Art. 2.
All'onere complessivo di lire 1500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge sara' provveduto, per l'importo di lire un miliardo afferente agli anni 1951 e 1952, con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52, in applicazione delle disposizioni della legge 13 marzo 1953, n. 151 , e per i restanti 500 milioni relativi all'anno 1953, con quota parte del fondo speciale inscritto al capitolo 487 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.
All'onere complessivo di lire 1500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge sara' provveduto, per l'importo di lire un miliardo afferente agli anni 1951 e 1952, con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52, in applicazione delle disposizioni della legge 13 marzo 1953, n. 151 , e per i restanti 500 milioni relativi all'anno 1953, con quota parte del fondo speciale inscritto al capitolo 487 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.