Ordinanza cautelare 19 dicembre 2024
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 12/06/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 01034/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01936/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1936 del 2024, proposto da
LA DI, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Liguori e Maria Nuti, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;
contro
Comune di Campi Bisenzio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Castagnola, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
per l'annullamento
- dell’Ordinanza dirigenziale n. 392 del 09.08.2024 ai sensi dell’art. 145 co. 6 della L.R. 10/11/2014 n. 65 a firma del Responsabile del Procedimento, Dirigente del Settore 5 Governo del Territorio, Dott.ssa Michela Brachi, mai formalmente notificata ai comproprietari dell’unità immobiliare de quo, e di cui la ricorrente è venuta a conoscenza mediante notifica al Progettista e Direttore dei Lavori, Arch. Maria Barletta, con la quale il Comune di Campi Bisenzio, in riferimento alla “segnalazione certificata di inizio attività Prot. N. 46508 del 20.07.2024 pratica n. 0043772024/D per l’intervento da eseguire in un immobile posto in Campi Bisenzio Via Spartaco Lavagnini n. 18 consistente in “Scia per manutenzione straordinaria in U.I.” presentata dalla Sig.ra DI LA tramite l’Arch. Maria Barletta, Progettista e Direttore Lavori, ordina alla ricorrente, all’Arch. Maria Barletta e G.G.M. S.n.c. di GR DO, PP e IM: “in primo luogo divieto di prosecuzione dei lavori iniziati a seguito della Segnalazione Certificata di inizio dell’attività in premessa; in secondo luogo il ripristino dello stato dei luoghi allo stato precedente alle parti poste in essere a seguito dei lavori intrapresi”;
- ogni ulteriore atto e/o provvedimento preordinato, connesso, consequenziale e/o sopravvenuto all’ordinanza dirigenziale ut supra impugnata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Campi Bisenzio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra LA DI, premesso: 1) di essere proprietaria insieme al marito di una unità immobiliare sita nel comune di Campi Bisenzio; 2) di aver presentato in data 20.07.24 una scia per la realizzazione di lavori di efficientamento energetico consistenti fra l’altro nella installazione di un cappotto termico, nella realizzazione di una canna fumaria esterna, creazione di un cavedio e apertura di luci; 3) che il comune di Campi Bisenzio inibito gli effetti della scia ritenendo che: a) il tecnico incaricato abbia erroneamente qualificato l’intervento come manutenzione anziché come ristrutturazione conservativa; b) che la posa del cappotto determinerebbe lo sconfinamento del perimetro del fabbricato in altro terreno di proprietà di terzi (segnatamente lo stesso comune di Campi); c) che la proiezione a terra del cavedio parimenti andrebbe a ricadere in terreno alieno; d) che i documenti presentati non sarebbero sufficienti; e) che non sarebbero state rispettate le distanze legali in relazione alla canna fumaria; f) che le luci aperte non concorrerebbero al miglioramento igienico sanitario.
Tutto ciò premesso la Sig.ra DI impugna il provvedimento inibitorio per i motivi di cui appresso.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta che l’atto lesivo non sarebbe stato comunicato a lei personalmente ma solo al tecnico incaricato.
La censura è priva di fondamento atteso che i committenti avevano eletto domicilio presso il tecnico nel contratto di conferimento dell’incarico.
Con il secondo motivo gli stessi lamentano che l’erronea qualificazione dell’intervento non inciderebbe sulla correttezza sostanziale della pratica.
La censura è fondata.
La manutenzione straordinaria e la ristrutturazione conservativa costituiscono entrambe interventi soggetti a scia; pertanto l’erronea barratura della casella attinente la denominazione dell’intervento all’interno del modulo della domanda, in assenza di altri elementi atti a impedire il corretto esame della pratica da parte del comune, non può di per sé costituire ragione ostativa all’esame del merito della stessa.
Sempre nel secondo motivo la ricorrente, pur non contestando che la proiezione verso il basso della canna fumaria e del cavedio verrebbe a ricadere su un terreno di proprietà di terzi, afferma che detto terreno sarebbe costituito da una striscia di 2 mt. inutilizzata e inutilizzabile per qualunque scopo appartenente al comune di Campi Bisenzio e che la proiezione andrebbe a ricadere su una porzione di circa 15 cm.
La censura è fondata.
La proprietà ai sensi dell’art. 840 c.c. non si estende incondizionatamente anche nello spazio sovrastante, che può essere fruito da terzi qualora non sussista un interesse del dominus ad escluderne l’uso. La norma produce riflessi che ai fini della legittimazione a proporre istanze edilizie nel caso in cui le opere non poggianti a terra non compromettano possibili usi del terreno da parte della proprietà limitrofa.
Nel caso di specie, il comune di Campi Bisenzio non ha contestato in linea di fatto che l’area sottostante sia costituita da una stretta striscia di terreno non utilizzabile a scopo edificatorio o per qualunque altra destinazione che comporti lo sfruttamento dello spazio sovrastante limitandosi a far valere in astratto le proprie prerogative dominicali senza indicare in alcun modo il pregiudizio sofferto (Cass. civ. n. 4664/2018).
Con la medesima censura la ricorrente lamenta che la creazione del cappotto non determinerebbe alcuno sconfinamento del perimetro del fabbricato.
Il Comune di Campi Bisenzio nelle sue difese ha insistito sul fatto che lo sconfinamento sarebbe dimostrato dalle planimetrie catastali prodotte dalla stessa Sig.ra DI, dalle quali si evincerebbe che il perimetro originario della costruzione coincideva con i confini della particella del terreno sul quale la stessa è stata realizzata con la conseguenza che l’ampliamento della stessa verrebbe ad occupare necessariamente l’area confinante.
La Sig.ra DI ha tuttavia prodotto in giudizio una documentata relazione tecnica tesa a dimostrare attraverso rilevi astrattamente plausibili che il muro del fabbricato era arretrato rispetto alle fondazioni e che la realizzazione del cappotto avrebbe semplicemente colmato il gap preesistente.
Sul punto il Collegio deve osservare che il capo di motivazione del provvedimento sul predetto punto controverso appare del tutto privo di supporto argomentativo con la conseguenza che la censura deve essere accolta sotto il profilo del difetto di motivazione ed istruttoria spettando al Comune approfondire la questione in sede di riesercizio del potere.
In accoglimento degli ulteriori rilevi contenuti nel secondo motivo di ricorso sono altresì censurabili per difetto di istruttoria e supporto argomentativo gli altri capi di motivazione del provvedimento nei quali si afferma senza giustificazione alcuna che la canna fumaria violerebbe non meglio specificate distanze legali e che la realizzazione delle luci non migliorerebbe i requisiti igienico sanitari dei locali interni peraltro in contraddizione con la stessa funzione di tali aperture che pur non consentendo l’affaccio sono proprio destinate ad assicurare l’illuminazione e la aerazione dei locali nell’ambito dei quali sono praticate.
Il ricorso nei limiti di cui sopra deve, quindi, essere accolto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Maria Bucchi, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Gisondi | Roberto Maria Bucchi |
IL SEGRETARIO