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Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 31/08/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1506 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. , nata a [...] il [...] CP_1 C.F._1
e
c.f. , nato a [...] il CP_2 C.F._2
27/04/1982, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato CASTAGNA VALENTINA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: “che Codesto Tribunale voglia emettere sentenza di separazione personale dei coniugi alle seguenti CONDIZIONI
1. Condizioni relative ai coniugi
1.1. Dichiararsi la separazione personale dei coniugi signori e che hanno CP_1 CP_2 contratto matrimonio in Trissino (VI) in data 16.09.2012 (Anno 2012, Atto n. 16 Parte II Serie A
Ufficio 1), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di quel comune di compiere le trascrizioni di legge;
1.2. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni pretesa in ordine al proprio personale mantenimento, avendo entrambi un lavoro che garantisce loro la piena indipendenza economica.
1 1.3. I coniugi si prestano reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente, nonché di quello per il figlio minore.
2. Condizioni relative alla casa coniugale
2.1. In considerazione dell'agevole divisibilità della casa familiare sita in Trissino (VI) via Alp.
Zamberlan Antonio n. 30, le parti concordano che il piano terra, con i relativi arredi e corredi, venga assegnato alla SI , mentre il piano primo della predetta abitazione, con gli arredi e CP_1
i corredi, venga assegnato al signor CP_2
2.2. Le parti si impegnano a rispettare le reciproche assegnazioni, come sopra riportate, e a non accedere ai locali senza il previo consenso del coniuge assegnatario.
3. Condizioni relative alla prole
3.1. Il figlio minore ( viene affidato ad entrambi i genitori, Persona_1 C.F._3
i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse in riguardo alla sua istruzione, alla sua educazione e alla sua salute, nel rispetto, in ogni caso, delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
3.2. I genitori concordano che l'affidamento condiviso del figlio venga esercitato mediante Per_1 tempi di permanenza paritetici del figlio presso ciascun genitore. , quindi, resterà con la Per_1 madre dal lunedì pomeriggio al martedì mattina e dal mercoledì pomeriggio al giovedì mattina di ogni settimana, mentre resterà con il padre dal martedì pomeriggio al mercoledì mattina e dal giovedì pomeriggio al venerdì mattina. I fine settimana dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina, saranno alternati tra i genitori.
3.3. trascorrerà con ciascun genitore: a) due settimane, anche non consecutive, durante il Per_1 periodo estivo, da concordarsi con anticipo tra i genitori;
b) sette giorni, anche non consecutivi durante le vacanze natalizie, includendo, ad anni alterni, i giorni della Vigilia e Natale con un genitore e quelli di ultimo dell'anno e Capodanno con l'altro genitore c) tre giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali, includendo, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il
Lunedì in Albis con l'altro genitore. I costi di eventuali vacanze e/o soggiorni saranno a carico del genitore che li organizza.
3.4. In ogni caso i genitori potranno concordare tempi e modi di visita anche diversi a seconda delle esigenze e delle volontà filiali.
3.5. Tenuto conto dell'affidamento condiviso del figlio minore e dei paritari tempi di permanenza dello stesso presso ciascun genitore, tenuto conto altresì delle capacità reddituali dei genitori, nonché degli ulteriori accordi raggiunti e di cui a seguire, circa l'assegnazione dei benefici fiscali legati alla
2 genitorialità, i signori e provvederanno direttamente alle spese di vitto (da CP_1 CP_2 intendersi, in modo esemplificativo ma non esaustivo, le spese per alimenti e igiene personale) relative al figlio, nei rispettivi periodi di permanenza e pertanto nessun assegno di mantenimento sarò dovuto da un genitore nei confronti dell'altro.
3.6. Salvo quanto previsto al precedente punto 3.5. relativamente al vitto, le parti si impegnano a ripartire nella misura del 50% le restanti spese ordinarie, nonché tutte le spese straordinarie riferibili al figlio, quest'ultime secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
3.7. L'assegno unico universale verrà richiesto e percepito interamente dalla SI . CP_1
Le detrazioni fiscali verranno ripartite in ragione della giusta metà.
4. Scioglimento della comunione legale dei beni e divisione dei beni ricadenti nella comunione de residuo 4.1. I coniugi dichiarano di essere in comunione legale dei beni e di voler sciogliere la predetta comunione legale. Pertanto, rimarranno in comproprietà per la quota di ½ ciascuno i seguenti beni immobili, pervenuti in data 28.07.2023, atto notaio avv. Repertorio n. 18014, Persona_2
Raccolta n. 14541, registrato a Vicenza, il 01.08.2023 al n. 24412 Serie 1T, così catastalmente censiti all'Agenzia delle Entrate di Vicenza, Ufficio del Territorio:
Catasto Fabbricati, Comune di Trissino (VI)
- Foglio 5 Particella n. 1113 subalterno 11, via Alp. Antonio Zamberlan n. 30, piano T-1, cat. A/7, classe 2, cons. vani 8, s.c. totale mq 197, R.C. 785.01;
- Foglio 5, Particella n. 1113 subalterno 5, via Alp. Antonio Zamberlan n. 30, piano T, cat. C/6, classe
1, cons. mq. 12, s.c. totale mq 15, R.C. euro 16,73
Catasto Terreni Comune di Trissino (VI)
- Foglio 5 particella n. 1110, di are 00.97
4.2. I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla equa divisione dei conti correnti e dei titoli e/o prodotti assicurativi, provvedendo altresì ad operare i relativi conguagli. Pertanto, i conti correnti e i titoli e/o prodotti assicurativi così come attualmente in essere ed intestati, rimangono in proprietà esclusiva a ciascun coniuge intestatario.
4.3. I mobili e i corredi presenti nel piano primo dell'abitazione familiare, assegnato al signor CP_2 rimarranno in comproprietà tra i le parti, mentre i mobili e i corredi del piano terra rimarranno
[...] in proprietà esclusiva della SI . CP_1
4.4. L'autovettura Fiat Tipo targata FH998NE intestata alla SI rimane assegnata in CP_1 uso e proprietà esclusiva alla stessa, senza conguaglio alcuno.
4.5. Le parti si impegnano a provvedere in parti uguali al pagamento del mutuo ipotecario contratto con Credit Agricole Italia S.p.a., atto del notaio avv. in data 05.09.2023, Rep. n. Persona_2
18100, Racc. n. 14612, registrato a Vicenza il 20.09.2023 (n. 28212 Serie 1T). Il signor CP_2
3 rinuncia a chiedere alla SI la ripetizione della quota parte dei ratei del mutuo a lei CP_1 riferibili, che per circa un anno sono stati interamente da lui pagati.
4.6. Le parti si riservano di definire le ulteriori questioni patrimoniali tra loro in essere e relative all'abitazione familiare”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 16/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in TRISSINO (VI) in data 16/09/2012, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 26/06/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore (nato il [...]), con collocamento paritetico presso ciascun genitore;
Per_1
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario del figlio secondo quanto stabilito nelle conclusioni rassegnate;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra a titolo di mantenimento reciproco ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per il figlio minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
4 Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in CP_1 CP_2 matrimonio in TRISSINO (VI) in data 16/09/2012 con atto trascritto al n. 16, parte II, serie A, anno
2012, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TRISSINO (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28/8/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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