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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/11/2025, n. 6658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6658 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: EN THELLUNG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5338 del ruolo ge- nerale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa ai sensi degli artt. 281-sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 3.11.2025 tra
Parte_1
(cod. fisc.: , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Bertoloni n. 26/B, presso lo studio dell'avv. Giovanni Maria Baratta (cod. fisc.:
[...]
), che la rappresenta e difende per procura alle liti rilasciata C.F._1 su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello;
-appellante- e
Controparte_1
-appellata contumace- e
(cod. fisc.: ), e per essa la procuratrice Controparte_2 P.IVA_2 speciale (cod. fisc. ), in persona della Controparte_3 P.IVA_3 procuratrice speciale, avv. Manuela Marzo, elettivamente domiciliata in Roma,
Viale Cortina d'Ampezzo n. 186, presso lo studio dell'avv. Pamela Schim- perna (cod. fisc.: ), che la rappresenta e difende per CodiceFiscale_2 procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-terza intervenuta- OGGETTO: contratti ANri.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di _4
Roma, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza impugnata per i motivi innanzi indicati e qui da inten- dersi per gradatamente trascritti, (…) contrariis rejectis, previe le declaratorie tutte del caso:
In via preliminare: per le ragioni compiutamente esposte in narrativa – in ra- gione della mancata partecipazione della parte chiamata al procedimento di mediazione delegata dal Giudice - dichiarare improcedibile il giudizio e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto.
NEL MERITO
In via principale: revocare e dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto perché l'avversa pretesa creditoria è erronea, infondata e, comun- que, priva di idoneo supporto probatorio per le ragioni compiutamente espo- ste in narrativa.
In via principale concorrente: accertare e dichiarare la nullità del contratto Interest Rate AP n. 30779571 del 23.3.2012 e, per gli effetti, che tutti gli importi addebitati dalla in relazione a tale operazione Controparte_1 sono inefficaci fra le parti per le ragioni compiutamente esposte in narrativa e debbono, pertanto, essere oggetto di storno contabile;
in via di mero subordine, accertare e dichiarare la responsabilità precontrat- tuale e contrattuale della in relazione alla operazione Controparte_1 di Interest Rate AP medesima e, per gli effetti, condannare la opposta al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla opponente e per essi il cor- rispettivo pari alla sommatoria di tutti gli addebiti direttamente ed indiretta- mente imputabili alla operazione alla operazione di Interest Rate AP n. 30779571 del 23.3.2012.
In via principale concorrente subordinata: alla luce del mancato adempimento da parte della opposta alla richiesta ex art. 119 D. Lgs. 385/93 formulata in atti in seno al giudizio di primo grado in relazione alla consegna: i) c.d. “con- tratto quadro” di cui all'art. 23 TUF e 37 Reg. Consob cit.; ii) contratto Interest
Rate AP n. 30779571 del 23.3.2012; iii) atti in adempimento degli obblighi informativi sanciti dall'art. 21, comma I, TUF e dagli artt. 27 e ss. Reg. Consob cit.; iv) atti in adempimento degli obblighi informativi sanciti dall'art. 35 Reg.
Consob p.t. cit.; v) rendiconto periodici dal 30.9.2012 al 30.3.2017 relativi al 2 contratto Interest Rate AP n. 30779571 del 23.3.2012; vi) contabile rela- tive a ciascun addebito effettuato in relazione al contratto Interest Rate AP n. 30779571 del 23.3.2012 – in ragione degli obblighi sanciti dall'art. 119 D. Lgs. 385/93 ed attesa la giurisprudenza espressasi sul tema (ex plurimis Cass. Civ. 11554/2017), condannare la opposta al risarcimento di tutti i danni conseguenti all'inadempimento dell'obbligo di legge e per essi al corrispettivo pari alla sommatoria di tutti gli addebiti direttamente ed indirettamente im- putabili al contratto Interest Rate AP n. 30779571 del 23.3.2012, per i quali non è stato possibile provare la loro illegittimità e/o nullità e/ inefficacia a cagione della mancata produzione della documentazione richiesta ex art.
119 D. Lgs. 385/93.
In via subordinata: accertare e dichiarare che durante la vita dei rapporti in- trattenuti dalla con Controparte_5 [...] detto istituto ha illegittimamente e costantemente addebitato Controparte_1
a carico della cliente plurime ingentissime somme a vario titolo di interessi, commissioni, oneri e spese, per come saranno provate in corso di causa, in violazione dell'art. 1346 cod. civ. e del disposto dell'art. 5 L. 154/92 e dell'art.
117 D.lgs. 385/93 e che tali addebiti sono affetti da nullità ai sensi e per gli effetti delle citate norme e, conseguentemente, condannare la opposta a stor- nare dalla propria contabilità tutte e ciascuna predette somme, ovvero – in via di subordine – al riaccredito, con giusta valuta, di tutte e ciascuna le somme medesime od - in via di ulteriore subordine - all'accredito di ciascuna somma comprensiva degli interessi maturati al tasso sostitutivo sancito dall'art. 117 TUB cit. a decorrere dalla data dell'illegittimo addebito e sino alla data dell'effettivo riaccredito, talché la cliente non abbia a patire alcun pre- giudizio economico in ragione e conseguenza di detti illegittimi addebiti;
com- pensare eventuali crediti della con i saldi attivi rive- Controparte_1 nienti dai predetti conteggi, nonché con le somme dovute dalla opposta in ragione e conseguenza della nullità del contratto Interest Rate AP n.
30779571 del 23.3.2012, ovvero a titolo di risarcimento dei danni patiti e patendi dalla opponente in conseguenza della operazione di Interest Rate
AP medesima.
In ogni caso: con piena vittoria di spese, competenze e onorari, accessori di legge tutti inclusi per entrambi i gradi di giudizio”;
3 per e per essa “- Dichiarare inammis- Controparte_2 Controparte_3 sibile e/o rigettare integralmente l'appello proposto da
[...]
, confermando integralmente la Parte_2 sentenza impugnata;
- Condannare Parte_2 al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
FATTO E DIRITTO
1. La ha proposto opposi- Parte_2 zione avverso il decreto ingiuntivo n. 13757/2019 emesso dal Tribunale di
Roma il 27.6.2019, con cui le è stato ingiunto di pagare alla Controparte_1
l'importo di € 2.392.862,93, oltre interessi come da domanda e spese
[...] del procedimento monitorio. In particolare, nel chiedere la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ha domandato di: a) dichiarare la nullità del contratto di interest rate swap n. 30779571 del 23.3.2012 e, per l'effetto, di condan- nare la opposta a ripetere (allo “storno contabile”) tutti gli importi CP_6 addebitati dalla opposta in relazione a tale operazione;
b) in subor- CP_6 dine, accertare la responsabilità precontrattuale e contrattuale della
[...] in relazione all'operazione di interest rate swap n. Controparte_1
30779571 del 23.3.2012 e, per l'effetto, condannare la Banca opposta al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dall'opponente e per essi il cor- rispettivo pari alla sommatoria di tutti gli addebiti direttamente ed indiretta- mente imputabili all'operazione di interest rate swap; c) sempre in subordine
- per la sola denegata ipotesi in cui la non avesse adempiuto tempe- CP_6 stivamente alla richiesta ex art. 119 TUB formulata in atti in relazione alla consegna: i) c.d. “contratto quadro” di cui all'art. 23 TUF e 37 Reg. Consob n. 17581/2010; ii) contratto interest rate swap n. 30779571 del 23.3.2012; iii) atti in adempimento degli obblighi informativi sanciti dall'art. 21, co. 1, TUF e dagli artt. 27 e ss. Reg. Consob n. 17581/2010; iv) atti in adempimento degli obblighi informativi sanciti dall'art. 35 Reg. Consob n.
17581/2010; v) rendiconto periodici dal 30.9.2012 al 30.3.2017 relativi al contratto interest rate swap n. 30779571 del 23.3.2012; vi) contabile rela- tive a ciascun addebito effettuato in relazione al contratto interest rate swap
n. 30779571 del 23.3.2012 – condannare l'opposta al risarcimento di tutti
4 i danni conseguenti all'inadempimento dell'obbligo di legge e per essi al corrispettivo pari alla sommatoria di tutti gli addebiti direttamente ed indi- rettamente imputabili al contratto di interest rate swap n. 30779571 del 23.3.2012, per i quali non sarebbe stato possibile provare la loro illegitti- mità o nullità e inefficacia a cagione della mancata produzione della docu- mentazione richiesta ex art. 119 TUB;
e) sempre in via subordinata: accertare e dichiarare che durante la vita dei rapporti intrattenuti dalla
[...] con la quest'ul- Controparte_7 Controparte_1 tima ha illegittimamente e costantemente addebitato a carico della cliente plurime ingentissime somme a titolo di interessi, commissioni, oneri e spese, in violazione dell'art. 1346 c.c. e del disposto dell'art. 5 della legge n. 154/1992 e dell'art. 117 TUB e, conseguentemente, condannare l'opposta a stornare dalla propria contabilità tutte e ciascuna predette somme, ovvero
– in via di subordine – al riaccredito, con giusta valuta, di tutte e ciascuna le somme medesime o, in via di ulteriore subordine, all'accredito di ciascuna somma comprensiva degli interessi maturati al tasso sostitutivo sancito dall'art. 117 TUB a decorrere dalla data dell'illegittimo addebito e sino alla data dell'effettivo riaccredito, in modo che la cliente non abbia a patire alcun pregiudizio economico in ragione e conseguenza di detti illegittimi addebiti;
compensare eventuali crediti della con i saldi attivi Controparte_1 rivenienti dai predetti conteggi, nonché con le somme dovute dalla opposta in ragione e conseguenza della nullità del contratto interest rate swap n.
30779571 del 23.3.2012, ovvero a titolo di risarcimento dei danni patiti e patendi dalla opponente in conseguenza della operazione di interest rate swap medesima.
Si è costituita in giudizio la chiedendo: a) in via pre- Controparte_1 liminare e pregiudiziale, l'accertamento e la declaratoria di nullità della cita- zione per violazione dell'art. 163 c.p.c.; b) nel merito, di rigettare l'opposi- zione ex art. 645 c.p.c. perché infondata e sfornita di prova e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo;
c) in ogni caso, di condannare l'op- ponente al pagamento della somma domandata o comunque dovuta.
Con ordinanza in data 4.7.2020, resa a scioglimento della riserva assunta alla prima di trattazione, il giudice designato del Tribunale di Roma ha riget- tato l'istanza ex art. 648 c.p.c. e ha assegnato a parte opponente termine di giorni quindici per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatorio ai 5 sensi del co. 1 dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, previsto quale condizione di procedibilità dal co. 2 della stessa disposizione.
Trattenuta la causa in decisione all'udienza del 31.1.2022 il giudice di primo grado ha disposto la rimessione del giudizio in istruttoria e, all'esito del de- posito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., con sentenza n. 14198/2024 depositata il 18.9.2024 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha così statuito: “respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 13757/2019, RG. n° 38865/2019, emesso inter partes il 27/06/2019 dal Tribunale Ordinario di Roma e, per l'effetto, conferma il richiamato decreto monitorio. Condanna la società opponente a rifondere in favore di CP_8
, rappresentata da le spese del presente giudizio,
[...] Controparte_3 che si liquidano nell'importo complessivo di € 24.668,00. oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, compenso, c.p.a. ed i. v. a, come per legge”.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto tempestivamente appello la
, che ha svolto i motivi riportati di seguito e ha _4 concluso, come in epigrafe, per l'integrale riforma della decisione impugnata.
Si è costituita nel presente grado di giudizio, spiegando così intervento, la e per essa la procuratrice speciale che ha Controparte_2 Controparte_3 allegato – nell'intestazione dell'atto di intervenuto – e documentato che, con contratto di cessione di crediti, ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della legge n. 130/1999, concluso in data 10.12.2020 con la con Controparte_1 efficacia economica dalle ore 00.01 del 1°.
7.2020 ed efficacia giuridica dal
10.10.2020, le ha ceduto pro soluto in suo favore tutti i crediti quali- CP_6 ficati come attività finanziarie deteriorate, identificabili secondo i criteri indi- cati nel relativo “Avviso di cessione” pubblicato sulla G.U.R.I. – Parte II
12.12.2020, n. 145, corredato dall'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016; e che tra tali crediti ceduti vi è quello di cui a presente atto, di cui dunque è divenuta titolare;
e ha contestato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha concluso, come in epi- grafe, per il rigetto dell'impugnazione.
Con ordinanza in data 31.3.2025 (comunicata in data 18.4.2025) questa
Corte, provvedendo sul ricorso ex art. 351 c.p.c. depositato da parte appel- lante, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza n. 14198/2024 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 18.9.2024.
6 2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto che “debba essere respinta l'eccezione d'improcedibilità della domanda per 'irrituale' partecipazione al procedimento di mediazione di parte opposta, rectius, per partecipazione del legale dell'opposta in as- senza di procura notarile, in quanto: dall'esame del verbale di mediazione, la procedura risulta conclusa, con conseguente avveramento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale, non avendo il mediatore eccepito l'ir- ritualità della partecipazione della parte sprovvista di procura sostanziale”.
Il motivo non merita accoglimento.
2.1. Il giudice di primo grado ha ritenuto che, nel senso dell'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda di condanna proposta in via monitoria dalla “depone una lettura sistematica delle disposizioni le- CP_6 gislative di cui agli articoli: 5, comma 2 e 8, comma 4 del D. Lgs 28/2010, sulla base delle quali non è inferibile un principio d'improcedibilità della do- manda giudiziale, nell'ipotesi di irrituale partecipazione di una parte alla pro- cedura di mediazione, per assenza dei poteri di rappresentanza previsti ex lege. Per contro, secondo la lettera del citato comma 4 dell'art. 8 del D. lgs 28/2010, (…) 'Dove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale'. Da tale disposizione è rica- vabile il postulato secondo cui la richiesta di dichiarazione dei poteri di rap- presentanza alle parti è rimessa alla valutazione discrezionale del mediatore, il quale, dove ne ravvisi la necessità, formula la ridetta richiesta e ne dà atto a verbale. In altri termini, l'impulso alla declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale, per assenza di poteri di rappresentanza di una delle parti
(o di entrambe), spetta al mediatore. Non essendovi, tuttavia, traccia nel ver- bale di mediazione conclusa allegato in atti, di determinazioni del mediatore in tal senso, la questione deve ritenersi superata e la domanda giudiziale procedibile”.
La statuizione sopra riportata del giudice di prime cure non è condivisibile, ma al contempo non è possibile ritenere che il Tribunale di Roma avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità della domanda di condanna proposta dalla con il ricorso ex art. 633 c.p.c. depositato in Controparte_1 data 17.5.2009; e che, conseguentemente, avrebbe dovuto revocare il
7 decreto ingiuntivo n. 13757/2019 emesso dal Tribunale di Roma il 27.6.2019, come ha tempestivamente eccepito e domandato l'odierna ap- pellante.
2.2. La mediazione obbligatoria è stata introdotta come condizione di pro- cedibilità di una vasta serie di controversie, tra cui quelle in materia ANria, dal d.lgs. 4.3.2010, n. 28 (decreto emanato in attuazione dell'art. 60 della legge 18.6.2009 n. 69). Come ha osservato la Suprema Corte, “Il legislatore con il decreto legislativo menzionato ha cercato di accelerare, se non forzare, la creazione di una cultura di risoluzione alternativa delle controversie, con finalità deflattiva, imponendo per una vasta serie di controversie questa ipo- tesi di mediazione come obbligatoria, il cui mancato esperimento è stato san- zionato con l'improcedibilità” (così Cass. civ., Sez. III, 7.3.2019, n. 8473).
Ai sensi del co. 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda proposta nelle materie di cui al co. 1 della stessa disposizione, come nella presente causa in materia AN- ria: è quanto peraltro ha ritenuto lo stesso giudice di prime cure, che, con l'ordinanza in data 4.7.2020, ha disposto che venisse effettuato il procedi- mento di mediazione obbligatoria, pure onerando di ciò parte opponente, anziché parte opposta (cfr. Cass. civ., S.U., 18.9.2020, n. 19596). L'art. 5, co. 2, cit. prevede, con un secondo periodo, che “L''improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza”.
Inoltre, la lett. a) del co. 6 dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 prevede che “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis”. Come si è detto sopra, nel caso in esame il giudice di primo grado, dopo avere concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ha assegnato “a parte opponente” termine di giorni quindici per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria.
2.3. Come ha evidenziato il giudice di legittimità, “Il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professio- nale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una solu- zione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia,
8 consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favo- rendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali” (così Cass. n. 8473/2019, cit.). Conseguentemente, il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dia- logo informale e diretto tra parti e mediatore conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti.
Per questo ha imposto alle parti – o, meglio, alla parte che intende agire in giudizio o, in tutti quei casi in cui la mediazione debba avere luogo o venga disposta dal giudice quanto il giudizio è già stato introdotto (come nel caso in esame), a quella che ha già agito in giudizio – questo “impegno”, confi- dando di poter evitare (alle parti, e allo Stato più in generale) un buon nu- mero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della me- diazione obbligatoria.
2.4. Nel caso in esame, al procedimento di mediazione obbligatoria, dispo- sto dal giudice di primo grado, e segnatamente all'incontro del 23.9.2020, non ha partecipato – come si legge nella sentenza appellata – “il legale dell'opposta”, bensì l'avv. Fabrizio Giorgio Scaletta, in assenza – non tanto di delega da parte dell'avv. Pamela Schimperna, difensore della Banca opposta, quanto – di procura speciale da parte della Banca. Innanzi al mediatore, in- fatti, è onerata a comparire la parte personalmente, e ciò nel caso in esame non è avvenuto.
Nel verbale di mediazione si legge: “Per la parte istante è presente l'Avv. Eleonora Imbriale, la quale rappresenta e difende per procura notarile la Sua assistita;
per la parte convenuta è presente l'Avv. Fabrizio Giorgio Scaletta, in sostituzione dell'Avv. Pamela Schimperna, il quale si riserva di produrre la procura speciale per la partecipazione all'incontro di mediazione, in quanto quella inviata all'Organismo è stata conferita per errore ad altro Avvocato (…) l'Avv. Eleonora Imbriale rileva l'assenza della parte chiamata, stante la mancata produzione di idonea procura notarile conferita all'Avv. Fabrizio Giorgio Scaletta né tantomeno all'Avvocato costituito in giudizio Pamela Schimperna (…) chiude la seduta con un verbale negativo”.
9 L'art. 8 del d.lgs. n. 28/2010, dedicato al procedimento, prevede espressa- mente che, al primo incontro davanti al mediatore, debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati. Ne consegue che – come ha chiarito il giudice di legittimità – ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte non può evitare di presentarsi dinanzi al mediatore, o anche di inviare soltanto il proprio avvocato, la cui presenza originariamente non era neppure prevista: infatti, è stata introdotta nell'art. 5 dal co. 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010, che prevede che chi intenda esercitare l'azione debba promuovere preventivamente la mediazione obbligatoria assistito dal proprio avvocato.
2.5. La necessità della comparizione personale delle parti innanzi al media- tore non comporta che si tratti di attività non delegabile. “In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri. (…) Deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'a- zione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di media- zione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche - ma non solo - dal suo difensore” (così Cass. n. 8473/2019, cit.).
Al contempo, però, allo scopo di validamente delegare un terzo alla parteci- pazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere me- diante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla me- diazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. Quindi, il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura spe- ciale sostanziale.
Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal proprio difen- sore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può però conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Come ha rite- nuto la Corte di legittimità, “se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difen- sore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla
10 mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenti- cabili direttamente dal difensore” (così Cass. n. 8473/2019, cit.).
Anche nel caso in cui la procura conferita al difensore lo deleghi espressa- mente a ogni potere giudiziale e stragiudiziale ed anche del potere di conci- liare la controversia (sostanziale), questa è idonea a consentire all'avvocato la sostituzione del proprio assistito dinanzi al mediatore. Pertanto, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difen- sore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista.
2.6. La rileva, nel costituirsi nel presente giudizio di Controparte_1 appello, di avere “poi prontamente depositato in via telematica (con riserva di produrre, se richiesto, l'originale), Procura Speciale alla Mediazione auten- ticata dal Dott. , notaio in Cosenza, del 16/02/2021 rep. Persona_1
125314, conferita all'Avv. Fabrizio Giorgio Scaletta, presente all'incontro”, de- ducendo come questo avrebbe “sanato definitivamente qualsivoglia, sebbene già inesistente, difetto”.
La procura speciale all'avv. Scaletta, dunque, è stata conferita in data
16.2.2021, quindi successivamente all'incontro innanzi al mediatore, avve- nuto il 23.9.2020.
Il potere di rappresentanza deve risultare da apposita dichiarazione e di tale adempimento il mediatore è tenuto a darne atto a verbale. Nel caso in esame il mediatore ha dato atto che la procura speciale sostanziale da parte della all'avv. Scaletta sarebbe stata prodotta in un seguito, Controparte_1 ma il procedimento è stato chiuso prima che venisse effettuata tale produ- zione. Ciò nondimeno si deve ritenere che la procura sostanziale conferita dalla Banca opposta, parte onerata – secondo quanto ormai pacifico in giu- risprudenza, come si è detto sopra, seppure non per quanto disposto dal giudice di prime cure – ad introdurre il procedimento di mediazione, e quindi anche a prendervi parte personalmente o mediante un procuratore sostan- ziale, è idonea a integrare il requisito richiesto dalla legge.
In primo luogo, la procura speciale sostanziale conferita all'avv. Scaletta in data 16.2.2021 ha “lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione
11 e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono og- getto” (così Cass. n. 8473/2019, cit.).
È vero che interviene in un momento non soltanto successivo a quando viene celebrata l'udienza innanzi al mediatore, ma soprattutto a quello in cui viene redatto il verbale di mediazione negativo, ma espressamente prevede la “ra- tifica della partecipazione avvenuta all'incontro del 23/09/2020”. Proprio in ragione della natura sostanziale di tale procura, si deve ritenere che la stessa può intervenire anche in un momento successivo a quello in cui viene cele- brato il procedimento di mediazione, ed esplica efficacia retroattiva (cfr., nell'affermare che tale principio non vale in materia processuale, Cass. civ., S.U., 13.6.2014, n. 13431; nonché, nello stesso senso, Cass. civ., Sez. II,
29.3.2019, n. 8933; Cass. civ., Sez. L, 22.7.2025, n. 20562), purché in tale caso preveda la ratifica l'operato già espletato dal rappresentante innanzi al mediatore, nonché che intervenga prima che venga dichiarata l'improcedibi- lità della domanda giudiziale.
3. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per avere ritenuto che la abbia assolto all'onere della Controparte_1 prova di cui era onerata in relazione alla domanda di condanna proposta dalla stessa in sede monitoria, con il ricorso ex art. 633 c.p.c. in data 17.5.2019, a fronte del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto.
Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado - più nello specifico - per avere ritenuto provato il credito di € 1.107.314,05, azionato in via monitoria dalla e relativo al contratto Controparte_1 di anticipo fatture n. 07339/3800/0046781, laddove la Banca originaria opposta avrebbe prodotto le sole copie del “Contratto di anticipo fatture” (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte del procedimento monitorio) e delle “distinte di presentazione” (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte del procedimento moni- torio), nonché la certificazione ex art. 50 TUB (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte del procedimento monitorio), e “Le copie dei suddetti documenti sono state (…) oggetto di puntuale e circostanziato disconoscimento da parte dell'opponente”, senza che la provvedesse a depositare in giudizio gli CP_6 originali.
12 I due motivo sopra riportati possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra loro, nonché in parte coincidenti, e sono entrambi infondati.
3.1. Con il primo motivo di appello si deduce, in primo luogo, che “All'esito del puntuale, motivato e circostanziato disconoscimento dei contratti di conto corrente e di apertura di credito operato in citazione, la AN ha omesso di depositare in giudizio gli originali dei documenti disconosciuti, con conse- guente mancato assolvimento dell'onere probatorio sulla medesima gravante ex lege in ragione della forma scritta dei contratti ANri sancita a pena di nullità dall'art. 117 D.lgs. 385/1993”.
Il disconoscimento della conformità agli originali delle copie del “Contratto di conto corrente” (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte del procedimento moni- torio) e del “Contratto di apertura di credito in conto corrente” (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte del procedimento monitorio) non può dirsi specifico. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo in- vece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (cfr. Cass. civ., Sez. V, 20.6.2019, n. 16557).
Nel caso in esame, invece, l'odierna appellante si è limitata a contestare ge- nericamente la conformità delle copie agli originali, senza indicare quali sa- rebbero le difformità riscontrate. In particolare, nell'atto di citazione in op- posizione la “eccepisce la non corrispondenza fra le condizioni _4 economiche riportate nelle copie dei contratti prodotti ai nn. 1 e 2 del fascicolo monitorio rispetto ai relativi originali e, conseguentemente, si disconoscono ex art. 2719 c.c. dette copie”.
Di contro, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onni- comprensive, ma va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circo- stanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende
13 contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (cfr. Cass. civ., Sez. II, 30.10.2018, n. 27633).
E' opportuno osservare, infine, che anche il disconoscimento della confor- mità all'originale della copia informaticadi scrittura analogica depositata te- lematicamente è disciplinato dall'art. 2719 c.c., e non dalla normativa in tema di processo civile telematico, sicché tale disconoscimento deve essere effettuato, a pena di inefficacia, mediante dichiarazione che evidenzia in modo chiaro e univoco il documento che si intende contestare e gli aspetti differenziali rispetto all'originale, essendo poi rimesso al giudice l'accerta- mento di detta conformità attraverso le prove offerte in giudizio, comprese le presunzioni, a differenza di quanto si verifica per il disconoscimento della scrittura privata ex art. 215, co. 1, n. 2), c.p.c. che, in mancanza di verifica- zione, ne impedisce l'utilizzabilità (cfr. Cass. civ., Sez. L, ord. 7.10.2024, n. 26200).
3.2. Neanche è fondata la censura – svolta sempre nell'ambito del primo motivo di appello – in ordine alla mancanza di prova del credito in ragione della certificazione ex art. 50 TUB prodotta dalla Banca nel procedimento monitorio. Parte appellante censura, in particolare, la motivazione della de- cisione impugnata laddove il Tribunale di Roma ha ritenuto che “Pur volendo ritenere che l'estratto conto ANrio di cui all'art. 50 D.L 1 Settembre 1993 N. 3 [deve ritenersi, d.lgs. 1°.9.1993, n. 385] abbia efficacia probatoria piena solo ai fini e nell'ambito del procedimento disciplinato agli art. 633 c.p.c e ss, non può revocarsi in dubbio che la sua produzione nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo faccia sorgere, in capo al correntista oppo- nente, il quale voglia contestarne le risultanze, l'onere di sollevare rilievi spe- cifici”.
È vero che la norma di cui all'art. 50 TUB ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto in- giuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. E che, conseguentemente, nel caso in cui l'opposizione all'ingiun- zione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata
14 su motivi non solo formali, quale l'inutilizzabilità dell'estratto conto certifi- cato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, ri- sultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali (come ha fatto la nel caso in esame), nel giudizio a cognizione piena, spetta alla _4 AN (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, ab- bia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il con- tratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (cfr., tra molte, Cass. civ., Sez.
I, ord. 6.6.2018, n. 14640).
Nel caso in esame, tuttavia, “l'Istituto di credito opposto risulta aver deposi- tato, unitamente al ricorso per ingiunzione, gli estratti analitici trimestrali com- pleti”, come ha rileva il giudice di prime cure con la sentenza impugnata.
3.3. La ha dedotto, nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c., _4
e ribadisce nel proporre appello, che dall'esame degli “Estratti conto analitici” del conto corrente n. 00447/1000/00019815 (v. doc. n. 4 del fascicolo di parte del procedimento monitorio) sarebbe emerso che “durante l'intera vita del rapporto sono stati addebitati vari e rilevanti importi a titolo di commis- sioni e spese che non risultano in alcun modo pattuiti per iscritto, neppure nelle condizioni economiche riportate nelle copie disconosciute dei documenti contrattuali (dappoi non prodotti in originale dalla AN)”. In particolare, si deduce come “addebiti (…) (per un capitale di complessivi € 35.000 c.ca – cfr. all. 4 alla citazione 'Elenco analitico delle somme contestate') sono, dun- que, in ogni caso (id est anche a voler prescindere dalla mancata allegazione degli originali dei contratti all'esito del disconoscimento) affetti da nullità ex art. 117 TUB”.
Gli addebiti a cui si riferisce l'appellante con il motivo di appello in questione, tuttavia, non sono stati effettuati in esecuzione del contratto di conto cor- rente o di quello di anticipo fatture. Come evidenziato proprio dall'elenco dei rapporti contestati, e segnatamente dalla voce “DARE (Commissioni Lett. Ga- ranzia /Reference)”, si tratta di corrispettivi addebitati sul conto corrente in essere con la Società correntista a fronte di attività distinte. E ciò in via as- sorbente sul rilievo per cui sono indicati, in tale elenco, per un ammontare complessivo di € 26.436,21, che pure parte opponente (odierna appellante) non riporta nelle proprie difese, facendo riferimento a “€ 35.000 c.ca”
15 In primo luogo, si tratta del corrispettivo per la richiesta di informazioni sulla solvibilità di un cliente (della , una dichiarazione di solidità fi- _4 nanziaria rilasciata dalla propria Banca per attestare l'affidabilità di un'im- presa, nel gergo ANrio “reference”. In generale, la richiesta di una lettera di referenza generica o di un'attestazione di capacità finanziaria da parte della propria AN non ha costi, poiché si tratta di un servizio per il proprio cliente. Qualora, invece, vengano richiesti alcuni servizi correlati, come le "in- dagini ANrie", queste letere di referenza hanno un costo.
Si deve ritenere, allora, che nel caso in esame la richiese alla _4 propria Banca, la delle specifiche indagini ANrie su Controparte_1 alcune controparti contrattuali per le quali quest'ultima addebitò i costi in- dicati nell'elenco allegato, tutti riportati negli estratti conto prodotti dalla Banca in sede monitoria.
In secondo luogo, vengono indicati costi per garanzie BID (o “Bid Bond”), vale a dire cauzioni che l'odierna appellante ha dovuto presentare per par- tecipare a una gara d'appalto, a garanzia della serietà della propria offerta. È uno strumento che tutela il committente, assicurando che l'offerente man- tenga la propria proposta e sia pronto a stipulare il contratto in caso di aggiudicazione.
In terzo luogo, sono indicati “Comm. Spese Relative a prt Estero Speciali- stico”, vale a dire servizi specialistici prestati dalla alla Controparte_1
I.N.U.C. S.p.A. in quanto operante in ambito internazionale, e probabilmente all'affidamento per servizi estero, che può includere prestiti o servizi finan- ziari specifici per operazioni all'estero.
Tutti i costi addebitati dalla in relazione ai servizi sud- Controparte_1 detti, quelli indicati nell'elencazione prodotta nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. per un importo complessivo di“€ 35.000 c.ca” (precisamente, per € 26.436,21, come si è detto sopra) (v. doc. n. 4 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio),“non risultano in alcun modo pattuiti per iscritto, neppure nelle condizioni economiche riportate nelle copie disco- nosciute dei documenti contrattuali (dappoi non prodotti in originale dalla AN)” – come deduce parte appellante – in quanto non trovano la loro regolamentazione nei rapporti di conto corrente o nel rapporto di anticipo fatture, ma in specifiche richieste di servizi effettuate dalla Società correntista
16 alla Banca. Si tratta di servizi aggiuntivi che non sono accessori rispetto ai rapporti suddetti, ma piuttosto all'attività di impresa svolta dalla correntista.
In ragione della natura dei servizi in questione, il relativo costo non deve essere pattuito per iscritto dalle parti, ma piuttosto deve essere reso noto dalla Banca mediante apposita pubblicità dello stesso. Nel caso in esame, la I.N.U.C. S.p.A. non ha dedotto che i servizi in questione non siano stati esple- tati dalla e neanche che il costo degli stessi non fosse Controparte_1 stato reso noto, ma – appunto – che “non risultano in alcun modo pattuiti per iscritto”. Non sussiste allora l'illegittimità dedotta nel proporre opposi- zione e per cui i costi in questione non sarebbero dovuti alla opposta. CP_6
3.4. Neanche è fondata la censura – svolta sempre nell'ambito del primo motivo di appello, ma oggetto anche del secondo motivo – alla decisione di primo grado per non avere il Tribunale di Roma ritenuto“l'addebito periodico di ingentissimi importi a titolo di liquidazione interessi a valere sulle opera- zioni di anticipo fatture (cfr. sub causali 'Liquidazione Interessi Ant. Fatture)”,
e segnatamente dell' “ingente somma di euro 281.196,31 a titolo di interessi (cfr. sempre allegato doc.4 alla citazione in opposizione a decreto ingiuntivo 'Elenco analitico delle somme contestate', colonna 'DARE (Liquidazione inte- ressi su Ant. Fatt.)')”.
In particolare, l'odierna appellante deduce che “Nel corso del giudizio di primo grado, in risposta ai più che puntuali rilievi e contestazioni dell'oppo- nente (cfr. ancora all. 4 alla citazione 'Elenco analitico delle somme conte- state'), non è stata data dimostrazione alcuna (neppure parziale) in punto di: a) conteggi posti alla base del calcolo degli interessi (difatti, non vi è in atti alcun documento nel quale vengano rendicontati i calcoli ed i valori in base ai quali sono stati quantificati gli interessi sulle operazioni di anticipo fatture e ciò sebbene, nei conteggi scalare allegati agli estratti trimestrali del conto corrente n. 00447/1000/00019815, sotto la voce 'Commissione Disponibilità
Fondi' in corrispondenza del computo a valere sull'affidamento di € 1.000.000,00 vi sia la seguente dicitura 'Finanziamenti su crediti commerciali
e anticipi con liquidazione degli interessi disgiunta dalla competenze di chiu- sura del conto corrente' che comprova che il computo degli interessi sulle operazioni di anticipo su fatture è effettuato su separati documenti contabili
17 (per l'appunto non prodotti in atti!); b) tassi d'interesse effettivamente applicati dalla AN a valere sulle operazioni di finanziamenti e anticipi fatture”.
A ben considerare, parte appellante non allega che gli interessi applicati dalla nell'ambito del rapporto di anticipo fatture non siano stati conformi CP_6 alle previsioni contrattuali (questa censura viene svolta unicamente con ri- guardo all'addebito di costi per € 35.000,00 circa, di cui si è detto sopra), ma piuttosto che non siano esplicitati i conteggi relativi agli interessi com- putati. Tuttavia, la ha prodotto, nel costituirsi nel giu- Controparte_1 dizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., “Copie degli estratti da cui emergono le operazioni di sconto delle fatture presentate e anticipate” (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), i quali provano in ragione di quali operazioni di anticipo fatture siano stati addebitati gli inte- ressi nella misura contestata.
Non corrisponde al vero, allora, quanto dedotto da parte appellante – nello svolgere il terzo motivo di appello – per cui il Tribunale di Roma sarebbe incorso in errore allorquando ha affermato che la avrebbe prodotto in CP_6 giudizio “le copie degli estratti conto da cui emergevano le operazioni di sconto delle fatture presentate e anticipate”, laddove – secondo la I.N.U.C.
S.p.A. – “la AN ha prodotto solo le (disconosciute) distinte di presentazione delle fatture per l'anticipazione e la corrispondenza intercorsa con uno dei debitori ceduti, ma non anche gli estratti conto (indispensabili anche per ve- rificare l'importo dei singoli anticipi) e i conteggi scalare (indispensabili per verificare il computo degli ingentissimi interessi via via addebitati sul conto ordinario a titolo interessi del conto anticipi e che assommano ad euro
281.196,31 per come puntualmente elencati all'all. 4 all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo)”.
Con riguardo ai tassi di interesse applicati nell'ambito del rapporto in que- stione, poi, la non ha dedotto che siano stati applicati interessi _4 non pattuiti, e tanto meno che la abbia applicato interessi in misura CP_6 diversa da quella pattuita. Piuttosto – come si è detto sopra – l'appellante ha dedotto che la nel domandare la condanna in sede Controparte_1 monitoria della debitrice, non abbia indicato “tassi d'interesse effettivamente applicati dalla AN a valere sulle operazioni di finanziamenti e anticipi fat- ture”.
18 Tuttavia, una volta prodotto, già in sede monitoria, il contratto di apertura di anticipo fatture n. 07339/3800/00467814 stipulato in data 26.3.2010 (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte odierna appellata – procedimento monitorio), il quale riporta le condizioni economiche delle anticipazioni effettuate dalla era semmai onere di parte opponente allegare che i Controparte_1 tassi applicati a tali operazioni siano stati diversi da quelli pattuiti. Questo la non ha fatto, avendo piuttosto dedotto – come ribadito nel pro- _4 porre appello – che la non ha applicato i tassi contrattualmente pat- CP_6 tuiti.
4. Con il quarto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per non avere ritenuto la nullità del contratto di interest rate swap n. 30779571 stipulato dalla con la in data 23.3.2012 _4 Controparte_1 per il “mancato assolvimento degli obblighi di operare "con diligenza, corret- tezza e trasparenza per servire al meglio l'interesse dei clienti e l'integrità del mercato" (art. 21, comma 1, lett. a.), di "acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati" (art. 21, comma 1, lett. b.), nel pieno rispetto degli adempimento previsti dalla normativa regolamentare emessa dalla Consob, nel presente giudizio”.
In particolare, la deduce che, qualora “il Tribunale avesse corret- _4 tamente esaminato gli elementi documentali e posti gli stessi in correlazione con la normativa di settore, avrebbe dovuto accertare e dichiarare la nullità invocata dall'opponente, con conseguente obbligo a carico della AN di restituzione di tutte le ingentissime somma addebitate in conto a titolo di differenziale sul contratto di Interest Rate AP (per quantomeno euro
41.470,24 – cfr. sempre all. 4 all'atto di citazione in opposizione a d.i., co- lonna 'Dare OTC/IRS'), somme tutte che pertanto avrebbero dovuto essere oggetto di storno/riaccredito contabile, ovvero oggetto di compensazione sulla scorta della eccezione riconvenzionale in tal senso formulata in atti”.
Il motivo è fondato.
4.1. Il Tribunale di Roma ha correttamente evidenziato che il contratto di interest rate swap stipulato tra la e la non _4 Controparte_1
è stato oggetto del procedimento monitorio e non concorre alla determina- zione della somma ingiunta e che, conseguentemente, la domanda proposta dall'odierna appellante con riguardo a tale contratto nel proporre
19 opposizione ex art. 645 c.p.c. è da ritenersi riconvenzionale, con conse- guente onere probatorio della stessa in capo a chi la dispiega.
Tuttavia, l'odierna appellante non ha dedotto la mancanza del contratto qua- dro, e quindi non era onere della Banca produrre l'Accordo Normativo (il contratto quadro espressamente previsto dall'art. 28 Reg. Consob 11522/1998, nonché dalle successive modifiche al Reg. Intermediari, e che deve essere redatto informa scritta a pena di nullità ex art. 23 TUF). Non è allora possibile ritenere la nullità del contratto di interest rate swap in data 23.3.2012 per mancanza del contratto quadro, che non è stato prodotto in atti, ma che non è contestato da parte appellante sia stato stipulato.
4.2. La Suprema Corte ha chiarito che la compilazione, al momento della conclusione del contratto quadro, del questionario diretto a far conoscere la propensione al rischio del cliente ed i suoi obiettivi di investimento, non vale ad integrare la dichiarazione prevista dall'art. 31, co. 2, del Reg. Consob n. 11522/1998, che, con riguardo al contratto di interest rate swap, esige un'e- spressa attestazione sulla specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari, al fine di rendere edotto l'intermediario della volontà dell'investitore di rinunciare ad una serie di diritti, altrimenti spettantegli, non ricavabile dalle generiche indicazioni raccolte a norma dell'art. 28 del citato regolamento (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 20.3.2024, n. 7412).
Come si è detto sopra, la società originaria opponente ha dedotto, nel pro- porre opposizione ex art. 645 c.p.c., che la avrebbe dovuto “acquisire CP_6 le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”, ai sensi dell'art. 21, co. 1, lett. b.), del Reg. Con- sob 2010, e che ciò non ha fatto.
Si deve ritenere, allora, che, a fronte di tale allegazione e deduzione della la avrebbe dovuto documentare che la _4 Controparte_1 società avesse rilasciato la dichiarazione scritta da parte del legale rappre- sentante della Società odierna appellante prevista dall'art. 31, co. 2, del Reg. Consob n. 11522/1998, che esige un'espressa attestazione sulla specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari, al fine di rendere edotto l'intermediario della volontà dell'investitore di rinun- ciare ad una serie di diritti, altrimenti spettantegli. In mancanza di tale
20 dichiarazione, o di prova della di tale dichiarazione da Controparte_1 parte del legale rappresentante della il contratto di interest rate _4 swap stipulato in data 23.3.2012 deve essere dichiarato nullo.
4.3. In ogni caso, come hanno ritenuto le Sezioni Unite della Suprema Corte, in tema di interest rate swap, occorre accertare, ai fini della validità del con- tratto, se si sia in presenza di un accordo tra intermediario e investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed og- gettivamente condivisi. Accordo che non si può limitare al mark to market, ossia al costo, pari al valore effettivo del derivato a una certa data, al quale una parte può anticipatamente chiudere tale contratto o un terzo estraneo all'operazione è disposto a subentrarvi, ma deve investire, altresì, gli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzio- nata alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall'intesa, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo (cfr. Cass. civ., S.U., 12.5.2020, n. 8770, e quindi, più di recente, Cass. civ., Sez. I, ord. 17.2.2025, n. 4076).
In mancanza di tale verifica si deve ritenere la nullità del contratto, la quale
– come ha osservato la Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 10.8.2022, n. 24654) – non è quella, virtuale (art. 1418, co. 1, c.c.), che le Sezioni Unite hanno escluso venire in rilievo nelle ipotesi in cui inosservanza degli obblighi informativi da parte dell'intermediario (cfr. Cass. civ., S.U., 19.12.2007, nn. 26724 e 26725), ma una nullità strutturale (art. 1418, co. 2, c.c.), inerente ad elementi essenziali del contratto, attenendo all'oggetto del contratto stesso, se non anche alla causa (a cui pure ha riferimento le Sezioni Unite nella decisione sopra richiamata: cfr. Cass. civ., S.U., n. 8770/2020).
Nel caso in esame non risulta dal testo contrattuale che vi sia stato un ac- cordo tra intermediario e investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi. Questo de- termina, alla luce dell'orientamento del consolidato orientamento della giu- risprudenza sopra riportato, la nullità del contratto di interest rate swap sot- toscritto tra la e la in data 23.3.2012, _4 Controparte_1 come questo giudicante deve rilevare d'ufficio (cfr. Cass. civ., S.U.,
12.12.2014, n. 26243).
21 4.4. Una volta ritenuta la nullità del contratto di interest rate swap per cui è causa, la – e non la cessionaria, intervenuta nel pre- Controparte_1 sente grado di giudizio, dei crediti vantati da quest'ultima nei confronti dell'appellante in ragione di due distinti rapporti – deve essere condannata a restituire all'odierna appellante gli importi corrisposti dalla stessa in ese- cuzione del contratto in questione, detratto quanto successivamente “stor- nato” dalla in relazione a due trimestri (e risultanti dall'estratto conto CP_6 relativo al secondo trimestre del 2015) e con valuta la data di addebito degli stessi.
Come risulta dagli estratti conto prodotti dalla in sede monitoria, que- CP_6 sta ha addebitato alla con indicazione quale causale il contratto _4 di interest rate swap per cui è causa, peraltro indicato anche con il numero dello stesso, i seguenti importi nelle seguenti date:
€ 3.056,24 in data 27.3.2015
€ 3.264,50 in data 29.12.2014
€ 3.236,99 in data 26.9.2014
€ 3.540,77 in data 27.6.2014
€ 3.950,54 in data 27.3.2014
€ 4.334,25 in data 27.12.2013
€ 4.805,08 in data 27.9.2013
€ 5.078,40 in data 27.6.2013
€ 5.376,26 in data 27.3.2013
€ 5.269,12 in data 27.12.2012
€ 3.456,43 in data 28.9.2012
€ 1.757,45 in data 27.6.2012; inoltre, risultano riaccreditati i seguenti importi con le seguenti date di va- luta:
€ 3.056,24 con valuta 27.3.2015
€ 3.264,50 con valuta 29.12.2014
4.5. La domanda riconvenzionale avente ad oggetto il rapporto di interest rate swap è stata proposta dalla nei confronti della _4 [...]
che – come si è detto sopra – ha ceduto il credito in relazione CP_8
22 a cui è stato emesso il decreto ingiuntivo. Il rapporto contrattuale in data 23.3.2012 non è oggetto della domanda di condanna proposta con il ricorso introduttivo del procedimento monitorio e, quindi, non concorre alla deter- minazione della somma ingiunta.
Ne consegue che, fermo restando il rigetto dell'opposizione proposta dall'odierna appellante avverso il decreto ingiuntivo n. 13757/2019 emesso dal Tribunale di Roma il 27.6.2019, titolo relativo a un credito di cui è dive- nuta titolare la con la presente sentenza la Controparte_2 Controparte_1 deve essere condannata a corrispondere alla l'importo
[...] _4 complessivo – dato dalla somma degli importi sopra indicati, detratti i riac- crediti effettuati – di € 40.805,29, oltre interessi al tasso legale dal
26.9.2014 sull'importo di € 3.236,99, dal 27.6.2014 sull'importo di € 3.540,77, dal 27.3.2014 sull'importo di € 3.950,54, dal 27.12.2013 sull'importo di € 4.334,25, dal 27.9.2013 sull'importo di € 4.805,08, dal
27.6.2013 sull'importo di € 5.078,40, dal 27.3.2013 sull'importo di € 5.376,26, dal 27.12.2012 sull'importo di € 5.269,12, dal 28.9.2012 sull'importo di € 3.456,43, dal 27.6.2012 sull'importo di € 1.757,45.
5. Con il quinto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove non ha accolto l'eccezione dell'originaria parte opponente volta ad accertare l'illegittimo addebito di interessi ultralegali sul conto anticipi n. 07339/3800/00467814.
Il motivo non merita accoglimento.
5.1. Il Tribunale di Roma, con la sentenza oggetto del presente gravame, ha ritenuto che “parte opponente non svolge specifiche contestazioni, attinenti alla violazione della normativa in materia di usura ed anatocismo, con ri- guardo alla prospettazione dell'esistenza di usura originaria, in violazione dei principi di diritto affermati nella pronuncia n. 24675/2017 della Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui sarebbe irrilevante l'eventuale supera- mento delle soglie di usura nel corso del rapporto, atteso che l'unico indice temporale per la valutazione degli interessi ai fini dell'usura è quello del mo- mento della pattuizione. Inoltre, non vengono indicati i trimestri nei quali sa- rebbe stato superato il tasso soglia, né viene svolta un'analitica comparazione dei tassi applicati nei vari trimestri con il TEG”.
23 La ha dedotto che, diversamente, “l'opponente ha allegato le _4 poste ritenute indebite (cfr. ancora doc. 4 allegato alla citazione), specificando in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia, ha argomen- tato in merito al contratto in base al quale i tassi sarebbero stati superati con specifico riferimento alla clausola negoziale con la conseguenza che era onere della AN allegare e provare gli eventuali fatti modificativi o estintivi”.
In verità, l'allegato indicato da parte appellante non contiene alcuna elenca- zione, e quindi indicazione, degli interessi asseritamente usurari applicati. Non è allora possibile sostenere – come fa la – che l'affermazione _4 della genericità di allegazione in ordine alla dedotta applicazione di interessi usurari sia errata e meriti censura. L'appellante si è limitata a contestare ge- nericamente la liceità degli interessi applicati, senza alcuna allegazione di quali tassi di interesse sarebbero superiori alle soglie di usura previste dalla legge al momento della stipulazione dei contratti di conto corrente e di quello di anticipo fatture.
5.2. Neanche è fondata la deduzione per cui, MA (…) l'ulteriore circo- stanza che l'usura sopravvenuta, sebbene non comporta la nullità del con- tratto, ciò non di meno ne comporta, comunque, la riconduzione entro la so- glia usuraria e che la relativa eccezione (financo rilevabile d'ufficio) è stata tempestivamente formulata sin dall'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo”.
Una volta esclusa l'usurarietà del tasso di interessi originariamente pattuito, questo trova applicazione fino a modifica dello stesso, anche qualora lo stesso superi il tasso soglia del periodo in cui viene applicato, poiché questo
– appunto – non assume rilevanza. Ai fini della sussistenza o meno del ca- rattere usurario dei tassi di interesse applicati in un contratto ANrio, in- fatti, occorre prendere come riferimento il momento in cui gli stessi sono stati pattuiti, senza che rilevi che il tasso in concreto applicato, in sede di svolgimento del rapporto, sia divenuto usurario.
Come hanno statuito le Sezioni Unite della Suprema Corte, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi
24 stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clau- sola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (cfr. Cass. civ., S.U. 19.10.2017, n. 24675).
Vero è che la decisione suddetta è stata resa con riferimento a un contratto di mutuo, ma si deve ritenere – in conformità all'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito (tra cui anche quella di questa Corte) – che lo stesso principio trovi applicazione anche in relazione al contratto di conto corrente ANrio (contra, App. Torino, 22.9.2020, n. 919, secondo cui si deve ritenere “se non per il mutuo, l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta”; Trib. Torino 18.3.2021, n. 1399). In verità, anche tenendo conto delle peculiarità proprie del contratto di conto corrente, e segnatamente che quest'ultimo costituisce un rapporto di durata che non si esaurisce al momento della pat- tuizione, a differenza del mutuo, il principio affermato dalla decisione delle
Sezioni Unite sopra riportata è applicabile anche nell'ipotesi in cui il supera- mento del tasso soglia si verifichi nel corso del rapporto di conto corrente in virtù di valida pattuizione contrattuale.
Diverso è, invece, il caso in cui la AN, nell'esercizio dello ius variandi, mo- difichi le condizioni ai sensi dell'art. 118 T.U.B. Qualora venga contestato il superamento della soglia usura nel corso del rapporto di conto corrente, non è detto, infatti, che ci si trovi in presenza di usura c.d. sopravvenuta, potendo venire in rilievo l'usurarietà dei nuovi tassi convenuti con le modifiche unila- terali (“nuova” usura originaria), alle quali non sia seguito il recesso del cor- rentista. Nel caso in esame, tuttavia, l'odierna parte appellante non ha de- dotto che, a seguito dell'esercizio dello ius variandi da parte della il CP_6 tasso o i tassi di interesse applicati fossero ususari (in tale caso, peraltro, il correntista dovrebbe allegare quale sia il tasso applicato e in quale periodo per assolvere all'onere di allegazione di cui è onerato).
6. Con il sesto motivo si censura la sentenza di primo grado per avere rite- nuto che l'istanza di c.t.u. contabile era inammissibile, in quanto volta a sup- plire alle carenze probatorie dell'appellante.
25 Il motivo non è fondato.
A fronte di un'allegazione generica o di una deduzione – quale quella relativa all'applicazione di costi non pattuiti o di quella relativa all'applicazione di tassi di intesse usurare – palesemente infondata non merita censura la deci- sione del giudice di primo grado di non disporre c.t.u. contabile.
La consulenza tecnica d'ufficio, infatti, non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di ele- menti acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Infatti, la Suprema Corte ha precisato che non è consentito al consulente nominato dal giudice di sostituirsi alla parte, andando a ricercare aliunde i dati che devono essere oggetto di riscontro da parte sua, che co- stituiscono materia di onere di allegazione e di prova (ovvero gli atti e i documenti che siano nella disponibilità della parte che agisce e dei quali essa deve avvalersi per fondare la sua pretesa), e che non gli siano stati forniti, magari acquisendoli dalla parte che non li aveva tempestivamente prodotti, in quanto in questo modo il giudice verrebbe impropriamente a supplire al carente espletamento dell'onere probatorio, in violazione sia dell'art. 2697 c.c., che del principio del contraddittorio (cfr. Cass. civ., Sez. II,
10.3.2015, n. 4729; Cass. civ., Sez. I, 26.11.2007, n. 24620).
Ne consegue che detto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 31.3.2025, n. 8498; Cass. civ., Sez. VI-1, ord.
15.12.2017, n. 30218; Cass. civ., Sez. VI-L, 8.2.2011, n. 3130).
Ed è appena il caso di rilevare come quello in esame non sia uno di quei casi in cui sia possibile derogare al divieto di indagini esplorative (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, 14.2.2006, n. 3191; Cass. civ., Sez. III, 6.6.2003, n. 9060).
7. In conclusione, l'appello proposto dalla Parte_3
avverso la sentenza n. 14198/2024 emessa
[...] dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 18.9.2024 deve es- sere accolto per la parte indicata in motivazione, e segnatamente quanto al quarto motivo. Conseguentemente, in parziale riforma della suddetta
26 decisione di primo grado, con la presente sentenza deve essere dichiarata la nullità del contratto di interest rate swap stipulato dall'odierna appellata in data 23.3.2012 e, conseguentemente, la deve essere Controparte_1 condannata a restituire all'odierna appellante l'importo di € 40.805,29, oltre interessi al tasso legale dalla data di ciascuno degli addebiti sopra indicati fino all'effettivo pagamento.
In base al principio fissato dall'art. 336, co. 1, c.p.c., secondo cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sen- tenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice di appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.10.2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. IV-3, 24.1.2017, n. 1775; Cass. civ., Sez. L, 22.12.2009, n. 26985; Cass. civ., Sez. III, 11.6.2008, n. 15483; Cass. civ.,
Sez. III, 5.6.2007, n. 13059). Nel caso in esame, tuttavia, la riforma della sentenza di primo grado per l'importo di € 40.805,29 non determina una modifica della Tariffa applicabile nel liquidare le spese in favore della Banca opposta da parte dell'opponente, prevalentemente soccombente.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara la contumacia della Controparte_1
accoglie l'appello proposto dalla Parte_2
avverso la sentenza n. 14198/2024 emessa dal Tribunale di
[...]
Roma, in composizione monocratica, il 18.9.2024 e, in parziale riforma di tale decisione:
o dichiara la nullità del contratto di interest rate swap n. 30779571 del 23.3.2012;
o condanna la a pagare alla Controparte_1 [...]
l'importo di € 40.805,29, oltre Parte_3 _4 interessi al tasso legale dal 26.9.2014 sull'importo di € 3.236,99, dal 27 27.6.2014 sull'importo di € 3.540,77, dal 27.3.2014 sull'importo di € 3.950,54, dal 27.12.2013 sull'importo di € 4.334,25, dal 27.9.2013 sull'importo di € 4.805,08, dal 27.6.2013 sull'importo di € 5.078,40, dal 27.3.2013 sull'importo di € 5.376,26, dal 27.12.2012 sull'importo di € 5.269,12, dal 28.9.2012 sull'importo di € 3.456,43, dal 27.6.2012 sull'im- porto di € 1.757,45; conferma nel resto la sentenza di primo grado;
condanna la Controparte_9
alla e per essa alla procuratrice speciale
[...] Controparte_2 CP_3
le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 382,00 per
[...] spese esenti ed € 30.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
condanna la a rimborsare alla Controparte_1 Pt_2 [...]
le spese del presente grado Parte_4 Parte_3 di giudizio, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge.
Roma, 3.11.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario AR EN Thellung de Courtelary
28
Parte_1
(cod. fisc.: , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Bertoloni n. 26/B, presso lo studio dell'avv. Giovanni Maria Baratta (cod. fisc.:
[...]
), che la rappresenta e difende per procura alle liti rilasciata C.F._1 su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello;
-appellante- e
Controparte_1
-appellata contumace- e
(cod. fisc.: ), e per essa la procuratrice Controparte_2 P.IVA_2 speciale (cod. fisc. ), in persona della Controparte_3 P.IVA_3 procuratrice speciale, avv. Manuela Marzo, elettivamente domiciliata in Roma,
Viale Cortina d'Ampezzo n. 186, presso lo studio dell'avv. Pamela Schim- perna (cod. fisc.: ), che la rappresenta e difende per CodiceFiscale_2 procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-terza intervenuta- OGGETTO: contratti ANri.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di _4
Roma, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza impugnata per i motivi innanzi indicati e qui da inten- dersi per gradatamente trascritti, (…) contrariis rejectis, previe le declaratorie tutte del caso:
In via preliminare: per le ragioni compiutamente esposte in narrativa – in ra- gione della mancata partecipazione della parte chiamata al procedimento di mediazione delegata dal Giudice - dichiarare improcedibile il giudizio e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto.
NEL MERITO
In via principale: revocare e dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto perché l'avversa pretesa creditoria è erronea, infondata e, comun- que, priva di idoneo supporto probatorio per le ragioni compiutamente espo- ste in narrativa.
In via principale concorrente: accertare e dichiarare la nullità del contratto Interest Rate AP n. 30779571 del 23.3.2012 e, per gli effetti, che tutti gli importi addebitati dalla in relazione a tale operazione Controparte_1 sono inefficaci fra le parti per le ragioni compiutamente esposte in narrativa e debbono, pertanto, essere oggetto di storno contabile;
in via di mero subordine, accertare e dichiarare la responsabilità precontrat- tuale e contrattuale della in relazione alla operazione Controparte_1 di Interest Rate AP medesima e, per gli effetti, condannare la opposta al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla opponente e per essi il cor- rispettivo pari alla sommatoria di tutti gli addebiti direttamente ed indiretta- mente imputabili alla operazione alla operazione di Interest Rate AP n. 30779571 del 23.3.2012.
In via principale concorrente subordinata: alla luce del mancato adempimento da parte della opposta alla richiesta ex art. 119 D. Lgs. 385/93 formulata in atti in seno al giudizio di primo grado in relazione alla consegna: i) c.d. “con- tratto quadro” di cui all'art. 23 TUF e 37 Reg. Consob cit.; ii) contratto Interest
Rate AP n. 30779571 del 23.3.2012; iii) atti in adempimento degli obblighi informativi sanciti dall'art. 21, comma I, TUF e dagli artt. 27 e ss. Reg. Consob cit.; iv) atti in adempimento degli obblighi informativi sanciti dall'art. 35 Reg.
Consob p.t. cit.; v) rendiconto periodici dal 30.9.2012 al 30.3.2017 relativi al 2 contratto Interest Rate AP n. 30779571 del 23.3.2012; vi) contabile rela- tive a ciascun addebito effettuato in relazione al contratto Interest Rate AP n. 30779571 del 23.3.2012 – in ragione degli obblighi sanciti dall'art. 119 D. Lgs. 385/93 ed attesa la giurisprudenza espressasi sul tema (ex plurimis Cass. Civ. 11554/2017), condannare la opposta al risarcimento di tutti i danni conseguenti all'inadempimento dell'obbligo di legge e per essi al corrispettivo pari alla sommatoria di tutti gli addebiti direttamente ed indirettamente im- putabili al contratto Interest Rate AP n. 30779571 del 23.3.2012, per i quali non è stato possibile provare la loro illegittimità e/o nullità e/ inefficacia a cagione della mancata produzione della documentazione richiesta ex art.
119 D. Lgs. 385/93.
In via subordinata: accertare e dichiarare che durante la vita dei rapporti in- trattenuti dalla con Controparte_5 [...] detto istituto ha illegittimamente e costantemente addebitato Controparte_1
a carico della cliente plurime ingentissime somme a vario titolo di interessi, commissioni, oneri e spese, per come saranno provate in corso di causa, in violazione dell'art. 1346 cod. civ. e del disposto dell'art. 5 L. 154/92 e dell'art.
117 D.lgs. 385/93 e che tali addebiti sono affetti da nullità ai sensi e per gli effetti delle citate norme e, conseguentemente, condannare la opposta a stor- nare dalla propria contabilità tutte e ciascuna predette somme, ovvero – in via di subordine – al riaccredito, con giusta valuta, di tutte e ciascuna le somme medesime od - in via di ulteriore subordine - all'accredito di ciascuna somma comprensiva degli interessi maturati al tasso sostitutivo sancito dall'art. 117 TUB cit. a decorrere dalla data dell'illegittimo addebito e sino alla data dell'effettivo riaccredito, talché la cliente non abbia a patire alcun pre- giudizio economico in ragione e conseguenza di detti illegittimi addebiti;
com- pensare eventuali crediti della con i saldi attivi rive- Controparte_1 nienti dai predetti conteggi, nonché con le somme dovute dalla opposta in ragione e conseguenza della nullità del contratto Interest Rate AP n.
30779571 del 23.3.2012, ovvero a titolo di risarcimento dei danni patiti e patendi dalla opponente in conseguenza della operazione di Interest Rate
AP medesima.
In ogni caso: con piena vittoria di spese, competenze e onorari, accessori di legge tutti inclusi per entrambi i gradi di giudizio”;
3 per e per essa “- Dichiarare inammis- Controparte_2 Controparte_3 sibile e/o rigettare integralmente l'appello proposto da
[...]
, confermando integralmente la Parte_2 sentenza impugnata;
- Condannare Parte_2 al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
FATTO E DIRITTO
1. La ha proposto opposi- Parte_2 zione avverso il decreto ingiuntivo n. 13757/2019 emesso dal Tribunale di
Roma il 27.6.2019, con cui le è stato ingiunto di pagare alla Controparte_1
l'importo di € 2.392.862,93, oltre interessi come da domanda e spese
[...] del procedimento monitorio. In particolare, nel chiedere la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ha domandato di: a) dichiarare la nullità del contratto di interest rate swap n. 30779571 del 23.3.2012 e, per l'effetto, di condan- nare la opposta a ripetere (allo “storno contabile”) tutti gli importi CP_6 addebitati dalla opposta in relazione a tale operazione;
b) in subor- CP_6 dine, accertare la responsabilità precontrattuale e contrattuale della
[...] in relazione all'operazione di interest rate swap n. Controparte_1
30779571 del 23.3.2012 e, per l'effetto, condannare la Banca opposta al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dall'opponente e per essi il cor- rispettivo pari alla sommatoria di tutti gli addebiti direttamente ed indiretta- mente imputabili all'operazione di interest rate swap; c) sempre in subordine
- per la sola denegata ipotesi in cui la non avesse adempiuto tempe- CP_6 stivamente alla richiesta ex art. 119 TUB formulata in atti in relazione alla consegna: i) c.d. “contratto quadro” di cui all'art. 23 TUF e 37 Reg. Consob n. 17581/2010; ii) contratto interest rate swap n. 30779571 del 23.3.2012; iii) atti in adempimento degli obblighi informativi sanciti dall'art. 21, co. 1, TUF e dagli artt. 27 e ss. Reg. Consob n. 17581/2010; iv) atti in adempimento degli obblighi informativi sanciti dall'art. 35 Reg. Consob n.
17581/2010; v) rendiconto periodici dal 30.9.2012 al 30.3.2017 relativi al contratto interest rate swap n. 30779571 del 23.3.2012; vi) contabile rela- tive a ciascun addebito effettuato in relazione al contratto interest rate swap
n. 30779571 del 23.3.2012 – condannare l'opposta al risarcimento di tutti
4 i danni conseguenti all'inadempimento dell'obbligo di legge e per essi al corrispettivo pari alla sommatoria di tutti gli addebiti direttamente ed indi- rettamente imputabili al contratto di interest rate swap n. 30779571 del 23.3.2012, per i quali non sarebbe stato possibile provare la loro illegitti- mità o nullità e inefficacia a cagione della mancata produzione della docu- mentazione richiesta ex art. 119 TUB;
e) sempre in via subordinata: accertare e dichiarare che durante la vita dei rapporti intrattenuti dalla
[...] con la quest'ul- Controparte_7 Controparte_1 tima ha illegittimamente e costantemente addebitato a carico della cliente plurime ingentissime somme a titolo di interessi, commissioni, oneri e spese, in violazione dell'art. 1346 c.c. e del disposto dell'art. 5 della legge n. 154/1992 e dell'art. 117 TUB e, conseguentemente, condannare l'opposta a stornare dalla propria contabilità tutte e ciascuna predette somme, ovvero
– in via di subordine – al riaccredito, con giusta valuta, di tutte e ciascuna le somme medesime o, in via di ulteriore subordine, all'accredito di ciascuna somma comprensiva degli interessi maturati al tasso sostitutivo sancito dall'art. 117 TUB a decorrere dalla data dell'illegittimo addebito e sino alla data dell'effettivo riaccredito, in modo che la cliente non abbia a patire alcun pregiudizio economico in ragione e conseguenza di detti illegittimi addebiti;
compensare eventuali crediti della con i saldi attivi Controparte_1 rivenienti dai predetti conteggi, nonché con le somme dovute dalla opposta in ragione e conseguenza della nullità del contratto interest rate swap n.
30779571 del 23.3.2012, ovvero a titolo di risarcimento dei danni patiti e patendi dalla opponente in conseguenza della operazione di interest rate swap medesima.
Si è costituita in giudizio la chiedendo: a) in via pre- Controparte_1 liminare e pregiudiziale, l'accertamento e la declaratoria di nullità della cita- zione per violazione dell'art. 163 c.p.c.; b) nel merito, di rigettare l'opposi- zione ex art. 645 c.p.c. perché infondata e sfornita di prova e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo;
c) in ogni caso, di condannare l'op- ponente al pagamento della somma domandata o comunque dovuta.
Con ordinanza in data 4.7.2020, resa a scioglimento della riserva assunta alla prima di trattazione, il giudice designato del Tribunale di Roma ha riget- tato l'istanza ex art. 648 c.p.c. e ha assegnato a parte opponente termine di giorni quindici per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatorio ai 5 sensi del co. 1 dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, previsto quale condizione di procedibilità dal co. 2 della stessa disposizione.
Trattenuta la causa in decisione all'udienza del 31.1.2022 il giudice di primo grado ha disposto la rimessione del giudizio in istruttoria e, all'esito del de- posito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., con sentenza n. 14198/2024 depositata il 18.9.2024 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha così statuito: “respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 13757/2019, RG. n° 38865/2019, emesso inter partes il 27/06/2019 dal Tribunale Ordinario di Roma e, per l'effetto, conferma il richiamato decreto monitorio. Condanna la società opponente a rifondere in favore di CP_8
, rappresentata da le spese del presente giudizio,
[...] Controparte_3 che si liquidano nell'importo complessivo di € 24.668,00. oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, compenso, c.p.a. ed i. v. a, come per legge”.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto tempestivamente appello la
, che ha svolto i motivi riportati di seguito e ha _4 concluso, come in epigrafe, per l'integrale riforma della decisione impugnata.
Si è costituita nel presente grado di giudizio, spiegando così intervento, la e per essa la procuratrice speciale che ha Controparte_2 Controparte_3 allegato – nell'intestazione dell'atto di intervenuto – e documentato che, con contratto di cessione di crediti, ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della legge n. 130/1999, concluso in data 10.12.2020 con la con Controparte_1 efficacia economica dalle ore 00.01 del 1°.
7.2020 ed efficacia giuridica dal
10.10.2020, le ha ceduto pro soluto in suo favore tutti i crediti quali- CP_6 ficati come attività finanziarie deteriorate, identificabili secondo i criteri indi- cati nel relativo “Avviso di cessione” pubblicato sulla G.U.R.I. – Parte II
12.12.2020, n. 145, corredato dall'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016; e che tra tali crediti ceduti vi è quello di cui a presente atto, di cui dunque è divenuta titolare;
e ha contestato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha concluso, come in epi- grafe, per il rigetto dell'impugnazione.
Con ordinanza in data 31.3.2025 (comunicata in data 18.4.2025) questa
Corte, provvedendo sul ricorso ex art. 351 c.p.c. depositato da parte appel- lante, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza n. 14198/2024 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 18.9.2024.
6 2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto che “debba essere respinta l'eccezione d'improcedibilità della domanda per 'irrituale' partecipazione al procedimento di mediazione di parte opposta, rectius, per partecipazione del legale dell'opposta in as- senza di procura notarile, in quanto: dall'esame del verbale di mediazione, la procedura risulta conclusa, con conseguente avveramento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale, non avendo il mediatore eccepito l'ir- ritualità della partecipazione della parte sprovvista di procura sostanziale”.
Il motivo non merita accoglimento.
2.1. Il giudice di primo grado ha ritenuto che, nel senso dell'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda di condanna proposta in via monitoria dalla “depone una lettura sistematica delle disposizioni le- CP_6 gislative di cui agli articoli: 5, comma 2 e 8, comma 4 del D. Lgs 28/2010, sulla base delle quali non è inferibile un principio d'improcedibilità della do- manda giudiziale, nell'ipotesi di irrituale partecipazione di una parte alla pro- cedura di mediazione, per assenza dei poteri di rappresentanza previsti ex lege. Per contro, secondo la lettera del citato comma 4 dell'art. 8 del D. lgs 28/2010, (…) 'Dove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale'. Da tale disposizione è rica- vabile il postulato secondo cui la richiesta di dichiarazione dei poteri di rap- presentanza alle parti è rimessa alla valutazione discrezionale del mediatore, il quale, dove ne ravvisi la necessità, formula la ridetta richiesta e ne dà atto a verbale. In altri termini, l'impulso alla declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale, per assenza di poteri di rappresentanza di una delle parti
(o di entrambe), spetta al mediatore. Non essendovi, tuttavia, traccia nel ver- bale di mediazione conclusa allegato in atti, di determinazioni del mediatore in tal senso, la questione deve ritenersi superata e la domanda giudiziale procedibile”.
La statuizione sopra riportata del giudice di prime cure non è condivisibile, ma al contempo non è possibile ritenere che il Tribunale di Roma avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità della domanda di condanna proposta dalla con il ricorso ex art. 633 c.p.c. depositato in Controparte_1 data 17.5.2009; e che, conseguentemente, avrebbe dovuto revocare il
7 decreto ingiuntivo n. 13757/2019 emesso dal Tribunale di Roma il 27.6.2019, come ha tempestivamente eccepito e domandato l'odierna ap- pellante.
2.2. La mediazione obbligatoria è stata introdotta come condizione di pro- cedibilità di una vasta serie di controversie, tra cui quelle in materia ANria, dal d.lgs. 4.3.2010, n. 28 (decreto emanato in attuazione dell'art. 60 della legge 18.6.2009 n. 69). Come ha osservato la Suprema Corte, “Il legislatore con il decreto legislativo menzionato ha cercato di accelerare, se non forzare, la creazione di una cultura di risoluzione alternativa delle controversie, con finalità deflattiva, imponendo per una vasta serie di controversie questa ipo- tesi di mediazione come obbligatoria, il cui mancato esperimento è stato san- zionato con l'improcedibilità” (così Cass. civ., Sez. III, 7.3.2019, n. 8473).
Ai sensi del co. 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda proposta nelle materie di cui al co. 1 della stessa disposizione, come nella presente causa in materia AN- ria: è quanto peraltro ha ritenuto lo stesso giudice di prime cure, che, con l'ordinanza in data 4.7.2020, ha disposto che venisse effettuato il procedi- mento di mediazione obbligatoria, pure onerando di ciò parte opponente, anziché parte opposta (cfr. Cass. civ., S.U., 18.9.2020, n. 19596). L'art. 5, co. 2, cit. prevede, con un secondo periodo, che “L''improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza”.
Inoltre, la lett. a) del co. 6 dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 prevede che “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis”. Come si è detto sopra, nel caso in esame il giudice di primo grado, dopo avere concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ha assegnato “a parte opponente” termine di giorni quindici per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria.
2.3. Come ha evidenziato il giudice di legittimità, “Il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professio- nale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una solu- zione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia,
8 consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favo- rendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali” (così Cass. n. 8473/2019, cit.). Conseguentemente, il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dia- logo informale e diretto tra parti e mediatore conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti.
Per questo ha imposto alle parti – o, meglio, alla parte che intende agire in giudizio o, in tutti quei casi in cui la mediazione debba avere luogo o venga disposta dal giudice quanto il giudizio è già stato introdotto (come nel caso in esame), a quella che ha già agito in giudizio – questo “impegno”, confi- dando di poter evitare (alle parti, e allo Stato più in generale) un buon nu- mero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della me- diazione obbligatoria.
2.4. Nel caso in esame, al procedimento di mediazione obbligatoria, dispo- sto dal giudice di primo grado, e segnatamente all'incontro del 23.9.2020, non ha partecipato – come si legge nella sentenza appellata – “il legale dell'opposta”, bensì l'avv. Fabrizio Giorgio Scaletta, in assenza – non tanto di delega da parte dell'avv. Pamela Schimperna, difensore della Banca opposta, quanto – di procura speciale da parte della Banca. Innanzi al mediatore, in- fatti, è onerata a comparire la parte personalmente, e ciò nel caso in esame non è avvenuto.
Nel verbale di mediazione si legge: “Per la parte istante è presente l'Avv. Eleonora Imbriale, la quale rappresenta e difende per procura notarile la Sua assistita;
per la parte convenuta è presente l'Avv. Fabrizio Giorgio Scaletta, in sostituzione dell'Avv. Pamela Schimperna, il quale si riserva di produrre la procura speciale per la partecipazione all'incontro di mediazione, in quanto quella inviata all'Organismo è stata conferita per errore ad altro Avvocato (…) l'Avv. Eleonora Imbriale rileva l'assenza della parte chiamata, stante la mancata produzione di idonea procura notarile conferita all'Avv. Fabrizio Giorgio Scaletta né tantomeno all'Avvocato costituito in giudizio Pamela Schimperna (…) chiude la seduta con un verbale negativo”.
9 L'art. 8 del d.lgs. n. 28/2010, dedicato al procedimento, prevede espressa- mente che, al primo incontro davanti al mediatore, debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati. Ne consegue che – come ha chiarito il giudice di legittimità – ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte non può evitare di presentarsi dinanzi al mediatore, o anche di inviare soltanto il proprio avvocato, la cui presenza originariamente non era neppure prevista: infatti, è stata introdotta nell'art. 5 dal co. 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010, che prevede che chi intenda esercitare l'azione debba promuovere preventivamente la mediazione obbligatoria assistito dal proprio avvocato.
2.5. La necessità della comparizione personale delle parti innanzi al media- tore non comporta che si tratti di attività non delegabile. “In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri. (…) Deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'a- zione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di media- zione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche - ma non solo - dal suo difensore” (così Cass. n. 8473/2019, cit.).
Al contempo, però, allo scopo di validamente delegare un terzo alla parteci- pazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere me- diante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla me- diazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. Quindi, il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura spe- ciale sostanziale.
Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal proprio difen- sore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può però conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Come ha rite- nuto la Corte di legittimità, “se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difen- sore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla
10 mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenti- cabili direttamente dal difensore” (così Cass. n. 8473/2019, cit.).
Anche nel caso in cui la procura conferita al difensore lo deleghi espressa- mente a ogni potere giudiziale e stragiudiziale ed anche del potere di conci- liare la controversia (sostanziale), questa è idonea a consentire all'avvocato la sostituzione del proprio assistito dinanzi al mediatore. Pertanto, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difen- sore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista.
2.6. La rileva, nel costituirsi nel presente giudizio di Controparte_1 appello, di avere “poi prontamente depositato in via telematica (con riserva di produrre, se richiesto, l'originale), Procura Speciale alla Mediazione auten- ticata dal Dott. , notaio in Cosenza, del 16/02/2021 rep. Persona_1
125314, conferita all'Avv. Fabrizio Giorgio Scaletta, presente all'incontro”, de- ducendo come questo avrebbe “sanato definitivamente qualsivoglia, sebbene già inesistente, difetto”.
La procura speciale all'avv. Scaletta, dunque, è stata conferita in data
16.2.2021, quindi successivamente all'incontro innanzi al mediatore, avve- nuto il 23.9.2020.
Il potere di rappresentanza deve risultare da apposita dichiarazione e di tale adempimento il mediatore è tenuto a darne atto a verbale. Nel caso in esame il mediatore ha dato atto che la procura speciale sostanziale da parte della all'avv. Scaletta sarebbe stata prodotta in un seguito, Controparte_1 ma il procedimento è stato chiuso prima che venisse effettuata tale produ- zione. Ciò nondimeno si deve ritenere che la procura sostanziale conferita dalla Banca opposta, parte onerata – secondo quanto ormai pacifico in giu- risprudenza, come si è detto sopra, seppure non per quanto disposto dal giudice di prime cure – ad introdurre il procedimento di mediazione, e quindi anche a prendervi parte personalmente o mediante un procuratore sostan- ziale, è idonea a integrare il requisito richiesto dalla legge.
In primo luogo, la procura speciale sostanziale conferita all'avv. Scaletta in data 16.2.2021 ha “lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione
11 e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono og- getto” (così Cass. n. 8473/2019, cit.).
È vero che interviene in un momento non soltanto successivo a quando viene celebrata l'udienza innanzi al mediatore, ma soprattutto a quello in cui viene redatto il verbale di mediazione negativo, ma espressamente prevede la “ra- tifica della partecipazione avvenuta all'incontro del 23/09/2020”. Proprio in ragione della natura sostanziale di tale procura, si deve ritenere che la stessa può intervenire anche in un momento successivo a quello in cui viene cele- brato il procedimento di mediazione, ed esplica efficacia retroattiva (cfr., nell'affermare che tale principio non vale in materia processuale, Cass. civ., S.U., 13.6.2014, n. 13431; nonché, nello stesso senso, Cass. civ., Sez. II,
29.3.2019, n. 8933; Cass. civ., Sez. L, 22.7.2025, n. 20562), purché in tale caso preveda la ratifica l'operato già espletato dal rappresentante innanzi al mediatore, nonché che intervenga prima che venga dichiarata l'improcedibi- lità della domanda giudiziale.
3. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per avere ritenuto che la abbia assolto all'onere della Controparte_1 prova di cui era onerata in relazione alla domanda di condanna proposta dalla stessa in sede monitoria, con il ricorso ex art. 633 c.p.c. in data 17.5.2019, a fronte del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto.
Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado - più nello specifico - per avere ritenuto provato il credito di € 1.107.314,05, azionato in via monitoria dalla e relativo al contratto Controparte_1 di anticipo fatture n. 07339/3800/0046781, laddove la Banca originaria opposta avrebbe prodotto le sole copie del “Contratto di anticipo fatture” (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte del procedimento monitorio) e delle “distinte di presentazione” (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte del procedimento moni- torio), nonché la certificazione ex art. 50 TUB (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte del procedimento monitorio), e “Le copie dei suddetti documenti sono state (…) oggetto di puntuale e circostanziato disconoscimento da parte dell'opponente”, senza che la provvedesse a depositare in giudizio gli CP_6 originali.
12 I due motivo sopra riportati possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra loro, nonché in parte coincidenti, e sono entrambi infondati.
3.1. Con il primo motivo di appello si deduce, in primo luogo, che “All'esito del puntuale, motivato e circostanziato disconoscimento dei contratti di conto corrente e di apertura di credito operato in citazione, la AN ha omesso di depositare in giudizio gli originali dei documenti disconosciuti, con conse- guente mancato assolvimento dell'onere probatorio sulla medesima gravante ex lege in ragione della forma scritta dei contratti ANri sancita a pena di nullità dall'art. 117 D.lgs. 385/1993”.
Il disconoscimento della conformità agli originali delle copie del “Contratto di conto corrente” (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte del procedimento moni- torio) e del “Contratto di apertura di credito in conto corrente” (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte del procedimento monitorio) non può dirsi specifico. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo in- vece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (cfr. Cass. civ., Sez. V, 20.6.2019, n. 16557).
Nel caso in esame, invece, l'odierna appellante si è limitata a contestare ge- nericamente la conformità delle copie agli originali, senza indicare quali sa- rebbero le difformità riscontrate. In particolare, nell'atto di citazione in op- posizione la “eccepisce la non corrispondenza fra le condizioni _4 economiche riportate nelle copie dei contratti prodotti ai nn. 1 e 2 del fascicolo monitorio rispetto ai relativi originali e, conseguentemente, si disconoscono ex art. 2719 c.c. dette copie”.
Di contro, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onni- comprensive, ma va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circo- stanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende
13 contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (cfr. Cass. civ., Sez. II, 30.10.2018, n. 27633).
E' opportuno osservare, infine, che anche il disconoscimento della confor- mità all'originale della copia informaticadi scrittura analogica depositata te- lematicamente è disciplinato dall'art. 2719 c.c., e non dalla normativa in tema di processo civile telematico, sicché tale disconoscimento deve essere effettuato, a pena di inefficacia, mediante dichiarazione che evidenzia in modo chiaro e univoco il documento che si intende contestare e gli aspetti differenziali rispetto all'originale, essendo poi rimesso al giudice l'accerta- mento di detta conformità attraverso le prove offerte in giudizio, comprese le presunzioni, a differenza di quanto si verifica per il disconoscimento della scrittura privata ex art. 215, co. 1, n. 2), c.p.c. che, in mancanza di verifica- zione, ne impedisce l'utilizzabilità (cfr. Cass. civ., Sez. L, ord. 7.10.2024, n. 26200).
3.2. Neanche è fondata la censura – svolta sempre nell'ambito del primo motivo di appello – in ordine alla mancanza di prova del credito in ragione della certificazione ex art. 50 TUB prodotta dalla Banca nel procedimento monitorio. Parte appellante censura, in particolare, la motivazione della de- cisione impugnata laddove il Tribunale di Roma ha ritenuto che “Pur volendo ritenere che l'estratto conto ANrio di cui all'art. 50 D.L 1 Settembre 1993 N. 3 [deve ritenersi, d.lgs. 1°.9.1993, n. 385] abbia efficacia probatoria piena solo ai fini e nell'ambito del procedimento disciplinato agli art. 633 c.p.c e ss, non può revocarsi in dubbio che la sua produzione nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo faccia sorgere, in capo al correntista oppo- nente, il quale voglia contestarne le risultanze, l'onere di sollevare rilievi spe- cifici”.
È vero che la norma di cui all'art. 50 TUB ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto in- giuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. E che, conseguentemente, nel caso in cui l'opposizione all'ingiun- zione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata
14 su motivi non solo formali, quale l'inutilizzabilità dell'estratto conto certifi- cato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, ri- sultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali (come ha fatto la nel caso in esame), nel giudizio a cognizione piena, spetta alla _4 AN (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, ab- bia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il con- tratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (cfr., tra molte, Cass. civ., Sez.
I, ord. 6.6.2018, n. 14640).
Nel caso in esame, tuttavia, “l'Istituto di credito opposto risulta aver deposi- tato, unitamente al ricorso per ingiunzione, gli estratti analitici trimestrali com- pleti”, come ha rileva il giudice di prime cure con la sentenza impugnata.
3.3. La ha dedotto, nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c., _4
e ribadisce nel proporre appello, che dall'esame degli “Estratti conto analitici” del conto corrente n. 00447/1000/00019815 (v. doc. n. 4 del fascicolo di parte del procedimento monitorio) sarebbe emerso che “durante l'intera vita del rapporto sono stati addebitati vari e rilevanti importi a titolo di commis- sioni e spese che non risultano in alcun modo pattuiti per iscritto, neppure nelle condizioni economiche riportate nelle copie disconosciute dei documenti contrattuali (dappoi non prodotti in originale dalla AN)”. In particolare, si deduce come “addebiti (…) (per un capitale di complessivi € 35.000 c.ca – cfr. all. 4 alla citazione 'Elenco analitico delle somme contestate') sono, dun- que, in ogni caso (id est anche a voler prescindere dalla mancata allegazione degli originali dei contratti all'esito del disconoscimento) affetti da nullità ex art. 117 TUB”.
Gli addebiti a cui si riferisce l'appellante con il motivo di appello in questione, tuttavia, non sono stati effettuati in esecuzione del contratto di conto cor- rente o di quello di anticipo fatture. Come evidenziato proprio dall'elenco dei rapporti contestati, e segnatamente dalla voce “DARE (Commissioni Lett. Ga- ranzia /Reference)”, si tratta di corrispettivi addebitati sul conto corrente in essere con la Società correntista a fronte di attività distinte. E ciò in via as- sorbente sul rilievo per cui sono indicati, in tale elenco, per un ammontare complessivo di € 26.436,21, che pure parte opponente (odierna appellante) non riporta nelle proprie difese, facendo riferimento a “€ 35.000 c.ca”
15 In primo luogo, si tratta del corrispettivo per la richiesta di informazioni sulla solvibilità di un cliente (della , una dichiarazione di solidità fi- _4 nanziaria rilasciata dalla propria Banca per attestare l'affidabilità di un'im- presa, nel gergo ANrio “reference”. In generale, la richiesta di una lettera di referenza generica o di un'attestazione di capacità finanziaria da parte della propria AN non ha costi, poiché si tratta di un servizio per il proprio cliente. Qualora, invece, vengano richiesti alcuni servizi correlati, come le "in- dagini ANrie", queste letere di referenza hanno un costo.
Si deve ritenere, allora, che nel caso in esame la richiese alla _4 propria Banca, la delle specifiche indagini ANrie su Controparte_1 alcune controparti contrattuali per le quali quest'ultima addebitò i costi in- dicati nell'elenco allegato, tutti riportati negli estratti conto prodotti dalla Banca in sede monitoria.
In secondo luogo, vengono indicati costi per garanzie BID (o “Bid Bond”), vale a dire cauzioni che l'odierna appellante ha dovuto presentare per par- tecipare a una gara d'appalto, a garanzia della serietà della propria offerta. È uno strumento che tutela il committente, assicurando che l'offerente man- tenga la propria proposta e sia pronto a stipulare il contratto in caso di aggiudicazione.
In terzo luogo, sono indicati “Comm. Spese Relative a prt Estero Speciali- stico”, vale a dire servizi specialistici prestati dalla alla Controparte_1
I.N.U.C. S.p.A. in quanto operante in ambito internazionale, e probabilmente all'affidamento per servizi estero, che può includere prestiti o servizi finan- ziari specifici per operazioni all'estero.
Tutti i costi addebitati dalla in relazione ai servizi sud- Controparte_1 detti, quelli indicati nell'elencazione prodotta nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. per un importo complessivo di“€ 35.000 c.ca” (precisamente, per € 26.436,21, come si è detto sopra) (v. doc. n. 4 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio),“non risultano in alcun modo pattuiti per iscritto, neppure nelle condizioni economiche riportate nelle copie disco- nosciute dei documenti contrattuali (dappoi non prodotti in originale dalla AN)” – come deduce parte appellante – in quanto non trovano la loro regolamentazione nei rapporti di conto corrente o nel rapporto di anticipo fatture, ma in specifiche richieste di servizi effettuate dalla Società correntista
16 alla Banca. Si tratta di servizi aggiuntivi che non sono accessori rispetto ai rapporti suddetti, ma piuttosto all'attività di impresa svolta dalla correntista.
In ragione della natura dei servizi in questione, il relativo costo non deve essere pattuito per iscritto dalle parti, ma piuttosto deve essere reso noto dalla Banca mediante apposita pubblicità dello stesso. Nel caso in esame, la I.N.U.C. S.p.A. non ha dedotto che i servizi in questione non siano stati esple- tati dalla e neanche che il costo degli stessi non fosse Controparte_1 stato reso noto, ma – appunto – che “non risultano in alcun modo pattuiti per iscritto”. Non sussiste allora l'illegittimità dedotta nel proporre opposi- zione e per cui i costi in questione non sarebbero dovuti alla opposta. CP_6
3.4. Neanche è fondata la censura – svolta sempre nell'ambito del primo motivo di appello, ma oggetto anche del secondo motivo – alla decisione di primo grado per non avere il Tribunale di Roma ritenuto“l'addebito periodico di ingentissimi importi a titolo di liquidazione interessi a valere sulle opera- zioni di anticipo fatture (cfr. sub causali 'Liquidazione Interessi Ant. Fatture)”,
e segnatamente dell' “ingente somma di euro 281.196,31 a titolo di interessi (cfr. sempre allegato doc.4 alla citazione in opposizione a decreto ingiuntivo 'Elenco analitico delle somme contestate', colonna 'DARE (Liquidazione inte- ressi su Ant. Fatt.)')”.
In particolare, l'odierna appellante deduce che “Nel corso del giudizio di primo grado, in risposta ai più che puntuali rilievi e contestazioni dell'oppo- nente (cfr. ancora all. 4 alla citazione 'Elenco analitico delle somme conte- state'), non è stata data dimostrazione alcuna (neppure parziale) in punto di: a) conteggi posti alla base del calcolo degli interessi (difatti, non vi è in atti alcun documento nel quale vengano rendicontati i calcoli ed i valori in base ai quali sono stati quantificati gli interessi sulle operazioni di anticipo fatture e ciò sebbene, nei conteggi scalare allegati agli estratti trimestrali del conto corrente n. 00447/1000/00019815, sotto la voce 'Commissione Disponibilità
Fondi' in corrispondenza del computo a valere sull'affidamento di € 1.000.000,00 vi sia la seguente dicitura 'Finanziamenti su crediti commerciali
e anticipi con liquidazione degli interessi disgiunta dalla competenze di chiu- sura del conto corrente' che comprova che il computo degli interessi sulle operazioni di anticipo su fatture è effettuato su separati documenti contabili
17 (per l'appunto non prodotti in atti!); b) tassi d'interesse effettivamente applicati dalla AN a valere sulle operazioni di finanziamenti e anticipi fatture”.
A ben considerare, parte appellante non allega che gli interessi applicati dalla nell'ambito del rapporto di anticipo fatture non siano stati conformi CP_6 alle previsioni contrattuali (questa censura viene svolta unicamente con ri- guardo all'addebito di costi per € 35.000,00 circa, di cui si è detto sopra), ma piuttosto che non siano esplicitati i conteggi relativi agli interessi com- putati. Tuttavia, la ha prodotto, nel costituirsi nel giu- Controparte_1 dizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., “Copie degli estratti da cui emergono le operazioni di sconto delle fatture presentate e anticipate” (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), i quali provano in ragione di quali operazioni di anticipo fatture siano stati addebitati gli inte- ressi nella misura contestata.
Non corrisponde al vero, allora, quanto dedotto da parte appellante – nello svolgere il terzo motivo di appello – per cui il Tribunale di Roma sarebbe incorso in errore allorquando ha affermato che la avrebbe prodotto in CP_6 giudizio “le copie degli estratti conto da cui emergevano le operazioni di sconto delle fatture presentate e anticipate”, laddove – secondo la I.N.U.C.
S.p.A. – “la AN ha prodotto solo le (disconosciute) distinte di presentazione delle fatture per l'anticipazione e la corrispondenza intercorsa con uno dei debitori ceduti, ma non anche gli estratti conto (indispensabili anche per ve- rificare l'importo dei singoli anticipi) e i conteggi scalare (indispensabili per verificare il computo degli ingentissimi interessi via via addebitati sul conto ordinario a titolo interessi del conto anticipi e che assommano ad euro
281.196,31 per come puntualmente elencati all'all. 4 all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo)”.
Con riguardo ai tassi di interesse applicati nell'ambito del rapporto in que- stione, poi, la non ha dedotto che siano stati applicati interessi _4 non pattuiti, e tanto meno che la abbia applicato interessi in misura CP_6 diversa da quella pattuita. Piuttosto – come si è detto sopra – l'appellante ha dedotto che la nel domandare la condanna in sede Controparte_1 monitoria della debitrice, non abbia indicato “tassi d'interesse effettivamente applicati dalla AN a valere sulle operazioni di finanziamenti e anticipi fat- ture”.
18 Tuttavia, una volta prodotto, già in sede monitoria, il contratto di apertura di anticipo fatture n. 07339/3800/00467814 stipulato in data 26.3.2010 (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte odierna appellata – procedimento monitorio), il quale riporta le condizioni economiche delle anticipazioni effettuate dalla era semmai onere di parte opponente allegare che i Controparte_1 tassi applicati a tali operazioni siano stati diversi da quelli pattuiti. Questo la non ha fatto, avendo piuttosto dedotto – come ribadito nel pro- _4 porre appello – che la non ha applicato i tassi contrattualmente pat- CP_6 tuiti.
4. Con il quarto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per non avere ritenuto la nullità del contratto di interest rate swap n. 30779571 stipulato dalla con la in data 23.3.2012 _4 Controparte_1 per il “mancato assolvimento degli obblighi di operare "con diligenza, corret- tezza e trasparenza per servire al meglio l'interesse dei clienti e l'integrità del mercato" (art. 21, comma 1, lett. a.), di "acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati" (art. 21, comma 1, lett. b.), nel pieno rispetto degli adempimento previsti dalla normativa regolamentare emessa dalla Consob, nel presente giudizio”.
In particolare, la deduce che, qualora “il Tribunale avesse corret- _4 tamente esaminato gli elementi documentali e posti gli stessi in correlazione con la normativa di settore, avrebbe dovuto accertare e dichiarare la nullità invocata dall'opponente, con conseguente obbligo a carico della AN di restituzione di tutte le ingentissime somma addebitate in conto a titolo di differenziale sul contratto di Interest Rate AP (per quantomeno euro
41.470,24 – cfr. sempre all. 4 all'atto di citazione in opposizione a d.i., co- lonna 'Dare OTC/IRS'), somme tutte che pertanto avrebbero dovuto essere oggetto di storno/riaccredito contabile, ovvero oggetto di compensazione sulla scorta della eccezione riconvenzionale in tal senso formulata in atti”.
Il motivo è fondato.
4.1. Il Tribunale di Roma ha correttamente evidenziato che il contratto di interest rate swap stipulato tra la e la non _4 Controparte_1
è stato oggetto del procedimento monitorio e non concorre alla determina- zione della somma ingiunta e che, conseguentemente, la domanda proposta dall'odierna appellante con riguardo a tale contratto nel proporre
19 opposizione ex art. 645 c.p.c. è da ritenersi riconvenzionale, con conse- guente onere probatorio della stessa in capo a chi la dispiega.
Tuttavia, l'odierna appellante non ha dedotto la mancanza del contratto qua- dro, e quindi non era onere della Banca produrre l'Accordo Normativo (il contratto quadro espressamente previsto dall'art. 28 Reg. Consob 11522/1998, nonché dalle successive modifiche al Reg. Intermediari, e che deve essere redatto informa scritta a pena di nullità ex art. 23 TUF). Non è allora possibile ritenere la nullità del contratto di interest rate swap in data 23.3.2012 per mancanza del contratto quadro, che non è stato prodotto in atti, ma che non è contestato da parte appellante sia stato stipulato.
4.2. La Suprema Corte ha chiarito che la compilazione, al momento della conclusione del contratto quadro, del questionario diretto a far conoscere la propensione al rischio del cliente ed i suoi obiettivi di investimento, non vale ad integrare la dichiarazione prevista dall'art. 31, co. 2, del Reg. Consob n. 11522/1998, che, con riguardo al contratto di interest rate swap, esige un'e- spressa attestazione sulla specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari, al fine di rendere edotto l'intermediario della volontà dell'investitore di rinunciare ad una serie di diritti, altrimenti spettantegli, non ricavabile dalle generiche indicazioni raccolte a norma dell'art. 28 del citato regolamento (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 20.3.2024, n. 7412).
Come si è detto sopra, la società originaria opponente ha dedotto, nel pro- porre opposizione ex art. 645 c.p.c., che la avrebbe dovuto “acquisire CP_6 le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”, ai sensi dell'art. 21, co. 1, lett. b.), del Reg. Con- sob 2010, e che ciò non ha fatto.
Si deve ritenere, allora, che, a fronte di tale allegazione e deduzione della la avrebbe dovuto documentare che la _4 Controparte_1 società avesse rilasciato la dichiarazione scritta da parte del legale rappre- sentante della Società odierna appellante prevista dall'art. 31, co. 2, del Reg. Consob n. 11522/1998, che esige un'espressa attestazione sulla specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari, al fine di rendere edotto l'intermediario della volontà dell'investitore di rinun- ciare ad una serie di diritti, altrimenti spettantegli. In mancanza di tale
20 dichiarazione, o di prova della di tale dichiarazione da Controparte_1 parte del legale rappresentante della il contratto di interest rate _4 swap stipulato in data 23.3.2012 deve essere dichiarato nullo.
4.3. In ogni caso, come hanno ritenuto le Sezioni Unite della Suprema Corte, in tema di interest rate swap, occorre accertare, ai fini della validità del con- tratto, se si sia in presenza di un accordo tra intermediario e investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed og- gettivamente condivisi. Accordo che non si può limitare al mark to market, ossia al costo, pari al valore effettivo del derivato a una certa data, al quale una parte può anticipatamente chiudere tale contratto o un terzo estraneo all'operazione è disposto a subentrarvi, ma deve investire, altresì, gli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzio- nata alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall'intesa, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo (cfr. Cass. civ., S.U., 12.5.2020, n. 8770, e quindi, più di recente, Cass. civ., Sez. I, ord. 17.2.2025, n. 4076).
In mancanza di tale verifica si deve ritenere la nullità del contratto, la quale
– come ha osservato la Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 10.8.2022, n. 24654) – non è quella, virtuale (art. 1418, co. 1, c.c.), che le Sezioni Unite hanno escluso venire in rilievo nelle ipotesi in cui inosservanza degli obblighi informativi da parte dell'intermediario (cfr. Cass. civ., S.U., 19.12.2007, nn. 26724 e 26725), ma una nullità strutturale (art. 1418, co. 2, c.c.), inerente ad elementi essenziali del contratto, attenendo all'oggetto del contratto stesso, se non anche alla causa (a cui pure ha riferimento le Sezioni Unite nella decisione sopra richiamata: cfr. Cass. civ., S.U., n. 8770/2020).
Nel caso in esame non risulta dal testo contrattuale che vi sia stato un ac- cordo tra intermediario e investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi. Questo de- termina, alla luce dell'orientamento del consolidato orientamento della giu- risprudenza sopra riportato, la nullità del contratto di interest rate swap sot- toscritto tra la e la in data 23.3.2012, _4 Controparte_1 come questo giudicante deve rilevare d'ufficio (cfr. Cass. civ., S.U.,
12.12.2014, n. 26243).
21 4.4. Una volta ritenuta la nullità del contratto di interest rate swap per cui è causa, la – e non la cessionaria, intervenuta nel pre- Controparte_1 sente grado di giudizio, dei crediti vantati da quest'ultima nei confronti dell'appellante in ragione di due distinti rapporti – deve essere condannata a restituire all'odierna appellante gli importi corrisposti dalla stessa in ese- cuzione del contratto in questione, detratto quanto successivamente “stor- nato” dalla in relazione a due trimestri (e risultanti dall'estratto conto CP_6 relativo al secondo trimestre del 2015) e con valuta la data di addebito degli stessi.
Come risulta dagli estratti conto prodotti dalla in sede monitoria, que- CP_6 sta ha addebitato alla con indicazione quale causale il contratto _4 di interest rate swap per cui è causa, peraltro indicato anche con il numero dello stesso, i seguenti importi nelle seguenti date:
€ 3.056,24 in data 27.3.2015
€ 3.264,50 in data 29.12.2014
€ 3.236,99 in data 26.9.2014
€ 3.540,77 in data 27.6.2014
€ 3.950,54 in data 27.3.2014
€ 4.334,25 in data 27.12.2013
€ 4.805,08 in data 27.9.2013
€ 5.078,40 in data 27.6.2013
€ 5.376,26 in data 27.3.2013
€ 5.269,12 in data 27.12.2012
€ 3.456,43 in data 28.9.2012
€ 1.757,45 in data 27.6.2012; inoltre, risultano riaccreditati i seguenti importi con le seguenti date di va- luta:
€ 3.056,24 con valuta 27.3.2015
€ 3.264,50 con valuta 29.12.2014
4.5. La domanda riconvenzionale avente ad oggetto il rapporto di interest rate swap è stata proposta dalla nei confronti della _4 [...]
che – come si è detto sopra – ha ceduto il credito in relazione CP_8
22 a cui è stato emesso il decreto ingiuntivo. Il rapporto contrattuale in data 23.3.2012 non è oggetto della domanda di condanna proposta con il ricorso introduttivo del procedimento monitorio e, quindi, non concorre alla deter- minazione della somma ingiunta.
Ne consegue che, fermo restando il rigetto dell'opposizione proposta dall'odierna appellante avverso il decreto ingiuntivo n. 13757/2019 emesso dal Tribunale di Roma il 27.6.2019, titolo relativo a un credito di cui è dive- nuta titolare la con la presente sentenza la Controparte_2 Controparte_1 deve essere condannata a corrispondere alla l'importo
[...] _4 complessivo – dato dalla somma degli importi sopra indicati, detratti i riac- crediti effettuati – di € 40.805,29, oltre interessi al tasso legale dal
26.9.2014 sull'importo di € 3.236,99, dal 27.6.2014 sull'importo di € 3.540,77, dal 27.3.2014 sull'importo di € 3.950,54, dal 27.12.2013 sull'importo di € 4.334,25, dal 27.9.2013 sull'importo di € 4.805,08, dal
27.6.2013 sull'importo di € 5.078,40, dal 27.3.2013 sull'importo di € 5.376,26, dal 27.12.2012 sull'importo di € 5.269,12, dal 28.9.2012 sull'importo di € 3.456,43, dal 27.6.2012 sull'importo di € 1.757,45.
5. Con il quinto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove non ha accolto l'eccezione dell'originaria parte opponente volta ad accertare l'illegittimo addebito di interessi ultralegali sul conto anticipi n. 07339/3800/00467814.
Il motivo non merita accoglimento.
5.1. Il Tribunale di Roma, con la sentenza oggetto del presente gravame, ha ritenuto che “parte opponente non svolge specifiche contestazioni, attinenti alla violazione della normativa in materia di usura ed anatocismo, con ri- guardo alla prospettazione dell'esistenza di usura originaria, in violazione dei principi di diritto affermati nella pronuncia n. 24675/2017 della Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui sarebbe irrilevante l'eventuale supera- mento delle soglie di usura nel corso del rapporto, atteso che l'unico indice temporale per la valutazione degli interessi ai fini dell'usura è quello del mo- mento della pattuizione. Inoltre, non vengono indicati i trimestri nei quali sa- rebbe stato superato il tasso soglia, né viene svolta un'analitica comparazione dei tassi applicati nei vari trimestri con il TEG”.
23 La ha dedotto che, diversamente, “l'opponente ha allegato le _4 poste ritenute indebite (cfr. ancora doc. 4 allegato alla citazione), specificando in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia, ha argomen- tato in merito al contratto in base al quale i tassi sarebbero stati superati con specifico riferimento alla clausola negoziale con la conseguenza che era onere della AN allegare e provare gli eventuali fatti modificativi o estintivi”.
In verità, l'allegato indicato da parte appellante non contiene alcuna elenca- zione, e quindi indicazione, degli interessi asseritamente usurari applicati. Non è allora possibile sostenere – come fa la – che l'affermazione _4 della genericità di allegazione in ordine alla dedotta applicazione di interessi usurari sia errata e meriti censura. L'appellante si è limitata a contestare ge- nericamente la liceità degli interessi applicati, senza alcuna allegazione di quali tassi di interesse sarebbero superiori alle soglie di usura previste dalla legge al momento della stipulazione dei contratti di conto corrente e di quello di anticipo fatture.
5.2. Neanche è fondata la deduzione per cui, MA (…) l'ulteriore circo- stanza che l'usura sopravvenuta, sebbene non comporta la nullità del con- tratto, ciò non di meno ne comporta, comunque, la riconduzione entro la so- glia usuraria e che la relativa eccezione (financo rilevabile d'ufficio) è stata tempestivamente formulata sin dall'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo”.
Una volta esclusa l'usurarietà del tasso di interessi originariamente pattuito, questo trova applicazione fino a modifica dello stesso, anche qualora lo stesso superi il tasso soglia del periodo in cui viene applicato, poiché questo
– appunto – non assume rilevanza. Ai fini della sussistenza o meno del ca- rattere usurario dei tassi di interesse applicati in un contratto ANrio, in- fatti, occorre prendere come riferimento il momento in cui gli stessi sono stati pattuiti, senza che rilevi che il tasso in concreto applicato, in sede di svolgimento del rapporto, sia divenuto usurario.
Come hanno statuito le Sezioni Unite della Suprema Corte, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi
24 stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clau- sola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (cfr. Cass. civ., S.U. 19.10.2017, n. 24675).
Vero è che la decisione suddetta è stata resa con riferimento a un contratto di mutuo, ma si deve ritenere – in conformità all'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito (tra cui anche quella di questa Corte) – che lo stesso principio trovi applicazione anche in relazione al contratto di conto corrente ANrio (contra, App. Torino, 22.9.2020, n. 919, secondo cui si deve ritenere “se non per il mutuo, l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta”; Trib. Torino 18.3.2021, n. 1399). In verità, anche tenendo conto delle peculiarità proprie del contratto di conto corrente, e segnatamente che quest'ultimo costituisce un rapporto di durata che non si esaurisce al momento della pat- tuizione, a differenza del mutuo, il principio affermato dalla decisione delle
Sezioni Unite sopra riportata è applicabile anche nell'ipotesi in cui il supera- mento del tasso soglia si verifichi nel corso del rapporto di conto corrente in virtù di valida pattuizione contrattuale.
Diverso è, invece, il caso in cui la AN, nell'esercizio dello ius variandi, mo- difichi le condizioni ai sensi dell'art. 118 T.U.B. Qualora venga contestato il superamento della soglia usura nel corso del rapporto di conto corrente, non è detto, infatti, che ci si trovi in presenza di usura c.d. sopravvenuta, potendo venire in rilievo l'usurarietà dei nuovi tassi convenuti con le modifiche unila- terali (“nuova” usura originaria), alle quali non sia seguito il recesso del cor- rentista. Nel caso in esame, tuttavia, l'odierna parte appellante non ha de- dotto che, a seguito dell'esercizio dello ius variandi da parte della il CP_6 tasso o i tassi di interesse applicati fossero ususari (in tale caso, peraltro, il correntista dovrebbe allegare quale sia il tasso applicato e in quale periodo per assolvere all'onere di allegazione di cui è onerato).
6. Con il sesto motivo si censura la sentenza di primo grado per avere rite- nuto che l'istanza di c.t.u. contabile era inammissibile, in quanto volta a sup- plire alle carenze probatorie dell'appellante.
25 Il motivo non è fondato.
A fronte di un'allegazione generica o di una deduzione – quale quella relativa all'applicazione di costi non pattuiti o di quella relativa all'applicazione di tassi di intesse usurare – palesemente infondata non merita censura la deci- sione del giudice di primo grado di non disporre c.t.u. contabile.
La consulenza tecnica d'ufficio, infatti, non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di ele- menti acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Infatti, la Suprema Corte ha precisato che non è consentito al consulente nominato dal giudice di sostituirsi alla parte, andando a ricercare aliunde i dati che devono essere oggetto di riscontro da parte sua, che co- stituiscono materia di onere di allegazione e di prova (ovvero gli atti e i documenti che siano nella disponibilità della parte che agisce e dei quali essa deve avvalersi per fondare la sua pretesa), e che non gli siano stati forniti, magari acquisendoli dalla parte che non li aveva tempestivamente prodotti, in quanto in questo modo il giudice verrebbe impropriamente a supplire al carente espletamento dell'onere probatorio, in violazione sia dell'art. 2697 c.c., che del principio del contraddittorio (cfr. Cass. civ., Sez. II,
10.3.2015, n. 4729; Cass. civ., Sez. I, 26.11.2007, n. 24620).
Ne consegue che detto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 31.3.2025, n. 8498; Cass. civ., Sez. VI-1, ord.
15.12.2017, n. 30218; Cass. civ., Sez. VI-L, 8.2.2011, n. 3130).
Ed è appena il caso di rilevare come quello in esame non sia uno di quei casi in cui sia possibile derogare al divieto di indagini esplorative (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, 14.2.2006, n. 3191; Cass. civ., Sez. III, 6.6.2003, n. 9060).
7. In conclusione, l'appello proposto dalla Parte_3
avverso la sentenza n. 14198/2024 emessa
[...] dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 18.9.2024 deve es- sere accolto per la parte indicata in motivazione, e segnatamente quanto al quarto motivo. Conseguentemente, in parziale riforma della suddetta
26 decisione di primo grado, con la presente sentenza deve essere dichiarata la nullità del contratto di interest rate swap stipulato dall'odierna appellata in data 23.3.2012 e, conseguentemente, la deve essere Controparte_1 condannata a restituire all'odierna appellante l'importo di € 40.805,29, oltre interessi al tasso legale dalla data di ciascuno degli addebiti sopra indicati fino all'effettivo pagamento.
In base al principio fissato dall'art. 336, co. 1, c.p.c., secondo cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sen- tenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice di appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.10.2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. IV-3, 24.1.2017, n. 1775; Cass. civ., Sez. L, 22.12.2009, n. 26985; Cass. civ., Sez. III, 11.6.2008, n. 15483; Cass. civ.,
Sez. III, 5.6.2007, n. 13059). Nel caso in esame, tuttavia, la riforma della sentenza di primo grado per l'importo di € 40.805,29 non determina una modifica della Tariffa applicabile nel liquidare le spese in favore della Banca opposta da parte dell'opponente, prevalentemente soccombente.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara la contumacia della Controparte_1
accoglie l'appello proposto dalla Parte_2
avverso la sentenza n. 14198/2024 emessa dal Tribunale di
[...]
Roma, in composizione monocratica, il 18.9.2024 e, in parziale riforma di tale decisione:
o dichiara la nullità del contratto di interest rate swap n. 30779571 del 23.3.2012;
o condanna la a pagare alla Controparte_1 [...]
l'importo di € 40.805,29, oltre Parte_3 _4 interessi al tasso legale dal 26.9.2014 sull'importo di € 3.236,99, dal 27 27.6.2014 sull'importo di € 3.540,77, dal 27.3.2014 sull'importo di € 3.950,54, dal 27.12.2013 sull'importo di € 4.334,25, dal 27.9.2013 sull'importo di € 4.805,08, dal 27.6.2013 sull'importo di € 5.078,40, dal 27.3.2013 sull'importo di € 5.376,26, dal 27.12.2012 sull'importo di € 5.269,12, dal 28.9.2012 sull'importo di € 3.456,43, dal 27.6.2012 sull'im- porto di € 1.757,45; conferma nel resto la sentenza di primo grado;
condanna la Controparte_9
alla e per essa alla procuratrice speciale
[...] Controparte_2 CP_3
le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 382,00 per
[...] spese esenti ed € 30.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
condanna la a rimborsare alla Controparte_1 Pt_2 [...]
le spese del presente grado Parte_4 Parte_3 di giudizio, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge.
Roma, 3.11.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario AR EN Thellung de Courtelary
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