Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XV, sentenza 06/02/2026, n. 292
CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione sostanziale dei diritti di difesa per mancata rinnovazione della notifica

    La Corte ritiene che il ricorso debba essere proposto mediante notifica alla controparte entro 60 giorni dalla ricezione dell'atto opposto e che il contribuente debba costituirsi in giudizio entro 30 giorni, depositando la prova della avvenuta notifica, a pena di inammissibilità. La Cassazione ha confermato che la sanzione dell'inammissibilità è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio e che la perentorietà del termine determina la indisponibilità, anche ai fini di una eventuale sanatoria, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 156 cod. proc. civ. La mancata consegna dell'atto, con inesistenza della notifica, e il mancato deposito presso la Commissione tributaria provinciale dell'atto notificato ai sensi dell'art. 22, comma 1, d. lgs 546/1992, comportano l'inammissibilità.

  • Rigettato
    Violazione del principio del contraddittorio e della oralità della causa

    La Corte ritiene che, data la conferma dell'inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata notifica e deposito, gli altri motivi di appello sono assorbiti.

  • Rigettato
    Spettanza dell'esenzione prima casa

    La Corte ritiene che, data la conferma dell'inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata notifica e deposito, i motivi di merito sono assorbiti.

  • Rigettato
    Richiesta subordinata di annullamento sanzioni

    La Corte ritiene che, data la conferma dell'inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata notifica e deposito, la richiesta subordinata di annullamento delle sanzioni è assorbita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XV, sentenza 06/02/2026, n. 292
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 292
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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