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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 19/12/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
Sezione civile in persona della giudice Dr.ssa Silvia Grana, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 807 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 proposta da:
) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. ROBERTO CROCE per delega in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
CONTRO
) CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. FILIPPO FALIVENE per delega in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la società al fine Parte_1 CP_1 di sentire accogliere le seguenti conclusioni, come precisate con le memorie ex art. 183 comma 6 n. 1) c.p.c., nella sua formulazione applicabile 'ratione temporis', con l'introduzione della domanda subordinata relativa alla decorrenza degli interessi: “Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. in via pregiudiziale e/o preliminare, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito a favore di quella del Tribunale di Roma;
2. nel merito: revocare e comunque dichiarare nullo e/o privo di giuridica efficacia l'opposto decreto ingiuntivo n.
23/2018 del 28/29.1.2018 (R.G.2130/2017), per i motivi di cui in narrativa;
e, per l'effetto, accertare
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e dichiarare – previa compensazione legale tra le rispettive pretese sopra descritte - che nulla è dovuto dall'opponente per essere già intervenuto l'integrale pagamento delle opere relative al (e/o connesse con il) contratto di appalto inter partes;
3. in subordine, in caso di totale o parziale rigetto dell'opposizione, determinare la decorrenza iniziale degli interessi moratori di cui al D.lgs.231/2002 a far data dal
7.3.2015 (non essendo indicata alcuna scadenza di pagamento nella fattura n.11/2014) sulle somme che all'esito del giudizio risultassero in tutto o in parte dovute;
4. in ogni caso, con condanna alle spese ed ai compensi professionali del presente giudizio, spese generali 15%, cpa ed IVA come per legge”.
Si è costituita in giudizio la parte opposta, contestando la domanda e formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale di Rieti, contrariis reiectis, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione: • respingere l'opposizione del Dott. Parte_1 vverso il decreto ingiuntivo n° 23/2018 siccome inammissibile, infondata e non provata,
[...] con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e funzioni;
• in via subordinata , nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione proposta e/o di revoca del decreto ingiuntivo, condannare il Dott. per le causali di cui in premessa, al pagamento della Parte_1 complessiva somma di € 32.076,00 o della diversa somma che risulterà di giustizia e di ragione, oltre accessori nella misura e con le decorrenze indicate nel decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e funzioni, anche della fase monitoria.”
La causa, istruita con produzioni documentali, prove testimoniali e CTU, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 31/10/2024 sulle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali hanno poi usufruito dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli ultimi scritti difensivi.
Con il ricorso monitorio, la ha chiesto di ingiungere al Dr. CP_1 Parte_1 il pagamento della somma di euro 32.076,00 oltre ad interessi moratori, portata
[...] dalla fattura n. 11/2014 del 15/10/2024, asseritamente dovuta a titolo di corrispettivo per lavorazioni eseguite dall'impresa, 'extra' rispetto al contratto di appalto concluso tra le parti.
Il Dr. ha eccepito l'incompetenza territoriale di Questo Tribunale, Parte_1 sostenendo che le parti avrebbero contrattualmente stabilito che per ogni controversia sarebbe stato adito il Foro di Roma;
nel merito, ha contestato l'errore materiale contenuto nella fattura posta a fondamento del ricorso monitorio (a causa del quale sarebbe stata indicata come dovuta la somma di euro 32.076,00 anziché quella di euro 31.306,00),
l'avvenuto pagamento di alcune delle lavorazioni computate dall'impresa in detta fattura,
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la non debenza di alcune delle somme computate dall'impresa, perché attinenti a lavorazioni eseguite da terzi ovvero a voci generiche o già incluse tra le somme pagate, la determinazione del corrispettivo incongrua e non concordata, la erroneità per eccesso del consuntivo relativo al contratto di appalto, con il conseguente credito dell'opponente per le somme pagate in eccedenza in conformità a detto consuntivo, del quale ha eccepito la compensazione con l'eventuale suo debito nei confronti dell'impresa. Ha rilevato la necessità di operare un complessivo ricalcolo di tutte le somme dovute per le opere eseguite in adempimento del contratto.
La parte opposta ha contestato l'eccezione di incompetenza territoriale, rilevando che la correzione a penna sul contratto, con la quale era stato indicato come foro competente quello di Roma, anziché quello di Rieti, sarebbe stata il frutto di una unilaterale modifica non concordata, eccependo la non conformità all'originale della copia del contratto depositata dall'avversario, e deducendo che comunque il foro di Roma non si sarebbe potuto ritenere quale foro esclusivo;
ha contestato nel merito l'opposizione, assumendo che le somme ingiunte sarebbero dovute, in quanto tutte relative a lavorazioni richieste dal committente, in parte attinenti ai lavori oggetto del contratto scritto ed in parte richieste in corso d'opera in aggiunta a quelle precedentemente concordate per iscritto.
L'eccezione di incompetenza territoriale è infondata.
Innanzitutto, quando le parti stabiliscono un foro convenzionale, quest'ultimo non può ritenersi come esclusivo, in assenza di una espressa ed univoca manifestazione di volontà di ritenerlo come tale (cfr. Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, n. 21010).
Deve poi rilevarsi che la competenza del foro di Roma nella copia del contratto del
29/09/2011 depositata dall'opponente appare pattuita con una correzione a penna della dicitura dattiloscritta “Rieti”, e che per questo la parte opposta ha disconosciuto la conformità della copia prodotta all'originale sottoscritto dalle parti, ai sensi dell'art. 2719
c.c., e l'originale non è mai stato prodotto.
Passando all'esame del merito, oggetto del giudizio sono i lavori eseguiti dalla ditta opposta in esecuzione del contratto di appalto concluso tra le parti, e quindi quelli oggetto del contratto del 29/09/2011, al quale è allegato il computo metrico dei lavori per complessivi euro 73.422,54, come previsto nel contratto, e quelli pattuiti 'extra contratto', in corso d'opera. In particolare, ciò che è controversa è la debenza delle somme ingiunte, in considerazione delle effettive lavorazioni eseguite dall'impresa, della congruità delle tariffe
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applicate alle lavorazioni pattuite in corso d'opera, e delle somme già pagate dal committente opponente.
L'interrogatorio formale della parte opposta non ha fornito alcun elemento di valutazione, avendo la rappresentante legale della società dichiarato di non essere a conoscenza dei fatti.
La prova testimoniale espletata non ha fornito elementi di rilievo, avendo i testimoni riferito sollo genericamente sui fatti.
Decisiva è invece la CTU espletata, affidata all'Ing. il quale ha eseguito un Persona_1 approfondito esame dei documenti depositati e delle lavorazioni eseguite, un'accurata analisi delle osservazioni delle parti, che ha compiutamente valutato, in parte anche rivedendo le conclusioni dell'elaborato inviato alle parti, ed è giunto alle sue conclusioni in risposta ai quesiti, sulla base di considerazioni tecniche adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici, che questo giudice condivide e fa proprie.
Il Consulente, sulla base dell'analisi di cui sopra, sul quesito n. 1 (“accerti l'eventuale sussistenza del lamentato errore di calcolo materiale nel conteggio quanto alle voci di cui alla fattura ingiunta n. 11 del 15/10/2014”), ha confermato che l'importo complessivo delle lavorazioni indicate nella fattura ammonta ad euro 28.460,00 - e non alla somma erroneamente indicata nella fattura in euro 29.160,00 - oltre iva al 10%, e quindi a complessivi euro 31.306,00.
In risposta al quesito n. 2 (“accerti se i lavori indicati quali extra-computo di cui alle voci n. 1, 2, 5, Contr 7, 8, 9, 15, 16, 17, 19 e 20 della fattura n. 11/2014 erano già inclusi nei S.A.L. (cui seguivano
i certificati di pagamento) e/o nel consuntivo e, quindi, se risultavano già pagati”), il Consulente ha individuato le somme portate dalla fattura n. 11/2014 già computate nel consuntivo e corrisposte dall'opponente (voce 9 – Ricostruzione parte di muro in pietra demolito
(perimetrale di cinta); voce 16 – Differenza impianto elettrico;
Voce 17 – Differenza impianto di riscaldamento;
voce 19 – Messa in opera e rivestimento all'interno del fabbricato canne fumarie).
In risposta al quesito n. 3 (“accerti se i prezzi pretesi in relazione ai lavori indicati quali extra computo di cui alla fattura DML n. 11/2014 (escluse le voci ritenute già pagate in conformità a quanto previsto nel punto precedente) siano eccessivi in relazione al tariffario regionale ovvero al computo metrico in atti, eventualmente rideterminando le singole voci”), il Consulente ha quantificato il compenso dovuto all'impresa per le singole voci portate dalla fattura, in conformità al prezzario della Regione
Lazio.
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In risposta al quesito n. 4 (“accerti se ci sono stati calcoli in eccesso per le superfici lavorate e/o errori di calcolo tra cui in particolare: a) (voce n. 9 del consuntivo): determini l'importo Parte_2 dovuto per la manodopera sulla base del compenso unitario concordato;
b) manto impermeabile (voce n.11 del consuntivo): se sia stata calcolata due volte la superficie del tetto, determinando l'importo dovuto;
c) sbruffatura (cfr.n.12 consuntivo): se esistano errori nei conteggi in relazione alle superfici, nonché sull'altezza del parapetto della scala;
d) coibentazione e isolamento termico (voci n.39 e 45 del consuntivo): se costituiscano duplicazione;
e) legname in travatura e tavolato (voci nn.37 e 38 del consuntivo): se esistano errori nei conteggi delle quantità e, conseguentemente, errori anche dei conteggi per la piallatura e per la pittura (voci nn.40 e 41 del consuntivo); e se il soppalco in legno sovrastante la camera ed il bagno (voce
n.4 della fattura .11/2014) sia incluso in tali quantità; f) pittura del tavolato (voci n.41 del CP_1 consuntivo): se sia stata effettuata sul solo lato a vista, con conseguente rettifica del conteggio;
e se il trattamento del soffitto (voce n.6 della fattura D.M.L. n.11/2014) sia incluso in tale spesa e/o in quella per la tinteggiatura (voce n.64 del consuntivo); g) intonaco (voci nn.12, 60, 61, 62, 63, 64 e 93 del consuntivo e voce n.14 fattura .11/2014): se esistano errori nelle misurazioni, nei conteggi delle CP_1 quantità e nei costi;
se esistano duplicazioni;
inoltre se la spesa sia stata calcolata come intonaco con un costo unitario superiore a quello della stilatura;
h) termocamino e rivestimento (voce n.94 del consuntivo e
n.15 della fattura n.11/2014): indichi il corretto costo del montaggio del termocamino e del CP_1 rivestimento;
i) cucina e bagno in muratura (voci nn.12 e 13 della fattura .11/2014): se siano CP_1 dovute dette differenze, determinandone l'entità; j) muro di delimitazione della corte (voci n. 10 del SAL
1, n.97 del consuntivo e n.9 della fattura n.11/2014): se sia stato già pagato e se esistano CP_1 duplicazioni;
k) canne fumarie (voce n.73 del consuntivo e n.19 della fattura n.11/2014: se CP_1 esista duplicazione;
l) cassette di scarico (voce n.24 del consuntivo e n.18 della fattura CP_1
n.11/2014: se le cassette montate siano una Geberit ed una universale, corrispondenti alla fattura in atti
(doc. 24)”), il Consulente ha esaminato le consistenze delle lavorazioni effettivamente eseguite e ne ha calcolato il corrispettivo dovuto, per alcune voci rideterminandolo rispetto a quello portato dalla fattura emessa dall'impresa, di cui si discute, in considerazione delle lavorazioni effettivamente eseguite.
In risposta al quesito n. 5 (“verifichi se i seguenti lavori non sono stati completati e/o eseguiti a regola
d'arte: g) zoccolino (alias battiscopa) nei vari ambienti;
h) comignolo;
i) fili elettrici;
j) cavo elettrico unico
e di sezione adeguata per il collegamento tra il contatore esterno e la centralina di distribuzione generale interna;
k) contatore dell'acqua rimasto all'interno della proprietà e non trasferito all'esterno; l) raccordi acqua piovana dai discendenti ai pozzetti di scarico;
m) intonaco nei vari ambienti;
n) cordolo in cemento
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di coronamento del fabbricato”), il Consulente ha espresso le sue puntuali valutazioni, rilevando in particolare che lo zoccolino battiscopa risultava mancante in diverse porzioni, in particolar modo in corrispondenza dei passaggi e/o delle aperture tra i diversi vani, precisando di non avere incluso nel computo metrico la porzione mancante, e che, con riferimento al comignolo, non erano state completate le lavorazioni al fine conseguire la perfetta regola dell'arte, rimanendo da ultimare la porzione terminale del comignolo stesso.
In risposta al quesito n. 6 (“indichi quindi analiticamente il quantum debeatur in relazione ai lavori da computo ed “extracomputo” di cui è causa alla luce delle verifiche di cui sopra”), il Consulente, in considerazione delle valutazioni sottese alla risposta ai precedenti quesiti, ha determinato in euro 112.869,98, al netto dell'IVA, l'importo complessivamente dovuto dal committente all'impresa appaltatrice quale corrispettivo delle lavorazioni (da contratto ed
“extra contratto”) eseguite, indicando gli importi delle singole lavorazioni nel computo metrico allegato alla sua relazione.
Il Consulente è giunto alla stima di cui sopra, esaminando puntualmente e valutando le numerosissime osservazioni delle parti al suo elaborato iniziale.
Come sopra detto, le conclusioni alle quali è giunto il CTU in conformità alla sua ultima elaborazione del computo metrico, in parziale accoglimento delle osservazioni di entrambe le parti, sono pienamente condivisibili e non possono quindi trovare ingresso le contestazioni alla CTU mosse dall'opponente nella comparsa conclusionale.
Per quanto sopra, la somma dovuta dalla parte opponente a titolo di saldo del compenso per le lavorazioni eseguite è pari ad euro 13.720,98 oltre ad IVA al 10%, somma ricavata dalla differenza tra l'importo complessivo delle lavorazioni (euro 112.869,98 oltre IVA al
10%) e la somma già corrisposta, risultante dalle fatture e dalle contabili bancarie relative ai pagamenti eseguiti, depositati dall'opponente (euro 99.149,00 oltre IVA al 10%).
Il decreto ingiuntivo opposto deve quindi essere revocato, e l'opponente deve essere condannato al pagamento della minor somma di euro 13.720,98 oltre IVA al 10%.
Trattandosi di una transazione commerciale, sulla sorte di cui sopra devono essere calcolati gli interessi di cui al dec. lgs. n 231/2002. Quanto alla decorrenza degli interessi, non essendo nella fattura stato indicato il termine per il pagamento ai sensi dell'art. 4 dec. lgs. citato, esso deve ritenersi coincidere con la costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c.,
e quindi con la ricezione della diffida del 19/12/2014, avvenuta il 31/12/2014.
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In considerazione dell'accoglimento parziale dell'opposizione e della parziale fondatezza della domanda della parte opposta, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
Revoca il decreto ingiuntivo n. 23/2018 (R.G. n. 2130/2017).
Condanna l'opponente a pagare alla società opposta la Parte_1 CP_1 somma di euro 13.720,98 oltre IVA al 10%, maggiorata degli interessi di cui al dec. lgs. n.
231/2002 dal 31/12/2014 al saldo.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Rieti, il 19/12/2025
La Giudice
Dr.ssa Silvia Grana
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