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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XV, sentenza 06/02/2026, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 292/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 15, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
NE BIANCA, Presidente
DE DOMENICO SC, Relatore
CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 169/2025 depositato il 19/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4607/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
16 e pubblicata il 19/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1016 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1016 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 344 IMU 2022
- sull'appello n. 1362/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4607/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
16 e pubblicata il 19/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1016 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 344 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 107/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
I difensori illustrano i rispettivi assunti e insistono come da atti.
La Corte riserva la decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Questa Corte, attesa l'identità delle parti in giudizio e dell'oggetto con la causa RGA 1362/2025, ritiene di dovere preliminarmente riunire i due processi.
Ciò premesso la pratica in oggetto riguarda gli appelli con i quali l'appellante impugna la sentenza n.
4607/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 16 e pubblicata il 19/11/2024, relativa ai seguenti Atti impositivi: -AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1016 IMU, anno d'imposta 2021; -
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 344 IMU anno d'imposta 2022 che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi con la seguente motivazione conclusiva: “Alla luce di quanto sopra esposto i ricorsi riuniti risultano inammissibili e le questioni qui definite esauriscono la controversia, essendo i motivi di doglianza non espressamente esaminati, ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diversa”, eccependo diversi motivi.
In particolare l'appellante preliminarmente richiede, in ordine alla questione di inammissibilità del ricorso dichiarata dai primi giudici, "l'annullamento della sentenza per non applicazione del principio di rinnovazione della notifica. Si ritiene, infatti, che la mancata osservanza di tale principio abbia determinato una violazione sostanziale dei diritti di difesa, compromettendo la regolarità del procedimento. In particolare, la sentenza in oggetto non ha tenuto conto della necessità di rinnovare la notifica, nonostante fosse stata previamente evidenziata l'irregolarità nella sua esecuzione. Pertanto, si chiede che venga dichiarata la nullità della sentenza e che venga disposto il prosieguo del procedimento, con l'adozione delle necessarie misure per garantire l'effettiva applicazione del principio di rinnovazione" e di consegenza, richiede, altresì, a questa
Corte di dichiare la "Nullità della sentenza, e conseguente rimessione alla CTP, ex art. 59, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992 per violazione del principio del contraddittorio e della oralità della causa, in violazione degli artt. 32-33 del medesimo decreto, nonché artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione".
Inoltre, si sofferma sui motivi di merito in ordine alla spettanza della esenzione prima casa, ancorchè lo stesso appellante non abbia dimostrato di possedere la residenza nell'immobile oggetto di accertamento, chiedendo conclusivamente l'annullamento della sentenza di primo grado e di conseguenza degli atti impositivi, in via subordinata per l'annullamento delle sanzioni, con vittoria di spese a carico del Comune.
Si costitusce in giudizio il comune di Milano, contrastano tutti i motivi di appello, chiedendone il rigetto con condanna al pagamento delle spese di giudizio a carico dell'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che tutti gli atti e i fatti portati alla cognizione di questa Corte sono stati attentamente analizzati e che per quanto l'art. 132 c.p.c. -applicabile al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs 546/1992- consenta al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e pertanto, nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni rilevanti concretamente esaminate, si rappresenta che le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Premesso ciò, questa Corte è chiamata a valutare preliminarmente se sia condivisibile o meno la questione attinente ai motivi di inammissibilità su cui si fonda la sentenza di primo grado.
Orbene, come emerge dagli atti del giudizio, la questione preliminare è incentra sugli effetti della mancata notifica del ricorso al Comune, che pertanto, è venuto a conoscenza dell'esistenza del ricorso soltanto con la notifica dell'avviso di trattazione della causa. Pertanto non risultando agli atti del giudizio elementi documentali relativi alla notifica, il giudice di primo grado ha ritenuenuto applicabile la sanzione della inammissibilità del ricorso stesso, ai sensi dell'art. art. 20, comma 1 del D. L.lgs 546/92.
Questa Corte, in relazione a ciò ritiene che il ricorso debba essere proposto mediante notifica alla controparte entro 60 giorni dalla ricezione dell'atto opposto e che il contribuente debba costituirsi in giudizio entro 30 giorni, depositando oltre il ricorso la prova della avvenuta notifica dello stesso nei termini, tutto ciò deve essere rispettato a pena di inammissibilità del ricorso stesso come da granitica giurisprudenza della
Cassazione.
Tale orientamento è stato confermato di recente con la sentenza n. 499/2025 della Cassazione Civile
Sez. 5, che ha ribadito che "L'art. 21 del d.lgs. 546/1992 prevede espressamente che il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La sanzione della inammissibilità è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio e la perentorietà del termine determina la indisponibilità .... anche ai fini di una eventuale sanatoria con la conseguente inapplicabilità dell'art. 156 cod. proc. civ.. ..... La sentenza di secondo grado nel convalidare la motivazione, sottolinea come la sanzione della inammissibilità fosse del tutto necessitata una volta accertato che era mancato il deposito dell'atto notificato. Ogni discussione circa la natura del vizio della notifica secondo la sentenza di appello era preclusa. Non solo è mancata la consegna dell'atto, con inesistenza della notifica, ma è mancato il deposito presso la Commissione tributaria provinciale dell'atto notificato ai sensi dell'art. 22, comma 1, d. lgs 546 1992".
In conclusione, questa Corte, ritenuti assorbiti tutti gli altri motivi di appello, nonchè tutti gli atti e i fatti dedotti in giudizio dalle parti, condividendo l'interpretazione della Cassazione, preliminarmente, ritiene di dovere respingere l'appello, confermando l'inammissibilità del ricorso di primo grado, e condannando la parte appellante alla refusione delle spese di giudizio del grado quantificate, complessivamente, in euro
1.000,00.
P.Q.M.
Respinge l'appello confermando l'inammissibilità. Spese liquidate come da motivazione.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 15, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
NE BIANCA, Presidente
DE DOMENICO SC, Relatore
CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 169/2025 depositato il 19/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4607/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
16 e pubblicata il 19/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1016 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1016 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 344 IMU 2022
- sull'appello n. 1362/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4607/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
16 e pubblicata il 19/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1016 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 344 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 107/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
I difensori illustrano i rispettivi assunti e insistono come da atti.
La Corte riserva la decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Questa Corte, attesa l'identità delle parti in giudizio e dell'oggetto con la causa RGA 1362/2025, ritiene di dovere preliminarmente riunire i due processi.
Ciò premesso la pratica in oggetto riguarda gli appelli con i quali l'appellante impugna la sentenza n.
4607/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 16 e pubblicata il 19/11/2024, relativa ai seguenti Atti impositivi: -AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1016 IMU, anno d'imposta 2021; -
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 344 IMU anno d'imposta 2022 che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi con la seguente motivazione conclusiva: “Alla luce di quanto sopra esposto i ricorsi riuniti risultano inammissibili e le questioni qui definite esauriscono la controversia, essendo i motivi di doglianza non espressamente esaminati, ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diversa”, eccependo diversi motivi.
In particolare l'appellante preliminarmente richiede, in ordine alla questione di inammissibilità del ricorso dichiarata dai primi giudici, "l'annullamento della sentenza per non applicazione del principio di rinnovazione della notifica. Si ritiene, infatti, che la mancata osservanza di tale principio abbia determinato una violazione sostanziale dei diritti di difesa, compromettendo la regolarità del procedimento. In particolare, la sentenza in oggetto non ha tenuto conto della necessità di rinnovare la notifica, nonostante fosse stata previamente evidenziata l'irregolarità nella sua esecuzione. Pertanto, si chiede che venga dichiarata la nullità della sentenza e che venga disposto il prosieguo del procedimento, con l'adozione delle necessarie misure per garantire l'effettiva applicazione del principio di rinnovazione" e di consegenza, richiede, altresì, a questa
Corte di dichiare la "Nullità della sentenza, e conseguente rimessione alla CTP, ex art. 59, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992 per violazione del principio del contraddittorio e della oralità della causa, in violazione degli artt. 32-33 del medesimo decreto, nonché artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione".
Inoltre, si sofferma sui motivi di merito in ordine alla spettanza della esenzione prima casa, ancorchè lo stesso appellante non abbia dimostrato di possedere la residenza nell'immobile oggetto di accertamento, chiedendo conclusivamente l'annullamento della sentenza di primo grado e di conseguenza degli atti impositivi, in via subordinata per l'annullamento delle sanzioni, con vittoria di spese a carico del Comune.
Si costitusce in giudizio il comune di Milano, contrastano tutti i motivi di appello, chiedendone il rigetto con condanna al pagamento delle spese di giudizio a carico dell'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che tutti gli atti e i fatti portati alla cognizione di questa Corte sono stati attentamente analizzati e che per quanto l'art. 132 c.p.c. -applicabile al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs 546/1992- consenta al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e pertanto, nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni rilevanti concretamente esaminate, si rappresenta che le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Premesso ciò, questa Corte è chiamata a valutare preliminarmente se sia condivisibile o meno la questione attinente ai motivi di inammissibilità su cui si fonda la sentenza di primo grado.
Orbene, come emerge dagli atti del giudizio, la questione preliminare è incentra sugli effetti della mancata notifica del ricorso al Comune, che pertanto, è venuto a conoscenza dell'esistenza del ricorso soltanto con la notifica dell'avviso di trattazione della causa. Pertanto non risultando agli atti del giudizio elementi documentali relativi alla notifica, il giudice di primo grado ha ritenuenuto applicabile la sanzione della inammissibilità del ricorso stesso, ai sensi dell'art. art. 20, comma 1 del D. L.lgs 546/92.
Questa Corte, in relazione a ciò ritiene che il ricorso debba essere proposto mediante notifica alla controparte entro 60 giorni dalla ricezione dell'atto opposto e che il contribuente debba costituirsi in giudizio entro 30 giorni, depositando oltre il ricorso la prova della avvenuta notifica dello stesso nei termini, tutto ciò deve essere rispettato a pena di inammissibilità del ricorso stesso come da granitica giurisprudenza della
Cassazione.
Tale orientamento è stato confermato di recente con la sentenza n. 499/2025 della Cassazione Civile
Sez. 5, che ha ribadito che "L'art. 21 del d.lgs. 546/1992 prevede espressamente che il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La sanzione della inammissibilità è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio e la perentorietà del termine determina la indisponibilità .... anche ai fini di una eventuale sanatoria con la conseguente inapplicabilità dell'art. 156 cod. proc. civ.. ..... La sentenza di secondo grado nel convalidare la motivazione, sottolinea come la sanzione della inammissibilità fosse del tutto necessitata una volta accertato che era mancato il deposito dell'atto notificato. Ogni discussione circa la natura del vizio della notifica secondo la sentenza di appello era preclusa. Non solo è mancata la consegna dell'atto, con inesistenza della notifica, ma è mancato il deposito presso la Commissione tributaria provinciale dell'atto notificato ai sensi dell'art. 22, comma 1, d. lgs 546 1992".
In conclusione, questa Corte, ritenuti assorbiti tutti gli altri motivi di appello, nonchè tutti gli atti e i fatti dedotti in giudizio dalle parti, condividendo l'interpretazione della Cassazione, preliminarmente, ritiene di dovere respingere l'appello, confermando l'inammissibilità del ricorso di primo grado, e condannando la parte appellante alla refusione delle spese di giudizio del grado quantificate, complessivamente, in euro
1.000,00.
P.Q.M.
Respinge l'appello confermando l'inammissibilità. Spese liquidate come da motivazione.