Sentenza 12 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di registro di carico e scarico delle specialità medicinali ad uso veterinario, la facoltà accordata dalla circolare del Ministero della Sanità n. 7 del 9 marzo 1992 (capo D, n. 3) di utilizzare (per le registrazioni, prescritte dall'art. 31, comma quinto, del D.Lgs n. 119 del 1992) "i registri vidimati o appositi tabulati elettrocontabili validi ai fini delle registrazioni fiscali già in uso da parte delle aziende, farmacie e grossisti" non comporta un rinvio indiscriminato alla disciplina originaria di tali registrazioni ed, in particolare, per quanto attiene ai registri IVA, al decreto del Ministro delle Finanze 11 agosto 1975, il quale dispone, all'art. 1, che "le registrazioni di cui agli artt. 23, 24, 25 e 39, secondo comma, del d.P.R. n. 63 del 1972, e successive modificazioni, qualora il contribuente utilizzi direttamente macchine elettrocontabili ovvero si avvalga, per l'elaborazione dei dati, di centri elettrocontabili gestiti da terzi, possono essere eseguite entro sessanta giorni dalla data di effettuazione delle operazioni".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/01/1999, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Rosario DE MUSIS - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Rel. Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Stefano BENINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
D'EL AN, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DI TREVI 86, presso l'avvocato P. GIAMMARIA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIACOMO GIAMMARIA, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI LUCO DEI MARSI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NICOLÒ PORPORA 12, presso l'avvocato P. LETTIERI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIO SUCAPANE, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 38/96 della Pretura di AVEZZANO, depositata il 06/02/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'01/07/98 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
1.1. Il commissario prefettizio del comune di Luco dei Marsi, con ordinanza notificata il 28 maggio 1994, ingiungeva a D'NG NC, commerciante all'ingrosso di prodotti medicinali veterinari e parafarmaceutici con deposito nello stesso comune, il pagamento della sanzione amministrativa di L. 8 milioni, per omesso aggiornamento del registro di carico e scarico delle specialità medicinali ad uso veterinario, ai sensi degli articoli 31, comma 5, e 38, comma 9, del D.L.vo 27 gennaio 1992, n.119. Il D'NG proponeva opposizione dinanzi al pretore di Avezzano, assumendo che le annotazioni erano state regolarmente effettuate sui tabulati elettrocontabili tenuti dal commercialista ai fini delle registrazioni IVA, come consentito dalla circolare del Ministero della Sanità 9 marzo 1992, n.7; in subordine chiedeva la riduzione della sanzione.
1.2. Con sentenza 25 gennaio - 6 febbraio 1996 il pretore, ritenuta sussistente la violazione, riduceva la sanzione a L. 4 milioni, con la motivazione seguente:
- le rigorose formalità di cui agli articoli 31 e 32 del D.L.vo 119 / 92, concernenti i movimenti di prodotti altamente pericolosi per la salute, hanno lo scopo di consentire il controllo giornaliero da parte dell'autorità sanitaria;
- la circolare invocata, pur ritenendo equivalenti all'annotazione delle transazioni sul registro quella sui tabulati elettrocontabili, non poteva trovare applicazione, in quanto il termine ivi previsto per le registrazioni (sessanta giorni dal compimento delle operazioni) renderebbe impossibile il controllo immediato dello stato e dei movimentio del magazzino. In definitiva, l'equiparazione è possibile solo in quanto consenta un immediato controllo e, nella specie, il D'NG non aveva dato dimostrazione di tale possibilità.
Avverso tale sentenza il D'NG ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre mezzi d'annullamento. Il sindaco del comune resiste con controricorso.
2. Motivi del ricorso.
2.1. Col primo motivo il ricorrente, denunciando violazione degli articoli 112 cod.proc.civ. e 31, ultimo comma, del D.L.vo 119 / 92, nonché difetto di motivazione, lamenta che il giudice dell'opposizione non si sia pronunciato sulla eccezione di nullità dell'ordinanza ingiunzione per essere stata l'ispezione e il verbale di accertamento eseguiti da un organo incompetente, il comando antisofisticazioni dei carabinieri di Pescara, e non, come stabilito dall'art. 31 del D.L.vo 119/92, dall'Unità Sanitaria Locale. Tale questione era stata sollevata nelle note autorizzate.
2.2. Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 31 e 38 D.L.vo 119 / 92, della circolare del Ministro della Sanità n.7 del 9 marzo 1992 e del D.M. 11 agosto 1975. Rileva che erroneamente il pretore avrebbe interpretato l'art.31, ritenendo che lo stesso imponga l'immediata registrazione delle operazioni, anche quando ci si avvalga di tabulati elettromagnetici (registri IVA acquisti e vendite), come consentito dalla circolare ministeriale n.7 del 9 marzo 1992, capo VII, punto 3. Pertanto, doveva ritenersi operante il termine di sessanta giorni dall'operazione, previsto in tema di registrazioni I.V.A. dal D.M. 11 agosto 1975. Secondo il ricorrente, l'interpretazione del pretore frustrerebbe lo scopo della circolare, che è quello di utilizzare un unico registro sia per l'I.V.A. che per la registrazione delle transazioni.
Motivi della decisione
3.1. La prima censura è inammissibile, in quanto non proposta con l'opposizione ne', comunque, nel termine stabilito dall'art. 22, comma 1 , della legge 24 novembre 1981, n.689. La configurazione del giudizio di opposizione come impugnazione in senso stretto dell'atto con cui viene applicata la sanzione esclude che la cognizione del giudice possa estendersi a questioni, non rilevabili d'ufficio, non dedotte nelle forme e nei termini di cui al predetto articolo 22. 3.2. La seconda censura è infondata. La facoltà accordata dalla circolare del Ministero della Sanità n.7 del 9 marzo 1992 ( capo D, n.3 ) di utilizzare per le registrazioni, prescritte dall'art. 31, comma 5 , del D.L.vo 119 / 92, "i registri vidimati o appositi tabulati elettrocontabili validi ai fini delle registrazioni fiscali già in uso da parte delle aziende, farmacie e grossisti" non comporta un rinvio indiscriminato alla disciplina "originaria" di tali registrazioni e, in particolare, per quanto attiene ai registri IVA, al decreto del Ministero delle Finanze 11 agosto 1975, il quale dispone, all'art. 1, che "Le registrazioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.63, e successive modificazioni,
qualora il contribuente utilizzi direttamente macchine elettrocontabili ovvero si avvalga, per l'elaborazione dei dati, di centri elettrocontabili gestiti da terzi, possono essere eseguite entro sessanta giorni dalla data di effettuazione delle operazioni...".
Come il TO ha esattamente rilevato, l'alto grado di pericolosità per la salute pubblica dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici per uso veterinario ha determinato il legislatore ad introdurre una analitica e rigorosa disciplina sulla detenzione e sul movimento in entrata e in uscita di dette sostanze. È evidente che le esigenze di tutela della salute pubblica impongono una tempestiva (anche se non in tempo reale) registrazione dei dati relativi, e soprattutto di quelli dell'introduzione dei prodotti nei depositi o negli esercizi, al fine di consentire un controllo continuo, o almeno giornaliero, da parte dell'autorità sanitaria. Pertanto, l'impiego - ai fini delle annotazioni di cui all'art. 31, n.5, del D.L.vo 119/92 - dei registri prescritti dalle leggi fiscali
( quale, ad esempio, il registro IVA acquisti di cui all'art. 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 ), anche se tenuti con macchine elettrocontabili, deve essere tale da consentire un controllo immediato delle transazioni in entrata e in uscita. Ne consegue che le registrazioni devono essere effettuate senza ritardo.
3.3. Merita, invece, accoglimento il terzo motivo.
Il rinvio operato dalla circolare del Ministero della Sanità alla disciplina sulla tenuta dei registri prescritti da disposizioni fiscali, anche se non indiscriminato, comporta, però, la possibilità di utilizzare tali registri ai fini stabiliti dall'art. 31, n.5, del D.L.vo 119 / 92, sempre che venga in concreto assicurata la possibilità di un controllo giornaliero dei movimenti di prodotti farmaceutici o parafarmaceutici ad uso veterinario. Pertanto, in forza del citato decreto del Ministero delle Finanze, le registrazioni elettrocontabili ai fini IVA.
possono essere utilizzate anche per adempiere agli obblighi stabiliti dall'art.31, n.5 ( anche se, per adempiere a tali obblighi, la registrazione deve essere effettuata immediatamente). Ne consegue che l'obbligo in questione deve ritenersi osservato ove venga data dimostrazione dell'avvenuta ( e tempestiva ) registrazione mediante sistemi elettrocontabili, anche effettuata da centri gestiti da terzi, purché, secondo quanto stabilito dalla circolare ( capo D), n.3, lett. b), tutte le annotazioni e registrazioni avvengano " su registri prenumerati e vidimati dall'autorità sanitaria o tributaria".
Nella specie, l'atto di opposizione recava menzione di uno specifico accertamento dei verbalizzanti, uno dei quali avrebbe constatato che l'azienda teneva una registrazione informatica dei movimenti in entrata e in uscita, e che un controllo effettuato a campione aveva dimostrato la conformità delle registrazioni alla giacenza rinvenuta in deposito. Pur non avendo escluso la possibilità di usare un sistema di registrazione elettrocontabile, la sentenza impugnata si è limitata a rilevare che la possibilità di immediato controllo non era stata dimostrata dal D'NG. Si tratta di affermazione apodittica, la quale non consente alla Corte di esercitare il controllo sulla motivazione di un punto che lo stesso giudice di merito ha ritenuto rilevante per la decisione. La sentenza deve, pertanto, essere cassata, con rinvio al pretore di Avezzano, in persona di altro magistrato, il quale deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
Il giudice di rinvio dovrà verificare, sulla base delle prove già acquisite o mediante nuova indagine di fatto, se le registrazioni contabili in possesso dell'azienda all'epoca degli accertamenti fossero conformi alle disposizioni fiscali in materia di IVA, e se consentissero un immediato controllo sui movimenti delle merci.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione:
dichiara inammissibile il primo motivo e rigetta il secondo;
accoglie il terzo motivo;
cassa e rinvia, anche per le spese, al pretore di Avezzano, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 1 luglio 1998. DEPOSITATO IN CANCELLERIA, IL 12 GENNAIO 1999.