/G4, invasione linfovascolare, livello invasione sottomucosa, stato del margine di resezione endoscopica,
“budding” tumorale alto), l'eventuale trattamento chirurgico è sostanzialmente rappresentato dalla
Resezione segmentaria, preferenzialmente laparoscopica. (…)Il riconoscimento e il trattamento di una deiscenza anastomotica sono avvenuti tardivamente, senza tener conto del quadro clinico- bioumorale molto sospetto e di quanto riportato nella Letteratura scientifica. Il trattamento chirurgico di questa complicanza non richiedeva la soluzione di problemi di particolare complessità(…). L'identificazione della fistola enterocutanea è stata tardiva e la scelta del trattamento conservativo rispetto al trattamento chirurgico, è stata fatta in assenza di un corretto inquadramento delle caratteristiche della fistula (portata, sede anatomica, stato nutrizionale, correzione sepsi). Va detto però che la gestione di una fistola entero-cutanea in una pz settica e gravemente compromessa resta un impegno non semplice, né routinario, comportando un rischio elevato di mortalità (il 33%, circa un terzo dei casi!)”
Relativamente, poi, al quesito con cui è stato richiesto ai CTU di ricostruire il quadro clinico della de cuius al momento degli interventi e dei trattamenti effettuati, indicando se – secondo le linee guida vigenti all'epoca, o in loro assenza secondo le buone pratiche clinico-assistenziali – fossero stati eseguiti gli accertamenti diagnostici appropriati e adottate le necessarie prescrizioni terapeutiche, nonché se tali attività risultassero correttamente documentate in cartella clinica, i consulenti hanno esposto quanto segue: “A – Sul quadro clinico della de cuius al momento dei predetti interventi e
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trattamenti: - Al ricovero in Chirurgia a Frattamaggiore il 22.11.2018 la paziente era in buone condizioni generali;
negava alterazioni dell'alvo, rettorragia ed altri disturbi correlabili alla poliposi colica. Era comunque affetta da alcune patologie croniche, ben compensate: Ipertensione arteriosa, BPCO, Iper Colesterolemia, Diabete mellito tipo 2, Obesità patologica (BMI = 40,81). In trattamento domiciliare con: Tenoretic, Aprovel, Cardio-Aspirina, Glucophage, Simvacor, Zyloric,
Pantoprazolo. - All'atto del primo intervento, l'Emicolectomia sinistra, in data 28.11.2018, la pz si presentava in buone condizioni generali: aveva eseguito nella pre-ospedalizzazione gli esami di laboratorio, Rx torace, ECG e Visita Cardiologica, Spirometria e Visita pneumologica, Consulenza
Anestesiologica con valutazione di rischio ASA III. - Al secondo intervento, in data 14.12.2018 la pz arriva in condizioni generali gravi. È manifesto il quadro della sepsi grave con iperpiressia, addome meteorico, disteso, dolente e abbondante fuoriuscita di materiale enterico dai tubi di drenaggio.
Incremento pro-Calcitonina (11,59 ng/ml: sepsi severa); grave anemia con Hb a 7; VES 120; PCR
20,35. Inoltre era presente ipotensione e aritmia da F.A. ad alta risposta ventricolare (FC 168 bpm), con anomalie diffuse del recupero ventricolare. Dopo aver praticato un Emogasanalisi (EGA) viene sottoposta a sedazione con midazolam e Cardioversione, con pronto ripristino del ritmo sinusale.
Considerate le condizioni cliniche si decide per un intervento chirurgico urgente ed indifferibile! - Il decorso post-operatorio in Terapia Intensiva presso il P.O. San Giuliano di Giugliano in Campania
è caratterizzato da una gravità costante, con suppurazione continua e poi deiscenza della ferita addominale, fino alla comparsa di una fistola entero-cutanea. Questo quadro settico si è ulteriormente complicato per il sopraggiungere di una serie di infezioni nosocomiali che si sono sovrapposte. Alla fine, la pz è deceduta per Shock settico. B – Sulla correttezza degli esami diagnostici e sulla prescrizione delle opportune misure terapeutiche, precisando ed indicando se esse siano state puntualmente riportate in cartella clinica: - Il monitoraggio bio-umorale con gli esami di laboratorio è stato eseguito in maniera attenta e corretta. - Gli esami della diagnostica per immagini
e soprattutto il ricorso alla TC Addome sono stati eseguiti con notevole ritardo e non sempre sono state adottate tutte le misure terapeutiche del caso. Tardivo risulta infatti il Reintervento del
14.12.2018 e incompleto lo studio dell'anatomia della fistola enterocutanea, dato importante per la scelta terapeutica da adottare. - L'acquisizione del Consenso Informato all'intervento chirurgico del
28.11.2018 risulta inadeguata: si ritrovano in Cartella due stampati relativi al Consenso all'intervento e al Consenso all'Anestesia, che, al di là della firma della paziente, non contengono chiari riferimenti alla diagnosi, all'intervento proposto, al rischio anestesiologico (ASA), ai rischi e alle eventuali complicazioni, ad alternative terapeutiche. Mancano anche la data e la firma dei
Medici responsabili dell'informativa! - In cartella risultano puntualmente riportate le decisioni cliniche prese, al di là della loro eventuale correttezza.”
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Successivamente, alla domanda se l'iter diagnostico e terapeutico sia stato effettuato conformemente alle regole dell'arte e con la dovuta prudenza diligenza e perizia in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto ed alle condizioni individuali pregresse concomitanti e comunque specifiche della paziente e ciò anche con riferimento alla corretta ovvero non corretta lettura degli esami eseguiti ovvero ancora alla necessità o meno di prescrivere ulteriori accertamenti diagnostici all'esito dei vari controlli effettuati, i consulenti hanno così risposto: “L'iter diagnostico
e terapeutico effettuato non è del tutto conforme alle regole dell'arte. In particolare: - Certamente era opportuno prescrivere ed eseguire una Colonscopia in presenza di una positività alla Ricerca di sangue occulto nelle feci, in una pz di 79 anni. - Corretta anche la decisione di eseguire la
Polipectomia endoscopica in regime protetto, di Day Hospital. - Non corretto lo studio e la
Classificazione endoscopica della lesione LST. - Non corretto l'invio al . - Non corretta la CP_5 scelta di eseguire un'Emicolectomia sinistra laparoscopica, poi convertita, per una lesione del colon che all'esame istologico mostrava: “frammenti di mucosa di tipo grosso intestino con modificazioni iperplastiche ghiandolari e focale area di displasia adenomatosa di basso grado”. - Non corretto in presenza di fuoriuscita di materiale bilio-enterico dal tubo di drenaggio il giorno 03.12.2018 (V giornata p-o) attendere l'11.12.2018 (8 giorni!) per praticare una TC Addome, pur in presenza di febbre e rialzo degli indici di sepsi (PCR, proCalcitonina). - Non corretto attendere ancora fino al
14.12.2018 per decidersi a rioperare la paziente. - Corretto eseguire una Colostomia sinistra con affondamento del moncone distale. - Non corretta la gestione in Rianimazione della pz, lacunosa e deficitaria: consulenze chirurgiche al bisogno, senza un criterio;
rimozione tardiva dei drenaggi nonostante i rischi di decubito e infezione;
asportazione Michel e punti sutura dopo mesi dall'intervento (!!!); mancata valutazione portata fistola enterica;
confusione continua tra ileostomia
e colostomia in cartella clinica (!!!). La gestione della paziente doveva essere multidisciplinare, integrata, con l'impegno quotidiano dei chirurghi! - Non corrette le modalità di scelta del trattamento conservativo della fistola enterocutanea rispetto al trattamento chirurgico, in assenza di un corretto inquadramento. Il trattamento conservativo prevede il controllo della sepsi, la corretta nutrizione del paziente, la detersione della ferita (VAC Therapy) e la definizione dell'anatomia della fistola oltre che di un attento e quotidiano monitoraggio della sua portata. Ma in cartella non si rintracciano notizie sulla portata giornaliera della fistola (fondamentale per classificarla in fistola ad alta, media
o bassa portata), né sulla sua definizione anatomica (ansa ileale, ma quale???). E' ampiamente noto infatti il grave squilibrio metabolico indotto da una ileostomia “alta”, su una delle prime anse ileali subito dopo il digiuno, rispetto ad un'ileostomia sull'ultima ansa ileale! Ma addirittura in cartella spesso i termini ileostomia e colostomia vengono usati in maniera impropria, si sovrappongono e/o si contraddicono!.”
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Pertanto, i consulenti nominati, hanno acclarato che “Le conseguenze, i postumi ed i danni descritti in capo alla sig.ra in citazione possono considerarsi una conseguenza probabile o Per_1 possibile degli interventi e trattamenti terapeutici, anche chirurgici, cui ella fu sottoposta per la patologia diagnosticatale. Possono senz'altro essere ricondotti alle scelte attuate e alla imperfetta, negligente e incompleta (secondo le leges artis) attività del personale che l'aveva assunta in carico.
(…) Nel caso in oggetto, sarebbe stata quindi sufficiente una corretta valutazione della lesione
(Morfologia, sede, dimensione, pattern di superficie e vascolare) per poter scegliere il conseguente trattamento più opportuno, quello endoscopico. Infatti il riscontro anatomo-patologico ha confermato che si trattava di un Adenocarcinoma intramucosale, ben differenziato, con linfonodi loco-regionali (7) liberi da metastasi. In ragione di questa stadiazione TNM (pTis, pN0, G1), le aspettative di sopravvivenza a 5 anni della signora , in assenza degli eventi Persona_1 oggetto di causa, sarebbero state superiori al 90%. Ma a questa errata indicazione alla chirurgia, si
è aggiunta poi la decisione di eseguire un intervento di Emicolectomia sinistra laparoscopica, scelta spropositata per l'entità della lesione ed imprudente per le condizioni cliniche della paziente.
L'intervento, poi convertito in tecnica open per le difficoltà tecniche riscontrate, si è comunque complicato per il sopraggiungere di una deiscenza anastomotica, riconosciuta tardivamente e trattata con un inaccettabile ritardo, quando la paziente versava ormai da giorni in uno stato settico da IT stercoracea. Quindi PS, Colostomia sinistra e affondamento del moncone distale.
Purtroppo però lo stato settico non si risolveva del tutto e dalla ferita continuava a fuoriuscire una intensa secrezione purulenta, fino all'apertura all'esterno di una fistola entero-cutanea. Anche questa complicanza, al di là della sua incerta genesi (decubito da tubo di drenaggio o fissaggio di un'ansa alla parete addominale durante la sutura dei piani nel pregresso intervento???) è stata riconosciuta tardivamente e trattata in maniera cosiddetta conservativa. Per la verità l'assistenza è stata inadeguata e la scelta terapeutica di non intervenire, molto discutibile. In conclusione, al di là del sopraggiungere di varie infezioni nosocomiali, risulta senz'altro evidente che il decesso è stato determinato dallo shock settico dovute alle varie complicanze degli interventi chirurgici subiti.”
In particolare, essi hanno chiarito che “- Per l'Endoscopia: Risulta certamente errata ed incompleta lo studio e la Classificazione della lesione LST del colon discendente, peraltro sottoposta
a biopsia, con ha chiarito trattarsi di “frammenti di mucosa di tipo grosso intestino con modificazioni iperplastiche ghiandolari e focale area di displasia adenomatosa di basso grado”. Per tale diagnosi il trattamento da attuare è la Resezione endoscopica, in tutte le linee guida esistenti. La Resezione endoscopica, pur non essendo a sua volta scevra da complicanze, avrebbe comunque offerto minori rischi e migliori chances alla paziente. - Per la Chirurgia: risulta erronea l'indicazione all'intervento chirurgico per il trattamento della lesione LST del colon discendente sottoposta a biopsia dagli
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Endoscopisti e risultata un'area focale di adenoma a basso grado, senza evidenti caratteri di malignità. Appare pertanto incomprensibile ed ingiustificata la scelta di eseguire una Emicolectomia sinistra laparoscopica, poi convertita in open. In questo caso anche una semplice Resezione colica segmentaria, limitata al tratto sede della LST avrebbe comunque rappresentato un “over treatment” chirurgico. Ancora più grave appare poi l'atteggiamento tenuto nei confronti delle gravi complicanze che si sono succedute nel decorso post-operatorio: 1) la deiscenza con IT, diagnosticata e infine trattata con un ingiustificabile ritardo, e 2) la fistola enterocutanea, il cui inadeguato trattamento costituisce l'ennesima criticità imputabile ai sanitari che ebbero in cura la paziente. Per la verità, tutta l'assistenza p-o nel suo complesso risulta deficitaria: consulenze chirurgiche al bisogno, senza un criterio;
rimozione tardiva dei drenaggi nonostante i rischi di decubito e infezione;
asportazione Michel e punti sutura dopo mesi dall'intervento (!!!); mancata valutazione portata fistola enterica;
confusione continua tra ileostomia e colostomia in cartella clinica (!!!). - Questo grave ritardo diagnostico è frutto anche della negligenza dei Rianimatori, i quali preoccupati del quadro cardiorespiratorio e delle varie infezioni nosocomiali sovrapposte, hanno trascurato
l'evoluzione del quadro addominale post-operatorio, limitandosi a saltuarie e sporadiche richieste di Consulenze chirurgiche, laddove la valutazione doveva essere multidisciplinare e l'impegno quotidiano! In conclusione, il maggior carico di responsabilità risulta a carico dei La pz CP_6
è deceduta non per l'errata diagnosi o la mancata terapia da parte degli Endoscopisti, ma per
l'intervento chirurgico spropositato e gravido di gravi complicanze: prima, la IT da deiscenza anastomotica, tardivamente riconosciuta e infine trattata e poi, la fistola enterocutanea, a lungo trascurata e affidata ad un'improbabile terapia conservativa, in presenza di PS e
Malnutrizione. Ma è chiaro che anche i Rianimatori hanno le loro responsabilità, soprattutto rispetto all'insorgenza delle lesioni da decubito e delle varie infezioni nosocomiali. E' soprattutto mancata una corretta gestione multidisciplinare della paziente, indispensabile per la sua gravità e le molteplici comorbilità.”
Ed ancora, hanno quindi specificato che “La sig.ra è deceduta per Persona_1
Shock settico conseguente alle gravi complicanze dell'intervento chirurgico di Emicolectomia sinistra, praticato il 28.11.2018 presso il P.O. San Giovanni di Dio di Frattamaggiore. Per una serie di scelte terapeutiche caratterizzate da imperizia, imprudenza e negligenza, si è determinata una catena di eventi che ha portato a morte la paziente. Riteniamo quindi di poter affermare che una diversa gestione, più corretta e prudente, con l'utilizzo di tecniche più appropriate e meno invasive come la Resezione endoscopica, nel caso della sig.ra avrebbe potuto evitarne Persona_1
l'exitus, secondo il “principio del più probabile che non” stabilendo, dunque, che “Tutto quanto
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descritto in atti è riconducibile tramite nesso causale, secondo i criteri medico legali di giudizio, con il fatto lesivo per cui causa.”
Inoltre, il Collegio, al quesito se ed in che misura, tra l'intervento del 22.11.2018 ed il decesso, secondo la progressione descritta in atti, la sig.ra abbia conservato le capacità percettive e Per_1 cognitive tali da consentirle di rendersi conto della definitiva lesione del proprio patrimonio psico- fisico e della fine imminente, ha riferito che “Come ampiamente descritto nella relazione e come viene riportato nella documentazione agli atti la signora è andata progressivamente Per_1 peggiorando per errate procedure diagnostiche e terapeutiche tali da necessitare trasferimento in terapia intensiva. Le condizioni cliniche durante il ricovero non hanno subito miglioramenti. A nostro avviso è proprio durante il ricovero in terapia intensiva che la ricorrente paventava sia la lesione definitiva del proprio patrimonio psico fisico quanto l'imminenza della fine della vita.”
I consulenti nominati, dunque, hanno così concluso: “si osserva che non presente agli atti documentazione attestante il rispetto di norme di buona pratica clinica e di prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza da parte dell' presa in esame, norme e Controparte_7 procedure che avrebbero potuto, in maniera significativa, ridurre il rischio di contrarre le infezioni nosocomiali che hanno contribuito al decesso della paziente. In particolare, si rimarca che le evidenze scientifiche e le circolari a cui ci si riferisce, erano già ampiamente disponibili al tempo degli eventi oggetto della presente relazione. Pertanto, in relazione a quanto accaduto ed in relazione
a quanto su detto, si può affermare che la paziente contraeva una serie di infezioni nosocomiali che ne complicavano il decorso clinico, conducendola all'exitus. Si ribadisce che non vi prova di alcuna misura di Infection Control che avrebbe potuto far considerare tale infezione nosocomiale nell'ambito di quelle incomprimibili. Per di più, si evidenzia quale ulteriore profilo di addebito, la gestione inidonea delle ultime 72 ore di vita della paziente, laddove i colleghi sospendevano
l'antibioticoterapia, conseguendone il decesso per shock settico, come dagli stessi formulato.”
Da tutto quanto precede può quindi affermarsi la responsabilità dei sanitari che avevano in carico la sig.ra , sussistendo il nesso causale tra la negligente condotta, tanto attiva quanto Per_1 omissiva, da essi posta in essere e il conseguente aggravamento delle condizioni di salute della de cuius che ne ha determinato il decesso, non avendo parte convenuta, a fronte delle risultanze istruttorie, fornito alcuna prova liberatoria idonea a ricondurre l'evento mortale a un fatto imprevisto o imprevedibile, come richiesto dall'art. 1218 c.c.
Orbene, passando ora all'esame delle domande risarcitorie, occorre precisare quanto segue.
Gli attori hanno distinto le voci di danno in due principali categorie: da un lato, i pregiudizi subiti direttamente dalla de cuius, azionabili dagli eredi iure successionis e, dall'altro, i danni lamentati dai prossimi congiunti, azionabili iure proprio.
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Con riferimento alla prima categoria, gli attori hanno richiesto, in particolare, di condannare la convenuta , in persona del l.rp.t. (…) al risarcimento di tutti i danni non Parte_5 patrimoniali (danno catastrofale, danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, danno biologico invalidante e temporaneo, morale, esistenziale, relazionale, alla salute, danno per la perdita delle chances terapeutiche, di guarigione e salvezza, etc.), subìti dalla de cuius, Sig.ra
, e trasmessi agli eredi legittimi, successori universali ab intestato, Sigg. Persona_1
, , e (…)”. Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Ebbene, innanzitutto, in relazione al richiesto danno iure hereditatis va rilevato che la
Suprema Corte (Cass., sez. un. 15350 del 2015 cit.; v., ex multis, in motiv. Cass. n. 8580 del 2019 cit.) ha escluso la risarcibilità iure hereditatis di un danno da perdita della vita, in ragione dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio. Ha, piuttosto, ritenuto configurabile e trasmissibile iure hereditatis il danno non patrimoniale nelle due componenti di danno biologico "terminale" e di danno morale
"terminale o catastrofale o catastrofico".
Sul punto, va ricordato che il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo. Ancora, in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo. (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 15350 del
22/07/2015). Pertanto, il diritto al risarcimento del cd. danno biologico terminale è configurabile, e conseguentemente trasmissibile "iure hereditatis", ove intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, essendo irrilevante, al riguardo, la circostanza che,
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durante tale periodo di permanenza in vita, la vittima abbia mantenuto uno stato di lucidità, il quale costituisce, invece, il presupposto del diverso danno morale terminale. (Sez. 3 - , Sentenza n. 21060 del 19/10/2016).
Orbene, in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il danno biologico terminale, cioè il danno biologico "stricto sensu" (ovvero danno al bene "salute"), al quale, nell'unitarietà del "genus" del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie
("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'"exitus", se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta "manifestamente lucida". (Sez.
3 - , Sentenza n. 26727 del 23/10/2018). Di recente, invero, si è ritenuto che il danno biologico cd. terminale sia configurabile, e trasmissibile ai successibili, ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea, essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente. (Sez. 3, Ordinanza n. 18056 del 05/07/2019). Invero, si è precisato che la persona ferita che non muoia immediatamente può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento sia del danno biologico temporaneo - che di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore e deve essere accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno cosciente - sia del danno non patrimoniale consistito nella "formido mortis", che andrà verificato di caso in caso e che ricorrerà esclusivamente ove la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente. (Sez. 3 - , Ordinanza n. 16272 del 08/06/2023).
Nella liquidazione della predetta voce di danno, devono prendersi a riferimento le Tabelle elaborate dall'Osservatorio di Milano nella loro formulazione del 2024 le quali hanno precisato i principi/criteri ivi illustrati di: A) unitarietà ed onnicomprensività, tenendo conto dell'insegnamento delle Sezioni Unite (sentenze gemelle SS.UU. nn. 26972/3/4/5 dell'11.11.2008, oltre alla citata n.
15350/2015) fornendo una definizione onnicomprensiva del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente e, onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale. Non solo: la liquidazione del danno terminale, proprio in quanto comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita
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in quel lasso di tempo, esclude la separata liquidazione del danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi quindi assorbita;
B) Durata limitata: la stessa definizione (terminale) esclude che il danno possa protrarsi per un tempo esteso e che esso è stato individuato convenzionalmente in un numero massimo di 100 giorni, al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi, tornando ad esser risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario;
C) Coscienza: in nessun caso si tratta di danno in re ipsa, occorrendo la comprovata percezione della fine imminente per cui la consapevolezza della fine vita da parte della vittima è, dunque, un presupposto necessario affinché possa esservi il risarcimento del danno terminale, che non potrà dirsi esistente, ad esempio, nel caso in cui nel tempo intercorso prima del decesso la vittima stessa abbia versato in stato di incoscienza;
D) Intensità decrescente e metodo tabellare: secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (lasciando spazio ad una sorta di
“adattamento” se non, addirittura, alla speranza di sopravvivere). Pertanto, è stato adottato un metodo tabellare che assegna a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di cento giorni complessivi, un valore progressivamente – e convenzionalmente – decrescente, sino ad agganciarsi, al centesimo giorno, alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario, ferma sempre la necessità di rigorosa prova del danno lucidamente patito in stato di coscienza;
E) Personalizzazione: a partire dal quarto giorno, la valutazione giornaliera del danno sarà comunque personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e del particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato, suggerendo che tale personalizzazione non superi il limite del 50%, da riconoscersi quale maggiorazione dei valori puntualmente espressi dall'applicazione della tabella di base;
F) Valori convenzionali: nell'individuazione del valore (come detto: decrescente) del danno subìto dal quarto al centesimo giorno della tabella l'Osservatorio ha anche tenuto conto in primo luogo, dei parametri in uso presso la giurisprudenza di merito ed in secondo luogo, dell'esigenza di contenere il danno – nella sua massima espressione possibile – entro un valore che non finisca per confondersi con quanto talune recenti decisioni giurisprudenziali hanno riconosciuto a titolo di danno da morte immediata, oggi espressamente ripudiato dalla Cassazione.
Ebbene, i consulenti nominati hanno evidenziato che all'indomani dell'intervento del
28.11.2018 le condizioni della sig.ra subirono un netto peggioramento: “è andata Per_1 progressivamente peggiorando per errate procedure diagnostiche e terapeutiche tali da necessitare trasferimento in terapia intensiva. Le condizioni cliniche durante il ricovero non hanno subito miglioramenti. A nostro avviso è proprio durante il ricovero in terapia intensiva che la ricorrente paventava sia la lesione definitiva del proprio patrimonio psico fisico quanto l'imminenza della fine della vita.”
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Di conseguenza, considerato che la paziente è deceduta il 24.02.2019, appare ragionevole, ai fini della liquidazione del danno cd. terminale, assumere un arco temporale di 88 giorni (ovvero dalla data del predetto intervento sino al decesso).
Del resto, non vi è dubbio che, in tale periodo, la paziente sia rimasta sostanzialmente lucida, non avendo i CCTTUU, in alcun punto del loro elaborato, evidenziato la perdita delle facoltà cognitive.
Parimenti, alla luce delle considerazioni che precedono, è ragionevole affermare che la de cuius, in tale lasso temporale, abbia patito un intenso stato di prostrazione e dolore, sia per le sofferenze fisiche conseguenti alle sue condizioni cliniche compromesse, sia per la percezione del loro continuo aggravamento.
Pertanto, considerato quanto sopra, appare equo riconoscere a titolo di danno terminale, nelle due componenti delle quali si è detto, l'importo di euro 95.684,00, così calcolato: per i primi tre giorni di sofferenza va liquidato l'importo di euro 35.247,00, che costituisce il massimo contemplato, per la voce di danno in esame, dalle richiamate Tabelle di Milano;
per il periodo dal quarto all'ottantottesimo giorno deve invece riconoscersi l'importo tabellare di euro 60.437,00.
Naturalmente, le tabelle di cui si tratta, anche nella recente formulazione, lasciano salva la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi da esse previste, da utilizzarsi - onde consentire una adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione - laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare, quanto agli aspetti anatomo - funzionali e relazionali. Il suddetto criterio di liquidazione del cosiddetto danno non patrimoniale, utilizzato dalle tabelle di liquidazione applicate nella presente sede, in quanto valevole a prendere in considerazione le sofferenze che, in senso stretto, risultano suscettibili di essere, anche in via presuntiva, correlate con le lesioni patite dall'attore, risulta, del resto, perfettamente in linea con gli approdi della giurisprudenza di legittimità, in tema di danno non patrimoniale. Giova, infatti, rammentare come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nelle ampiamente note sentenze dell'11 novembre 2008, n. 26972, 26973, 26974 e 26975 abbiano affermato, al riguardo, principi che non possono essere elusi in questa sede. In particolare, per quanto qui interessa, si legge nella motivazione delle suddette decisioni: “Viene in primo luogo in considerazione nell'ipotesi in cui illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni
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patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nel danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.
Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa l'applicabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.
Tuttavia, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, alcuna specifica peculiarità, risulta essere stata concretamente dedotta, né, a fortiori comprovata, della difesa dell'attrice allo scopo di giustificare – con finalità di “personalizzazione” della liquidazione risarcitoria effettuata – un trattamento differente, per cui essa non va riconosciuta.
Non risulta, invece, fondata la richiesta di liquidazione del danno esistenziale come autonoma posta di danno. Invero, in ragione del principio di unitarietà ed onnicomprensività del danno non patrimoniale, la categoria del danno terminale, come dinanzi riconosciuta, deve intendersi comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita dalla de cuius.
Va, altresì, rigettata la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza, atteso che, come sopra rilevato, dalla CTU espletata, applicando la regola probatoria del “più probabile che non”, è emersa la prova dell'esistenza di un nesso causale tra la condotta dei sanitari e la morte della paziente, essendo la perdita di chance di guarigione un danno ontologicamente diverso da quello della perdita del bene vita, accertato dai CTU. Invero, “In tema di responsabilità sanitaria, il danno da perdita anticipata della vita va distinto da quello da perdita di
"chance" di sopravvivenza, posto che, se la morte è intervenuta, l'incertezza eventistica, che di quest'ultima costituisce il fondamento logico prima ancora che giuridico, è stata smentita da quell'evento; ne consegue l'inammissibilità della congiunta attribuzione di un risarcimento da
"perdita anticipata della vita" e da perdita di "chance" di sopravvivenza, trattandosi di voci di danno logicamente incompatibili, salvo il caso, del tutto eccezionale, in cui si accerti, anche sulla base della prova scientifica acquisita, che esista, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, la seria, concreta e apprezzabile possibilità (sulla base dell'eziologica certezza della sua riconducibilità all'errore medico) che, oltre quel tempo già determinato di vita perduta, il paziente avrebbe potuto sopravvivere ancora più a lungo.” (cfr. Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 26851 del 19/09/2023 (Rv.
668759 - 04))
Con riferimento, poi, al presunto danno derivante da carente/omesso consenso informato, e dunque alla possibile configurabilità di una responsabilità della struttura sanitaria “San Giovanni di
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Dio” di Frattamaggiore per un'informazione incompleta in occasione dell'intervento eseguito il
28.11.2018, come sostenuto dalla parte attrice, giova rammentare che la manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria costituisce esercizio del diritto fondamentale all'autodeterminazione in ordine al trattamento medico propostogli e, in quanto diritto autonomo e distinto dal diritto alla salute, trova fondamento diretto nei principi degli artt. 2, 13 e 32, comma 2,
Cost. È principio giurisprudenziale consolidato che, in tema di attività medico - chirurgica, è risarcibile il danno cagionato dalla mancata acquisizione del consenso informato del paziente in ordine all'esecuzione di un intervento, integrando comunque tale omissione dell'informazione una privazione della libertà di autodeterminazione del paziente circa la sua persona, in quanto preclusiva della possibilità di esercitare tutte le opzioni relative all'espletamento dell'atto medico e di beneficiare della conseguente diminuzione della sofferenza psichica, senza che detti pregiudizi vengano in alcun modo compensati neppure dall'esito favorevole dell'intervento. (cfr. Cass. sent. n. 12205/2015)
Invero, il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, impone che quest'ultimo fornisca al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che intende praticare o l'intervento chirurgico che intende eseguire, con le relative modalità ed eventuali conseguenze, sia pure infrequenti, col solo limite dei rischi imprevedibili, ovvero degli esiti anomali, al limite del fortuito, che non assumono rilievo secondo l'"id quod plerumque accidit", in quanto, una volta realizzatisi, verrebbero comunque ad interrompere il necessario nesso di casualità tra l'intervento e l'evento lesivo. Il consenso espresso dal paziente per assicurare la piena soddisfazione del diritto di costui alla libera autodeterminazione (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 438 del 2008, sub n. 4 del Considerato in diritto) e garantire la piena legittimità dell'intervento medico - chirurgico deve essere personale, specifico ed esplicito, effettivo e reale, attuale ed infine consequenziale ad informazioni complete fornite dal medico ed afferenti la natura ed i rischi dell'intervento, nonché la loro probabilità statistica di verificazione (cfr. Cass., Sez. 3, sentenze n. 8035 del 21/4/2016 e n.
24853 del 9/12/2010).
Sul punto va rammentata altresì la recente pronuncia della Suprema Corte, Sezione III, sentenza n. 28985 dell'11 novembre 2019, che conferma e chiarisce gli orientamenti già consolidati in materia, esprimendosi specificamente sul caso in cui il paziente lamenta il concorso tra la violazione del dovere informativo e l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria: “In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, qualora venga allegato e provato, come conseguenza della mancata acquisizione del consenso informato, unicamente un danno biologico, ai fini dell'individuazione della causa "immediata" e "diretta" (ex art. 1223 c.c.) di tale danno- conseguenza, occorre accertare, mediante giudizio controfattuale, quale sarebbe stata la scelta del
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paziente ove correttamente informato, atteso che, se egli avesse prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento, la conseguenza dannosa si sarebbe dovuta imputare esclusivamente alla lesione del diritto alla salute determinata dalla successiva errata esecuzione della prestazione professionale, mentre, se egli avesse negato il consenso, il danno biologico scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione sanitaria sarebbe riferibile "ab origine" alla violazione dell'obbligo informativo, e concorrerebbe, unitamente all'errore relativo alla prestazione sanitaria, alla sequenza causale produttiva della lesione della salute quale danno-conseguenza”. Ed ancora: “la condotta illecita, per omessa informazione, è autonoma rispetto a quella inerente il trattamento terapeutico, ed è altresì indubitabile che l'interesse leso da tale condotta è oggettivamente distinto da quello della salute del soggetto, identificandosi nella compromissione della libertà di autodeterminazione della persona. Tuttavia la relazione medico-paziente si caratterizza per la unitarietà del rapporto giuridico articolato in plurime obbligazioni tra loro poste in nesso di connessione strumentale, in quanto tutte convergenti al perseguimento del risultato della cura e del risanamento del soggetto, sicchè non può affermarsi una assoluta autonomia delle fattispecie illecite (per omessa informazione e per errata esecuzione del trattamento terapeutico), tale da escludere ogni interferenza delle stesse nella produzione del medesimo danno-conseguenza, essendo - invece - possibile che anche
l'inadempimento della obbligazione avente ad oggetto la corretta informazione sui rischi-benefici della terapia venga ad inserirsi tra i fattori "concorrenti" della stessa serie causale determinativa del pregiudizio alla salute, dovendo, pertanto, riconoscersi alla omissione informativa una astratta capacità plurioffensiva, in quanto potenzialmente idonea a ledere distinti interessi sostanziali, rispettivamente, il diritto alla autodeterminazione ed il diritto alla salute - entrambi, quindi, suscettibili di reintegrazione risarcitoria, laddove sia fornita la prova che dalla lesione di ciascuno di tali diritti siano derivate specifiche conseguenze dannose.” Pertanto, la verifica che l'interprete è chiamato a svolgere, al fine di accertare l'eventuale sussistenza di un danno alla libera autodeterminazione del paziente, distinto dal danno alla salute derivante da un trattamento terapeutico erroneo, si estrinseca nei seguenti termini: “se il paziente, qualora fosse stato compiutamente informato dei rischi prevedibili derivanti dal trattamento, avrebbe comunque prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento (avuto riguardo alla necessità dello stesso, alle proprie condizioni di salute, al tempo ed alle modalità di esecuzione), l'inadempimento dell'obbligo informativo viene ad esaurirsi in una fattispecie autonoma priva di conseguenze dannose, e pertanto detta omissione non solo non può concorrere ma neppure costituire mero presupposto del "danno biologico", essendo questo, invece, da imputare in via esclusiva quale conseguenza diretta della lesione del diritto alla salute determinata dalla - successiva - errata esecuzione della prestazione professionale: in tal caso, quindi, in assenza di altre specifiche tipologie di danni-conseguenza
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allegati e dimostrati dal danneggiato, all'accertamento della omissione informativa non consegue alcun (ulteriore) obbligo risarcitorio, non inserendosi la violazione del diritto alla autodeterminazione nella serie causale originata, invece, esclusivamente dall'inesatto adempimento della prestazione professionale da cui è derivato il danno biologico: il corretto adempimento di tale obbligo informativo, infatti, non avrebbe comunque impedito o modificato la esecuzione di quel trattamento terapeutico (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 24074 del 13.10.2017; Cass., sez. III, ordinanza n. 19199 del 19.7.2018). Se il paziente, debitamente informato, avrebbe, invece, rifiutato di sottoporsi al trattamento sanitario, l'atto medico successivo viene a palesarsi come lesione personale arrecata "contra nolentem" e l'effetto negativo per la salute scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione (danno biologico) viene a costituire danno-conseguenza riferibile "ab origine" alla violazione - derivante dall'inadempimento dell'obbligo informativo - del diritto di scelta contraria del paziente (scelta da ricostruire ora per allora mediante giudizio controfattuale), configurandosi la prestazione sanitaria inesatta come condotta illecita susseguente violativa, al tempo stesso, della presunta volontà contraria e del diritto alla salute: la originaria condotta omissiva si inserisce e dà origine, quindi, alla serie causale, in cui, anche l'atto lesivo della salute, concorre alla produzione del danno-conseguenza (danno biologico)”.
Ebbene, chiariti i criteri interpretativi applicabili nei casi di presunta assenza di consenso informato, va precisato che, nel caso di specie, la domanda relativa alla presunta lesione del diritto all'autodeterminazione della paziente deve essere rigettata.
Invero, sebbene i consulenti nominati abbiano rilevato che “L'acquisizione del Consenso
Informato all'intervento chirurgico del 28.11.2018 risulta inadeguata: si ritrovano in Cartella due stampati relativi al Consenso all'intervento e al Consenso all'Anestesia, che, al di là della firma della paziente, non contengono chiari riferimenti alla diagnosi, all'intervento proposto, al rischio anestesiologico (ASA), ai rischi e alle eventuali complicazioni, ad alternative terapeutiche. Mancano anche la data e la firma dei Medici responsabili dell'informativa!”, la suddetta domanda non può trovare accoglimento, in quanto non risulta provata l'ipotesi secondo cui la paziente, se adeguatamente informata sui rischi connessi all'intervento chirurgico eseguito il 28.11.2018 presso il P.O. “San Giovanni di Dio” di Frattamaggiore, avrebbe comunque deciso di non sottoporsi all'operazione o di rifiutarla.
Invero, dalla prova testimoniale espletata, non è emersa la predetta volontà contraria, atteso che il teste , escusso all'udienza del 16.05.2023, ha dichiarato di non sapere nulla Testimone_1 in merito, mentre la teste , escussa alla medesima udienza - ha dapprima riferito di Testimone_2 essere venuta a conoscenza — per quanto raccontatole dal figlio e da Pt_2 Controparte_8 la sig.ra versava in condizioni critiche, aveva affermato Parte_8
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“se avessi saputo che passavo tutto questo non l'avrei fatto”, per poi immediatamente dopo precisare di non essere a conoscenza di alcuna volontà, manifestata dalla paziente prima dell'operazione, di non sottoporsi all'intervento a causa dei rischi connessi.
Venendo, invece, ai danni richiesti dagli attori, azionabili iure proprio (ossia, i “danni iure proprio patiti dagli stessi, sia patrimoniali (perdita del reddito da pensione del familiare convivente, spese funerarie, danno da perdita del reddito figurativo di casalinga, spese di mediaconciliazione, spese di CTP già sostenute e da sostenere), che non patrimoniali, ivi compreso il danno biologico, morale, da perdita del rapporto parentale, esistenziale , relazionale, alla salute, per la perdita cli chances terapeutiche, di guarigione e di salvezza dell'amata moglie e madre e quant'altro(…)”) si osserva quanto segue.
Circa la domanda, proposta dagli attori iure proprio, di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la stessa va accolta dovendo ascriversi, per le ragioni che precedono, l'evento morte alla parte convenuta.
Invero, dai pregiudizi risarcibili "iure hereditatis" va radicalmente differenziato il danno da perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai congiunti per la lesione della relazione parentale che li legava al defunto e che è risarcibile se sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, ma non anche il rapporto di convivenza, non assurgendo quest'ultimo a connotato minimo di relativa esistenza. (Sez. 3 - , Ordinanza n. 21837 del 30/08/2019).
A tal riguardo, poi, deve ricordarsi che colui che agisce in giudizio quale erede di un soggetto,
“deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non costituisce di per sè prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta.” (Sez. U, Sentenza n. 12065 del 29/05/2014)
Non essendo stata fornita alcuna idonea contestazione, il rapporto parentale può essere qui ritenuto dimostrato, al contrario della convivenza che non è stata provata, ad eccezione per il sig.
, marito della de cuius. Parte_1
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Orbene, per la liquidazione del danno, l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, nella più recente formulazione, ha ritenuto di aggiornare i criteri orientativi già elaborati per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita di rapporto parentale, a seguito dell'orientamento recentemente espresso dalla sentenza della Corte di cassazione n. 10579/2021, secondo la cui massima: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela
e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che
l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
In applicazione dei parametri che precedono, per il coniuge (di anni 80 al Parte_1 momento del decesso della moglie, di anni 79), considerata la presenza nel nucleo familiare primario di altri tre familiari (i figli), considerate le Tabelle nella edizione del 2024, come sopra menzionate, applicando il valore del Punto Base di €.3.911,00 si determina il segue calcolo:
Punti in base all'età del congiunto:12
Punti in base all'età della vittima:12
Punti per convivenza tra congiunto e vittima:16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario:9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): nessuno, perché non dimostrata;
Punti totali riconosciuti: 49
La sommatoria dei punti totali qui riconosciuti (49) determina l'importo di €.191.639,00 da riconoscere a favore di . Parte_1
Per il figlio (nato il [...], di anni 53 al momento del decesso della Parte_2 madre all'età di anni 79), considerate le Tabelle nella edizione del 2024 come sopra menzionate, applicando il valore del Punto Base di €.3.911,00 si determina il seguente calcolo:
Punti in base all'età del congiunto:18
Punti in base all'età della vittima:12
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: nessuno, perché non dimostrata
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario:9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): nessuno, perché non dimostrata;
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
Punti totali riconosciuti:39
La sommatoria dei punti totali qui riconosciuti (39) determina l'importo di €.152.529,00 da riconoscere a favore di . Parte_2
Per la figlia (nata il [...], di anni 48 al momento del decesso Parte_3 della madre all'età di anni 79), considerate le Tabelle nella edizione del 2024 come sopra menzionate, applicando il valore del Punto Base di €.3.911,00 si determina il seguente calcolo:
Punti in base all'età del congiunto:20
Punti in base all'età della vittima:12
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: nessuno, perché non dimostrata
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario:9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): nessuno, perché non dimostrata;
Punti totali riconosciuti: 41
La sommatoria dei punti totali qui riconosciuti (41) determina l'importo di €.160.351,00 da riconoscere a favore di . Parte_3
Per il figlio (nato il [...], di anni 40 al momento del decesso della Parte_4 madre all'età di anni 79), considerate le Tabelle nella edizione del 2024 come sopra menzionate, applicando il valore del Punto Base di €.3.911,00 si determina il seguente calcolo:
Punti in base all'età del congiunto:22
Punti in base all'età della vittima:12
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: nessuno, perché non dimostrata
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario:9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): nessuno, perché non dimostrata;
Punti totali riconosciuti:43
La sommatoria dei punti totali qui riconosciuti (43) determina l'importo di €.168.173,00 da riconoscere a favore di . Parte_4
Nulla, invece, può essere liquidato a titolo di danno biologico proprio in favore degli attori in mancanza di idonea allegazione e prova.
Al contempo, vanno esclusi i danni morali iure proprio pur richiesti dagli attori, non essendo stato da essi offerto alcun principio di prova da cui desumerli, se non copia di un atto di notorietà indicante la composizione del nucleo familiare, che nulla dice sulla tipologia di rapporti intercorrenti tra gli attori e la defunta.
Devono, altresì, escludersi gli ulteriori danni richiesti nell'ampia formulazione di riparazione di “tutti i danni”: non vanno riconosciuti i danni patrimoniali, non essendo stata prodotta alcuna
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documentazione da cui inferirli. Nella specie, non risultano documentate le spese funerarie, le spese di mediaconciliazione né le spese sostenute per la ctp.
Ed ancora, nulla può essere loro riconosciuto per la perdita del trattamento pensionistico del familiare convivente, in quanto la relativa pensione non è stata documentata.
Analogamente, non può essere riconosciuto il risarcimento del danno relativo alla perdita del contributo figurativo derivante dall'attività di casalinga, che, secondo gli attori, la de cuius apportava al sostentamento del nucleo familiare, in quanto tale contributo non è stato provato. Invero, “il danno patrimoniale come conseguenza della riduzione della capacità lavorativa generica di una persona è risarcibile autonomamente dal danno biologico soltanto se vi è la prova che il soggetto leso svolgesse
- o fosse presumibilmente in procinto di svolgere - un'attività lavorativa produttiva di reddito, sia pure figurativo (come nel caso della casalinga).” (Cass. Sez. 3, 15/11/1996, n. 10015)
In conclusione, alla luce di quanto sinora esposto, parte convenuta va condannata al pagamento in favore degli attor di: - complessivi euro 95.684,00, a titolo di risarcimento iure hereditatis, conseguenti al decesso di , da ripartirsi tra gli stessi in proporzione Persona_1 delle rispettive quote ereditarie ex art. 581 c.c.; - euro 191.639,00 a favore di a titolo Parte_1 di risarcimento del danno subito iure proprio; - euro 152.529,00 a favore di a titolo Parte_2 di risarcimento del danno subito iure proprio; - euro 160.351,00 a favore di a Parte_3 titolo di risarcimento del danno subito iure proprio;
-. euro 168.173,00 a favore di Parte_4
a titolo di risarcimento del danno subito iure proprio.
[...]
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore degli interessi al tasso legale, previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data dell'evento dannoso (da identificare con la data del decesso il 24.02.2019) sull'importo devalutato - in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le
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famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data suddetta del 24.02.2019, quale momento in cui l'illecito si è prodotto - dell'ammontare sopra riconosciuto a titolo risarcitorio e, quindi, anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
Le spese seguono la prevalente soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri ed i valori medi di cui al DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 e nel cd. scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile – complessità alta, tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
L'identità di posizione processuale degli attori comporta l'applicazione, nella liquidazione del compenso, a favore dell'unitario difensore costituito dell'aumento, nella misura del 60% del compenso – stante la natura della controversia e la complessità della lite - di cui all'art.4, comma 2, del D.M. n. 55 del 2014, il quale prevede che:“ Quando in una causa l'avvocato assiste piu' soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico puo' di regola essere aumentato per ogni
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta”.
Non può invece essere riconosciuta, sul compenso come sopra determinato, la maggiorazione del 30% richiesta dalla difesa attorea ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, atteso il mancato impiego di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT.
Seguono il medesimo principio della soccombenza le spese delle CTU disposta nel presente procedimento che devono essere poste integralmente a carico dell'odierna soccombente in persona del legale rappresentante pro tempore, come quantificate in via anticipata in corso di causa e poi liquidate definitivamente con separato decreto in atti.
Infine, il rifiuto senza giustificato motivo da parte della convenuta a partecipare al procedimento di mediazione instaurato dagli attori consente, inoltre, di condannare la convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, conformemente al disposto dell'art.8, comma 4 bis, del d.lgs.
n.28 del 2010, secondo cui: “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione II civile, in persona del giudice dott.ssa Cristina Capone, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) ACCOGLIE parzialmente la domanda giudiziale e, per l'effetto, DICHIARA la responsabilità della struttura sanitaria riconducibili alla convenuta nella produzione dell'evento dannoso, come indicato in parte motiva;
2) NN l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore degli attori, quali eredi della defunta sig.ra , per Persona_1 le ragioni di cui in parte motiva, dell'importo di euro 95.684,00, a titolo di risarcimento iure hereditatis, nonchè interessi e rivalutazione come in parte motiva, da suddividere in proporzione alle rispettive quote ereditarie, come per legge;
3) NN l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore di dell'importo di euro 191.639,00 a titolo di Parte_1 risarcimento del danno subito iure proprio, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
4) NN l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore di dell'importo di euro 152.529,00 a titolo di Parte_2 risarcimento del danno subito iure proprio, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
5) NN l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore di dell'importo di euro 160.351,00 a titolo di Parte_3 risarcimento del danno subito iure proprio, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
6) NN l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore di dell'importo di euro 168.173,00 a titolo di Parte_4 risarcimento del danno subito iure proprio, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
7) RIGETTA le altre domande;
8) NN l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore degli attori, in proprio e quali eredi della defunta sig.ra Per_1
delle spese del presente giudizio, che si liquidano nella somma di euro 560,00 per esborsi
[...] documentati ed euro 25.949,52 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote, da distrarre in favore del procuratore costituito IO
Mazzucchiello, dichiaratosene antistatario;
9) PONE le spese di C.T.U., come quantificate in via anticipata in corso di causa e poi liquidate definitivamente con separato decreto in atti, definitivamente a carico dell' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
10) NN l' , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, pari ad €.518,00
Sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
Così deciso in Aversa il 21.12.2025
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina Capone)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
31
(dr.ssa Cristina CAPONE)
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione II civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, pronunziando ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5495 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: responsabilità professionale vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), in proprio e quali eredi di Parte_4 C.F._4
, nata a [...] il [...] e deceduta in Giugliano in Persona_1
Campania (NA) il 24.02.2019, elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Nuova Poggioreale n. 8, presso lo studio dell'avv. IO Mazzucchiello, che li rappresenta e difende in virtù della procura in calce all'atto di citazione di primo grado
Attori
CONTRO
(P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Massimo Stanzione n. 18, presso lo studio dell'avv. Claudio Russo, che la rappresenta e difende in virtù della procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti di causa che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti.
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , in proprio e quali eredi di , convenivano in
[...] Parte_4 Persona_1 giudizio, dinanzi a codesto Tribunale, l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, esponendo:- che la sig.ra , già affetta da alcune Persona_1 comorbidità non incidenti sull'aspettativa di vita a breve termine, in data 19.03.2018 si era recata presso l'U.O. di Gastroenterologia del P.O. "S. Giuliano" di Giugliano in Campania, afferente all'
[...]
, per sottoporsi a un esame colonscopico, nel corso del quale le erano stati asportati Parte_5 diversi polipi non meglio caratterizzati che, successivamente analizzati, erano risultati di natura displasica;
- che, successivamente, in data 13.06.2018, la sig.ra si era sottoposta a un nuovo Per_1 controllo endoscopico sempre presso la medesima U.O. di Gastroenterologia, che aveva rilevato diverse lesioni a carattere polipoide ed una di tipo LST (Lateral Spreading Tumors) in corrispondenza del colon discendente che, unitamente alle altre formazioni, era stata inviata presso il servizio di
Anatomia Patologica e Citodiagnostica dell' - che l'esame istologico aveva Controparte_2 identificato le lesioni come "polipi iperplasici o con displasia di basso grado" e quella sul colon discendente, non asportata, come "frammenti di mucosa di tipo grosso intestino con modificazioni iperplastiche ghiandolari e locale area di displasia adenomatosa di basso grado"; - che, in data
22.11.2018, la sig.ra era stata ricoverata presso l'U.O. di Chirurgia del P.O. "S. Giovanni di Per_1
Dio" di Frattamaggiore (NA), con diagnosi di accettazione: "Polipo del colon non specificato né per sede né per etiologia"; - che il 26.11.2018 era stata sottoposta ad un'ulteriore colonscopia che aveva confermato la presenza della lesione LST a cui era seguito, previa somministrazione di ID
(principio attivo Ceftriaxone), in data 28.11.2018 un intervento chirurgico di emicolectomia sinistra in laparoscopia, poi convertito in laparotomia;
-che l'esame istologico aveva evidenziato la presenza di un adenocarcinoma intramucosale ben differenziato, con linfonodi indenni da infiltrazione neoplastica (pT1s pN0 G1); - che, in data 30.11.2018, i sanitari avevano evidenziato segni di discanalizzazione con ristagno gastrico di 500 cc;
- che nei giorni successivi, era stata rilevata la presenza di materiale bilioenterico dal drenaggio addominale e, malgrado la comparsa di febbre e la graduale diminuzione di globuli rossi ed emoglobina (franca anemizzazione), solo in data 11.12.2018 era stata eseguita una TC dell'addome, che aveva rilevato una raccolta intraperitoneale di 65x21 mm;
- che, nonostante tali evidenze, i sanitari non avevano intrapreso alcuna attività terapeutica, compromettendo irreversibilmente le condizioni della degente;
- che solo in data 14.12.2018, a fronte di grave anemizzazione e sepsi severa con aumento della procalcitonina, iperpiressia, ipertensione e fibrillazione atriale ad alta risposta ventricolare trattata con DC shock, ella era stata condotta in sala operatoria per laparotomia esplorativa, che aveva identificato una peritonite stercoracea da deiscenza
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
parziale dell'anastomosi, confezionandosi una colostomia;
- che, successivamente, era stata trasferita presso l'U.O. di Terapia Intensiva del P.O. "San Giuliano" e la successiva degenza era stata contrassegnata dall'aggravamento delle condizioni cliniche, con infezioni nosocomiali, insufficienza renale e respiratoria, ipopiastrinemia e ischemia cardiaca, che avevano condotto inesorabilmente alla sua morte in data 24.02.2019, dopo arresto cardiaco secondario a shock settico;
- che, la prestazione medica complessiva erogata alla de cuius era stata carente e confusionaria già nella esecuzione e refertazione delle colonscopie del 19.03.2018 e 13.06.2018, fondamentali per diagnosi e stadiazione, necessarie a un iter clinico corretto;
- che l'esame del 13.06.2018 aveva evidenziato al colon discendente (55 cm) una LST e l'istologico aveva riportato modificazioni iperplastiche ghiandolari e lieve flogosi cronica;
-che la colonscopia del 19.03.2018 aveva mostrato un polipo peduncolato a 52 cm con ulcerazioni;
-che la biopsia aveva evidenziato una displasia epiteliale ghiandolare di basso grado;
-che dalla comparazione dei referti non era possibile ottenere una mappatura completa dei polipi né distinguere quelli asportati dai soli prelievi bioptici;
-che l'inadeguata descrizione dei reperti aveva influenzato negativamente tutto il successivo percorso clinico;
-che la sig.ra , anziana Per_1
e fragile, era stata sottoposta senza adeguata informazione a un intervento chirurgico altamente demolitivo sulla base della LST;
-che la lesione colica riscontrata avrebbe potuto essere trattata adeguatamente ricorrendo alla sola mucosectomia endoscopica eseguita da seriati follow-up; - che, peraltro, l'intervento del 28.11.2018 era stato eseguito senza valido consenso informato atteso che nella documentazione erano presenti solo stampati generici relativi ad anestesia e intervento, con la sola firma della paziente e privi di dati anagrafici, rischio anestesiologico, diagnosi preoperatoria, rischi, complicanze e alternative terapeutiche;
-che l'omessa informazione aveva privato la paziente del diritto di autodeterminazione, soprattutto considerato l'alto rischio chirurgico e le sue comorbidità; -che la prestazione resa dai sanitari era stata carente anche sotto il profilo tecnico: profilassi antibiotica inadeguata (somministrazione di Ceftriaxone anziché Cefazolina +
Metronidazolo), gestione post-operatoria inappropriata, mancata assistenza intensiva, ritardo nella diagnosi di deiscenza anastomotica, infezioni nosocomiali, ischemia miocardica, ipopiastrinemia non trattata e gestione tardiva della fistola enterocutanea;
-che l'esito infausto della vicenda clinica poteva essere attribuito a molteplici elementi di malpractice, compresi intervento chirurgico demolitivo, deiscenza anastomotica e ritardi gestionali;
- che sussistevano le condizioni per il riconoscimento del diritto al risarcimento iure hereditario per danno catastrofale, danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, danno biologico temporaneo e permanente, morale, esistenziale per il lungo calvario psico-fisico che la de cuius aveva vissuto per circa tre mesi, relazionale, da perdita delle chances terapeutiche e di guarigione;
-che avevano altresì diritto al ristoro iure proprio per danni patrimoniali (perdita del reddito da pensione del familiare convivente, spese funerarie, danno da
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perdita del reddito figurativo di casalinga, spese di mediaconciliazione, spese di ct già sostenute e da sostenere, ecc.) e non patrimoniali, ivi compreso il danno biologico, quello psichico, morale, da perdita del rapporto parentale, esistenziale, relazionale, alla salute, per la perdita di chances terapeutiche, di guarigione e di salvezza della congiunta e quant'altro, per la lesione dei diritti umani inviolabili costituzionalmente garantiti;
-che la quantificazione dei danni non patrimoniali andava rimessa all'equità del Magistrato ex artt. 2056 e 1223 c.c. e ss., considerando tutti gli elementi fattuali e la violazione dei diritti costituzionalmente garantiti;
- che avevano esperito, invano, in data
21.01.2020, la procedura di mediazione ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 presso l'Organismo di
Conciliazione della Camera di Commercio di Napoli.
Chiedevano, pertanto, all'adito Tribunale di: “accertare, riconoscere e dichiarare la responsabilità contrattuale o, in subordine, extracontrattuale della convenuta , in Parte_5 persona del l.rp.t, per i motivi di cui in premessa;
e, per l'effetto, condannarla, al risarcimento di tutti
i danni non patrimoniali (danno catastrofale, danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, danno biologico invalidante e temporaneo, morale, esistenziale, relazionale, alla salute, danno per la perdita delle chances terapeutiche, di guarigione e salvezza, etc.), subìti dalla de cuius, Sig.ra
, e trasmessi agli eredi legittimi, successori universali ab intestato, Sigg. Persona_1
, , e , oltre ai danni Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 iure proprio patiti dagli stessi, sia patrimoniali (perdita del reddito da pensione del familiare convivente, spese funerarie, danno da perdita del reddito figurativo di casalinga, spese di mediaconciliazione, spese di CTP già sostenute e da sostenere), che non patrimoniali, ivi compreso il danno biologico, morale, da perdita del rapporto parentale, esistenziale , relazionale, alla salute, per la perdita cli chances terapeutiche, di guarigione e di salvezza dell'amata moglie e madre e quant'altro, per la lesione dei diritti umani inviolabili costituzionalmente garantiti (artt. 2, 3, 4, 13,
29, 32, 35), il tutto nella misura che sarà determinata secondo equità circostanziata, ex artt_ 2056 e
1223 e seguenti e.e., tenendo conto di tutti gli elementi della fattispecie, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, dall'evento al soddisfo, sulla somma rivalutata di anno in anno;
- con vittoria delle spese, diritti ed onorari del giudizio, spese generali ex art. 15 L.P., C.P.A. ed I.V.A., con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.” (cfr. pag. 13-14 dell'atto di citazione di primo grado)
Si costituiva nel giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro Parte_5 tempore, che eccepiva: - che la scelta chirurgica effettuata rappresentava l'opzione maggiormente protettiva per la paziente, poiché con un unico intervento si era pressoché annullato il rischio di cancro, evitando le prevedibili, ma non prevenibili, complicanze derivanti dall'asportazione endoscopica di una lesione polipoide così estesa;
- che non vi erano stati, dunque, comportamenti non
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conformi alla buona pratica medica e che, quindi, la patologia sopravvenuta, verificatasi in modo imprevedibile e non prevenibile, rientrava nell'ambito della causa non imputabile di cui all'art. 1218
c.c.; -che la paziente, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, aveva prestato valido consenso informato e che, comunque, qualora tale consenso fosse stato ritenuto viziato, spettava agli attori provare che la paziente, se correttamente informata di tutte le possibili complicanze dell'asportazione endoscopica del polipo, avrebbe scelto comunque quell'intervento, rifiutando la soluzione maggiormente protettiva dell'emicolectomia, seppur più demolitiva;
-che non era stata fornita prova dei danni conseguenti l'evento luttuoso, sia con riferimento ai danni richiesti dagli attori iure hereditario sia iure proprio.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “1. rigettare ogni avversa domanda in quanto inammissibile ed infondata in fatto e in diritto, e per ogni altra circostanza indicata in atti e/o desumibile da quanto sopra esposto 2. Condannare controparte al pagamento delle spese di lite, dei diritti e degli onorari di causa, in favore dell' .” (cfr. pag. 9 della comparsa di Parte_6 costituzione e risposta).
Esaminati gli atti, espletate la prova testimoniale e la consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva assegnata a sentenza con termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di
20 per le successive repliche.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la legittimazione attiva e passiva delle parti in causa, che si trae dalla documentazione in atti e dalla assenza di specifiche contestazioni al riguardo.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la validità dell'atto introduttivo, atteso che quest'ultimo ha consentito di individuare gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria proposta dagli attori nei confronti della convenuta e permesso alle parti di spiegare compiutamente tutte le loro difese.
Deve, altresì, darsi atto della procedibilità della domanda avanzata dagli attori atteso l'avvenuto esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio ai sensi dell'art. 5, comma 1bis, del d.lgs.
n. 28/2010 (come novellato dall'art.84 D.L. n°69/2013, conv. in legge n°98/2013), conclusosi negativamente per mancata presenza della convenuta, così come risultante dal verbale del 21.01.2020, all'uopo depositato.
Sempre in via preliminare, va altresì respinta l'eccezione sollevata dalla parte convenuta, secondo cui il collegio di CC.TT.UU. qui nominato non avrebbe trasmesso la bozza della consulenza ai CTP regolarmente nominati e presenti in sede di accesso, violando così le disposizioni di cui all'art. Part 195 c.p.c.. Al riguardo, deve rilevarsi che la difesa dell' solo in sede di comparsa conclusionale, ha rilevato il mancato invio della bozza peritale ai propri CTP, chiedendo la rinnovazione e\o
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
integrazione della consulenza, mentre all'udienza del 06.02.2024, - la prima utile dopo il deposito della consulenza – essa non aveva contestato alcuna nullità, né la compromissione del diritto di difesa.
Per di più, anche alla successiva udienza del 27.05.2025, non aveva eccepito alcunché in merito, riportandosi genericamente ai propri scritti difensivi, impugnando la domanda attorea e chiedendo che la causa venisse introitata a sentenza con termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Pertanto, l'eccezione sollevata risulta inammissibile, oltre che infondata sia in fatto sia in diritto, in quanto preclusa ai sensi dell'art. 157 c.p.c., comma 2. Sul punto, la S.C. ha più volte ribadito che “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'omesso invio alle parti della bozza di relazione dà luogo a un'ipotesi di nullità a carattere relativo, suscettibile di sanatoria se il vizio non è eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia;
la sanatoria può avvenire anche per rinnovazione, quando il contraddittorio sia recuperato dal giudice dopo il deposito della relazione, con la rimessione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all'art. 196 c.p.c..” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3-, Ordinanza n. 16196 del
08/06/2023; Cass.Civ.Sez. 6 L, Ordinanza n. 23493 del 09/10/2017).
Ad ogni modo, è bene evidenziare che la bozza della consulenza è stata comunque correttamente trasmessa all'avversa difesa, come dimostrato dalle ricevute allegate alla consulenza tecnica e come la stessa parte ha riconosciuto nei propri scritti difensivi.
Tanto premesso, prima di procedere nel merito della vicenda fattuale qui prospettata, appare opportuno ricordare, sia pure sinteticamente, i principi che attualmente governano l'accertamento della responsabilità civile in ambito sanitario.
In tema di responsabilità civile nell'attività medicochirurgica, il paziente che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto o il "contatto sociale" ed allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la dimostrazione dell'assenza di colpa e, cioè, la prova del fatto che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. civ., sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297).
Va precisato, altresì, che, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (Cass. civ., sez. III, 19 maggio 2004, n. 9471).
Nondimeno, a fronte dell'allegazione dell'attore di inadempimento od inesatto adempimento, a carico del sanitario, o dell'ente, resta sempre l'onere probatorio relativo sia al grado di difficoltà della
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prestazione (Cass. civ., sez. III, 9 novembre 2006, n. 23918), sia all'inesistenza di colpa;
in proposito
è stato anche di recente ribadito che è a carico del debitore (sanitario e/o ente) dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2008, n. 3520).
Resta, invece, sempre a carico dell'attore la dimostrazione dell'esistenza del nesso di causalità tra l'intervento chirurgico e la lesione del diritto alla salute, atteso che, come chiarito anche dalla recente giurisprudenza di legittimità, "In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art.
1218 cod. civ." (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, 20 agosto 2018, n. 20812).
Così ricostruita la fattispecie, la struttura certamente risponde, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico (servizio alberghiero, attrezzature, eccetera), ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 cod. civ.
A tale proposito, peraltro, la Suprema Corte, con la sentenza 8 gennaio 1999, n. 103 (ma cfr. anche, più recentemente, Cass. civ., sez. III, 22 marzo 2007, n. 6945), applicando in ambito sanitario principi già costantemente esposti nell'ordinario ambito contrattuale, ha ulteriormente chiarito - così sgombrando il campo da qualsivoglia dubbio ed equivoco - che rispetto al detto inquadramento dogmatico non rileva la circostanza per cui il medico che eseguì l'intervento fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero fosse di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 14 giugno 2007,
n. 13593; Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura (ovvero all'ospedale) per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., in tal senso, Cass. 11 maggio 1995, n.
5150).
Ad ulteriore precisazione di quanto precede ritiene questo Giudicante che il positivo accertamento della responsabilità dell'istituto postuli pur sempre la colpa del medico esecutore dell'attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di colpa, poiché l'art. 1228 cod. civ. presuppone, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno (cfr., in tal senso, anche Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2007, n. 5846); e che, nella eventuale
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
situazione di incertezza sulla sussistenza di colpa, della stessa deve giovarsi il creditore - paziente e non certo il debitore - medico (cfr. Cass. civ., sez. III, 4 marzo 2004, n. 4400).
Tanto premesso, venendo alla fattispecie in esame, non vi è dubbio che dalla documentazione allegata risulti provato nel caso di specie il titolo contrattuale della invocata responsabilità, che invero neppure è contestato, e cioè il ricovero, presso il P.O. “S. Giuliano” di Giugliano in Campania e presso il P.O. “S. Giovanni di Dio di Frattamaggiore”, della defunta signora . Per_1
Ciò posto, occorre procedere all'accertamento della sussistenza del nesso causale tra la condotta attiva o omissiva dei sanitari e l'evento di danno ed alla verifica del se la condotta dei sanitari sia stata conforme alle “leges artis” ed alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis, ovvero se siano stati realizzati gli inadempimenti qualificati specificamente indicati e descritti nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
L'accertamento del nesso causale è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle “leges artis”.
Come risulta dall'insegnamento giurisprudenziale, il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi “causa” dell'evento stesso.
La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica.
Anche nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta "causalità materiale" trova disciplina negli artt. 40 e
41 cod. pen, ossia nel criterio della "condicio sine qua non" riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche.
Come da ultimo chiarito dal supremo organo di nomofilachia, insomma, il nesso di causalità materiale, tra condotta ed evento lesivo, anche nella responsabilità da illecito civile, deve essere accertato secondo i principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per cui un evento è causato da un altro se non si sarebbe verificato in assenza del secondo.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato come una causalità materiale non sia sufficiente per avere una causalità giuridicamente rilevante, la quale impone di attribuire rilievo, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata - con cui va integrata la teoria della “condicio sine qua non” - a quei soli accadimenti che, al momento in cui si produce l'evento causante il danno, non siano inverosimili e imprevedibili, secondo un giudizio “ex ante” (di cosiddetta “prognosi postuma”), da ricondurre al momento della condotta e da effettuare secondo le
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migliori conoscenze scientifiche disponibili (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008,
n 581).
Come chiarito dalle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, però, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico - giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, mentre, nel secondo, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" (cfr., al riguardo, la già citata Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581).
In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica. Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2008, n. 867; Cass. civ., sez. III, 23 settembre 2004, n. 19133).
Ebbene, tanto premesso, nel merito la domanda è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
A tal proposito, rilevano le conclusioni medico – legali cui sono pervenuti i CC.TT.UU. dott.
dott. e dott. – che lo scrivente giudicante Persona_2 Persona_3 Persona_4 ritiene di condividere pienamente stante la idoneità e completezza degli accertamenti eseguiti, la coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni ivi espresse e la congruenza delle stesse con gli atti di causa e la documentazione medica ed ospedaliera allegata.
Innanzitutto, i consulenti nominati, in ordine alla tipologia di interventi, trattamenti e prestazioni terapeutiche cui l'attrice fu sottoposta presso il Presidio Ospedaliero “San Giuliano” di
Giugliano in Campania e “San Giovanni di Dio” di Frattamaggiore, hanno così riferito: “La sig.ra
praticò visite specialistiche ambulatoriali presso l'Ambulatorio di Chirurgia Persona_1 del Distretto Sanitario 41 dell' perché affetta da Emorroidi. Nel corso degli Parte_6 accertamenti, per la positività della Ricerca del sangue occulto nelle feci, le fu suggerito di eseguire una Colonscopia. In data 19.03.2018 ha praticato la Colonscopia presso l'U.O. di CP_3
Gastroenterologia del P.O. “San Giuliano” di Giugliano in Campania (NA). Referto: “ …
All'ascendente polipo sessile che si asporta con pinza. Al trasverso prossimale polipo peduncolato e due lesioni piatte di cui una depressa al centro su cui si effettua campionamento bioptico. Al discendente (a 52 cm) polipo peduncolato con testa rosso vinaccia e con ulcerazioni (bio). Al sigma polipo sessile che si asporta con pinza. Si procederà all'asportazione delle formazioni descritte in
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regime di Day-Hospital, previa verifica dei parametri emocoagulativi.” Quindi in regime di Day
Hospital sempre presso l'U.O. di Gastroenterologia del P.O. “San Giuliano” di Giugliano in
Campania (NA), in data 13/06/2018 viene sottoposta a Polipectomia endoscopica. Referto: “ … si repertano e si asportano varie lesioni polipoidi. Ma “sul discendente a 55 cm viene segnalata la presenza di LST interessante circa 1/3 del lume, con area depressa al centro, non sollevantesi all'infiltrazione della soluzione di glicerolo;
si eseguono bio (provetta 4) e si esegue tatuaggio circa
2 cm caudalmente. Annotazioni: Si resta in attesa istologico LST del discendente;
si consiglia
Consulenza chirurgica”. All'Esame istologico (Referto del 03.07.2018 – Anatomia Patologica e
Citodiagnostica dell'AOU “ di NA): (provetta 4): frammenti di mucosa di tipo Controparte_2 grosso intestino con modificazioni iperplastiche ghiandolari e focale area di displasia adenomatosa di basso grado. Le prestazioni (Colonscopia, Polipectomia endoscopica) eseguite dagli Parte_7 rivestono un carattere rutinario e sono state eseguite nel rispetto delle Linee guida. Ma non per questo si tratta di manovre scevre da rischi e/o complicanze. Più precisamente: Nella Colonscopia diagnostica si possono verificare alcune complicanze quali: la perforazione (0.1- 0.3%), l'emorragia
(0.1-0.5%), problemi cardio-respiratori (0.4%) o altre eventuali complicanze non prevedibili a carico di organi diversi dal tubo digerente (fegato, milza, organi pelvici…). Solitamente tali complicanze sono legate alla presenza di patologie associate. Nella Polipectomia le complicanze più gravi sono: - l'emorragia che si verifica nello 0.6-3% dei casi (in genere si autolimita o si arresta con mezzi endoscopici, a volte però può rendersi necessario il ricovero ospedaliero per
l'osservazione e il monitoraggio del quadro clinico, mentre raramente è richiesto l'intervento chirurgico); - la perforazione che si verifica nello 0.3-2% dei casi e generalmente richiede un intervento chirurgico. In casi particolari, tali complicanze potrebbero risultare gravi per la vita. -
Altre possibili complicanze sono segnalate in Letteratura, assolutamente non prevedibili, anche a carico di organi diversi dal tubo digerente, come lesioni della milza, del fegato degli organi pelvici, legate usualmente a particolari condizioni del paziente. Non risultano conformi alle Linee guida, la caratterizzazione della lesione LST e l'invio al chirurgo. (…) CHIRURGIA Quindi la pz viene inviata in Chirurgia e dopo una pre-Ospedalizzazione in cui esegue gli esami preliminari, in data 22/11/2018 la sig.ra si presenta per il ricovero programmato presso l'UO di Chirurgia Persona_1
Generale dell'Ospedale “S. Giovanni di Dio” di Frattamaggiore, con diagnosi di “Polipo del colon non specificato né per sede né per istologia” - Cartella Clinica n° 150057/ 18007233. Viene richiesta un'ulteriore Colonscopia che pratica il 26.11.2018: “Al colon discendente si conferma la presenza della lesione LST diagnosticata in precedenza;
si procede poi al tatuaggio con blu di metilene”. In data 28.11.2018, viene sottoposta ad intervento chirurgico di Emicolectomia sinistra per la diagnosi di LST flessura splenica. Dopo un approccio laparoscopico, l'intervento viene convertito in open per
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le difficoltà tecniche riscontrate. Il decorso post-operatorio è complicato dall'insorgenza della deiscenza dell'anastomosi colica con conseguente IT stercoracea. Dopo un'inutile attesa la pz viene sottoposta a Reintervento in data 14.12.2018, con confezionamento di una Colostomia sinistra ed affondamento del moncone distale. Dopo l'intervento viene trasferita in Terapia Intensiva presso il P.O. San Giuliano di Giugliano in Campania per le gravi condizioni cliniche. Qui il quadro clinico già compromesso dalla sepsi grave e da una serie di patologie cardio-respiratorie, si complica ulteriormente per un'infezione purulenta della ferita operatoria che dà esito ad una fistola entero-cutanea. Non si ritiene di praticare un intervento chirurgico, ma di istituire una terapia conservativa. Ma il quadro locale e generale non migliora e anzi si sovrappongono una serie di episodi di infezioni nosocomiali, fino all'exitus per “Shock settico”. La scelta di eseguire una
Emicolectomia sinistra laparoscopica per una lesione LST, caratterizzata istologicamente da
“un'area focale di displasia adenomatosa di basso grado” non trova alcun riscontro nelle Linee guida . Un Adenoma cancerizzato, “a basso rischio” secondo una serie di criteri ben definiti CP_4
(G1/G2, assenza di invasione linfovascolare, livello invasione sottomucosa, margine di resezione endoscopica indenne, “budding” tumorale basso), si ritiene trattato radicalmente con la sola escissione endoscopica.(…) Nel caso invece di un Adenoma cancerizzato ”ad alto rischio” (G3/G4, invasione linfovascolare, livello invasione sottomucosa, stato del margine di resezione endoscopica,
“budding” tumorale alto), l'eventuale trattamento chirurgico è sostanzialmente rappresentato dalla
Resezione segmentaria, preferenzialmente laparoscopica. (…)Il riconoscimento e il trattamento di una deiscenza anastomotica sono avvenuti tardivamente, senza tener conto del quadro clinico- bioumorale molto sospetto e di quanto riportato nella Letteratura scientifica. Il trattamento chirurgico di questa complicanza non richiedeva la soluzione di problemi di particolare complessità(…). L'identificazione della fistola enterocutanea è stata tardiva e la scelta del trattamento conservativo rispetto al trattamento chirurgico, è stata fatta in assenza di un corretto inquadramento delle caratteristiche della fistula (portata, sede anatomica, stato nutrizionale, correzione sepsi). Va detto però che la gestione di una fistola entero-cutanea in una pz settica e gravemente compromessa resta un impegno non semplice, né routinario, comportando un rischio elevato di mortalità (il 33%, circa un terzo dei casi!)”
Relativamente, poi, al quesito con cui è stato richiesto ai CTU di ricostruire il quadro clinico della de cuius al momento degli interventi e dei trattamenti effettuati, indicando se – secondo le linee guida vigenti all'epoca, o in loro assenza secondo le buone pratiche clinico-assistenziali – fossero stati eseguiti gli accertamenti diagnostici appropriati e adottate le necessarie prescrizioni terapeutiche, nonché se tali attività risultassero correttamente documentate in cartella clinica, i consulenti hanno esposto quanto segue: “A – Sul quadro clinico della de cuius al momento dei predetti interventi e
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trattamenti: - Al ricovero in Chirurgia a Frattamaggiore il 22.11.2018 la paziente era in buone condizioni generali;
negava alterazioni dell'alvo, rettorragia ed altri disturbi correlabili alla poliposi colica. Era comunque affetta da alcune patologie croniche, ben compensate: Ipertensione arteriosa, BPCO, Iper Colesterolemia, Diabete mellito tipo 2, Obesità patologica (BMI = 40,81). In trattamento domiciliare con: Tenoretic, Aprovel, Cardio-Aspirina, Glucophage, Simvacor, Zyloric,
Pantoprazolo. - All'atto del primo intervento, l'Emicolectomia sinistra, in data 28.11.2018, la pz si presentava in buone condizioni generali: aveva eseguito nella pre-ospedalizzazione gli esami di laboratorio, Rx torace, ECG e Visita Cardiologica, Spirometria e Visita pneumologica, Consulenza
Anestesiologica con valutazione di rischio ASA III. - Al secondo intervento, in data 14.12.2018 la pz arriva in condizioni generali gravi. È manifesto il quadro della sepsi grave con iperpiressia, addome meteorico, disteso, dolente e abbondante fuoriuscita di materiale enterico dai tubi di drenaggio.
Incremento pro-Calcitonina (11,59 ng/ml: sepsi severa); grave anemia con Hb a 7; VES 120; PCR
20,35. Inoltre era presente ipotensione e aritmia da F.A. ad alta risposta ventricolare (FC 168 bpm), con anomalie diffuse del recupero ventricolare. Dopo aver praticato un Emogasanalisi (EGA) viene sottoposta a sedazione con midazolam e Cardioversione, con pronto ripristino del ritmo sinusale.
Considerate le condizioni cliniche si decide per un intervento chirurgico urgente ed indifferibile! - Il decorso post-operatorio in Terapia Intensiva presso il P.O. San Giuliano di Giugliano in Campania
è caratterizzato da una gravità costante, con suppurazione continua e poi deiscenza della ferita addominale, fino alla comparsa di una fistola entero-cutanea. Questo quadro settico si è ulteriormente complicato per il sopraggiungere di una serie di infezioni nosocomiali che si sono sovrapposte. Alla fine, la pz è deceduta per Shock settico. B – Sulla correttezza degli esami diagnostici e sulla prescrizione delle opportune misure terapeutiche, precisando ed indicando se esse siano state puntualmente riportate in cartella clinica: - Il monitoraggio bio-umorale con gli esami di laboratorio è stato eseguito in maniera attenta e corretta. - Gli esami della diagnostica per immagini
e soprattutto il ricorso alla TC Addome sono stati eseguiti con notevole ritardo e non sempre sono state adottate tutte le misure terapeutiche del caso. Tardivo risulta infatti il Reintervento del
14.12.2018 e incompleto lo studio dell'anatomia della fistola enterocutanea, dato importante per la scelta terapeutica da adottare. - L'acquisizione del Consenso Informato all'intervento chirurgico del
28.11.2018 risulta inadeguata: si ritrovano in Cartella due stampati relativi al Consenso all'intervento e al Consenso all'Anestesia, che, al di là della firma della paziente, non contengono chiari riferimenti alla diagnosi, all'intervento proposto, al rischio anestesiologico (ASA), ai rischi e alle eventuali complicazioni, ad alternative terapeutiche. Mancano anche la data e la firma dei
Medici responsabili dell'informativa! - In cartella risultano puntualmente riportate le decisioni cliniche prese, al di là della loro eventuale correttezza.”
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Successivamente, alla domanda se l'iter diagnostico e terapeutico sia stato effettuato conformemente alle regole dell'arte e con la dovuta prudenza diligenza e perizia in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto ed alle condizioni individuali pregresse concomitanti e comunque specifiche della paziente e ciò anche con riferimento alla corretta ovvero non corretta lettura degli esami eseguiti ovvero ancora alla necessità o meno di prescrivere ulteriori accertamenti diagnostici all'esito dei vari controlli effettuati, i consulenti hanno così risposto: “L'iter diagnostico
e terapeutico effettuato non è del tutto conforme alle regole dell'arte. In particolare: - Certamente era opportuno prescrivere ed eseguire una Colonscopia in presenza di una positività alla Ricerca di sangue occulto nelle feci, in una pz di 79 anni. - Corretta anche la decisione di eseguire la
Polipectomia endoscopica in regime protetto, di Day Hospital. - Non corretto lo studio e la
Classificazione endoscopica della lesione LST. - Non corretto l'invio al . - Non corretta la CP_5 scelta di eseguire un'Emicolectomia sinistra laparoscopica, poi convertita, per una lesione del colon che all'esame istologico mostrava: “frammenti di mucosa di tipo grosso intestino con modificazioni iperplastiche ghiandolari e focale area di displasia adenomatosa di basso grado”. - Non corretto in presenza di fuoriuscita di materiale bilio-enterico dal tubo di drenaggio il giorno 03.12.2018 (V giornata p-o) attendere l'11.12.2018 (8 giorni!) per praticare una TC Addome, pur in presenza di febbre e rialzo degli indici di sepsi (PCR, proCalcitonina). - Non corretto attendere ancora fino al
14.12.2018 per decidersi a rioperare la paziente. - Corretto eseguire una Colostomia sinistra con affondamento del moncone distale. - Non corretta la gestione in Rianimazione della pz, lacunosa e deficitaria: consulenze chirurgiche al bisogno, senza un criterio;
rimozione tardiva dei drenaggi nonostante i rischi di decubito e infezione;
asportazione Michel e punti sutura dopo mesi dall'intervento (!!!); mancata valutazione portata fistola enterica;
confusione continua tra ileostomia
e colostomia in cartella clinica (!!!). La gestione della paziente doveva essere multidisciplinare, integrata, con l'impegno quotidiano dei chirurghi! - Non corrette le modalità di scelta del trattamento conservativo della fistola enterocutanea rispetto al trattamento chirurgico, in assenza di un corretto inquadramento. Il trattamento conservativo prevede il controllo della sepsi, la corretta nutrizione del paziente, la detersione della ferita (VAC Therapy) e la definizione dell'anatomia della fistola oltre che di un attento e quotidiano monitoraggio della sua portata. Ma in cartella non si rintracciano notizie sulla portata giornaliera della fistola (fondamentale per classificarla in fistola ad alta, media
o bassa portata), né sulla sua definizione anatomica (ansa ileale, ma quale???). E' ampiamente noto infatti il grave squilibrio metabolico indotto da una ileostomia “alta”, su una delle prime anse ileali subito dopo il digiuno, rispetto ad un'ileostomia sull'ultima ansa ileale! Ma addirittura in cartella spesso i termini ileostomia e colostomia vengono usati in maniera impropria, si sovrappongono e/o si contraddicono!.”
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Pertanto, i consulenti nominati, hanno acclarato che “Le conseguenze, i postumi ed i danni descritti in capo alla sig.ra in citazione possono considerarsi una conseguenza probabile o Per_1 possibile degli interventi e trattamenti terapeutici, anche chirurgici, cui ella fu sottoposta per la patologia diagnosticatale. Possono senz'altro essere ricondotti alle scelte attuate e alla imperfetta, negligente e incompleta (secondo le leges artis) attività del personale che l'aveva assunta in carico.
(…) Nel caso in oggetto, sarebbe stata quindi sufficiente una corretta valutazione della lesione
(Morfologia, sede, dimensione, pattern di superficie e vascolare) per poter scegliere il conseguente trattamento più opportuno, quello endoscopico. Infatti il riscontro anatomo-patologico ha confermato che si trattava di un Adenocarcinoma intramucosale, ben differenziato, con linfonodi loco-regionali (7) liberi da metastasi. In ragione di questa stadiazione TNM (pTis, pN0, G1), le aspettative di sopravvivenza a 5 anni della signora , in assenza degli eventi Persona_1 oggetto di causa, sarebbero state superiori al 90%. Ma a questa errata indicazione alla chirurgia, si
è aggiunta poi la decisione di eseguire un intervento di Emicolectomia sinistra laparoscopica, scelta spropositata per l'entità della lesione ed imprudente per le condizioni cliniche della paziente.
L'intervento, poi convertito in tecnica open per le difficoltà tecniche riscontrate, si è comunque complicato per il sopraggiungere di una deiscenza anastomotica, riconosciuta tardivamente e trattata con un inaccettabile ritardo, quando la paziente versava ormai da giorni in uno stato settico da IT stercoracea. Quindi PS, Colostomia sinistra e affondamento del moncone distale.
Purtroppo però lo stato settico non si risolveva del tutto e dalla ferita continuava a fuoriuscire una intensa secrezione purulenta, fino all'apertura all'esterno di una fistola entero-cutanea. Anche questa complicanza, al di là della sua incerta genesi (decubito da tubo di drenaggio o fissaggio di un'ansa alla parete addominale durante la sutura dei piani nel pregresso intervento???) è stata riconosciuta tardivamente e trattata in maniera cosiddetta conservativa. Per la verità l'assistenza è stata inadeguata e la scelta terapeutica di non intervenire, molto discutibile. In conclusione, al di là del sopraggiungere di varie infezioni nosocomiali, risulta senz'altro evidente che il decesso è stato determinato dallo shock settico dovute alle varie complicanze degli interventi chirurgici subiti.”
In particolare, essi hanno chiarito che “- Per l'Endoscopia: Risulta certamente errata ed incompleta lo studio e la Classificazione della lesione LST del colon discendente, peraltro sottoposta
a biopsia, con ha chiarito trattarsi di “frammenti di mucosa di tipo grosso intestino con modificazioni iperplastiche ghiandolari e focale area di displasia adenomatosa di basso grado”. Per tale diagnosi il trattamento da attuare è la Resezione endoscopica, in tutte le linee guida esistenti. La Resezione endoscopica, pur non essendo a sua volta scevra da complicanze, avrebbe comunque offerto minori rischi e migliori chances alla paziente. - Per la Chirurgia: risulta erronea l'indicazione all'intervento chirurgico per il trattamento della lesione LST del colon discendente sottoposta a biopsia dagli
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Endoscopisti e risultata un'area focale di adenoma a basso grado, senza evidenti caratteri di malignità. Appare pertanto incomprensibile ed ingiustificata la scelta di eseguire una Emicolectomia sinistra laparoscopica, poi convertita in open. In questo caso anche una semplice Resezione colica segmentaria, limitata al tratto sede della LST avrebbe comunque rappresentato un “over treatment” chirurgico. Ancora più grave appare poi l'atteggiamento tenuto nei confronti delle gravi complicanze che si sono succedute nel decorso post-operatorio: 1) la deiscenza con IT, diagnosticata e infine trattata con un ingiustificabile ritardo, e 2) la fistola enterocutanea, il cui inadeguato trattamento costituisce l'ennesima criticità imputabile ai sanitari che ebbero in cura la paziente. Per la verità, tutta l'assistenza p-o nel suo complesso risulta deficitaria: consulenze chirurgiche al bisogno, senza un criterio;
rimozione tardiva dei drenaggi nonostante i rischi di decubito e infezione;
asportazione Michel e punti sutura dopo mesi dall'intervento (!!!); mancata valutazione portata fistola enterica;
confusione continua tra ileostomia e colostomia in cartella clinica (!!!). - Questo grave ritardo diagnostico è frutto anche della negligenza dei Rianimatori, i quali preoccupati del quadro cardiorespiratorio e delle varie infezioni nosocomiali sovrapposte, hanno trascurato
l'evoluzione del quadro addominale post-operatorio, limitandosi a saltuarie e sporadiche richieste di Consulenze chirurgiche, laddove la valutazione doveva essere multidisciplinare e l'impegno quotidiano! In conclusione, il maggior carico di responsabilità risulta a carico dei La pz CP_6
è deceduta non per l'errata diagnosi o la mancata terapia da parte degli Endoscopisti, ma per
l'intervento chirurgico spropositato e gravido di gravi complicanze: prima, la IT da deiscenza anastomotica, tardivamente riconosciuta e infine trattata e poi, la fistola enterocutanea, a lungo trascurata e affidata ad un'improbabile terapia conservativa, in presenza di PS e
Malnutrizione. Ma è chiaro che anche i Rianimatori hanno le loro responsabilità, soprattutto rispetto all'insorgenza delle lesioni da decubito e delle varie infezioni nosocomiali. E' soprattutto mancata una corretta gestione multidisciplinare della paziente, indispensabile per la sua gravità e le molteplici comorbilità.”
Ed ancora, hanno quindi specificato che “La sig.ra è deceduta per Persona_1
Shock settico conseguente alle gravi complicanze dell'intervento chirurgico di Emicolectomia sinistra, praticato il 28.11.2018 presso il P.O. San Giovanni di Dio di Frattamaggiore. Per una serie di scelte terapeutiche caratterizzate da imperizia, imprudenza e negligenza, si è determinata una catena di eventi che ha portato a morte la paziente. Riteniamo quindi di poter affermare che una diversa gestione, più corretta e prudente, con l'utilizzo di tecniche più appropriate e meno invasive come la Resezione endoscopica, nel caso della sig.ra avrebbe potuto evitarne Persona_1
l'exitus, secondo il “principio del più probabile che non” stabilendo, dunque, che “Tutto quanto
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descritto in atti è riconducibile tramite nesso causale, secondo i criteri medico legali di giudizio, con il fatto lesivo per cui causa.”
Inoltre, il Collegio, al quesito se ed in che misura, tra l'intervento del 22.11.2018 ed il decesso, secondo la progressione descritta in atti, la sig.ra abbia conservato le capacità percettive e Per_1 cognitive tali da consentirle di rendersi conto della definitiva lesione del proprio patrimonio psico- fisico e della fine imminente, ha riferito che “Come ampiamente descritto nella relazione e come viene riportato nella documentazione agli atti la signora è andata progressivamente Per_1 peggiorando per errate procedure diagnostiche e terapeutiche tali da necessitare trasferimento in terapia intensiva. Le condizioni cliniche durante il ricovero non hanno subito miglioramenti. A nostro avviso è proprio durante il ricovero in terapia intensiva che la ricorrente paventava sia la lesione definitiva del proprio patrimonio psico fisico quanto l'imminenza della fine della vita.”
I consulenti nominati, dunque, hanno così concluso: “si osserva che non presente agli atti documentazione attestante il rispetto di norme di buona pratica clinica e di prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza da parte dell' presa in esame, norme e Controparte_7 procedure che avrebbero potuto, in maniera significativa, ridurre il rischio di contrarre le infezioni nosocomiali che hanno contribuito al decesso della paziente. In particolare, si rimarca che le evidenze scientifiche e le circolari a cui ci si riferisce, erano già ampiamente disponibili al tempo degli eventi oggetto della presente relazione. Pertanto, in relazione a quanto accaduto ed in relazione
a quanto su detto, si può affermare che la paziente contraeva una serie di infezioni nosocomiali che ne complicavano il decorso clinico, conducendola all'exitus. Si ribadisce che non vi prova di alcuna misura di Infection Control che avrebbe potuto far considerare tale infezione nosocomiale nell'ambito di quelle incomprimibili. Per di più, si evidenzia quale ulteriore profilo di addebito, la gestione inidonea delle ultime 72 ore di vita della paziente, laddove i colleghi sospendevano
l'antibioticoterapia, conseguendone il decesso per shock settico, come dagli stessi formulato.”
Da tutto quanto precede può quindi affermarsi la responsabilità dei sanitari che avevano in carico la sig.ra , sussistendo il nesso causale tra la negligente condotta, tanto attiva quanto Per_1 omissiva, da essi posta in essere e il conseguente aggravamento delle condizioni di salute della de cuius che ne ha determinato il decesso, non avendo parte convenuta, a fronte delle risultanze istruttorie, fornito alcuna prova liberatoria idonea a ricondurre l'evento mortale a un fatto imprevisto o imprevedibile, come richiesto dall'art. 1218 c.c.
Orbene, passando ora all'esame delle domande risarcitorie, occorre precisare quanto segue.
Gli attori hanno distinto le voci di danno in due principali categorie: da un lato, i pregiudizi subiti direttamente dalla de cuius, azionabili dagli eredi iure successionis e, dall'altro, i danni lamentati dai prossimi congiunti, azionabili iure proprio.
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Con riferimento alla prima categoria, gli attori hanno richiesto, in particolare, di condannare la convenuta , in persona del l.rp.t. (…) al risarcimento di tutti i danni non Parte_5 patrimoniali (danno catastrofale, danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, danno biologico invalidante e temporaneo, morale, esistenziale, relazionale, alla salute, danno per la perdita delle chances terapeutiche, di guarigione e salvezza, etc.), subìti dalla de cuius, Sig.ra
, e trasmessi agli eredi legittimi, successori universali ab intestato, Sigg. Persona_1
, , e (…)”. Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Ebbene, innanzitutto, in relazione al richiesto danno iure hereditatis va rilevato che la
Suprema Corte (Cass., sez. un. 15350 del 2015 cit.; v., ex multis, in motiv. Cass. n. 8580 del 2019 cit.) ha escluso la risarcibilità iure hereditatis di un danno da perdita della vita, in ragione dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio. Ha, piuttosto, ritenuto configurabile e trasmissibile iure hereditatis il danno non patrimoniale nelle due componenti di danno biologico "terminale" e di danno morale
"terminale o catastrofale o catastrofico".
Sul punto, va ricordato che il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo. Ancora, in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo. (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 15350 del
22/07/2015). Pertanto, il diritto al risarcimento del cd. danno biologico terminale è configurabile, e conseguentemente trasmissibile "iure hereditatis", ove intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, essendo irrilevante, al riguardo, la circostanza che,
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durante tale periodo di permanenza in vita, la vittima abbia mantenuto uno stato di lucidità, il quale costituisce, invece, il presupposto del diverso danno morale terminale. (Sez. 3 - , Sentenza n. 21060 del 19/10/2016).
Orbene, in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il danno biologico terminale, cioè il danno biologico "stricto sensu" (ovvero danno al bene "salute"), al quale, nell'unitarietà del "genus" del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie
("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'"exitus", se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta "manifestamente lucida". (Sez.
3 - , Sentenza n. 26727 del 23/10/2018). Di recente, invero, si è ritenuto che il danno biologico cd. terminale sia configurabile, e trasmissibile ai successibili, ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea, essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente. (Sez. 3, Ordinanza n. 18056 del 05/07/2019). Invero, si è precisato che la persona ferita che non muoia immediatamente può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento sia del danno biologico temporaneo - che di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore e deve essere accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno cosciente - sia del danno non patrimoniale consistito nella "formido mortis", che andrà verificato di caso in caso e che ricorrerà esclusivamente ove la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente. (Sez. 3 - , Ordinanza n. 16272 del 08/06/2023).
Nella liquidazione della predetta voce di danno, devono prendersi a riferimento le Tabelle elaborate dall'Osservatorio di Milano nella loro formulazione del 2024 le quali hanno precisato i principi/criteri ivi illustrati di: A) unitarietà ed onnicomprensività, tenendo conto dell'insegnamento delle Sezioni Unite (sentenze gemelle SS.UU. nn. 26972/3/4/5 dell'11.11.2008, oltre alla citata n.
15350/2015) fornendo una definizione onnicomprensiva del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente e, onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale. Non solo: la liquidazione del danno terminale, proprio in quanto comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita
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in quel lasso di tempo, esclude la separata liquidazione del danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi quindi assorbita;
B) Durata limitata: la stessa definizione (terminale) esclude che il danno possa protrarsi per un tempo esteso e che esso è stato individuato convenzionalmente in un numero massimo di 100 giorni, al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi, tornando ad esser risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario;
C) Coscienza: in nessun caso si tratta di danno in re ipsa, occorrendo la comprovata percezione della fine imminente per cui la consapevolezza della fine vita da parte della vittima è, dunque, un presupposto necessario affinché possa esservi il risarcimento del danno terminale, che non potrà dirsi esistente, ad esempio, nel caso in cui nel tempo intercorso prima del decesso la vittima stessa abbia versato in stato di incoscienza;
D) Intensità decrescente e metodo tabellare: secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (lasciando spazio ad una sorta di
“adattamento” se non, addirittura, alla speranza di sopravvivere). Pertanto, è stato adottato un metodo tabellare che assegna a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di cento giorni complessivi, un valore progressivamente – e convenzionalmente – decrescente, sino ad agganciarsi, al centesimo giorno, alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario, ferma sempre la necessità di rigorosa prova del danno lucidamente patito in stato di coscienza;
E) Personalizzazione: a partire dal quarto giorno, la valutazione giornaliera del danno sarà comunque personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e del particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato, suggerendo che tale personalizzazione non superi il limite del 50%, da riconoscersi quale maggiorazione dei valori puntualmente espressi dall'applicazione della tabella di base;
F) Valori convenzionali: nell'individuazione del valore (come detto: decrescente) del danno subìto dal quarto al centesimo giorno della tabella l'Osservatorio ha anche tenuto conto in primo luogo, dei parametri in uso presso la giurisprudenza di merito ed in secondo luogo, dell'esigenza di contenere il danno – nella sua massima espressione possibile – entro un valore che non finisca per confondersi con quanto talune recenti decisioni giurisprudenziali hanno riconosciuto a titolo di danno da morte immediata, oggi espressamente ripudiato dalla Cassazione.
Ebbene, i consulenti nominati hanno evidenziato che all'indomani dell'intervento del
28.11.2018 le condizioni della sig.ra subirono un netto peggioramento: “è andata Per_1 progressivamente peggiorando per errate procedure diagnostiche e terapeutiche tali da necessitare trasferimento in terapia intensiva. Le condizioni cliniche durante il ricovero non hanno subito miglioramenti. A nostro avviso è proprio durante il ricovero in terapia intensiva che la ricorrente paventava sia la lesione definitiva del proprio patrimonio psico fisico quanto l'imminenza della fine della vita.”
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Di conseguenza, considerato che la paziente è deceduta il 24.02.2019, appare ragionevole, ai fini della liquidazione del danno cd. terminale, assumere un arco temporale di 88 giorni (ovvero dalla data del predetto intervento sino al decesso).
Del resto, non vi è dubbio che, in tale periodo, la paziente sia rimasta sostanzialmente lucida, non avendo i CCTTUU, in alcun punto del loro elaborato, evidenziato la perdita delle facoltà cognitive.
Parimenti, alla luce delle considerazioni che precedono, è ragionevole affermare che la de cuius, in tale lasso temporale, abbia patito un intenso stato di prostrazione e dolore, sia per le sofferenze fisiche conseguenti alle sue condizioni cliniche compromesse, sia per la percezione del loro continuo aggravamento.
Pertanto, considerato quanto sopra, appare equo riconoscere a titolo di danno terminale, nelle due componenti delle quali si è detto, l'importo di euro 95.684,00, così calcolato: per i primi tre giorni di sofferenza va liquidato l'importo di euro 35.247,00, che costituisce il massimo contemplato, per la voce di danno in esame, dalle richiamate Tabelle di Milano;
per il periodo dal quarto all'ottantottesimo giorno deve invece riconoscersi l'importo tabellare di euro 60.437,00.
Naturalmente, le tabelle di cui si tratta, anche nella recente formulazione, lasciano salva la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi da esse previste, da utilizzarsi - onde consentire una adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione - laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare, quanto agli aspetti anatomo - funzionali e relazionali. Il suddetto criterio di liquidazione del cosiddetto danno non patrimoniale, utilizzato dalle tabelle di liquidazione applicate nella presente sede, in quanto valevole a prendere in considerazione le sofferenze che, in senso stretto, risultano suscettibili di essere, anche in via presuntiva, correlate con le lesioni patite dall'attore, risulta, del resto, perfettamente in linea con gli approdi della giurisprudenza di legittimità, in tema di danno non patrimoniale. Giova, infatti, rammentare come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nelle ampiamente note sentenze dell'11 novembre 2008, n. 26972, 26973, 26974 e 26975 abbiano affermato, al riguardo, principi che non possono essere elusi in questa sede. In particolare, per quanto qui interessa, si legge nella motivazione delle suddette decisioni: “Viene in primo luogo in considerazione nell'ipotesi in cui illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni
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patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nel danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.
Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa l'applicabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.
Tuttavia, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, alcuna specifica peculiarità, risulta essere stata concretamente dedotta, né, a fortiori comprovata, della difesa dell'attrice allo scopo di giustificare – con finalità di “personalizzazione” della liquidazione risarcitoria effettuata – un trattamento differente, per cui essa non va riconosciuta.
Non risulta, invece, fondata la richiesta di liquidazione del danno esistenziale come autonoma posta di danno. Invero, in ragione del principio di unitarietà ed onnicomprensività del danno non patrimoniale, la categoria del danno terminale, come dinanzi riconosciuta, deve intendersi comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita dalla de cuius.
Va, altresì, rigettata la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza, atteso che, come sopra rilevato, dalla CTU espletata, applicando la regola probatoria del “più probabile che non”, è emersa la prova dell'esistenza di un nesso causale tra la condotta dei sanitari e la morte della paziente, essendo la perdita di chance di guarigione un danno ontologicamente diverso da quello della perdita del bene vita, accertato dai CTU. Invero, “In tema di responsabilità sanitaria, il danno da perdita anticipata della vita va distinto da quello da perdita di
"chance" di sopravvivenza, posto che, se la morte è intervenuta, l'incertezza eventistica, che di quest'ultima costituisce il fondamento logico prima ancora che giuridico, è stata smentita da quell'evento; ne consegue l'inammissibilità della congiunta attribuzione di un risarcimento da
"perdita anticipata della vita" e da perdita di "chance" di sopravvivenza, trattandosi di voci di danno logicamente incompatibili, salvo il caso, del tutto eccezionale, in cui si accerti, anche sulla base della prova scientifica acquisita, che esista, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, la seria, concreta e apprezzabile possibilità (sulla base dell'eziologica certezza della sua riconducibilità all'errore medico) che, oltre quel tempo già determinato di vita perduta, il paziente avrebbe potuto sopravvivere ancora più a lungo.” (cfr. Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 26851 del 19/09/2023 (Rv.
668759 - 04))
Con riferimento, poi, al presunto danno derivante da carente/omesso consenso informato, e dunque alla possibile configurabilità di una responsabilità della struttura sanitaria “San Giovanni di
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Dio” di Frattamaggiore per un'informazione incompleta in occasione dell'intervento eseguito il
28.11.2018, come sostenuto dalla parte attrice, giova rammentare che la manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria costituisce esercizio del diritto fondamentale all'autodeterminazione in ordine al trattamento medico propostogli e, in quanto diritto autonomo e distinto dal diritto alla salute, trova fondamento diretto nei principi degli artt. 2, 13 e 32, comma 2,
Cost. È principio giurisprudenziale consolidato che, in tema di attività medico - chirurgica, è risarcibile il danno cagionato dalla mancata acquisizione del consenso informato del paziente in ordine all'esecuzione di un intervento, integrando comunque tale omissione dell'informazione una privazione della libertà di autodeterminazione del paziente circa la sua persona, in quanto preclusiva della possibilità di esercitare tutte le opzioni relative all'espletamento dell'atto medico e di beneficiare della conseguente diminuzione della sofferenza psichica, senza che detti pregiudizi vengano in alcun modo compensati neppure dall'esito favorevole dell'intervento. (cfr. Cass. sent. n. 12205/2015)
Invero, il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, impone che quest'ultimo fornisca al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che intende praticare o l'intervento chirurgico che intende eseguire, con le relative modalità ed eventuali conseguenze, sia pure infrequenti, col solo limite dei rischi imprevedibili, ovvero degli esiti anomali, al limite del fortuito, che non assumono rilievo secondo l'"id quod plerumque accidit", in quanto, una volta realizzatisi, verrebbero comunque ad interrompere il necessario nesso di casualità tra l'intervento e l'evento lesivo. Il consenso espresso dal paziente per assicurare la piena soddisfazione del diritto di costui alla libera autodeterminazione (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 438 del 2008, sub n. 4 del Considerato in diritto) e garantire la piena legittimità dell'intervento medico - chirurgico deve essere personale, specifico ed esplicito, effettivo e reale, attuale ed infine consequenziale ad informazioni complete fornite dal medico ed afferenti la natura ed i rischi dell'intervento, nonché la loro probabilità statistica di verificazione (cfr. Cass., Sez. 3, sentenze n. 8035 del 21/4/2016 e n.
24853 del 9/12/2010).
Sul punto va rammentata altresì la recente pronuncia della Suprema Corte, Sezione III, sentenza n. 28985 dell'11 novembre 2019, che conferma e chiarisce gli orientamenti già consolidati in materia, esprimendosi specificamente sul caso in cui il paziente lamenta il concorso tra la violazione del dovere informativo e l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria: “In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, qualora venga allegato e provato, come conseguenza della mancata acquisizione del consenso informato, unicamente un danno biologico, ai fini dell'individuazione della causa "immediata" e "diretta" (ex art. 1223 c.c.) di tale danno- conseguenza, occorre accertare, mediante giudizio controfattuale, quale sarebbe stata la scelta del
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paziente ove correttamente informato, atteso che, se egli avesse prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento, la conseguenza dannosa si sarebbe dovuta imputare esclusivamente alla lesione del diritto alla salute determinata dalla successiva errata esecuzione della prestazione professionale, mentre, se egli avesse negato il consenso, il danno biologico scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione sanitaria sarebbe riferibile "ab origine" alla violazione dell'obbligo informativo, e concorrerebbe, unitamente all'errore relativo alla prestazione sanitaria, alla sequenza causale produttiva della lesione della salute quale danno-conseguenza”. Ed ancora: “la condotta illecita, per omessa informazione, è autonoma rispetto a quella inerente il trattamento terapeutico, ed è altresì indubitabile che l'interesse leso da tale condotta è oggettivamente distinto da quello della salute del soggetto, identificandosi nella compromissione della libertà di autodeterminazione della persona. Tuttavia la relazione medico-paziente si caratterizza per la unitarietà del rapporto giuridico articolato in plurime obbligazioni tra loro poste in nesso di connessione strumentale, in quanto tutte convergenti al perseguimento del risultato della cura e del risanamento del soggetto, sicchè non può affermarsi una assoluta autonomia delle fattispecie illecite (per omessa informazione e per errata esecuzione del trattamento terapeutico), tale da escludere ogni interferenza delle stesse nella produzione del medesimo danno-conseguenza, essendo - invece - possibile che anche
l'inadempimento della obbligazione avente ad oggetto la corretta informazione sui rischi-benefici della terapia venga ad inserirsi tra i fattori "concorrenti" della stessa serie causale determinativa del pregiudizio alla salute, dovendo, pertanto, riconoscersi alla omissione informativa una astratta capacità plurioffensiva, in quanto potenzialmente idonea a ledere distinti interessi sostanziali, rispettivamente, il diritto alla autodeterminazione ed il diritto alla salute - entrambi, quindi, suscettibili di reintegrazione risarcitoria, laddove sia fornita la prova che dalla lesione di ciascuno di tali diritti siano derivate specifiche conseguenze dannose.” Pertanto, la verifica che l'interprete è chiamato a svolgere, al fine di accertare l'eventuale sussistenza di un danno alla libera autodeterminazione del paziente, distinto dal danno alla salute derivante da un trattamento terapeutico erroneo, si estrinseca nei seguenti termini: “se il paziente, qualora fosse stato compiutamente informato dei rischi prevedibili derivanti dal trattamento, avrebbe comunque prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento (avuto riguardo alla necessità dello stesso, alle proprie condizioni di salute, al tempo ed alle modalità di esecuzione), l'inadempimento dell'obbligo informativo viene ad esaurirsi in una fattispecie autonoma priva di conseguenze dannose, e pertanto detta omissione non solo non può concorrere ma neppure costituire mero presupposto del "danno biologico", essendo questo, invece, da imputare in via esclusiva quale conseguenza diretta della lesione del diritto alla salute determinata dalla - successiva - errata esecuzione della prestazione professionale: in tal caso, quindi, in assenza di altre specifiche tipologie di danni-conseguenza
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allegati e dimostrati dal danneggiato, all'accertamento della omissione informativa non consegue alcun (ulteriore) obbligo risarcitorio, non inserendosi la violazione del diritto alla autodeterminazione nella serie causale originata, invece, esclusivamente dall'inesatto adempimento della prestazione professionale da cui è derivato il danno biologico: il corretto adempimento di tale obbligo informativo, infatti, non avrebbe comunque impedito o modificato la esecuzione di quel trattamento terapeutico (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 24074 del 13.10.2017; Cass., sez. III, ordinanza n. 19199 del 19.7.2018). Se il paziente, debitamente informato, avrebbe, invece, rifiutato di sottoporsi al trattamento sanitario, l'atto medico successivo viene a palesarsi come lesione personale arrecata "contra nolentem" e l'effetto negativo per la salute scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione (danno biologico) viene a costituire danno-conseguenza riferibile "ab origine" alla violazione - derivante dall'inadempimento dell'obbligo informativo - del diritto di scelta contraria del paziente (scelta da ricostruire ora per allora mediante giudizio controfattuale), configurandosi la prestazione sanitaria inesatta come condotta illecita susseguente violativa, al tempo stesso, della presunta volontà contraria e del diritto alla salute: la originaria condotta omissiva si inserisce e dà origine, quindi, alla serie causale, in cui, anche l'atto lesivo della salute, concorre alla produzione del danno-conseguenza (danno biologico)”.
Ebbene, chiariti i criteri interpretativi applicabili nei casi di presunta assenza di consenso informato, va precisato che, nel caso di specie, la domanda relativa alla presunta lesione del diritto all'autodeterminazione della paziente deve essere rigettata.
Invero, sebbene i consulenti nominati abbiano rilevato che “L'acquisizione del Consenso
Informato all'intervento chirurgico del 28.11.2018 risulta inadeguata: si ritrovano in Cartella due stampati relativi al Consenso all'intervento e al Consenso all'Anestesia, che, al di là della firma della paziente, non contengono chiari riferimenti alla diagnosi, all'intervento proposto, al rischio anestesiologico (ASA), ai rischi e alle eventuali complicazioni, ad alternative terapeutiche. Mancano anche la data e la firma dei Medici responsabili dell'informativa!”, la suddetta domanda non può trovare accoglimento, in quanto non risulta provata l'ipotesi secondo cui la paziente, se adeguatamente informata sui rischi connessi all'intervento chirurgico eseguito il 28.11.2018 presso il P.O. “San Giovanni di Dio” di Frattamaggiore, avrebbe comunque deciso di non sottoporsi all'operazione o di rifiutarla.
Invero, dalla prova testimoniale espletata, non è emersa la predetta volontà contraria, atteso che il teste , escusso all'udienza del 16.05.2023, ha dichiarato di non sapere nulla Testimone_1 in merito, mentre la teste , escussa alla medesima udienza - ha dapprima riferito di Testimone_2 essere venuta a conoscenza — per quanto raccontatole dal figlio e da Pt_2 Controparte_8 la sig.ra versava in condizioni critiche, aveva affermato Parte_8
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“se avessi saputo che passavo tutto questo non l'avrei fatto”, per poi immediatamente dopo precisare di non essere a conoscenza di alcuna volontà, manifestata dalla paziente prima dell'operazione, di non sottoporsi all'intervento a causa dei rischi connessi.
Venendo, invece, ai danni richiesti dagli attori, azionabili iure proprio (ossia, i “danni iure proprio patiti dagli stessi, sia patrimoniali (perdita del reddito da pensione del familiare convivente, spese funerarie, danno da perdita del reddito figurativo di casalinga, spese di mediaconciliazione, spese di CTP già sostenute e da sostenere), che non patrimoniali, ivi compreso il danno biologico, morale, da perdita del rapporto parentale, esistenziale , relazionale, alla salute, per la perdita cli chances terapeutiche, di guarigione e di salvezza dell'amata moglie e madre e quant'altro(…)”) si osserva quanto segue.
Circa la domanda, proposta dagli attori iure proprio, di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la stessa va accolta dovendo ascriversi, per le ragioni che precedono, l'evento morte alla parte convenuta.
Invero, dai pregiudizi risarcibili "iure hereditatis" va radicalmente differenziato il danno da perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai congiunti per la lesione della relazione parentale che li legava al defunto e che è risarcibile se sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, ma non anche il rapporto di convivenza, non assurgendo quest'ultimo a connotato minimo di relativa esistenza. (Sez. 3 - , Ordinanza n. 21837 del 30/08/2019).
A tal riguardo, poi, deve ricordarsi che colui che agisce in giudizio quale erede di un soggetto,
“deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non costituisce di per sè prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta.” (Sez. U, Sentenza n. 12065 del 29/05/2014)
Non essendo stata fornita alcuna idonea contestazione, il rapporto parentale può essere qui ritenuto dimostrato, al contrario della convivenza che non è stata provata, ad eccezione per il sig.
, marito della de cuius. Parte_1
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Orbene, per la liquidazione del danno, l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, nella più recente formulazione, ha ritenuto di aggiornare i criteri orientativi già elaborati per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita di rapporto parentale, a seguito dell'orientamento recentemente espresso dalla sentenza della Corte di cassazione n. 10579/2021, secondo la cui massima: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela
e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che
l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
In applicazione dei parametri che precedono, per il coniuge (di anni 80 al Parte_1 momento del decesso della moglie, di anni 79), considerata la presenza nel nucleo familiare primario di altri tre familiari (i figli), considerate le Tabelle nella edizione del 2024, come sopra menzionate, applicando il valore del Punto Base di €.3.911,00 si determina il segue calcolo:
Punti in base all'età del congiunto:12
Punti in base all'età della vittima:12
Punti per convivenza tra congiunto e vittima:16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario:9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): nessuno, perché non dimostrata;
Punti totali riconosciuti: 49
La sommatoria dei punti totali qui riconosciuti (49) determina l'importo di €.191.639,00 da riconoscere a favore di . Parte_1
Per il figlio (nato il [...], di anni 53 al momento del decesso della Parte_2 madre all'età di anni 79), considerate le Tabelle nella edizione del 2024 come sopra menzionate, applicando il valore del Punto Base di €.3.911,00 si determina il seguente calcolo:
Punti in base all'età del congiunto:18
Punti in base all'età della vittima:12
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: nessuno, perché non dimostrata
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario:9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): nessuno, perché non dimostrata;
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
Punti totali riconosciuti:39
La sommatoria dei punti totali qui riconosciuti (39) determina l'importo di €.152.529,00 da riconoscere a favore di . Parte_2
Per la figlia (nata il [...], di anni 48 al momento del decesso Parte_3 della madre all'età di anni 79), considerate le Tabelle nella edizione del 2024 come sopra menzionate, applicando il valore del Punto Base di €.3.911,00 si determina il seguente calcolo:
Punti in base all'età del congiunto:20
Punti in base all'età della vittima:12
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: nessuno, perché non dimostrata
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario:9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): nessuno, perché non dimostrata;
Punti totali riconosciuti: 41
La sommatoria dei punti totali qui riconosciuti (41) determina l'importo di €.160.351,00 da riconoscere a favore di . Parte_3
Per il figlio (nato il [...], di anni 40 al momento del decesso della Parte_4 madre all'età di anni 79), considerate le Tabelle nella edizione del 2024 come sopra menzionate, applicando il valore del Punto Base di €.3.911,00 si determina il seguente calcolo:
Punti in base all'età del congiunto:22
Punti in base all'età della vittima:12
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: nessuno, perché non dimostrata
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario:9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): nessuno, perché non dimostrata;
Punti totali riconosciuti:43
La sommatoria dei punti totali qui riconosciuti (43) determina l'importo di €.168.173,00 da riconoscere a favore di . Parte_4
Nulla, invece, può essere liquidato a titolo di danno biologico proprio in favore degli attori in mancanza di idonea allegazione e prova.
Al contempo, vanno esclusi i danni morali iure proprio pur richiesti dagli attori, non essendo stato da essi offerto alcun principio di prova da cui desumerli, se non copia di un atto di notorietà indicante la composizione del nucleo familiare, che nulla dice sulla tipologia di rapporti intercorrenti tra gli attori e la defunta.
Devono, altresì, escludersi gli ulteriori danni richiesti nell'ampia formulazione di riparazione di “tutti i danni”: non vanno riconosciuti i danni patrimoniali, non essendo stata prodotta alcuna
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
documentazione da cui inferirli. Nella specie, non risultano documentate le spese funerarie, le spese di mediaconciliazione né le spese sostenute per la ctp.
Ed ancora, nulla può essere loro riconosciuto per la perdita del trattamento pensionistico del familiare convivente, in quanto la relativa pensione non è stata documentata.
Analogamente, non può essere riconosciuto il risarcimento del danno relativo alla perdita del contributo figurativo derivante dall'attività di casalinga, che, secondo gli attori, la de cuius apportava al sostentamento del nucleo familiare, in quanto tale contributo non è stato provato. Invero, “il danno patrimoniale come conseguenza della riduzione della capacità lavorativa generica di una persona è risarcibile autonomamente dal danno biologico soltanto se vi è la prova che il soggetto leso svolgesse
- o fosse presumibilmente in procinto di svolgere - un'attività lavorativa produttiva di reddito, sia pure figurativo (come nel caso della casalinga).” (Cass. Sez. 3, 15/11/1996, n. 10015)
In conclusione, alla luce di quanto sinora esposto, parte convenuta va condannata al pagamento in favore degli attor di: - complessivi euro 95.684,00, a titolo di risarcimento iure hereditatis, conseguenti al decesso di , da ripartirsi tra gli stessi in proporzione Persona_1 delle rispettive quote ereditarie ex art. 581 c.c.; - euro 191.639,00 a favore di a titolo Parte_1 di risarcimento del danno subito iure proprio; - euro 152.529,00 a favore di a titolo Parte_2 di risarcimento del danno subito iure proprio; - euro 160.351,00 a favore di a Parte_3 titolo di risarcimento del danno subito iure proprio;
-. euro 168.173,00 a favore di Parte_4
a titolo di risarcimento del danno subito iure proprio.
[...]
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore degli interessi al tasso legale, previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data dell'evento dannoso (da identificare con la data del decesso il 24.02.2019) sull'importo devalutato - in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data suddetta del 24.02.2019, quale momento in cui l'illecito si è prodotto - dell'ammontare sopra riconosciuto a titolo risarcitorio e, quindi, anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
Le spese seguono la prevalente soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri ed i valori medi di cui al DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 e nel cd. scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile – complessità alta, tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
L'identità di posizione processuale degli attori comporta l'applicazione, nella liquidazione del compenso, a favore dell'unitario difensore costituito dell'aumento, nella misura del 60% del compenso – stante la natura della controversia e la complessità della lite - di cui all'art.4, comma 2, del D.M. n. 55 del 2014, il quale prevede che:“ Quando in una causa l'avvocato assiste piu' soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico puo' di regola essere aumentato per ogni
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta”.
Non può invece essere riconosciuta, sul compenso come sopra determinato, la maggiorazione del 30% richiesta dalla difesa attorea ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, atteso il mancato impiego di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT.
Seguono il medesimo principio della soccombenza le spese delle CTU disposta nel presente procedimento che devono essere poste integralmente a carico dell'odierna soccombente in persona del legale rappresentante pro tempore, come quantificate in via anticipata in corso di causa e poi liquidate definitivamente con separato decreto in atti.
Infine, il rifiuto senza giustificato motivo da parte della convenuta a partecipare al procedimento di mediazione instaurato dagli attori consente, inoltre, di condannare la convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, conformemente al disposto dell'art.8, comma 4 bis, del d.lgs.
n.28 del 2010, secondo cui: “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione II civile, in persona del giudice dott.ssa Cristina Capone, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) ACCOGLIE parzialmente la domanda giudiziale e, per l'effetto, DICHIARA la responsabilità della struttura sanitaria riconducibili alla convenuta nella produzione dell'evento dannoso, come indicato in parte motiva;
2) NN l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore degli attori, quali eredi della defunta sig.ra , per Persona_1 le ragioni di cui in parte motiva, dell'importo di euro 95.684,00, a titolo di risarcimento iure hereditatis, nonchè interessi e rivalutazione come in parte motiva, da suddividere in proporzione alle rispettive quote ereditarie, come per legge;
3) NN l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore di dell'importo di euro 191.639,00 a titolo di Parte_1 risarcimento del danno subito iure proprio, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
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4) NN l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore di dell'importo di euro 152.529,00 a titolo di Parte_2 risarcimento del danno subito iure proprio, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
5) NN l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore di dell'importo di euro 160.351,00 a titolo di Parte_3 risarcimento del danno subito iure proprio, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
6) NN l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore di dell'importo di euro 168.173,00 a titolo di Parte_4 risarcimento del danno subito iure proprio, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
7) RIGETTA le altre domande;
8) NN l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore degli attori, in proprio e quali eredi della defunta sig.ra Per_1
delle spese del presente giudizio, che si liquidano nella somma di euro 560,00 per esborsi
[...] documentati ed euro 25.949,52 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote, da distrarre in favore del procuratore costituito IO
Mazzucchiello, dichiaratosene antistatario;
9) PONE le spese di C.T.U., come quantificate in via anticipata in corso di causa e poi liquidate definitivamente con separato decreto in atti, definitivamente a carico dell' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
10) NN l' , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, pari ad €.518,00
Sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
Così deciso in Aversa il 21.12.2025
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(dr.ssa Cristina Capone)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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