Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 10/06/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 01041/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00530/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 530 del 2024, proposto da
LA MA, rappresentata e difesa dall’avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;
contro
Comune di Minervino di Lecce e Regione Puglia, non costituiti in giudizio;
nei confronti
IO SÒ, non costituito in giudizio;
per l’accertamento e la declaratoria
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Minervino di Lecce sull’istanza presentata dalla Sig.ra MA LA in data 26.06.2023 contenente le seguenti richieste:
a) di intervenire d’ufficio per la bonifica e rimozione dei detriti in amianto, presenti nel fabbricato identificato in Catasto dal fg.11 p.lla 393-799 cat. A/4 nel Comune di Minervino di Lecce, alla Via Santa Elisabetta, n. 5, di proprietà del sig. Raffaele De Marco;
b) di emettere ordinanza sindacale, disponendo la rimozione dei detriti di amianto presenti nel fabbricato identificato in Catasto al fg. 11, p.lla 383-sub 1 nel Comune di Minervino di Lecce, alla Via Santa Elisabetta, n. 1, di proprietà del sig. IO SÒ;
nonché per l’accertamento
- dell’obbligo del Comune di Minervino di Lecce di procedere d’ufficio alla bonifica e rimozione dei detriti in amianto, presenti nel fabbricato identificato in Catasto dal fg.11 p.lla 393-799 cat. A/4 sito nel Comune di Minervino di Lecce, alla Via Santa Elisabetta, n. 5, in ossequio alle prescrizioni di cui all’ordinanza sindacale emessa in data 08.05.2023;
- dell’obbligo del Comune di Minervino di Lecce di emettere ordinanza sindacale, al fine di ordinare al proprietario dell’immobile identificato in Catasto dal fg.11 p.lla 383-sub 1 sito nel Comune di Minervino di Lecce, alla Via Santa Elisabetta, n. 1, di rimuovere i detriti in amianto ivi presenti;
per la condanna
del Comune di Minervino di Lecce a riscontrare l’istanza di sollecito formulata dalla ricorrente e, per l’effetto:
- ad intervenire d’ufficio, ponendo in essere tutti gli atti necessari alla rimozione dell’acclarata presenza di amianto riscontrata nel fabbricato identificato al Catasto dal fg.11 p.lla 393-799 cat. A/4 sito nel Comune di Minervino di Lecce, alla Via Santa Elisabetta, n. 5, come da ordinanza sindacale del 08.05.2023;
- ad emettere un’ordinanza sindacale nei confronti del proprietario dell’immobile identificato in Catasto dal fg.11 p.lla 383-sub 1sito nel Comune di Minervino di Lecce, alla Via Santa Elisabetta, n. 1, ordinandogli di rimuovere i detriti di amianto ivi presenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2025 il dott. Paolo Fusaro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., notificato in data 24.4.2024 e depositato il successivo 29.4.2024, LA MA ha agito innanzi a questo Tribunale, chiedendo:
a) di accertare l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Minervino di Lecce sull’istanza dalla stessa presentata presso il medesimo Ente in data 26.6.2023;
b) di accertare, conseguentemente, l’obbligo del Comune di procedere d’ufficio alla bonifica e alla rimozione dei detriti in amianto, presenti nel fabbricato situato nel territorio comunale in via Santa Elisabetta n. 5 (identificato in Catasto al foglio 11, particella 393-799, categoria A/4), in ossequio alle prescrizioni di cui all’ordinanza sindacale emessa in data 8.5.2023;
c) di accertare, altresì, l’obbligo del Comune di emettere ordinanza sindacale, al fine di ordinare al proprietario dell’immobile situato in via Santa Elisabetta n. 1 (identificato in Catasto al foglio 11, particella 383- sub 1) di rimuovere i detriti in amianto ivi presenti;
d) la condanna del Comune di Minervino di Lecce a intervenire d’ufficio, ponendo in essere tutti gli atti necessari alla rimozione dell’acclarata presenza di amianto riscontrata nel fabbricato di via Santa Elisabetta n. 5, nonché ad emettere un’ordinanza sindacale nei confronti del proprietario dell’immobile di via Santa Elisabetta, n. 1, ordinandogli di rimuovere i detriti di amianto ivi presenti.
2. L’Amministrazione comunale, la Regione Puglia e il controinteressato SÒ, pur ritualmente notificati, non si sono costituiti nel presente giudizio.
3. All’esito dell’udienza camerale del 26.5.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Parte ricorrente risulta, infatti, aver depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso in data 23.5.2025.
Alla luce, dunque, del generale principio del processo amministrativo - secondo cui la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può, quindi, dichiarare di avere perduto interesse alla decisione - a questo Collegio non resta che prendere atto della dichiarazione depositata dalla parte, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso in esame.
5. Nulla deve infine disporsi con riguardo alle spese di lite, tenuto conto della modalità di definizione del contenzioso e della mancata costituzione in giudizio delle parti intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nino Dello Preite, Presidente FF
Paolo Fusaro, Referendario, Estensore
Tommaso Sbolgi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Fusaro | Nino Dello Preite |
IL SEGRETARIO