Sentenza 19 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 19/06/2025, n. 12048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12048 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 12048/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08079/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8079 del 2018, proposto dalla
Easy Energy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Falcone, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio D'Aloia e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
nei confronti
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
del provvedimento n. prot. GSE/P20180037372, datato 27 aprile 2018, di rigetto della richiesta di verifica e certificazione n. RVC0337045078917R056 presentata dalla Easy Energy S.r.l. nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o consequenziale, anche non conosciuto e comunque lesivo degli interessi della ricorrente e per il risarcimento dei danni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. e del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 il dott. Francesco Baiocco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto in data 25 giugno 2018 veniva impugnato il provvedimento n. prot. P20180037372 del 27 aprile 2018 con cui il Gestore Servizi Energetici S.p.a. ha rigettato la richiesta di verifica e certificazione n. RVC0337045078917R056, presentata dalla società ricorrente.
Al riguardo venivano formulati i motivi di censura appresso indicati: “ Violazione di legge: art. 24 e 97 Cost. nonché dei principi costituzionali in tema di diritto di difesa e buona amministrazione. Violazione e/o falsa applicazione del principio generale di legalità e di legittimo affidamento. Eccesso di potere per sviamento, illogicità, irrazionalità. Violazione dei principi di collaborazione e buona fede. Violazione del giusto procedimento. Difetto di presupposto in fatto e diritto, manifesta illogicità, carenza di istruttoria ed inadeguatezza della motivazione ”.
Con atto depositato in data 11 luglio 2018 si costituiva in giudizio il Gestore Servizi Energetici S.p.a., instando per il rigetto del gravame e la condanna di parte ricorrente alle spese di lite.
Con atto depositato in data 23 luglio 2018 si costituiva in giudizio, per ivi resistere al ricorso, il Ministero dello Sviluppo Economico.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13 giugno 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è affidato ad un’unica censura relativa all’asserita violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990.
In particolare, secondo la tesi difensiva di parte ricorrente, l’irregolarità nella comunicazione del preavviso di rigetto sarebbe dipesa dal rinvenimento dell’avviso di giacenza presso indirizzo diverso da quello della società ricorrente.
La doglianza è immeritevole di positiva valutazione in quanto l’avviso di giacenza, depositato in atti, riporta esattamente l’indirizzo della società ricorrente con puntuale indicazione di quest’ultima quale destinataria della raccomandata avente ad oggetto il preavviso di rigetto, di talché ove la società avesse voluto contestare la difformità della notifica dalle risultanze documentali di cui innanzi avrebbe dovuto proporre querela di falso.
Posto che la società ricorrente ha, invece, omesso di proporre querela di falso relativamente all’avviso di giacenza e che la raccomandata avente ad oggetto la comunicazione di cui all’art. 10 bis risulta regolarmente notificata per compiuta giacenza all’indirizzo della società, non risulta in nessun modo contestabile la conoscenza legale di quanto comunicato a mezzo della ridetta raccomandata.
Alla luce delle sopra illustrate motivazioni il ricorso va, dunque, respinto in quanto infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo, ritenendo il Collegio di compensarle con riguardo al Ministero dello Sviluppo Economico in ragione del marginale coinvolgimento nella vicenda contenziosa per cui è causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre oneri di legge, da corrispondere a favore del Gestore Servizi Energetici S.p.a., compensandole con riguardo al Ministero dello Sviluppo Economico.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudia Lattanzi, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Francesco Baiocco, Referendario, Estensore
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Baiocco | Claudia Lattanzi |
IL SEGRETARIO