Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 26/04/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2613 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2613 /2024, promossa da:
, nata a [...] il [...] con il patrocinio CP_1 dell'avv. PAMPLONI LUCA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] , con il Controparte_2 patrocinio dell'avv. PALMIERI CARMELA PAMELA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA PER LA DISCIPLINA DELLE
MODALITA' DI AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PROLE
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la regolamentazione delle modalità di affidamento e mantenimento della figlia nata il [...], dalla relazione more uxorio tra le parti. Per_1
I ricorrenti hanno esposto quanto segue:
- di aver cessato la convivenza;
-che il lavora alle dipendenze del Comune di NE d'OR, con CP_2 contratto a tempo indeterminato e qualifica di Collaboratore, stipendio di circa € 1300,00 mensili netti;
- che lavora alle dipendenze della cooperativa Sociale Il Quadrifoglio CP_1 con contratto a tempo indeterminato e qualifica di assistente alle funzioni educative presso l'asilo nido “Le Coccinelle” posto in Fabro (TR), con stipendio mensile di circa
Euro 1.000,00;
• che non è proprietaria di beni immobili, mentre è CP_1 Controparte_2 proprietario di tre immobili siti in IO (TR).
Tanto premesso i ricorrenti hanno esposto di voler disciplinare le modalità di affidamento e mantenimento della figlia nei seguenti termini:
“A) In relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale.
La piccola viene affidata ad entrambi i genitori (affidamento Persona_2 condiviso), con collocamento prevalente presso la madre CP_1
La responsabilità genitoriale sarà sempre esercitata da entrambi i genitori, e le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
Il padre avrà il più ampio e libero diritto di visita alla figlia, con la quale potrà stare secondo la migliore organizzazione idonea al mantenimento del legame familiare.
In caso di mancanza di accordo tra i genitori circa le modalità di esercizio del diritto di visita le parti, sin da ora, si accordano affinché il padre possa comunque vedere e tenere con sé la figlia almeno 2 volte a settimana nei giorni feriali che all'uopo potranno essere concordati, previo accordo con la madre e secondo le possibilità lavorative del padre stesso, andando a prendere la figlia all'uscita di scuola o presso l'abitazione materna nei giorni in cui non vi sarà attività scolastica, secondo la propria disponibilità, e tenendola con sé sino alle ore 20,30, allorché la accompagnerà l'abitazione della madre.
Ferma sempre la possibilità di una diversa concordata regolamentazione della frequentazione secondo le singole ed effettive esigenze concrete, il padre avrà inoltre la possibilità – dovere di vedere e tenere con sé la figlia per un fine settimana ogni Per_1 due, in tal caso andandola a prendere presso l'abitazione materna entro le ore 20.00 del venerdì, per poi qui riaccompagnarla entro e non oltre le ore 20.00 della domenica.
Per le festività religiose e civili, nonché per le vacanze scolastiche, le parti concordano nel prevedere che la gestione del diritto di visita alla figlia sia libera, impegnandosi ognuno di loro a garantire quanto più possibile l'equilibrio dei tempi di permanenza.
In ogni caso i genitori concordano sin d'ora che in relazione alle festività di Natale,
Capodanno e Pasqua la figlia starà ad anni alterni con un genitore il giorno di Natale, ultimo dell'anno e quello di Pasquetta e con l'altro genitore il giorno di Santo Stefano, il primo gennaio ed il giorno di Pasqua: salvo diversi accordi tra gli stessi coniugi e salvo diversa ed espressa volontà della figlia.
In relazione al periodo estivo ciascun genitore potrà tenere con sé la piccola per Per_1 un periodo complessivo di 15 giorni, periodo che potrà essere continuo ed ininterrotto o, in alternativa, suddiviso in due eguali periodi di sette giorni ciascuno da determinarsi di anno in anno secondo le esigenze lavorative dei genitori e le esigenze, gli impegni e le volontà del figlio;
per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal primo giorno successivo alla chiusura della scuola, rimarranno valide le condizioni sopra stabilite in via ordinaria, salvo diverso e/o migliore accordo tra i genitori.
Fermo quanto sopra esposto, la regolamentazione dei periodi di permanenza della figlia presso ciascun genitore dovrà essere concordata tra gli stessi valutando esclusivamente l'interesse della prima, con conseguente disponibilità alla flessibilità di orari e giornate, assumendo altresì i genitori il preciso obbligo di regolare di anno in anno i tempi ed i modi della loro presenza secondo la tempistica sopra indicata, modificandoli con il mutare degli impegni e gli interessi della figlia.
B) In relazione all'assegnazione della casa familiare.
Per quanto sopra in premessa già detto, la casa familiare posta in IO (TR)
Via I maggio 9, è ormai a far data dal mese di agosto 2023 abitata dal solo ricorrente essendosi la Sig.ra trasferita presso la residenza dei Controparte_2 CP_1 propri genitori in NE D'OR (TR) Loc. Santa Maria Via delle Gardenie n. 18, ove tutt'ora di fatto risiede con la piccola Per_1
Pertanto la suddetta ex casa familiare resta nella piena titolarità e possesso del Signor
che potrà ivi accogliere la figlia nei giorni in cui avrà diritto di CP_2 Per_1 tenerla con sé.
C) In relazione ai rapporti economici.
In assenza di vincoli matrimoniali tra gli odierni istanti, e vista in ogni caso la loro possibilità lavorativa, non si ritiene di dover stabilire nulla in merito alla corresponsione di un eventuale assegno di mantenimento in favore dell'uno ed a carico dell'altro, essendo entrambi in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita quotidiana.
Per quanto attiene invece alla regolamentazione dei rapporti economici nei confronti della piccola fermo restando che ciascun genitore provvederà al suo Per_1 mantenimento in misura proporzionale al proprio reddito ed alle proprie disponibilità, il padre si impegna ed obbliga comunque a corrispondere mensilmente alla madre CP_1
ma in favore della predetta figlia minore, la somma di euro 200,00 (duecento/00),
[...]
a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario.
Tale importo, da corrispondere entro e non oltre il giorno 20 (venti) di ogni mese a far data dal mese successivo al deposito del presente ricorso congiunto, sarà soggetto ad aggiornamento ISTAT nella misura pari al 100%.
Sino ad oggi il Sig. ha percepito in via esclusiva l'assegno INPS per Controparte_2 il nucleo familiare, nella misura di euro 80 circa mensile.
Gli odierni istanti pattuiscono che gli importi in commento o quelli maggiori o minori oggi dovuti a titolo di assegno unico universale, saranno di competenza esclusiva della
Sig.ra CP_1 Le spese straordinarie, da intendersi quali ulteriori spese necessarie per far fronte alle effettive esigenze della figlia non coperte dalle pattuizioni di cui al capoverso che precede, dovranno essere pur sempre condivise dai genitori, e saranno poste a carico di questi ultimi nella misura del 50% ciascuno.
A tal proposito, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si considereranno spese straordinarie quelle connesse all'attività scolastica (quali le spese di iscrizione, trasporto pubblico, acquisto di libri e di materiale scolastico) ovvero quelle connesse all'iscrizione
– frequentazione - partecipazione a corsi per attività formative, ivi comprese quelle necessarie all'acquisto di attrezzature e materiali e comunque secondo il protocollo adottato dall'intestato Tribunale.
Devono altresì considerarsi spese straordinarie quelle mediche non coperte dal S.S.N. o comunque non rientranti nelle quotidiane esigenze della figlia (spese per visite mediche e cure specialistiche, odontoiatriche et similia).
Tali spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, ed in caso di anticipazione del relativo totale importo da parte di uno solo di essi, quest'ultimo avrà diritto di vedersi rimborsato il 50% previa esibizione della documentazione attestante la spesa sostenuta.
D) spese del presente giudizio.
Le spese del presente giudizio saranno compensate, nel senso che ciascuna parte sosterrà le spese del proprio difensore per l'assistenza tecnica dal medesimo prestata.”
All'udienza di comparizione personale delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte le stesse hanno confermato le condizioni sopra riportate.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Le condizioni di affidamento e mantenimento della prole, sopra riportate, sono da ritenere congrue, in quanto conformi ai principi normativi contenuti negli artt. 337 ter e segg. c.c..
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
prende atto degli accordi tra i genitori sulle condizioni di affidamento e mantenimento della prole riportate in parte motiva da ritenere congrue;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto, in data 15 aprile 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti