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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 01/08/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1981/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elena GIUPPI Presidente dott.ssa Giulia Isadora LOI Giudice dott.ssa Carla VENDITTI Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1981/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Benedetto, del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano, Via Francesco Sforza n.1 ha eletto domicilio;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Giovanni Benedetto, del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano, Via Francesco Sforza n.1 ha eletto domicilio;
- RESISTENTE contumace-
PUBBLICO MINISTERO
- INTERVENUTO -
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte ricorrente:
“1) dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2) collocare il minore presso la madre. Stabilire che il padre terrà il figlio due fine settimana al mese prelevandolo dalla madre il venerdì sera e lo porterà a scuola il lunedì mattina. All'uscita da scuola
1 lo riprenderà la madre. Il genitore non collocatario potrà comunque vedere il figlio quando vorrà in accordo con l'altro genitore, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici del minore. Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere il figlio in accordo con l'altro genitore, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici del minore. Quanto alle festività, il padre potrà trascorrere con il figlio le festività di Natale e di Pasqua e le altre festività dell'anno ad anni alterni con la madre. Entrambi i genitori avranno la possibilità di trascorrere con il figlio alcune ore nei giorni di compleanno del minore. Durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con il figlio tre settimane, anche non consecutive. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo tra i genitori entro il 30 di maggio di ogni anno tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi. Il tutto salvo diversi accordi presi di tanto in tanto tra le parti. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio;
3) stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
4) porre a carico del Sig. un contributo mensile a titolo di mantenimento Controparte_1 ordinario del figlio pari ad Euro 500,00 mensili da rivalutarsi annualmente ex indice ISTAT Per_1
e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 15 di ciascun mese;
5) porre a carico del Sig. il concorso, nella misura del 50%, alle spese Controparte_1 straordinarie da sostenersi nell'interesse del minore come previsto dalle relative linee guida approvate dal Tribunale di Milano, Corte d'Appello di Milano e Ordine Avvocati di Milano il 14.11
2017 qui da intendersi integralmente richiamate;
6) prevedere che gli assegni per il nucleo famigliare, anche ove accreditati nella busta paga del Sig.
, siano di spettanza della ricorrente e ad essa versati. Controparte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge da corrispondersi al sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con ricorso depositato in data 28.10.2024 ha convenuto in giudizio il Parte_1 marito al fine di vedere pronunciata la separazione personale delle parti e Controparte_1
l'emissione di provvedimenti - anche indifferibili - in ordine all'affido, collocamento e mantenimento
2 per il figlio minore, all'assegnazione della casa coniugale e all'assegno di mantenimento per la moglie.
In particolare, ha chiesto al Tribunale di disporre l'affido condiviso del figlio Parte_1 minore ad entrambi i genitori, il collocamento prevalente dello stesso presso la madre, la Per_1 regolamentazione delle visite paterne secondo un calendario, la corresponsione a titolo di mantenimento da parte del padre dell'importo mensile di € 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, il riconoscimento alla madre del 100% dell'assegno unico per il figlio, l'assegnazione alla stessa della casa familiare e la corresponsione a carico del marito di un contributo al mantenimento del coniuge pari ad € 500,00.
A sostegno delle proprie domande la ricorrente ha dedotto:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in Romania presso il comune di Borsa
(provincia di Maramures) in data 23.08.2015, atto n.924947 serie CG iscritto nel Registro di
Stato civile romeno del predetto Comune al n. 151 del 23.08.2015;
• dall'unione coniugale è nato il figlio nato a [...] il [...]; Per_1
• l'ultima ed attuale residenza comune dei coniugi è presso l'abitazione sita in San Giuliano
Milanese (MI), Via Sanremo n.13/B, in comproprietà al 50% tra i coniugi;
• negli anni è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che ha reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza;
• con la nascita del figlio, l'odierna ricorrente ha dovuto rinunciare al proprio lavoro per dedicarsi interamente alla famiglia e alla cura di consentendo così al marito di crescere Per_1 lavorativamente e professionalmente;
• nel momento in cui ha maturato l'intenzione di riprendere un'attività Parte_1 lavorativa, la famiglia è andata in crisi, poiché il marito non ha accettato, né compreso, le esigenze della moglie e il desiderio di un cambiamento, necessario anche a migliorare le condizioni di vita della famiglia;
• il resistente lavora come impiegato responsabile di magazzino per conto della “CAR SRL –
Servizi Logistici”, con contratto a tempo indeterminato, in forza del quale percepisce una retribuzione media mensile di € 3.800 / 4.000,00.
La ricorrente ha chiesto inoltre emettersi provvedimenti indifferibili e urgenti ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c., in particolare, l'assegnazione della casa coniugale a sé con collocamento del figlio minore presso la madre e il riconoscimento di un contributo al mantenimento per entrambi da porsi a carico del marito. A fondamento della domanda di adozione dei provvedimenti indifferibili e urgenti la ricorrente ha allegato che tra i coniugi non vi è da tempo alcuna comunicazione, che da un anno i
3 coniugi dormono in camere separate e il marito si è appropriato della camera da letto, costringendo la moglie a dormire con il figlio sul divano, che il resistente non si è assolutamente posto il problema di trovarsi altro alloggio, avendo peraltro sempre detto che non se ne sarebbe mai andato da casa.
Con decreto del 27.11.2024, il Giudice relatore ha respinto la richiesta di adozione di provvedimenti indifferibili formulata da parte ricorrente ritenendo non sussistenti i presupposti per l'adozione di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.15 c.p.c., in quanto dagli atti di causa non emergeva una situazione di imminente e irreparabile pregiudizio per il figlio o la ricorrente e considerato che la ricorrente risultava disporre di un'abitazione in comproprietà e di una somma periodicamente accreditata dal marito sul conto corrente cointestato oltre che dell'assegno unico, né essendo stata rappresentata una situazione di tensione tale da richiedere l'adozione di particolari provvedimenti in urgenza.
In data 29.11.2024, parte ricorrente ha depositato istanza di provvedimenti urgenti per fatti sopravvenuti ex art. 473 bis.23 c.p.c., avendo il marito assunto un comportamento ostile sia nei confronti della moglie che del figlio, oltre ad aver ridotto notevolmente la somma corrisposta a titolo di mantenimento per il figlio.
Con decreto del 04.12.2024, il Giudice relatore, considerato che le circostanze dedotte nell'istanza di parte ricorrente non rientravano tra le ipotesi che consentono l'adozione di provvedimenti ex art. 473 bis.15 c.p.c., richiamate integralmente le motivazioni indicate nel decreto del 27.11.2024, ha rigettato l'istanza.
1.2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 03.02.2025 si è costituito Controparte_1
, dando atto dell'intervenuto accordo con la ricorrente e domandando al Tribunale di convertire
[...] la richiesta separazione giudiziale in consensuale alle rassegnate condizioni concordate.
Con provvedimento del 12.02.2025, il Giudice relatore ha quindi fissato l'udienza per la rimessione in decisione, sostituendola con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 29.04.2025, rilevato che il resistente si era costituito con il medesimo difensore che rappresenta e difende la ricorrente e che non è prevista dalla legge la conversione del rito di separazione da contenzioso a consensuale, ha assegnato un termine per la costituzione del resistente con un diverso difensore e fissato nuova udienza per la precisazione delle conclusioni.
Ciononostante, il resistente non si è costituito con un nuovo difensore e le parti hanno depositato le rispettive conclusioni riportando le condizioni concordate.
Il Giudice relatore ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
4 2.1 Occorre preliminarmente osservare che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che “nel caso in cui tra due o più parti sussista un conflitto di interessi, è inammissibile la costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore e la violazione di tale limite, investendo i valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio”
(Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 20/01/2020, n. 1143). Alla luce del principio sopra ricordato, deve rilevarsi l'invalida costituzione del resistente avvenuta a mezzo del medesimo procuratore di parte ricorrente. Ne deriva che nel presente giudizio il resistente deve considerarsi contumace.
2.2 Sempre in via preliminare, si rileva che nella presente causa emergono profili di internazionalità che impongono un accertamento in ordine alla giurisdizione e alla legge applicabile. Infatti, nel caso di specie le parti risultano cittadini della Romania e risiedono abitualmente in Italia. In particolare, le questioni attinenti alla giurisdizione e alla legge applicabile devono essere affrontate in maniera differenziata – in ragione della frammentarietà della disciplina applicabile – con riguardo alle domande di status, regime di affidamento e collocamento del minore e di mantenimento del figlio.
a) Domanda di status
Per quanto attiene alla domanda di separazione, sussiste la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 3 del Regolamento CE n. 2201/2003 (c.d. Bruxelles II bis), secondo cui “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro […] nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi”.
A tal fine deve essere precisata la nozione di residenza abituale quale “luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale ed eventualmente lavorativa del soggetto interessato, nel quale egli abbia effettivamente voluto fissare, con carattere di stabilità, il centro permanente o abituale dei propri interessi e delle relazioni sociali ed affettive” (cfr. Cass. sez. un., ord. 17.02.2010,
n. 3680; Cass. sez. un., ord. 15.06.2010, n. 15328). Tale requisito impone al giudice nazionale di verificare gli elementi della fattispecie con una valutazione di natura sostanziale, che prescinde dalla residenza meramente anagrafica, non essendo sufficiente la presenza fisica nel territorio di uno Stato membro quando questa sia temporanea o soltanto occasionale e manchi una minima integrazione nell'ambiente sociale e familiare. Nel caso di specie risulta incontestato che la residenza abituale dei coniugi è situata in San Giuliano Milanese (MI), Via Sanremo n.13/B, come peraltro risultante dal certificato di residenza. Sussiste pertanto la giurisdizione italiana. A tal fine non rileva la cittadinanza dei coniugi, in quanto il predetto Regolamento ha efficacia erga omnes. In particolare, i criteri dettati dall'art. 3 lett. a) del Regolamento n. 2201/2003 (residenza abituale) trovano applicazione in tutti i casi in cui i coniugi (o almeno uno di essi) risiedano abitualmente nel territorio dell'Unione.
5 Per quanto attiene alla legge applicabile, secondo il Regolamento UE n. 1259/2010 (c.d. Roma III) – anch'esso avente efficacia erga omnes – in assenza di una legge scelta tra le parti, nel caso di specie deve applicarsi la legge italiana, in quanto legge della residenza abituale dei coniugi al momento dell'instaurazione del giudizio (art. 8 lett. a).
b) Domande riguardanti la responsabilità genitoriale
Parimenti sussiste la giurisdizione italiana con riguardo alle domande concernenti l'affido, il collocamento del minore e la regolamentazione delle visite paterne. In particolare, trova applicazione
– anche con riguardo alle domande inerenti la responsabilità genitoriale – il richiamato Regolamento
CE n. 2201/2003 (c.d. Bruxelles II bis) che prevede la competenza giurisdizionale dello stato in cui risiede abitualmente il minore. Nel caso di specie il minore risulta risiedere in via abituale in Italia.
Per quanto attiene alla legge applicabile, ai sensi dell'art. 17 della Convenzione dell'Aja del
19.10.1996, si applica la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Pertanto, anche con riguardo alle domande afferenti alla responsabilità genitoriale si applica la legge italiana.
c) Domanda di mantenimento del figlio
Sussiste ancora la giurisdizione italiana con riguardo alla domanda di mantenimento (c.d. obbligazioni alimentari) del figlio. Infatti, in base al Regolamento CE n. 4/2009 (artt. 3-14) per radicare la giurisdizione in materia di obbligazioni alimentari è sufficiente la sola residenza abituale di una delle parti (creditore o convenuto) in uno Stato membro. In particolare, ai sensi dell'art. 3 del citato Regolamento, è sufficiente per radicare la giurisdizione in Italia che il resistente abbia la residenza abituale in Italia o che sussista la giurisdizione italiana sullo status/responsabilità genitoriale e la domanda di mantenimento dei figli/coniuge sia accessoria.
Pertanto, nel caso di specie deve senz'altro affermarsi la giurisdizione del giudice italiano.
Infine, per quanto attiene alla legge applicabile il Regolamento CE n. 4/2009 (art. 15) richiama, quale legge applicabile alle obbligazioni alimentari, il Protocollo dell'Aia del 23.11.2007. Quest'ultimo prevede che le obbligazioni alimentari sono disciplinate dalla “legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e, per le obbligazioni alimentari dei genitori nei confronti dei figli, “qualora il creditore abbia adito l'autorità competente dello Stato in cui il debitore ha la residenza abituale, si applica la legge del foro” (artt. 3 e 4). Conseguentemente risulta senz'altro applicabile la legge italiana con riguardo alla domanda di mantenimento formulata da parte ricorrente.
3. Ciò premesso, occorre darsi atto che sussistono i presupposti per accogliere la domanda di separazione personale.
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in Romania presso il comune di Borsa (provincia di Maramures) in data 23.08.2015, atto n.924947 serie CG iscritto nel Registro di Stato civile romeno del predetto Comune al n. 151 del 23.08.2015.
6 Deve rilevarsi che dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ed inoltre le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Pare dunque evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo e connotato da insanabili contrasti.
4. Per quanto attiene al regime di affidamento e collocamento del figlio minore non vi sono Per_1 ragioni per discostarsi dalla richiesta, formulata dalla ricorrente ed alla quale il resistente ha aderito, di affidamento condiviso e collocamento prevalente presso la madre, per le ragioni di seguito esposte.
Premesso che ai sensi dell'art. 337 ter c.c., “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi”, occorre rilevare che l'affido condiviso rappresenta il modello di affidamento che meglio garantisce alla minore il diritto alla cd. bigenitorialità da adottarsi quale regola generale, salva la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che lo stesso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Nel caso de quo, tenuto conto di quanto emerso dall'esame degli atti del giudizio e concordato dalle parti, non sussistono ragioni per cui ritenere pregiudizievole per il minore l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con facoltà per ciascuno di essi di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
Inoltre, alla luce dell'accordo intervenuto tra i genitori, deve disporsi il collocamento del minore presso la madre e il regime di frequentazioni paterne secondo il calendario concordato dalle parti.
5. Con riferimento al mantenimento del figlio, si rammenta che i parametri per la determinazione del contributo al mantenimento dei figli sono dettati dall'art. 337 ter comma 4 c.c. e hanno riguardo, in primis, alla capacità reddituale e patrimoniale dei genitori in rapporto anche alle esigenze dei figli in relazione all'età degli stessi.
Nel caso di specie, tenuto conto delle allegazioni delle parti, il Tribunale ritiene congrua la somma concordata dalle parti da porsi a carico del padre quale contributo al mantenimento del figlio minore, di 500.00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il distretto della Corte d'Appello di Milano.
Per quanto attiene, infine, alla percezione degli assegni familiari, il Collegio prende atto dell'accordo tra le parti per il quale la ricorrente percepirà il 100% degli assegni.
6. Le spese di lite devono essere compensate in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti.
7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Romania presso il comune di Borsa CP_1
(provincia di Maramures) in data 23.08.2015, atto n.924947 serie CG iscritto nel Registro di Stato civile romeno del predetto Comune al n. 151 del 23.08.2015;
- manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza al passaggio in giudicato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Giuliano Milanese, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- dispone l'affidamento condiviso del figlio minore esercitando congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
- dispone il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre, anche ai fini della Per_1 residenza anagrafica;
- dispone che potrà vedere e tenere con sé il figlio minore due fine Controparte_1 Per_1 settimana al mese prelevandolo dalla madre il venerdì sera e lo porterà a scuola il lunedì mattina.
All'uscita da scuola lo riprenderà la madre. Il genitore non collocatario potrà comunque vedere il figlio quando vorrà in accordo con l'altro genitore, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici del minore. Quanto alle festività, il padre potrà trascorrere con il figlio le festività di Natale e di
Pasqua e le altre festività dell'anno ad anni alterni con la madre. Entrambi i genitori avranno la possibilità di trascorrere con il figlio alcune ore nei giorni di compleanno del minore. Durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con il figlio tre settimane, anche non consecutive. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo tra i genitori entro il 30 di maggio di ogni anno tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi. Il tutto salvo diversi accordi presi di tanto in tanto tra le parti. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio;
- dispone che concorra al mantenimento ordinario del figlio Controparte_1 Per_1 corrispondendo alla madre in via anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- pone a carico di il concorso, nella misura del 50%, alle spese straordinarie Controparte_1 da sostenersi nell'interesse del minore come previsto dalle relative linee guida approvate dal
8 Tribunale di Milano, Corte d'Appello di Milano e Ordine Avvocati di Milano il 14.11 2017 qui da intendersi integralmente richiamate;
- dispone che gli assegni per il nucleo famigliare, anche ove accreditati nella busta paga del Sig.
, siano di spettanza della ricorrente e ad essa versati;
Controparte_1
- compensa le spese.
Così deciso in Lodi nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del 01/07/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Elena Giuppi
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elena GIUPPI Presidente dott.ssa Giulia Isadora LOI Giudice dott.ssa Carla VENDITTI Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1981/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Benedetto, del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano, Via Francesco Sforza n.1 ha eletto domicilio;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Giovanni Benedetto, del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano, Via Francesco Sforza n.1 ha eletto domicilio;
- RESISTENTE contumace-
PUBBLICO MINISTERO
- INTERVENUTO -
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte ricorrente:
“1) dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2) collocare il minore presso la madre. Stabilire che il padre terrà il figlio due fine settimana al mese prelevandolo dalla madre il venerdì sera e lo porterà a scuola il lunedì mattina. All'uscita da scuola
1 lo riprenderà la madre. Il genitore non collocatario potrà comunque vedere il figlio quando vorrà in accordo con l'altro genitore, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici del minore. Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere il figlio in accordo con l'altro genitore, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici del minore. Quanto alle festività, il padre potrà trascorrere con il figlio le festività di Natale e di Pasqua e le altre festività dell'anno ad anni alterni con la madre. Entrambi i genitori avranno la possibilità di trascorrere con il figlio alcune ore nei giorni di compleanno del minore. Durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con il figlio tre settimane, anche non consecutive. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo tra i genitori entro il 30 di maggio di ogni anno tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi. Il tutto salvo diversi accordi presi di tanto in tanto tra le parti. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio;
3) stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
4) porre a carico del Sig. un contributo mensile a titolo di mantenimento Controparte_1 ordinario del figlio pari ad Euro 500,00 mensili da rivalutarsi annualmente ex indice ISTAT Per_1
e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 15 di ciascun mese;
5) porre a carico del Sig. il concorso, nella misura del 50%, alle spese Controparte_1 straordinarie da sostenersi nell'interesse del minore come previsto dalle relative linee guida approvate dal Tribunale di Milano, Corte d'Appello di Milano e Ordine Avvocati di Milano il 14.11
2017 qui da intendersi integralmente richiamate;
6) prevedere che gli assegni per il nucleo famigliare, anche ove accreditati nella busta paga del Sig.
, siano di spettanza della ricorrente e ad essa versati. Controparte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge da corrispondersi al sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con ricorso depositato in data 28.10.2024 ha convenuto in giudizio il Parte_1 marito al fine di vedere pronunciata la separazione personale delle parti e Controparte_1
l'emissione di provvedimenti - anche indifferibili - in ordine all'affido, collocamento e mantenimento
2 per il figlio minore, all'assegnazione della casa coniugale e all'assegno di mantenimento per la moglie.
In particolare, ha chiesto al Tribunale di disporre l'affido condiviso del figlio Parte_1 minore ad entrambi i genitori, il collocamento prevalente dello stesso presso la madre, la Per_1 regolamentazione delle visite paterne secondo un calendario, la corresponsione a titolo di mantenimento da parte del padre dell'importo mensile di € 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, il riconoscimento alla madre del 100% dell'assegno unico per il figlio, l'assegnazione alla stessa della casa familiare e la corresponsione a carico del marito di un contributo al mantenimento del coniuge pari ad € 500,00.
A sostegno delle proprie domande la ricorrente ha dedotto:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in Romania presso il comune di Borsa
(provincia di Maramures) in data 23.08.2015, atto n.924947 serie CG iscritto nel Registro di
Stato civile romeno del predetto Comune al n. 151 del 23.08.2015;
• dall'unione coniugale è nato il figlio nato a [...] il [...]; Per_1
• l'ultima ed attuale residenza comune dei coniugi è presso l'abitazione sita in San Giuliano
Milanese (MI), Via Sanremo n.13/B, in comproprietà al 50% tra i coniugi;
• negli anni è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che ha reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza;
• con la nascita del figlio, l'odierna ricorrente ha dovuto rinunciare al proprio lavoro per dedicarsi interamente alla famiglia e alla cura di consentendo così al marito di crescere Per_1 lavorativamente e professionalmente;
• nel momento in cui ha maturato l'intenzione di riprendere un'attività Parte_1 lavorativa, la famiglia è andata in crisi, poiché il marito non ha accettato, né compreso, le esigenze della moglie e il desiderio di un cambiamento, necessario anche a migliorare le condizioni di vita della famiglia;
• il resistente lavora come impiegato responsabile di magazzino per conto della “CAR SRL –
Servizi Logistici”, con contratto a tempo indeterminato, in forza del quale percepisce una retribuzione media mensile di € 3.800 / 4.000,00.
La ricorrente ha chiesto inoltre emettersi provvedimenti indifferibili e urgenti ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c., in particolare, l'assegnazione della casa coniugale a sé con collocamento del figlio minore presso la madre e il riconoscimento di un contributo al mantenimento per entrambi da porsi a carico del marito. A fondamento della domanda di adozione dei provvedimenti indifferibili e urgenti la ricorrente ha allegato che tra i coniugi non vi è da tempo alcuna comunicazione, che da un anno i
3 coniugi dormono in camere separate e il marito si è appropriato della camera da letto, costringendo la moglie a dormire con il figlio sul divano, che il resistente non si è assolutamente posto il problema di trovarsi altro alloggio, avendo peraltro sempre detto che non se ne sarebbe mai andato da casa.
Con decreto del 27.11.2024, il Giudice relatore ha respinto la richiesta di adozione di provvedimenti indifferibili formulata da parte ricorrente ritenendo non sussistenti i presupposti per l'adozione di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.15 c.p.c., in quanto dagli atti di causa non emergeva una situazione di imminente e irreparabile pregiudizio per il figlio o la ricorrente e considerato che la ricorrente risultava disporre di un'abitazione in comproprietà e di una somma periodicamente accreditata dal marito sul conto corrente cointestato oltre che dell'assegno unico, né essendo stata rappresentata una situazione di tensione tale da richiedere l'adozione di particolari provvedimenti in urgenza.
In data 29.11.2024, parte ricorrente ha depositato istanza di provvedimenti urgenti per fatti sopravvenuti ex art. 473 bis.23 c.p.c., avendo il marito assunto un comportamento ostile sia nei confronti della moglie che del figlio, oltre ad aver ridotto notevolmente la somma corrisposta a titolo di mantenimento per il figlio.
Con decreto del 04.12.2024, il Giudice relatore, considerato che le circostanze dedotte nell'istanza di parte ricorrente non rientravano tra le ipotesi che consentono l'adozione di provvedimenti ex art. 473 bis.15 c.p.c., richiamate integralmente le motivazioni indicate nel decreto del 27.11.2024, ha rigettato l'istanza.
1.2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 03.02.2025 si è costituito Controparte_1
, dando atto dell'intervenuto accordo con la ricorrente e domandando al Tribunale di convertire
[...] la richiesta separazione giudiziale in consensuale alle rassegnate condizioni concordate.
Con provvedimento del 12.02.2025, il Giudice relatore ha quindi fissato l'udienza per la rimessione in decisione, sostituendola con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 29.04.2025, rilevato che il resistente si era costituito con il medesimo difensore che rappresenta e difende la ricorrente e che non è prevista dalla legge la conversione del rito di separazione da contenzioso a consensuale, ha assegnato un termine per la costituzione del resistente con un diverso difensore e fissato nuova udienza per la precisazione delle conclusioni.
Ciononostante, il resistente non si è costituito con un nuovo difensore e le parti hanno depositato le rispettive conclusioni riportando le condizioni concordate.
Il Giudice relatore ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
4 2.1 Occorre preliminarmente osservare che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che “nel caso in cui tra due o più parti sussista un conflitto di interessi, è inammissibile la costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore e la violazione di tale limite, investendo i valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio”
(Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 20/01/2020, n. 1143). Alla luce del principio sopra ricordato, deve rilevarsi l'invalida costituzione del resistente avvenuta a mezzo del medesimo procuratore di parte ricorrente. Ne deriva che nel presente giudizio il resistente deve considerarsi contumace.
2.2 Sempre in via preliminare, si rileva che nella presente causa emergono profili di internazionalità che impongono un accertamento in ordine alla giurisdizione e alla legge applicabile. Infatti, nel caso di specie le parti risultano cittadini della Romania e risiedono abitualmente in Italia. In particolare, le questioni attinenti alla giurisdizione e alla legge applicabile devono essere affrontate in maniera differenziata – in ragione della frammentarietà della disciplina applicabile – con riguardo alle domande di status, regime di affidamento e collocamento del minore e di mantenimento del figlio.
a) Domanda di status
Per quanto attiene alla domanda di separazione, sussiste la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 3 del Regolamento CE n. 2201/2003 (c.d. Bruxelles II bis), secondo cui “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro […] nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi”.
A tal fine deve essere precisata la nozione di residenza abituale quale “luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale ed eventualmente lavorativa del soggetto interessato, nel quale egli abbia effettivamente voluto fissare, con carattere di stabilità, il centro permanente o abituale dei propri interessi e delle relazioni sociali ed affettive” (cfr. Cass. sez. un., ord. 17.02.2010,
n. 3680; Cass. sez. un., ord. 15.06.2010, n. 15328). Tale requisito impone al giudice nazionale di verificare gli elementi della fattispecie con una valutazione di natura sostanziale, che prescinde dalla residenza meramente anagrafica, non essendo sufficiente la presenza fisica nel territorio di uno Stato membro quando questa sia temporanea o soltanto occasionale e manchi una minima integrazione nell'ambiente sociale e familiare. Nel caso di specie risulta incontestato che la residenza abituale dei coniugi è situata in San Giuliano Milanese (MI), Via Sanremo n.13/B, come peraltro risultante dal certificato di residenza. Sussiste pertanto la giurisdizione italiana. A tal fine non rileva la cittadinanza dei coniugi, in quanto il predetto Regolamento ha efficacia erga omnes. In particolare, i criteri dettati dall'art. 3 lett. a) del Regolamento n. 2201/2003 (residenza abituale) trovano applicazione in tutti i casi in cui i coniugi (o almeno uno di essi) risiedano abitualmente nel territorio dell'Unione.
5 Per quanto attiene alla legge applicabile, secondo il Regolamento UE n. 1259/2010 (c.d. Roma III) – anch'esso avente efficacia erga omnes – in assenza di una legge scelta tra le parti, nel caso di specie deve applicarsi la legge italiana, in quanto legge della residenza abituale dei coniugi al momento dell'instaurazione del giudizio (art. 8 lett. a).
b) Domande riguardanti la responsabilità genitoriale
Parimenti sussiste la giurisdizione italiana con riguardo alle domande concernenti l'affido, il collocamento del minore e la regolamentazione delle visite paterne. In particolare, trova applicazione
– anche con riguardo alle domande inerenti la responsabilità genitoriale – il richiamato Regolamento
CE n. 2201/2003 (c.d. Bruxelles II bis) che prevede la competenza giurisdizionale dello stato in cui risiede abitualmente il minore. Nel caso di specie il minore risulta risiedere in via abituale in Italia.
Per quanto attiene alla legge applicabile, ai sensi dell'art. 17 della Convenzione dell'Aja del
19.10.1996, si applica la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Pertanto, anche con riguardo alle domande afferenti alla responsabilità genitoriale si applica la legge italiana.
c) Domanda di mantenimento del figlio
Sussiste ancora la giurisdizione italiana con riguardo alla domanda di mantenimento (c.d. obbligazioni alimentari) del figlio. Infatti, in base al Regolamento CE n. 4/2009 (artt. 3-14) per radicare la giurisdizione in materia di obbligazioni alimentari è sufficiente la sola residenza abituale di una delle parti (creditore o convenuto) in uno Stato membro. In particolare, ai sensi dell'art. 3 del citato Regolamento, è sufficiente per radicare la giurisdizione in Italia che il resistente abbia la residenza abituale in Italia o che sussista la giurisdizione italiana sullo status/responsabilità genitoriale e la domanda di mantenimento dei figli/coniuge sia accessoria.
Pertanto, nel caso di specie deve senz'altro affermarsi la giurisdizione del giudice italiano.
Infine, per quanto attiene alla legge applicabile il Regolamento CE n. 4/2009 (art. 15) richiama, quale legge applicabile alle obbligazioni alimentari, il Protocollo dell'Aia del 23.11.2007. Quest'ultimo prevede che le obbligazioni alimentari sono disciplinate dalla “legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e, per le obbligazioni alimentari dei genitori nei confronti dei figli, “qualora il creditore abbia adito l'autorità competente dello Stato in cui il debitore ha la residenza abituale, si applica la legge del foro” (artt. 3 e 4). Conseguentemente risulta senz'altro applicabile la legge italiana con riguardo alla domanda di mantenimento formulata da parte ricorrente.
3. Ciò premesso, occorre darsi atto che sussistono i presupposti per accogliere la domanda di separazione personale.
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in Romania presso il comune di Borsa (provincia di Maramures) in data 23.08.2015, atto n.924947 serie CG iscritto nel Registro di Stato civile romeno del predetto Comune al n. 151 del 23.08.2015.
6 Deve rilevarsi che dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ed inoltre le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Pare dunque evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo e connotato da insanabili contrasti.
4. Per quanto attiene al regime di affidamento e collocamento del figlio minore non vi sono Per_1 ragioni per discostarsi dalla richiesta, formulata dalla ricorrente ed alla quale il resistente ha aderito, di affidamento condiviso e collocamento prevalente presso la madre, per le ragioni di seguito esposte.
Premesso che ai sensi dell'art. 337 ter c.c., “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi”, occorre rilevare che l'affido condiviso rappresenta il modello di affidamento che meglio garantisce alla minore il diritto alla cd. bigenitorialità da adottarsi quale regola generale, salva la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che lo stesso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Nel caso de quo, tenuto conto di quanto emerso dall'esame degli atti del giudizio e concordato dalle parti, non sussistono ragioni per cui ritenere pregiudizievole per il minore l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con facoltà per ciascuno di essi di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
Inoltre, alla luce dell'accordo intervenuto tra i genitori, deve disporsi il collocamento del minore presso la madre e il regime di frequentazioni paterne secondo il calendario concordato dalle parti.
5. Con riferimento al mantenimento del figlio, si rammenta che i parametri per la determinazione del contributo al mantenimento dei figli sono dettati dall'art. 337 ter comma 4 c.c. e hanno riguardo, in primis, alla capacità reddituale e patrimoniale dei genitori in rapporto anche alle esigenze dei figli in relazione all'età degli stessi.
Nel caso di specie, tenuto conto delle allegazioni delle parti, il Tribunale ritiene congrua la somma concordata dalle parti da porsi a carico del padre quale contributo al mantenimento del figlio minore, di 500.00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il distretto della Corte d'Appello di Milano.
Per quanto attiene, infine, alla percezione degli assegni familiari, il Collegio prende atto dell'accordo tra le parti per il quale la ricorrente percepirà il 100% degli assegni.
6. Le spese di lite devono essere compensate in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti.
7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Romania presso il comune di Borsa CP_1
(provincia di Maramures) in data 23.08.2015, atto n.924947 serie CG iscritto nel Registro di Stato civile romeno del predetto Comune al n. 151 del 23.08.2015;
- manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza al passaggio in giudicato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Giuliano Milanese, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- dispone l'affidamento condiviso del figlio minore esercitando congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
- dispone il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre, anche ai fini della Per_1 residenza anagrafica;
- dispone che potrà vedere e tenere con sé il figlio minore due fine Controparte_1 Per_1 settimana al mese prelevandolo dalla madre il venerdì sera e lo porterà a scuola il lunedì mattina.
All'uscita da scuola lo riprenderà la madre. Il genitore non collocatario potrà comunque vedere il figlio quando vorrà in accordo con l'altro genitore, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici del minore. Quanto alle festività, il padre potrà trascorrere con il figlio le festività di Natale e di
Pasqua e le altre festività dell'anno ad anni alterni con la madre. Entrambi i genitori avranno la possibilità di trascorrere con il figlio alcune ore nei giorni di compleanno del minore. Durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con il figlio tre settimane, anche non consecutive. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo tra i genitori entro il 30 di maggio di ogni anno tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi. Il tutto salvo diversi accordi presi di tanto in tanto tra le parti. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio;
- dispone che concorra al mantenimento ordinario del figlio Controparte_1 Per_1 corrispondendo alla madre in via anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- pone a carico di il concorso, nella misura del 50%, alle spese straordinarie Controparte_1 da sostenersi nell'interesse del minore come previsto dalle relative linee guida approvate dal
8 Tribunale di Milano, Corte d'Appello di Milano e Ordine Avvocati di Milano il 14.11 2017 qui da intendersi integralmente richiamate;
- dispone che gli assegni per il nucleo famigliare, anche ove accreditati nella busta paga del Sig.
, siano di spettanza della ricorrente e ad essa versati;
Controparte_1
- compensa le spese.
Così deciso in Lodi nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del 01/07/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Elena Giuppi
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