Art. 4. Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE 1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023 , il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente, ivi inclusi il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 , e il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 . Nell'adozione di tali modifiche e integrazioni, il Governo tiene conto, ove opportuno, degli orientamenti delle autorita' di vigilanza europee e assicura la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di protezione dei consumatori;
b) designare la Banca d'Italia e l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi quali autorita' competenti, secondo le rispettive attribuzioni e competenze indicate dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , a garantire l'applicazione e il rispetto delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2023/2225 , attribuendo agli stessi i poteri di indagine e di controllo previsti dalla medesima direttiva, anche tenuto conto di quanto previsto alla lettera h);
c) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia, ove opportuno e nel rispetto delle competenze alla stessa spettanti, nell'ambito e per le finalita' specificamente previste dalla direttiva (UE) 2023/2225 ;
d) esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2023/2225 , tenendo conto delle caratteristiche e peculiarita' del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi alle suddette opzioni, della necessita' di garantire un alto grado di protezione e tutela dei consumatori e di assicurare il buon funzionamento del mercato del credito al consumo italiano;
e) prevedere, in conformita' con l' articolo 2, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2023/2225 , che l'articolo 8, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), l'articolo 10, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 21, paragrafo 3, della medesima direttiva non si applicano ai seguenti contratti di credito:
1) contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 euro;
2) contratti di credito in cui il credito e' senza interessi e senza altre spese;
3) contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entita' trascurabile;
f) valutare l'introduzione di una disciplina relativa alle dilazioni di pagamento in cui il credito e' acquistato da un terzo, anche in casi esclusi dall' articolo 2, paragrafo 2, lettera h), della direttiva (UE) 2023/2225 , tenendo conto dell'obiettivo di garantire un elevato grado di protezione dei consumatori, di salvaguardare la competitivita' del mercato italiano del credito al consumo e avuto riguardo alle peculiarita' del contesto nazionale;
g) individuare i soggetti che possono prestare i servizi di consulenza sul debito previsti dall' articolo 36 della direttiva (UE) 2023/2225 , definendo le caratteristiche, le modalita' di prestazione di tali servizi e le eventuali spese limitate a carico dei consumatori, tenendo conto, in particolare, dell'obiettivo di assicurare un servizio indipendente e di elevata qualita';
h) nell'attuazione dell' articolo 37 della direttiva (UE) 2023/2225 , incluso l'eventuale esercizio dell'opzione normativa ivi prevista, definire le caratteristiche del sistema di abilitazione, registrazione e vigilanza degli enti non creditizi e degli istituti non di pagamento, anche valutando l'opportunita' di attribuire compiti di controllo ad autorita' dotate di indipendenza e competenti a esercitare le attivita' di vigilanza, nonche' valutando l'adeguatezza del perimetro dell'attivita' riservata agli intermediari del credito e delle relative esenzioni, al fine di garantire idonei livelli di professionalita' dei soggetti che entrano in contatto con il pubblico, e assicurare la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di protezione dei consumatori, l'efficiente funzionamento del mercato e la proporzionalita' degli oneri per gli operatori;
i) conformemente all' articolo 44 della direttiva (UE) 2023/2225 , valutare le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni di cui ai titoli VI-bis e VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , in modo da prevedere sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle violazioni degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2023/2225 e dalle relative disposizioni nazionali di attuazione, ivi comprese le modalita' di riscossione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 128-duodecies, comma 1, lettera a-bis), del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 ;
l) prevedere le opportune disposizioni transitorie, in linea con quanto previsto dall' articolo 47 della direttiva (UE) 2023/2225 ;
m) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea o di natura secondaria, ivi compreso, se del caso, il codice del consumo , di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e con le disposizioni del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all' art. 4:
- La direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023 , relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE , e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 ottobre 2023, L.
- Per i riferimenti all'articolo 32 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234 , si vedano le note all'articolo 1.
- Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 , recante: «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario ( decreto legislativo n. 385 del 1993 ) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2010.
- I Titoli VI-bis e VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre 1993 recano rispettivamente: «Agenti in attivita' finanziaria e mediatori creditizi» e «Sanzioni».
- Si riporta il testo dell'articolo 128-duodecies, comma 1, del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 :
«Art. 128-duodecies (Disposizioni procedurali). - 1.
Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti, l'Organismo applica nei confronti degli iscritti:
a) il richiamo scritto;
a-bis) la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a euro cinquemila nei confronti degli iscritti persone fisiche e la sanzione pecuniaria da euro mille fino al 10 per cento del fatturato nei confronti degli iscritti persone giuridiche. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai massimali indicati alla presente lettera, le sanzioni pecuniarie sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni o commette piu' violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione piu' grave, aumentata sino al triplo. I proventi derivanti dalle sanzioni previste dalla presente lettera affluiscono al bilancio dello Stato;
b) la sospensione dall'esercizio dell'attivita' per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a un anno;
c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater, comma 2 e 128-sexies, comma 2.
Omissis».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , recante: « Codice del consumo , a norma dell' articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 », e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 235 dell'8 ottobre 2005.
- Il regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004, e' pubblicato nella GUUE 27 dicembre 2017, n. L 345.
a) apportare alla normativa vigente, ivi inclusi il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 , e il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 . Nell'adozione di tali modifiche e integrazioni, il Governo tiene conto, ove opportuno, degli orientamenti delle autorita' di vigilanza europee e assicura la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di protezione dei consumatori;
b) designare la Banca d'Italia e l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi quali autorita' competenti, secondo le rispettive attribuzioni e competenze indicate dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , a garantire l'applicazione e il rispetto delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2023/2225 , attribuendo agli stessi i poteri di indagine e di controllo previsti dalla medesima direttiva, anche tenuto conto di quanto previsto alla lettera h);
c) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia, ove opportuno e nel rispetto delle competenze alla stessa spettanti, nell'ambito e per le finalita' specificamente previste dalla direttiva (UE) 2023/2225 ;
d) esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2023/2225 , tenendo conto delle caratteristiche e peculiarita' del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi alle suddette opzioni, della necessita' di garantire un alto grado di protezione e tutela dei consumatori e di assicurare il buon funzionamento del mercato del credito al consumo italiano;
e) prevedere, in conformita' con l' articolo 2, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2023/2225 , che l'articolo 8, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), l'articolo 10, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 21, paragrafo 3, della medesima direttiva non si applicano ai seguenti contratti di credito:
1) contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 euro;
2) contratti di credito in cui il credito e' senza interessi e senza altre spese;
3) contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entita' trascurabile;
f) valutare l'introduzione di una disciplina relativa alle dilazioni di pagamento in cui il credito e' acquistato da un terzo, anche in casi esclusi dall' articolo 2, paragrafo 2, lettera h), della direttiva (UE) 2023/2225 , tenendo conto dell'obiettivo di garantire un elevato grado di protezione dei consumatori, di salvaguardare la competitivita' del mercato italiano del credito al consumo e avuto riguardo alle peculiarita' del contesto nazionale;
g) individuare i soggetti che possono prestare i servizi di consulenza sul debito previsti dall' articolo 36 della direttiva (UE) 2023/2225 , definendo le caratteristiche, le modalita' di prestazione di tali servizi e le eventuali spese limitate a carico dei consumatori, tenendo conto, in particolare, dell'obiettivo di assicurare un servizio indipendente e di elevata qualita';
h) nell'attuazione dell' articolo 37 della direttiva (UE) 2023/2225 , incluso l'eventuale esercizio dell'opzione normativa ivi prevista, definire le caratteristiche del sistema di abilitazione, registrazione e vigilanza degli enti non creditizi e degli istituti non di pagamento, anche valutando l'opportunita' di attribuire compiti di controllo ad autorita' dotate di indipendenza e competenti a esercitare le attivita' di vigilanza, nonche' valutando l'adeguatezza del perimetro dell'attivita' riservata agli intermediari del credito e delle relative esenzioni, al fine di garantire idonei livelli di professionalita' dei soggetti che entrano in contatto con il pubblico, e assicurare la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di protezione dei consumatori, l'efficiente funzionamento del mercato e la proporzionalita' degli oneri per gli operatori;
i) conformemente all' articolo 44 della direttiva (UE) 2023/2225 , valutare le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni di cui ai titoli VI-bis e VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , in modo da prevedere sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle violazioni degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2023/2225 e dalle relative disposizioni nazionali di attuazione, ivi comprese le modalita' di riscossione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 128-duodecies, comma 1, lettera a-bis), del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 ;
l) prevedere le opportune disposizioni transitorie, in linea con quanto previsto dall' articolo 47 della direttiva (UE) 2023/2225 ;
m) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea o di natura secondaria, ivi compreso, se del caso, il codice del consumo , di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e con le disposizioni del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all' art. 4:
- La direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023 , relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE , e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 ottobre 2023, L.
- Per i riferimenti all'articolo 32 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234 , si vedano le note all'articolo 1.
- Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 , recante: «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario ( decreto legislativo n. 385 del 1993 ) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2010.
- I Titoli VI-bis e VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre 1993 recano rispettivamente: «Agenti in attivita' finanziaria e mediatori creditizi» e «Sanzioni».
- Si riporta il testo dell'articolo 128-duodecies, comma 1, del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 :
«Art. 128-duodecies (Disposizioni procedurali). - 1.
Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti, l'Organismo applica nei confronti degli iscritti:
a) il richiamo scritto;
a-bis) la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a euro cinquemila nei confronti degli iscritti persone fisiche e la sanzione pecuniaria da euro mille fino al 10 per cento del fatturato nei confronti degli iscritti persone giuridiche. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai massimali indicati alla presente lettera, le sanzioni pecuniarie sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni o commette piu' violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione piu' grave, aumentata sino al triplo. I proventi derivanti dalle sanzioni previste dalla presente lettera affluiscono al bilancio dello Stato;
b) la sospensione dall'esercizio dell'attivita' per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a un anno;
c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater, comma 2 e 128-sexies, comma 2.
Omissis».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , recante: « Codice del consumo , a norma dell' articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 », e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 235 dell'8 ottobre 2005.
- Il regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004, e' pubblicato nella GUUE 27 dicembre 2017, n. L 345.