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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 01/06/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 512/2024 R.G., promossa Parte_1
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv.
[...] C.F._1
Federica Chiorboli (C.F.: ) e dall'avv. Rosanna Cescon (C.F.: C.F._2
) C.F._3
PARTE RICORRENTE contro
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
2- (C.F.: , rappresentato e difeso CP_2 C.F._5 dall'avv. Elisa Martin (C.F.: ) C.F._6
CONVENUTO COSTITUITO
3- (C.F.: CP_3 C.F._7
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Azione di regresso ex art. 1299 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da atti depositati e verbali di causa. Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo e note conclusive. Per parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta e note difensive CP_2 conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 31 gennaio 2024, il signor conveniva in giudizio i signori , Parte_1 Controparte_1
e , chiedendo la loro condanna in solido, o ciascuno CP_2 CP_3 per la propria quota, al pagamento della somma di € 13.750,00 ciascuno, per un totale di € 41.250,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Tale somma veniva richiesta a titolo di regresso per aver il ricorrente asseritamente estinto integralmente, mediante il pagamento di € 55.000,00, il debito derivante dal contratto di mutuo chirografario n. 025-605-2011154 di € 37.000,00, originariamente contratto in data 2 luglio 2007 (o 12 luglio 2007) dai quattro unitamente a Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo soc. coop. Il ricorrente esponeva che, a seguito del mancato pagamento delle rate, la banca aveva intrapreso azioni legali, culminate in un accordo transattivo sottoscritto dal solo in data 14 giugno 2018, con il quale egli versava € 55.000,00 Parte_1 estinguendo la procedura esecutiva a suo carico e liberando tutti i condebitori solidali.
Si costituiva in giudizio il solo signor contestando la pretesa CP_2 attorea. Deduceva di aver già subito un'azione esecutiva immobiliare da parte della medesima banca per lo stesso debito, a seguito della quale la banca aveva incassato la somma di € 8.028,44 dal ricavato della vendita della sua abitazione.
Sosteneva quindi di aver già adempiuto, almeno in parte significativa, alla propria quota debitoria.
I signori e , ritualmente evocati in giudizio, Controparte_1 CP_3 rimanevano contumaci.
La causa veniva istruita documentalmente. Le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di regresso proposta dal signor è Parte_1 parzialmente fondata nei confronti del signor e fondata nei limiti di CP_2 seguito precisati nei confronti dei signori e . Controparte_1 CP_3
In via preliminare, occorre affrontare l'eccezione sollevata da parte ricorrente circa la tardività della produzione documentale del convenuto relativa al CP_2 procedimento esecutivo R.G. n. 443/2015 Tribunale di Udine. Parte ricorrente invoca le preclusioni di cui agli artt. 281 undecies e 281 duodecies, comma 4,
c.p.c. Rileva il Tribunale che, nel procedimento semplificato di cognizione, le preclusioni che maturano con la costituzione del convenuto secondo i termini dell'art. 281 undecies c.p.c. riguardano specificamente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, le domande riconvenzionali e la chiamata in causa del terzo. Tali preclusioni non si estendono, con il medesimo rigore, alla produzione documentale volta a provare i fatti posti a fondamento delle difese del convenuto e a contrastare la pretesa attorea, soprattutto quando tali documenti sono essenziali per la decisione e la loro produzione non pregiudica il diritto di difesa della controparte né la ragionevole durata del processo.
La documentazione prodotta dal signor attestante l'avvenuto pagamento CP_2 parziale del debito per cui è causa direttamente alla banca creditrice a seguito di
2 procedura esecutiva, è pertanto ammissibile e pienamente utilizzabile ai fini della presente decisione, essendo volta a dimostrare un fatto estintivo parziale dell'obbligazione solidale rilevante anche nei rapporti interni di regresso. Il versamento effettuato dal signor alla banca creditrice deve quindi CP_2 considerarsi fatto pacifico e documentalmente riscontrato. Invero al di là delle strette preclusioni processuali, il fatto storico del pignoramento subito da e del conseguente CP_2
incasso di una somma da parte della banca creditrice è emerso chiaramente anche dalle stesse allegazioni di parte ricorrente, che nelle proprie note conclusive menziona l'importo di
€ 8.028,44 pur contestandone la rilevanza.
Nel merito, l'azione di regresso tra condebitori solidali è disciplinata dall'art. 1299 c.c., il quale stabilisce che il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi.1
È pacifico e documentalmente provato che:
1. I signori , , e contrassero in solido un Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3 mutuo di € 37.000,00 con la Banca di Monastier e del Sile.
2. A seguito dell'inadempimento, la banca creditrice ottenne il decreto ingiuntivo n. 2975/2013 per un importo che, con il precetto rinotificato il
06.10.2015, ammontava a € 53.617,69 oltre interessi.
3. Il signor a seguito di procedura esecutiva immobiliare CP_2 intrapresa dalla banca per il medesimo debito (R.G. n. 443/2015 Tribunale di
Udine), ha subito la vendita forzata di un suo immobile, e dal ricavato la banca ha percepito la somma di € 8.028,44.
4. Il signor , a sua volta soggetto a procedura Parte_1 esecutiva (R.G. n. 544/2015 Trib. Venezia), ha definito la propria posizione e quella degli altri condebitori solidali versando alla banca, in via transattiva, la somma onnicomprensiva di € 55.000,00 in data 14 giugno 2018. Tale pagamento ha estinto il credito della banca nascente dal D.I. n. 2975/2013.
Per determinare correttamente le quote di regresso, è necessario individuare l'onere economico complessivo effettivamente sostenuto dal gruppo dei condebitori per estinguere il debito verso la banca. Tale onere è dato dalla somma dei pagamenti effettuati dai singoli condebitori e pacificamente incassati dalla banca.
Pertanto, il costo totale per l'estinzione del debito ammonta a:
€ 8.028,44 (somma incassata dalla banca a seguito dell'esecuzione contro
+ € 55.000,00 (somma pagata da in via transattiva) = € CP_2 Parte_1
63.028,44.
Essendo quattro i condebitori solidali ( , , ), la Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3
3 quota ideale gravante su ciascuno di essi è pari a:
€ 63.028,44 / 4 = € 15.757,11.
Di conseguenza:
• Il signor avendo già contribuito all'estinzione del debito CP_2 comune per € 8.028,44 (somma che ha ridotto il debito verso la banca prima dell'intervento risolutivo di ), è tenuto a rimborsare al signor Parte_1 Parte_1 la differenza tra la sua quota ideale e quanto già versato, ossia: € 15.757,11 - €
8.028,44 = € 7.728,67. La pretesa del ricorrente nei confronti del va quindi CP_2 ridotta a tale importo.
• I signori e , rimasti contumaci, non hanno Controparte_1 CP_3 fornito prova di aver contribuito in alcun modo all'estinzione del debito. La loro quota ideale di debito è pari a € 15.757,11 ciascuno. Il signor ha Parte_1 richiesto nei loro confronti la somma di € 13.750,00 ciascuno. Poiché il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda (principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato), la condanna per i signori e deve essere CP_1 CP_3 limitata all'importo richiesto dal ricorrente, ovvero € 13.750,00 ciascuno, essendo tale somma inferiore alla loro quota ideale come sopra calcolata.
La richiesta di rivalutazione monetaria e interessi sulla somma dovuta a titolo di regresso è fondata. Gli interessi legali decorreranno dalla data del pagamento effettuato dal (14 giugno 2018) – momento in cui è sorto il suo diritto Parte_1 di regresso – fino al saldo effettivo. Non si ravvisano i presupposti per la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta.
Considerata la parziale reciproca soccombenza nei rapporti tra il signor e il signor nonché la natura della controversia e l'esito Parte_1 CP_2 complessivo del giudizio, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti costituite mentre per i contumaci le spese, liquidate in dispositivo , seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, e , ogni altra istanza disattesa o assorbita,
[...] CP_2 CP_3 così provvede:
1. In parziale accoglimento della domanda del ricorrente, condanna il signor a pagare al signor la somma di € 7.728,67 CP_2 Parte_1
(settemilasettecentoventotto/67), oltre interessi legali dalla data del 14 giugno
2018 al saldo effettivo.
4 2. In accoglimento della domanda del ricorrente, condanna il signor CP_1
a pagare al signor la somma di € 13.750,00
[...] Parte_1
(tredicimilasettecentocinquanta/00), oltre interessi legali dalla data del 14 giugno
2018 al saldo effettivo.
3. In accoglimento della domanda del ricorrente, condanna il signor
[...]
a pagare al signor la somma di € 13.750,00 CP_3 Parte_1
(tredicimilasettecentocinquanta/00), oltre interessi legali dalla data del 14 giugno
2018 al saldo effettivo.
4. Dichiara compensate le spese di lite tra il signor e Parte_1 il signor CP_2
5. Condanna i signori e , in solido tra loro, a Controparte_1 CP_3 rifondere al signor le spese di lite, che liquida in € Parte_1
1.500,00 (milleduecento/00) per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Treviso, il 1° giugno 2025.
Il Giudice
dott. Deli Luca
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 512/2024 R.G., promossa Parte_1
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv.
[...] C.F._1
Federica Chiorboli (C.F.: ) e dall'avv. Rosanna Cescon (C.F.: C.F._2
) C.F._3
PARTE RICORRENTE contro
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
2- (C.F.: , rappresentato e difeso CP_2 C.F._5 dall'avv. Elisa Martin (C.F.: ) C.F._6
CONVENUTO COSTITUITO
3- (C.F.: CP_3 C.F._7
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Azione di regresso ex art. 1299 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da atti depositati e verbali di causa. Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo e note conclusive. Per parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta e note difensive CP_2 conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 31 gennaio 2024, il signor conveniva in giudizio i signori , Parte_1 Controparte_1
e , chiedendo la loro condanna in solido, o ciascuno CP_2 CP_3 per la propria quota, al pagamento della somma di € 13.750,00 ciascuno, per un totale di € 41.250,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Tale somma veniva richiesta a titolo di regresso per aver il ricorrente asseritamente estinto integralmente, mediante il pagamento di € 55.000,00, il debito derivante dal contratto di mutuo chirografario n. 025-605-2011154 di € 37.000,00, originariamente contratto in data 2 luglio 2007 (o 12 luglio 2007) dai quattro unitamente a Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo soc. coop. Il ricorrente esponeva che, a seguito del mancato pagamento delle rate, la banca aveva intrapreso azioni legali, culminate in un accordo transattivo sottoscritto dal solo in data 14 giugno 2018, con il quale egli versava € 55.000,00 Parte_1 estinguendo la procedura esecutiva a suo carico e liberando tutti i condebitori solidali.
Si costituiva in giudizio il solo signor contestando la pretesa CP_2 attorea. Deduceva di aver già subito un'azione esecutiva immobiliare da parte della medesima banca per lo stesso debito, a seguito della quale la banca aveva incassato la somma di € 8.028,44 dal ricavato della vendita della sua abitazione.
Sosteneva quindi di aver già adempiuto, almeno in parte significativa, alla propria quota debitoria.
I signori e , ritualmente evocati in giudizio, Controparte_1 CP_3 rimanevano contumaci.
La causa veniva istruita documentalmente. Le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di regresso proposta dal signor è Parte_1 parzialmente fondata nei confronti del signor e fondata nei limiti di CP_2 seguito precisati nei confronti dei signori e . Controparte_1 CP_3
In via preliminare, occorre affrontare l'eccezione sollevata da parte ricorrente circa la tardività della produzione documentale del convenuto relativa al CP_2 procedimento esecutivo R.G. n. 443/2015 Tribunale di Udine. Parte ricorrente invoca le preclusioni di cui agli artt. 281 undecies e 281 duodecies, comma 4,
c.p.c. Rileva il Tribunale che, nel procedimento semplificato di cognizione, le preclusioni che maturano con la costituzione del convenuto secondo i termini dell'art. 281 undecies c.p.c. riguardano specificamente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, le domande riconvenzionali e la chiamata in causa del terzo. Tali preclusioni non si estendono, con il medesimo rigore, alla produzione documentale volta a provare i fatti posti a fondamento delle difese del convenuto e a contrastare la pretesa attorea, soprattutto quando tali documenti sono essenziali per la decisione e la loro produzione non pregiudica il diritto di difesa della controparte né la ragionevole durata del processo.
La documentazione prodotta dal signor attestante l'avvenuto pagamento CP_2 parziale del debito per cui è causa direttamente alla banca creditrice a seguito di
2 procedura esecutiva, è pertanto ammissibile e pienamente utilizzabile ai fini della presente decisione, essendo volta a dimostrare un fatto estintivo parziale dell'obbligazione solidale rilevante anche nei rapporti interni di regresso. Il versamento effettuato dal signor alla banca creditrice deve quindi CP_2 considerarsi fatto pacifico e documentalmente riscontrato. Invero al di là delle strette preclusioni processuali, il fatto storico del pignoramento subito da e del conseguente CP_2
incasso di una somma da parte della banca creditrice è emerso chiaramente anche dalle stesse allegazioni di parte ricorrente, che nelle proprie note conclusive menziona l'importo di
€ 8.028,44 pur contestandone la rilevanza.
Nel merito, l'azione di regresso tra condebitori solidali è disciplinata dall'art. 1299 c.c., il quale stabilisce che il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi.1
È pacifico e documentalmente provato che:
1. I signori , , e contrassero in solido un Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3 mutuo di € 37.000,00 con la Banca di Monastier e del Sile.
2. A seguito dell'inadempimento, la banca creditrice ottenne il decreto ingiuntivo n. 2975/2013 per un importo che, con il precetto rinotificato il
06.10.2015, ammontava a € 53.617,69 oltre interessi.
3. Il signor a seguito di procedura esecutiva immobiliare CP_2 intrapresa dalla banca per il medesimo debito (R.G. n. 443/2015 Tribunale di
Udine), ha subito la vendita forzata di un suo immobile, e dal ricavato la banca ha percepito la somma di € 8.028,44.
4. Il signor , a sua volta soggetto a procedura Parte_1 esecutiva (R.G. n. 544/2015 Trib. Venezia), ha definito la propria posizione e quella degli altri condebitori solidali versando alla banca, in via transattiva, la somma onnicomprensiva di € 55.000,00 in data 14 giugno 2018. Tale pagamento ha estinto il credito della banca nascente dal D.I. n. 2975/2013.
Per determinare correttamente le quote di regresso, è necessario individuare l'onere economico complessivo effettivamente sostenuto dal gruppo dei condebitori per estinguere il debito verso la banca. Tale onere è dato dalla somma dei pagamenti effettuati dai singoli condebitori e pacificamente incassati dalla banca.
Pertanto, il costo totale per l'estinzione del debito ammonta a:
€ 8.028,44 (somma incassata dalla banca a seguito dell'esecuzione contro
+ € 55.000,00 (somma pagata da in via transattiva) = € CP_2 Parte_1
63.028,44.
Essendo quattro i condebitori solidali ( , , ), la Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3
3 quota ideale gravante su ciascuno di essi è pari a:
€ 63.028,44 / 4 = € 15.757,11.
Di conseguenza:
• Il signor avendo già contribuito all'estinzione del debito CP_2 comune per € 8.028,44 (somma che ha ridotto il debito verso la banca prima dell'intervento risolutivo di ), è tenuto a rimborsare al signor Parte_1 Parte_1 la differenza tra la sua quota ideale e quanto già versato, ossia: € 15.757,11 - €
8.028,44 = € 7.728,67. La pretesa del ricorrente nei confronti del va quindi CP_2 ridotta a tale importo.
• I signori e , rimasti contumaci, non hanno Controparte_1 CP_3 fornito prova di aver contribuito in alcun modo all'estinzione del debito. La loro quota ideale di debito è pari a € 15.757,11 ciascuno. Il signor ha Parte_1 richiesto nei loro confronti la somma di € 13.750,00 ciascuno. Poiché il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda (principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato), la condanna per i signori e deve essere CP_1 CP_3 limitata all'importo richiesto dal ricorrente, ovvero € 13.750,00 ciascuno, essendo tale somma inferiore alla loro quota ideale come sopra calcolata.
La richiesta di rivalutazione monetaria e interessi sulla somma dovuta a titolo di regresso è fondata. Gli interessi legali decorreranno dalla data del pagamento effettuato dal (14 giugno 2018) – momento in cui è sorto il suo diritto Parte_1 di regresso – fino al saldo effettivo. Non si ravvisano i presupposti per la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta.
Considerata la parziale reciproca soccombenza nei rapporti tra il signor e il signor nonché la natura della controversia e l'esito Parte_1 CP_2 complessivo del giudizio, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti costituite mentre per i contumaci le spese, liquidate in dispositivo , seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, e , ogni altra istanza disattesa o assorbita,
[...] CP_2 CP_3 così provvede:
1. In parziale accoglimento della domanda del ricorrente, condanna il signor a pagare al signor la somma di € 7.728,67 CP_2 Parte_1
(settemilasettecentoventotto/67), oltre interessi legali dalla data del 14 giugno
2018 al saldo effettivo.
4 2. In accoglimento della domanda del ricorrente, condanna il signor CP_1
a pagare al signor la somma di € 13.750,00
[...] Parte_1
(tredicimilasettecentocinquanta/00), oltre interessi legali dalla data del 14 giugno
2018 al saldo effettivo.
3. In accoglimento della domanda del ricorrente, condanna il signor
[...]
a pagare al signor la somma di € 13.750,00 CP_3 Parte_1
(tredicimilasettecentocinquanta/00), oltre interessi legali dalla data del 14 giugno
2018 al saldo effettivo.
4. Dichiara compensate le spese di lite tra il signor e Parte_1 il signor CP_2
5. Condanna i signori e , in solido tra loro, a Controparte_1 CP_3 rifondere al signor le spese di lite, che liquida in € Parte_1
1.500,00 (milleduecento/00) per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Treviso, il 1° giugno 2025.
Il Giudice
dott. Deli Luca
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