Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/06/2025, n. 2477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2477 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.g. 473/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 473 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Napoli Parte_1 C.F._1 alla via A. Vespucci n. 9 presso lo studio dell'Avv. Marco Giordano che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Napoli Parte_2 C.F._2 alla via A. Vespucci n. 9 presso lo studio dell'Avv. Marco Giordano che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.04.2025 tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato il 17.01.2024 i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Castellamare di Stabia il 09.06.2017 e
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di non aver avuto figli, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
Con note depositate il 04.06.2024 le parti dichiaravano la volontà di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso e di rinunciare a comparire innanzi al Giudice all'udienza fissata in data
06.06.2024.
Con sentenza non definitiva il Collegio pronunciava la separazione tra le parti (Sentenza n.
3588/2024) e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza del 17.04.2025 per la pronuncia sul divorzio,
All'udienza del 17.04.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso ed il relatore, con provvedimento del 23.06.2025, riservava la causa al Collegio per la decisione.
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In via preliminare la domanda è procedibile essendo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni ed avendo le parti depositato la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore (avvenuta il 06.06.
2024) nel giudizio di separazione conclusosi con Sentenza n. 3588 /2024 del Tribunale di
Napoli Nord che ha omologato le condizioni concordate dalle parti;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate:
“ 1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia (Na);
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Casoria alla
Via Nicola Rocco 5, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze che non siano di proprietà del sig. , in favore della sig.ra ALTRE DISPOSIZIONI Parte_2 Parte_1
PATRIMONIALI
3. Dato atto delle attuali condizioni economico-reddituali dei coniugi, i ricorrenti rinunciano
2 R.g. 473/2024
vicendevolmente a qualsivoglia diritto al mantenimento e/o al benché minimo contributo al mantenimento;
4. Altre condizioni economiche, debiti e crediti reciproci saranno oggetto di pacifico accordo
e saranno soggetti all'applicazione della legge vigente.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate che risultano conformi alla legge.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciandosi in via definitiva così provvede:
a) pronunzia la cessazione del matrimonio contratto in Castellamare di Stabia il
09.06.2017 (Atto n.58, P. II, S.A, Anno 2017) tra (nata a [...] il Parte_1
27.10.1974) e (nato a [...] il [...]); Parte_2
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castellamare di Stabia per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 23.06.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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