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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/09/2025, n. 2632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2632 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
QUARTA SEZIONE CIVILE
R.G. 9399/2022
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Dott. Armando Pacione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9399/2022 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni e eliminazione vizi vertente tra
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nicola e Giovanni Franzese, con studio in
Caserta via Colombo n.27.. -domicilio eletto- attore
CONTRO
c.f. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
24/11/1954, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Di Monda con studio in
Nola (NA), alla Via Luigi Tansillo, 11;
eletto- CP_2
c.f. , nata a [...] l'[...], CP_3 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Pier Paolo Ricci, con studio in S. Maria C. V. al Viale Kennedy trav. Privata;
– domicilio eletto- convenuti E
, c.f , nato il [...] a [...] Controparte_4 CodiceFiscale_4
(CE), rappresentato e difeso dall'Avv. Fiorella Loria con studio in Nola (NA), alla Via Luigi Tansillo, 11,
-domicilio eletto –
convenuto ex art 102 cpc
e residente in [...]
convenuta ex art 102 cpc contumace
CONCLUSIONI delle parti: come da verbali di causa in atti e note di udienza che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che:
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio Parte_1
e per sentirli condannare in solido tra loro alla CP_1 CP_3 eliminazione di alcune difformità e a risarcire danni afferenti all'immobile di sua proprietà e sito in Casagiove alla piazza Silvagni n. 9.
pag. 2/8 Si costituiva il quale, oltre ad eccepire la improcedibilità della CP_1 domanda in quanto non risultava validamente esperito né il procedimento di mediazione ne tanto meno quello di negoziazione assistita, evidenziava che , atteso l'oggetto della domanda , il contraddittorio andava necessariamente esteso anche ai litisconsorti necessari nelle persona di e Controparte_4
nel merito chiedeva il rigetto della domanda;
Controparte_6 CP_3 con la propria costituzione sostanzialmente deduceva la infondatezza
[...] della domanda e ne chiedeva il rigetto.
Alla udienza del 15.3.2023 il Tribunale cosi provvedeva: “…preso atto, ordina in via preliminare, riservandosi all'esito su le altre eccezioni mosse,
l'integrazione del contraddittorio a carico dell'attore nei confronti di
[...]
e onerando le parti all'attivazione di nuova CP_6 Controparte_4 mediazione .
Rinvia all'udienza del 4.10.2023 alle ore 09:00 disponendo la comparizione delle parti…..”
Alla udienza del 4.10.25 veniva chiesto dalla difesa dell'attore termine per rinotificare la chiamata in giudizio ex art 102 cpc a essendo la Controparte_4 notifica allo stesso fuori termine;
la causa per l'incombente veniva rinviata alla udienza del 21.2.24.
Si costituiva , il quale eccepiva la improcedibilità della Controparte_4 domanda in quanto nei suoi confronti non era stato esperito il procedimento di mediazione , nel merito contestava la domanda ritenendola infondata in fatto e diritto.
Il Tribunale fissava udienza di comparizione delle parti per il 22.5.2024, alla quale rinviava la causa alla udienza del 3.7.2024 per i medesimi incombenti all'esito della quale veniva fissata udienza al 10.10.24 per verificare l'eventuale componimento della lite.
Mutata la persone del Giudice, alla udienza dell'11.10.2024, svolta in presenza, atteso che il procedimento di mediazione non risultava celebrato tra tutte le pag. 3/8 parti in giudizio, veniva disposto che lo stesso venisse instaurato a cura della parte più diligente entro il termine di 20 giorni;
veniva fissata per la verifica,
l'udienza del 3.3.2025 ore 10,00 in presenza con comparizione delle parti .
Il 3.3.2025 i convenuti presenti insistevano per la dichiarazione di improcedibilità della domanda in quanto il procedimento di mediazione demandato alla precedente udienza non era stato instaurato;
sulla questione sollevata, il Tribunale fissava nuova udienza, con le modalità di cui all'art 127 ter cpc al 24.3.2025 atteso che non risultava acquisito al fascicolo telematico il verbale ed il provvedimento reso in udienza l' 11.10.25.
Alla udienza del 24.3.2025, tenuta con modalità cartolare, il Tribunale, esaminate le questioni e deduzioni svolte dalle parti nelle note di trattazione scritta, ritenuta la necessita di fissare nuova comparizione delle parti, rinviava la causa in presenza alla udienza del 28.3.25 ore 9.30.
Il 28.3.24, le parti diffusamente argomentavano in ordine alla questione della procedibilità della domanda ed al merito della stessa, ed il Tribunale, ritenuta la causa matura per la per la decisione le invitava a precisare le conclusioni;
su istanza del difensore dell'attore, presente , la causa veniva rinviata per la precisazione della conclusioni, con le modalità previste dall'art 127 ter cpc alla udienza dell'11.4.2025.
Alla udienza fissata per la precisazione delle conclusioni con modalità cartolare
, il Tribunale esaminate le note di precisazione delle conclusioni depositate dalle parti riservava per la decisione il procedimento concedendo i termini ex art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale osserva che in tema di procedimenti di mediazione, così come disciplinati dalla normativa di riferimento, è possibile individuare quattro ipotesi di mediazione: facoltativa;
obbligatoria (o obbligatoria ex lege o ante causam); delegata (o demandata); concordata.
La loro identificazione è legata essenzialmente alla sussistenza o meno pag. 4/8 dell'obbligo di esperire il relativo procedimento, nonché al momento in cui detto obbligo sorge.
Ebbene, alla luce del vigente assetto normativo , l'ipotesi della mediazione demandata, che ci occupa nel caso de quo, è obbligatorio, ovvero previsto a pena della improcedibilità della domanda giudiziale ed ha la caratteristica che, detto obbligo, sorge nel corso del processo per ordine del giudice a prescindere dalla materia su cui verte la controversia.
Del resto, in seguito alla riforma del 2013, a norma del novellato art. 5, comma
2, d.lgs. 28/2010 , il Giudice non è più chiamato a proporre alle parti un semplice invito a tentare la via extragiudiziale della mediazione, ma dispone, quando ritenuto opportuno, l'esperimento del procedimento che, in tal caso, diviene condizione di procedibilità della domanda giudiziale al pari della mediazione c.d. obbligatoria che, come è noto, la legge prevede per determinate materie.
La riforma del 2013 ha quindi radicalmente mutato la natura della mediazione demandata: non si tratta più di un mero invito non vincolante, ma di un onere gravante sulle parti in conseguenza del provvedimento del giudice.
Infatti, è stato difatti al osservato che, “disposta la mediazione dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010, la partecipazione al relativo procedimento sia sottratta alla disponibilità delle parti, e non richieda alcuna loro accettazione”
A differenza però da quanto previsto dall'art. 5, comma 1-bis, per la mediazione c.d. obbligatoria, la disciplina della mediazione c.d. disposta dal giudice ha portata generale: in qualunque controversia civile o commerciale vertente su diritti disponibili il giudice può inviare le parti in mediazione ex art. 5, comma
2, d.lgs. 28/2010.
Occorre rilevare altresì l'ulteriore profonda differenza con la disciplina della mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, comma 1-bis; nella mediazione c.d. demandata non è previsto il meccanismo della sanatoria connesso al limite pag. 5/8 temporale della prima udienza per far valere l'improcedibilità.
Orbene, alla luce del dato normativo di cui al comma 2, la conseguenza del mancato esperimento del procedimento del mediazione disposto dal giudice è senza possibilità di sanatoria e determina irrimediabilmente la improcedibilità della domanda.
Al riguardo il Tribunale osserva che, in caso di mediazione demandata, e non di mediazione obbligatoria, non è applicabile il meccanismo di sanatoria previsto dal comma 1-bis in caso di mancata eccezione o rilevazione della suddetta omissione entro la prima udienza di trattazione.
Ciò premesso, nel caso in esame, risulta che già all'esito della udienza del
15.3.2023 il Tribunale aveva rilevato la necessità, ed indi disposto, di svolgere nuovo procedimento di mediazione ( …. onerando le parti all'attivazione di nuova mediazione ….) provvedendo a fissare nuova udienza per il 4.10.2023 ben oltre il termine ex lege previsto di 3 mesi per l'espletamento della procedura.
Risulta per tabulas, non essendo stata effettuata alcuna allegazione in merito, che alla predetta udienza nessuna delle parti aveva provveduto ad insature e portare a termine il procedimento demandato con il provvedimento su richiamato.
Ebbene, facendo applicazione di principi sottesi al procedimento di mediazione demandata su richiamati, con particolare riguardo alla obbligatorietà della mediazione disposta dal Giudice ed alla insanabilità dell'omesso espletamento del procedimento c.d. demandato, con conseguente improcedibilità della domanda, il Tribunale osserva che la stessa è maturata già alla data del
4.10.2023 non avendo nessuna delle parti adempiuto a quanto disposto dal
Tribunale.
Ne consegue la circostanza che sarebbe in ogni caso irrilevante, non potendo essere ammessa una remissione in termini per l'espletamento del procedimento, atteso il principio della insanabilità su evidenziato, in caso di omissione, che successivamente ( cfr udienza dell'11.10.25) sia stato disposto nuovamente, per pag. 6/8 ordine del Giudice, l'espletamento della procedura di mediazione, proprio in considerazione del fatto che oramai la improcedibilità era maturata;
in ogni caso, occorre rilevare che, al netto delle irrilevanti questioni sollevate dalla difesa dell'attore , la quale è sempre stata personalmente presente alle udienze in cui
è stata disposta la mediazione, anche quella ordinata l'11.10.25 non è stata espletata .
Infine, atteso che indubbiamente l'art. 5 comma 2, d.lgs. 28/2010, prevede esplicitamente, che il termine per il deposito dell'istanza di mediazione sia assegnato a tutte le parti del processo, è altresì indubbio che, al riguardo, assume rilievo il principio e il conseguente orientamento a cui aderisce questo Giudice, secondo il quale “l'onere di attivare la procedura di mediazione, sanzionato a pena di improcedibilità, deve gravare sulla parte processuale che, con la propria iniziativa, ha provocato l'instaurazione del processo assoggettato alle regole del rito ordinario di cognizione” ( si veda, Trib. Vasto, 30.5.2016, che richiama Cass. n. 24629/2015); si evidenzia pertanto, che era precipuo onere dell'attore attivarsi tempestivamente provvedendo ad istaurare il relativo procedimento demandato;
risulta dagli atti che per ben due volte tale incombente
è stato disatteso.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche con applicazione dei minimi, esclusa la fase istruttoria non svolta, atteso l'esito del giudizio che è stato definito su questione di natura strettamente processuale che non ha reso necessario l'esame nel merito
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la improcedibilità della domanda proposta da parte attrice pag. 7/8 - condanna parte attrice, in favore di ciascun convenuto, alle spese del giudizio che si liquidano in €.1700,00 per compensi oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge
Santa Maria C. V., 31.8.2025
Il GOP
Dott Armando Pacione
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
QUARTA SEZIONE CIVILE
R.G. 9399/2022
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Dott. Armando Pacione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9399/2022 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni e eliminazione vizi vertente tra
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nicola e Giovanni Franzese, con studio in
Caserta via Colombo n.27.. -domicilio eletto- attore
CONTRO
c.f. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
24/11/1954, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Di Monda con studio in
Nola (NA), alla Via Luigi Tansillo, 11;
eletto- CP_2
c.f. , nata a [...] l'[...], CP_3 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Pier Paolo Ricci, con studio in S. Maria C. V. al Viale Kennedy trav. Privata;
– domicilio eletto- convenuti E
, c.f , nato il [...] a [...] Controparte_4 CodiceFiscale_4
(CE), rappresentato e difeso dall'Avv. Fiorella Loria con studio in Nola (NA), alla Via Luigi Tansillo, 11,
-domicilio eletto –
convenuto ex art 102 cpc
e residente in [...]
convenuta ex art 102 cpc contumace
CONCLUSIONI delle parti: come da verbali di causa in atti e note di udienza che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che:
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio Parte_1
e per sentirli condannare in solido tra loro alla CP_1 CP_3 eliminazione di alcune difformità e a risarcire danni afferenti all'immobile di sua proprietà e sito in Casagiove alla piazza Silvagni n. 9.
pag. 2/8 Si costituiva il quale, oltre ad eccepire la improcedibilità della CP_1 domanda in quanto non risultava validamente esperito né il procedimento di mediazione ne tanto meno quello di negoziazione assistita, evidenziava che , atteso l'oggetto della domanda , il contraddittorio andava necessariamente esteso anche ai litisconsorti necessari nelle persona di e Controparte_4
nel merito chiedeva il rigetto della domanda;
Controparte_6 CP_3 con la propria costituzione sostanzialmente deduceva la infondatezza
[...] della domanda e ne chiedeva il rigetto.
Alla udienza del 15.3.2023 il Tribunale cosi provvedeva: “…preso atto, ordina in via preliminare, riservandosi all'esito su le altre eccezioni mosse,
l'integrazione del contraddittorio a carico dell'attore nei confronti di
[...]
e onerando le parti all'attivazione di nuova CP_6 Controparte_4 mediazione .
Rinvia all'udienza del 4.10.2023 alle ore 09:00 disponendo la comparizione delle parti…..”
Alla udienza del 4.10.25 veniva chiesto dalla difesa dell'attore termine per rinotificare la chiamata in giudizio ex art 102 cpc a essendo la Controparte_4 notifica allo stesso fuori termine;
la causa per l'incombente veniva rinviata alla udienza del 21.2.24.
Si costituiva , il quale eccepiva la improcedibilità della Controparte_4 domanda in quanto nei suoi confronti non era stato esperito il procedimento di mediazione , nel merito contestava la domanda ritenendola infondata in fatto e diritto.
Il Tribunale fissava udienza di comparizione delle parti per il 22.5.2024, alla quale rinviava la causa alla udienza del 3.7.2024 per i medesimi incombenti all'esito della quale veniva fissata udienza al 10.10.24 per verificare l'eventuale componimento della lite.
Mutata la persone del Giudice, alla udienza dell'11.10.2024, svolta in presenza, atteso che il procedimento di mediazione non risultava celebrato tra tutte le pag. 3/8 parti in giudizio, veniva disposto che lo stesso venisse instaurato a cura della parte più diligente entro il termine di 20 giorni;
veniva fissata per la verifica,
l'udienza del 3.3.2025 ore 10,00 in presenza con comparizione delle parti .
Il 3.3.2025 i convenuti presenti insistevano per la dichiarazione di improcedibilità della domanda in quanto il procedimento di mediazione demandato alla precedente udienza non era stato instaurato;
sulla questione sollevata, il Tribunale fissava nuova udienza, con le modalità di cui all'art 127 ter cpc al 24.3.2025 atteso che non risultava acquisito al fascicolo telematico il verbale ed il provvedimento reso in udienza l' 11.10.25.
Alla udienza del 24.3.2025, tenuta con modalità cartolare, il Tribunale, esaminate le questioni e deduzioni svolte dalle parti nelle note di trattazione scritta, ritenuta la necessita di fissare nuova comparizione delle parti, rinviava la causa in presenza alla udienza del 28.3.25 ore 9.30.
Il 28.3.24, le parti diffusamente argomentavano in ordine alla questione della procedibilità della domanda ed al merito della stessa, ed il Tribunale, ritenuta la causa matura per la per la decisione le invitava a precisare le conclusioni;
su istanza del difensore dell'attore, presente , la causa veniva rinviata per la precisazione della conclusioni, con le modalità previste dall'art 127 ter cpc alla udienza dell'11.4.2025.
Alla udienza fissata per la precisazione delle conclusioni con modalità cartolare
, il Tribunale esaminate le note di precisazione delle conclusioni depositate dalle parti riservava per la decisione il procedimento concedendo i termini ex art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale osserva che in tema di procedimenti di mediazione, così come disciplinati dalla normativa di riferimento, è possibile individuare quattro ipotesi di mediazione: facoltativa;
obbligatoria (o obbligatoria ex lege o ante causam); delegata (o demandata); concordata.
La loro identificazione è legata essenzialmente alla sussistenza o meno pag. 4/8 dell'obbligo di esperire il relativo procedimento, nonché al momento in cui detto obbligo sorge.
Ebbene, alla luce del vigente assetto normativo , l'ipotesi della mediazione demandata, che ci occupa nel caso de quo, è obbligatorio, ovvero previsto a pena della improcedibilità della domanda giudiziale ed ha la caratteristica che, detto obbligo, sorge nel corso del processo per ordine del giudice a prescindere dalla materia su cui verte la controversia.
Del resto, in seguito alla riforma del 2013, a norma del novellato art. 5, comma
2, d.lgs. 28/2010 , il Giudice non è più chiamato a proporre alle parti un semplice invito a tentare la via extragiudiziale della mediazione, ma dispone, quando ritenuto opportuno, l'esperimento del procedimento che, in tal caso, diviene condizione di procedibilità della domanda giudiziale al pari della mediazione c.d. obbligatoria che, come è noto, la legge prevede per determinate materie.
La riforma del 2013 ha quindi radicalmente mutato la natura della mediazione demandata: non si tratta più di un mero invito non vincolante, ma di un onere gravante sulle parti in conseguenza del provvedimento del giudice.
Infatti, è stato difatti al osservato che, “disposta la mediazione dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010, la partecipazione al relativo procedimento sia sottratta alla disponibilità delle parti, e non richieda alcuna loro accettazione”
A differenza però da quanto previsto dall'art. 5, comma 1-bis, per la mediazione c.d. obbligatoria, la disciplina della mediazione c.d. disposta dal giudice ha portata generale: in qualunque controversia civile o commerciale vertente su diritti disponibili il giudice può inviare le parti in mediazione ex art. 5, comma
2, d.lgs. 28/2010.
Occorre rilevare altresì l'ulteriore profonda differenza con la disciplina della mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, comma 1-bis; nella mediazione c.d. demandata non è previsto il meccanismo della sanatoria connesso al limite pag. 5/8 temporale della prima udienza per far valere l'improcedibilità.
Orbene, alla luce del dato normativo di cui al comma 2, la conseguenza del mancato esperimento del procedimento del mediazione disposto dal giudice è senza possibilità di sanatoria e determina irrimediabilmente la improcedibilità della domanda.
Al riguardo il Tribunale osserva che, in caso di mediazione demandata, e non di mediazione obbligatoria, non è applicabile il meccanismo di sanatoria previsto dal comma 1-bis in caso di mancata eccezione o rilevazione della suddetta omissione entro la prima udienza di trattazione.
Ciò premesso, nel caso in esame, risulta che già all'esito della udienza del
15.3.2023 il Tribunale aveva rilevato la necessità, ed indi disposto, di svolgere nuovo procedimento di mediazione ( …. onerando le parti all'attivazione di nuova mediazione ….) provvedendo a fissare nuova udienza per il 4.10.2023 ben oltre il termine ex lege previsto di 3 mesi per l'espletamento della procedura.
Risulta per tabulas, non essendo stata effettuata alcuna allegazione in merito, che alla predetta udienza nessuna delle parti aveva provveduto ad insature e portare a termine il procedimento demandato con il provvedimento su richiamato.
Ebbene, facendo applicazione di principi sottesi al procedimento di mediazione demandata su richiamati, con particolare riguardo alla obbligatorietà della mediazione disposta dal Giudice ed alla insanabilità dell'omesso espletamento del procedimento c.d. demandato, con conseguente improcedibilità della domanda, il Tribunale osserva che la stessa è maturata già alla data del
4.10.2023 non avendo nessuna delle parti adempiuto a quanto disposto dal
Tribunale.
Ne consegue la circostanza che sarebbe in ogni caso irrilevante, non potendo essere ammessa una remissione in termini per l'espletamento del procedimento, atteso il principio della insanabilità su evidenziato, in caso di omissione, che successivamente ( cfr udienza dell'11.10.25) sia stato disposto nuovamente, per pag. 6/8 ordine del Giudice, l'espletamento della procedura di mediazione, proprio in considerazione del fatto che oramai la improcedibilità era maturata;
in ogni caso, occorre rilevare che, al netto delle irrilevanti questioni sollevate dalla difesa dell'attore , la quale è sempre stata personalmente presente alle udienze in cui
è stata disposta la mediazione, anche quella ordinata l'11.10.25 non è stata espletata .
Infine, atteso che indubbiamente l'art. 5 comma 2, d.lgs. 28/2010, prevede esplicitamente, che il termine per il deposito dell'istanza di mediazione sia assegnato a tutte le parti del processo, è altresì indubbio che, al riguardo, assume rilievo il principio e il conseguente orientamento a cui aderisce questo Giudice, secondo il quale “l'onere di attivare la procedura di mediazione, sanzionato a pena di improcedibilità, deve gravare sulla parte processuale che, con la propria iniziativa, ha provocato l'instaurazione del processo assoggettato alle regole del rito ordinario di cognizione” ( si veda, Trib. Vasto, 30.5.2016, che richiama Cass. n. 24629/2015); si evidenzia pertanto, che era precipuo onere dell'attore attivarsi tempestivamente provvedendo ad istaurare il relativo procedimento demandato;
risulta dagli atti che per ben due volte tale incombente
è stato disatteso.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche con applicazione dei minimi, esclusa la fase istruttoria non svolta, atteso l'esito del giudizio che è stato definito su questione di natura strettamente processuale che non ha reso necessario l'esame nel merito
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la improcedibilità della domanda proposta da parte attrice pag. 7/8 - condanna parte attrice, in favore di ciascun convenuto, alle spese del giudizio che si liquidano in €.1700,00 per compensi oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge
Santa Maria C. V., 31.8.2025
Il GOP
Dott Armando Pacione
pag. 8/8