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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/02/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Prima sezione civile composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Rosella Nocera Giudice
3) Dott.ssa Tiziana Di Gioia Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 546/2024 R.G. V.G.
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Parte_1 C.F._1
D'Ambrosio
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Maria Controparte_1 C.F._2
Giacomina Giorgio
FATTO premesso che, con ricorso ex art. 473 bis. 49 c.p.c. depositato il 03.02.2024, i coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo nonché lo scioglimento del matrimonio civile;
con sentenza non definitiva n. 129/2024, pubblicata il 15.05.2024, è stata omologata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate tra le parti;
posto che con il ricorso introduttivo i coniugi hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della separazione, non essendo tale domanda all'epoca procedibile, il Collegio ha fissato l'udienza del 14.01.2025 per la verifica del decorso del termine previsto dalla legge ex art. 3
n. 2 lett. b) L. 898/70 e s.m.i.; trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e passata in giudicato la predetta sentenza, all'udienza del 14.01.2025, tenutasi “a trattazione scritta” ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e la causa è stata riservata per la decisione;
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio merita accoglimento ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/1970 e succ. mod.; infatti, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostruita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
le condizioni concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Cassano delle Murge (BA) il 04.06.2018 tra , nato a [...] (H) il 16.01.1988 e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del CP_1
Comune di Cassano delle Murge (n. 11, parte I, anno 2018) alle condizioni concordate.
Dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del Tribunale di Bari, in data 18.02.2025.
Il Presidente
Alfonso Pappalardo