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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/12/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 609/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. GI ES Presidente
Dr. NZ TI Consigliere relatore
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 12 dicembre
2024, da
ente di Parte_1 diritto pubblico, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro- tempore, con sede legale in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso n virtù di mandato generale alle liti del 22.3.2024 n. 37875 di Rep. Notaio di Roma. dall'avv. Sergio Sica Persona_1
t), Email_1 appellante contro
(c.f. , rappresentata e difesa per Controparte_1 C.F._1 procura depositata telematicamente dagli avvocati MA CA De Salvo e Laura
RR (p.e.c. , Email_2 appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Rovigo n. 284/2024 d.d. 12.11.2024, non notificata.-
In punto: NASPI;
dimissioni per trasferimento oltre 50 anni madre di prole di due (2) figli minori di cui uno di età inferiore a tre (3) anni.-
1 CONCLUSIONI CONGIUNTE (come da verbale di udienza d.d. 27.11.2025):
“Le parti dichiarano concordemente la cessazione della materia del contendere rimettendosi alle statuizioni della Corte con riferimento alle spese. L'avv. De Salvo precisa che la causa ha un valore pari ad € 31.000,00.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Rovigo accoglieva il ricorso presentato da ad accertava diritto a percepire la Parte_2
NASPI dal 16.3.2024 per la durata di 24 mesi con condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2.905,00 (oltre accessori).
Il giudice rovigotto dava atto che l'assicurata:
a) si era dimessa per giusta causa, essendo stata trasferita presso la sede di
Meledo di Sarego (VI), distante oltre 50 chilometri dalla propria residenza:
b) aveva confermato il 20.03.2024 presso l'Ispettorato del Lavoro di Padova-
Rovigo le dimissioni per giusta causa ex legge n. 151/2001 avendo bambini di età inferiore a 3 anni;
c) aveva presentato il 18.03.2024 domanda di anticipo NASPI presso la sede di Este, che tuttavia era stata rigettata perché “la causa cessazione Pt_1 attività lavorativa non è valida per il trattamento in oggetto”.
Il ricorso veniva accolto valorizzando l'involontarietà dello stato di disoccupazione dando atto che “le dimissioni conseguenti ad un trasferimento – al di là della sussistenza delle ragioni tecniche ed organizzative del provvedimento – non fossero frutto di una libera scelta dell'assicurata laddove la prestazione nella nuova sede fosse per la stessa materialmente impossibile ovvero estremamente disagevole, indipendentemente dall'ingiustizia della condotta del terzo (e dunque sussistendo un trasferimento legittimo ai sensi dell'art. 2103 c.c.)”.
2. Impugna la sentenza l' svolgendo un unico articolato motivo di gravame con Pt_1 il quale denuncia l'erroneità della decisione in punto sussistenza della giusta causa di dimissioni e involontarietà dello stato di disoccupazione.
3. Radicatosi il contradditorio deduce che successivamente al Controparte_1 deposito dell'impugnata sentenza l' , in data 17 novembre 2024, ha Pt_1 annullato in autotutela il diniego, riconoscendo la NASPI per motivi parzialmente diversi (figli minori di 3 anni).
4. La causa è stata discussa all'udienza del 27 novembre 2025 - nel corso delle 2 quale le parti hanno concluso per declaratoria di cessazione della materia del contendere rimettendosi alla Corte in ordine alla statuizione delle spese di lite –
e decisa come da separato dispositivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
5. Le parti danno quindi concordemente atto che quale unica materia del contendere risulta la regolamentazione delle spese di lite.
6. Evidenzia la Corte che l'oggetto tanto della domanda amministrativa quanto di quella giudiziaria è il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale, per cui poco importa quale sia la causale che ha sorretto l'iniziativa dell' Pt_1 di rivedere in autotutela l'iniziale diniego al beneficio.
7. La giurisprudenza di merito ritiene gravoso e tale da giustificare le dimissioni per giusta causa un trasferimento a distanza di oltre cinquanta (50) km dalla residenza (cfr. C.d.A. FI n. 258/2023), requisito ricorrente a maggior ragione nel caso di specie trattandosi di lavoratrice madre.
8. Invero, la circostanza che fosse anche madre di prole Controparte_1 inferiore a tre (3) anni era nota ab origine all'Istituto tanto in sede amministrativa (cfr. doc. 8 ricorrente, ricorso d.d. 15.05.2024) quanto giudiziale
(cfr. pag. 4 ricorso ex art. 442 c.p.c. d.d. 05.09.2024).
9. Tanto premesso va dichiarata la cessazione della materia del contendere avendo provveduto l' (sebbene in corso di causa) a riconoscere la NASPI. Pt_1
10. In mancanza di accordo in punto spese la liquidazione delle stesse deve essere improntata al principio delle soccombenza virtuale laddove la condotta dell' , Pt_1 tenuto conto di quanto supra evidenziato (punti 6. 7. e 8.) ha dato causa alla controversia.
11. Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri di cui alle tabelle del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, nella misura indicata nel dispositivo nei valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento (valore della prestazione € 32.00,00, senza fase istruttoria) con conferma delle statuizioni sul punto contenute nell'impugnata sentenza, tenuto conto della semplicità della decisione e della ripetitività del contenuto degli atti difensivi, con distrazione a favore dei difensori antistatari DE
SA MA CA e RA Laura.
3
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, in riforma dell'impugnata sentenza, così decide:
1) dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento in favore di delle spese Pt_1 Controparte_1 del doppio grado di giudizio, liquidate quanto al primo grado nell'importo determinato nell'impugnata sentenza e quanto al grado di appello in €
3.473,00 per compensi oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA
e CPA, con distrazione a favore dei difensori antistatari DE SA MA
CA e RA Laura.
Venezia, 27.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
TI NZ ES GI
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. GI ES Presidente
Dr. NZ TI Consigliere relatore
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 12 dicembre
2024, da
ente di Parte_1 diritto pubblico, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro- tempore, con sede legale in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso n virtù di mandato generale alle liti del 22.3.2024 n. 37875 di Rep. Notaio di Roma. dall'avv. Sergio Sica Persona_1
t), Email_1 appellante contro
(c.f. , rappresentata e difesa per Controparte_1 C.F._1 procura depositata telematicamente dagli avvocati MA CA De Salvo e Laura
RR (p.e.c. , Email_2 appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Rovigo n. 284/2024 d.d. 12.11.2024, non notificata.-
In punto: NASPI;
dimissioni per trasferimento oltre 50 anni madre di prole di due (2) figli minori di cui uno di età inferiore a tre (3) anni.-
1 CONCLUSIONI CONGIUNTE (come da verbale di udienza d.d. 27.11.2025):
“Le parti dichiarano concordemente la cessazione della materia del contendere rimettendosi alle statuizioni della Corte con riferimento alle spese. L'avv. De Salvo precisa che la causa ha un valore pari ad € 31.000,00.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Rovigo accoglieva il ricorso presentato da ad accertava diritto a percepire la Parte_2
NASPI dal 16.3.2024 per la durata di 24 mesi con condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2.905,00 (oltre accessori).
Il giudice rovigotto dava atto che l'assicurata:
a) si era dimessa per giusta causa, essendo stata trasferita presso la sede di
Meledo di Sarego (VI), distante oltre 50 chilometri dalla propria residenza:
b) aveva confermato il 20.03.2024 presso l'Ispettorato del Lavoro di Padova-
Rovigo le dimissioni per giusta causa ex legge n. 151/2001 avendo bambini di età inferiore a 3 anni;
c) aveva presentato il 18.03.2024 domanda di anticipo NASPI presso la sede di Este, che tuttavia era stata rigettata perché “la causa cessazione Pt_1 attività lavorativa non è valida per il trattamento in oggetto”.
Il ricorso veniva accolto valorizzando l'involontarietà dello stato di disoccupazione dando atto che “le dimissioni conseguenti ad un trasferimento – al di là della sussistenza delle ragioni tecniche ed organizzative del provvedimento – non fossero frutto di una libera scelta dell'assicurata laddove la prestazione nella nuova sede fosse per la stessa materialmente impossibile ovvero estremamente disagevole, indipendentemente dall'ingiustizia della condotta del terzo (e dunque sussistendo un trasferimento legittimo ai sensi dell'art. 2103 c.c.)”.
2. Impugna la sentenza l' svolgendo un unico articolato motivo di gravame con Pt_1 il quale denuncia l'erroneità della decisione in punto sussistenza della giusta causa di dimissioni e involontarietà dello stato di disoccupazione.
3. Radicatosi il contradditorio deduce che successivamente al Controparte_1 deposito dell'impugnata sentenza l' , in data 17 novembre 2024, ha Pt_1 annullato in autotutela il diniego, riconoscendo la NASPI per motivi parzialmente diversi (figli minori di 3 anni).
4. La causa è stata discussa all'udienza del 27 novembre 2025 - nel corso delle 2 quale le parti hanno concluso per declaratoria di cessazione della materia del contendere rimettendosi alla Corte in ordine alla statuizione delle spese di lite –
e decisa come da separato dispositivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
5. Le parti danno quindi concordemente atto che quale unica materia del contendere risulta la regolamentazione delle spese di lite.
6. Evidenzia la Corte che l'oggetto tanto della domanda amministrativa quanto di quella giudiziaria è il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale, per cui poco importa quale sia la causale che ha sorretto l'iniziativa dell' Pt_1 di rivedere in autotutela l'iniziale diniego al beneficio.
7. La giurisprudenza di merito ritiene gravoso e tale da giustificare le dimissioni per giusta causa un trasferimento a distanza di oltre cinquanta (50) km dalla residenza (cfr. C.d.A. FI n. 258/2023), requisito ricorrente a maggior ragione nel caso di specie trattandosi di lavoratrice madre.
8. Invero, la circostanza che fosse anche madre di prole Controparte_1 inferiore a tre (3) anni era nota ab origine all'Istituto tanto in sede amministrativa (cfr. doc. 8 ricorrente, ricorso d.d. 15.05.2024) quanto giudiziale
(cfr. pag. 4 ricorso ex art. 442 c.p.c. d.d. 05.09.2024).
9. Tanto premesso va dichiarata la cessazione della materia del contendere avendo provveduto l' (sebbene in corso di causa) a riconoscere la NASPI. Pt_1
10. In mancanza di accordo in punto spese la liquidazione delle stesse deve essere improntata al principio delle soccombenza virtuale laddove la condotta dell' , Pt_1 tenuto conto di quanto supra evidenziato (punti 6. 7. e 8.) ha dato causa alla controversia.
11. Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri di cui alle tabelle del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, nella misura indicata nel dispositivo nei valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento (valore della prestazione € 32.00,00, senza fase istruttoria) con conferma delle statuizioni sul punto contenute nell'impugnata sentenza, tenuto conto della semplicità della decisione e della ripetitività del contenuto degli atti difensivi, con distrazione a favore dei difensori antistatari DE
SA MA CA e RA Laura.
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p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, in riforma dell'impugnata sentenza, così decide:
1) dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento in favore di delle spese Pt_1 Controparte_1 del doppio grado di giudizio, liquidate quanto al primo grado nell'importo determinato nell'impugnata sentenza e quanto al grado di appello in €
3.473,00 per compensi oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA
e CPA, con distrazione a favore dei difensori antistatari DE SA MA
CA e RA Laura.
Venezia, 27.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
TI NZ ES GI
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