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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/09/2025, n. 3741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3741 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 7633 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. ABBATE TOMMASO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. COLOMBO MARGHERITA) CP_1
Con in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore
(Avv. Salvatore Narbone)
resistenti
All'udienza del 19.09.2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che la parte ricorrente in epigrafe deduceva che, con ricorso ex 442
c.p.c. aveva convenuto in giudizio l' per vedersi riconosciuta del 67% di CP_1
invalidità civile ai fini dell'esenzione ticket ex art.6 del DM 1.2.1991 ;
Con
- premesso che l' e l' si costituivano chiedendo a vario titolo il rigetto del CP_1
ricorso e eccependo il difetto di legittimazione passiva;
-ritenuto che in via pregiudiziale va ribadita la legittimazione passiva nel presente
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Con giudizio dell' e dell' convenute, atteso che il negativo accertamento CP_1
sanitario è stato effettuato dall'Istituto suddetto in sede di domanda di accertamento dell'invalidità civile seppure il beneficio correlato sia di competenza dell' di Palermo, sicché i convenuti sono da ritenersi litisconsorti necessari, CP_2
come da consolidata giurisprudenza, anche di legittimità (Cass. nn. 23899 del
2021 e gli altri richiamati).
- premesso che disposta la consulenza tecnica d'ufficio, il CTU nominato concludeva per la sussistenza del requisito sanitario richiesto in ricorso;
- premesso che, effettuata la consulenza tecnica, la causa veniva rinviata all'udienza odierna ed in pari data decisa;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio,
infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione a far data dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (12.09.2022).
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr.
relazione in atti) ;
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica già CP_1
liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Dichiara che è in possesso del requisito sanitario (67%) Parte_1
richiesto ai fini dell'esenzione dal pagamento del ticket a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (12.09.2022).
Condanna l' e l' in persona dei rispettivi legali CP_1 Controparte_3
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro rappresentanti pro tempore ed in solido tra loro, al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in misura pari a € 800,00 per competenze professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Pone definitivamente a carico dell' quelle di consulenza, già liquidate. CP_1
Così deciso in Palermo, all'udienza del 19/09/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 7633 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. ABBATE TOMMASO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. COLOMBO MARGHERITA) CP_1
Con in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore
(Avv. Salvatore Narbone)
resistenti
All'udienza del 19.09.2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che la parte ricorrente in epigrafe deduceva che, con ricorso ex 442
c.p.c. aveva convenuto in giudizio l' per vedersi riconosciuta del 67% di CP_1
invalidità civile ai fini dell'esenzione ticket ex art.6 del DM 1.2.1991 ;
Con
- premesso che l' e l' si costituivano chiedendo a vario titolo il rigetto del CP_1
ricorso e eccependo il difetto di legittimazione passiva;
-ritenuto che in via pregiudiziale va ribadita la legittimazione passiva nel presente
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Con giudizio dell' e dell' convenute, atteso che il negativo accertamento CP_1
sanitario è stato effettuato dall'Istituto suddetto in sede di domanda di accertamento dell'invalidità civile seppure il beneficio correlato sia di competenza dell' di Palermo, sicché i convenuti sono da ritenersi litisconsorti necessari, CP_2
come da consolidata giurisprudenza, anche di legittimità (Cass. nn. 23899 del
2021 e gli altri richiamati).
- premesso che disposta la consulenza tecnica d'ufficio, il CTU nominato concludeva per la sussistenza del requisito sanitario richiesto in ricorso;
- premesso che, effettuata la consulenza tecnica, la causa veniva rinviata all'udienza odierna ed in pari data decisa;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio,
infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione a far data dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (12.09.2022).
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr.
relazione in atti) ;
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica già CP_1
liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Dichiara che è in possesso del requisito sanitario (67%) Parte_1
richiesto ai fini dell'esenzione dal pagamento del ticket a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (12.09.2022).
Condanna l' e l' in persona dei rispettivi legali CP_1 Controparte_3
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro rappresentanti pro tempore ed in solido tra loro, al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in misura pari a € 800,00 per competenze professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Pone definitivamente a carico dell' quelle di consulenza, già liquidate. CP_1
Così deciso in Palermo, all'udienza del 19/09/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro